CORTE COSTITUZIONALE – 22 maggio 2013, n. 93
Tipologie di progetti idonei a generare impatto ambientale importante – Necessità di sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità – Direttiva 2011/92/UE.
Con la direttiva 2011/92/UE si è provveduto a consolidare in un unico testo normativo le diverse modifiche apportate alla direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, che ha sancito il principio generale, vincolante tutti gli Stati membri, della necessità di limitare e controllare, sin dalla fase della presentazione e della redazione, i possibili impatti ambientali che taluni progetti possono provocare sull’ambiente, attraverso lo strumento della VIA. A tale scopo la citata direttiva identifica (negli allegati I e II) le tipologie di progetti ritenuti idonei a generare un impatto ambientale importante o che possano rivelarsi tali, per le quali quindi si riveli la necessità della sottoposizione a VIA o, comunque, di una verifica relativa alla loro assoggettabilità a VIA. Ai fini della conformità dell’ordinamento interno agli obblighi UE in materia di VIA, ciò che rileva non è il recepimento letterale della definizione di progetto contenuta nella disposizione della direttiva, quanto piuttosto che di tutte le tipologie di progetti contemplate negli allegati I e II della direttiva in esame – e comprensive della «realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo» (art. 1, paragrafo 2) – sia assicurata, da parte degli Stati membri, l’effettiva sottoposizione (senza eccezioni) alla procedura di VIA vera o propria o alla verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 4, paragrafi 1 e 2, della predetta direttiva. In questa prospettiva, la definizione di progetto recata dall’ art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. Marche n. 3/2012, in quanto generale ed astratta, risulta compatibile con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come “progetto” l’«insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle opere, che quella di interventi sull’ambiente naturale e sul paesaggio.
VIA, VAS E AIA – VIA – Disciplina – Materia della tutela dell’ambiente – Competenza esclusiva statale.
La disciplina della VIA deve essere ricondotta, in via prevalente, alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, in quanto riguarda «procedure che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale» (sentenza n. 225 del 2009). Pertanto, le Regioni sono tenute, per un verso, nell’esercizio delle loro competenze che interferiscano con la tutela dell’ambiente, a rispettare i livelli omogenei di tutela dell’ambiente posti dallo Stato, potendo solo – eventualmente ed in via indiretta – determinare una elevazione degli stessi; per altro verso, devono «mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (sentenza n. 186 del 2010; v. anche sentenza n. 227 del 2011), tenuto anche conto dell’obbligo di adeguamento alle disposizioni del medesimo Codice, fissato in via generale dall’art. 35, nei confronti delle Regioni.
Direttiva 85/337/UE – Informazione, partecipazione e accesso alla giustizia in materia ambientale – Direttiva 2011/92/UE, art. 6, par. 2 – Obblighi informativi.
Fin dalla entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE, gravava sugli Stati membri, fra gli altri, l’obbligo di garantire trasparenza e informazione e la possibilità effettiva di partecipazione del “pubblico interessato” alle attività decisionali in materia ambientale. Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), ratificata il 17 febbraio 2005. Ad essa fa espressamente riferimento la direttiva 2011/92/UE, che, al considerando n. 19, ricorda come tra gli obiettivi della predetta Convenzione vi sia quello di «garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone». A tale scopo, la predetta direttiva prescrive all’art. 6, paragrafo 2, che il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, «in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale […] e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni» su una serie di aspetti concernenti, fra l’altro: a) la domanda di autorizzazione; b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale; c) le autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentate osservazioni o quesiti, nonché i termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione; e) la disponibilità delle informazioni; f) i tempi ed i luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalità precise della partecipazione del pubblico. Al fine di assicurare l’adempimento dei prescritti obblighi informativi, la medesima direttiva precisa espressamente, inoltre, che «gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali)» (art. 6, paragrafo 5). Gli artt. 8 e 13 della l.r. marche n. 3/2012, lungi dallo stabilire modalità dettagliate di attuazione dei predetti obblighi informativi, si limitano a prevedere che il proponente un progetto – il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell’albo pretorio dei Comuni interessati, nonché su un quotidiano a diffusione regionale l’avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico – indichi in tale avviso soltanto i propri dati identificativi, la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento, i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni. Esse, pertanto, omettendo di indicare, fra gli obblighi informativi oggetto del predetto avviso, quello di fornire una serie di ulteriori informazioni rilevanti, si pongono in contrasto con le indicazioni recate dalla norma della direttiva, violando in tal modo gli specifici obblighi che discendono da essa e vincolano il legislatore regionale come quello statale ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, e dell’art. 13 della legge regionale n. 3 del 2012 nella parte in cui non prevedono, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l’obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE .
VIA – Art. 10, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Obbligo di unicità della consultazione del pubblico.
L’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolato «Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti» stabilisce che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale spetti a Regioni e Province autonome, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale deve essere coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. A questo scopo è «in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure» e si prevede altresì che, «se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione». L’art. 5, comma 1, lettera c), della l.r. Marche n. 3/2012, nella parte in cui prevede che «sia data specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure suddette» affinché «la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA» siano considerate «valide anche ai fini della procedura di AIA», lungi dal determinare la violazione dell’obbligo di unicità della consultazione del pubblico – imposto dalla normativa statale – assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell’obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.
Pres. Gallo, Est. Tesauro – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Marche
Per altre massime e la sentenza per esteso vedi: www.ambientediritto.it