E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Supplemento ufficiale n. 129/L alla GU del 26 giugno 2012 n. 147) il Dl sviluppo contenente anche la riforma della giustizia civile.
70 articoli e quattro titoli riguardanti nell’ordine: le misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia e i trasporti (titolo I), le misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (titolo II), le misure urgenti per lo sviluppo economico (titolo III) e le disposizioni finanziarie (titolo IV).
Il titolo I – Infrastrutture edilizia e trasporti – è composto da diciassette articoli, suddivisi in quattro capi: le misure per l’attrazione di capitali privati per la realizzazione delle infrastrutture (capo I), le misure di semplificazione e accelerazione per la realizzazione delle infrastrutture (capo II), le misure per l’edilizia (capo III) e quelle per i trasporti (capo IV).
Il titolo II – Agenda digitale e trasparenza PA – riguarda, le misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, viene composto di soli cinque articoli (dal 18 al 22).
Il titolo III – Misure urgenti per lo sviluppo economico – Il titolo più corposo e si snoda su quarantacinque articoli (dal 23 al 67) organizzati in dieci capi: le misure per la crescita sostenibile (capo I), i nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (capo II), le misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali (capo III), le misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico (capo IV), le ulteriori misure a sostegno delle imprese (capo V), le misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato (capo VI), le ulteriori misure per la giustizia civile (capo VII), le misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo (capo VIII), le misure per la ricerca scientifica e tecnologica (capo IX) e quelle per il turismo e lo sport (capo X).
Infine, il titolo IV – Disposizioni finanziarie – termina con le disposizioni finanziarie comprendendo tre soli articoli: il 68 concernente le assicurazioni estere, il 69 che assicura la copertura finanziaria di alcune disposizioni e il 70 che fissa al 25 giugno l’entrata in vigore del decreto.
Le modifiche rilevanti in materia di giustizia civile vengono apportate con le modifiche e integrazioni al libro secondo del codice di procedura civile, l’articolo 54 tende a selezionare le impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante un filtro di inammissibilità incentrato su una diagnosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata in via preliminare dal giudice dell’appello. Mentre l’articolo 55 modifica la disciplina dei procedimenti aventi a oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo, attualmente disciplinati dalla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle Corti d’appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e di contenere i conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Per ultimo, l’articolo 56 corregge nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano individuate necessariamente tre sedi della Scuola di Magistratura, attribuendo al Ministro la facoltà di individuare fino ad un massimo di tre sedi. E poi lo modifica nella parte in cui obbliga i magistrati in servizio, nominati nel comitato direttivo, ad essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico, prevedendo che sia facoltà del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale.
L’articolo 33 modifica e aggiunge una serie di articoli alla legge fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942). Gli articoli modificati sono il 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), il 161 (Domanda di concordato), il 168 (Effetti della presentazione del ricorso) e il 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti); quelli aggiunti sono il 169-bis (Contratti in corso di esecuzione), il 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti), il 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi), il 186-bis (Concordato con continuità aziendale) e il 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni).