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WEB TAX: ecco dove e come è stata inserita. Legge 27 dicembre 2013 n.147.

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di Fulvio Conti Guglia. Cambiano i Governi, i segretari di partito, i nomi dei partiti ma restano i metodi e i politicanti di sempre. Così, dopo poco tempo dai richiami dei più alti organi Costituzionali (…mai più leggi formati da un unico articolo e centinaia di commi) arrivano di nuovo le Leggi contenente un unico articolo e un’accozzaglia di commi (ben 749) riguardanti il lavoro, il fisco, l’ambiente… insomma il futuro del paese. Tutto questo con la benedizione del Presidente della Repubblica che ha firmato ancora una volta, senza batter ciglio, avallando uno scempio giuridico e di democrazia. Le difficoltà interpretative, la criptazione degli argomenti, lo scialacquo del denaro pubblico etc. etc… tutto o quasi inserito in un serraglio incomprensibile persino per chi lo ha votato. Nessuno può essere soddisfatto di “leggi” (in questi casi usare il maiuscolo sarebbe improprio) di tal fatta. Di volta in volta si farà un focus su alcuni argomenti, il primo parte dalla c.d. web tax introdotta poi eliminata poi reintrodotta…

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014). (GU n.302 del 27-12-2013 – S.O. n. 87)

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (nrd: Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – IVA) dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita’ on line) — 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita’ e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

Il comma  749 prevede che: La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

Il testo completo della Legge del 27/12/2013, n. 147 su: www.ambientediritto.it

Nota: il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151, pubblicato nella GU n.304 del 30-12-2013  ha posticipato, con l’art. 1, c. 1, l’entrata in vigore della web tax al 1° luglio 2014.

La redazione rimane a disposizione di chi volesse mandare un focus evidenziando uno o più dei tanti aspetti subdoli, poco chiari o “strani” contenuti nella Legge.

 

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