CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 8/01/2013
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Attività di molitura delle olive – Acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari – Utilizzazione agronomica – RIFIUTI – Nozione di sottoprodotto – Artt. 74, c.1 lett. p) e 184 bis, d. Lgs n. 152/2006.
In materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari bisogna distinguere tra acque di vegetazione, derivanti dall’attività di molitura delle olive, dalla sansa, applicandosi solo alle prime la possibilità di utilizzazione agronomica ai sensi dell’art. 74, comma 1 lett. p), d. Lgs n. 152/2006; tale utilizzazione, però, costituisce reato ai sensi dell’art. 137, comma 14, del suddetto decreto legislativo se non viene effettuata nel rispetto delle procedure previste. Quanto alla nozione di sottoprodotto ex art. 184 bis d. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 12 d. Lgs n. 205/2010, riferito dalla sentenza all’abbandono della sansa per circa 80 metri cubi, l’utilizzazione di detto materiale “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione” deve essere certo (comma 1 lett. b) dell’art. 184 bis).
(annulla con rinvio sentenza n. 2444/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ENNA, del 07/07/2011) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. PG in proc. Casale
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