Site icon QUOTIDIANO LEGALE

URBANISTICA: Sopraelevazione e autorizzazione preventiva del Genio civile.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere impattanti sulla statica dell’edificio – Sopraelevazione – Art. 90 d.p.r. n. 380/2001– Comune a bassa sismicità – Autorizzazione preventiva del Genio civile – Necessità.

Argomento:

Autorità:

Categoria:

Provvedimento:
Sentenza
Numero:
860
Sez.:
3^
Regione:
Puglia
Città:
Bari
Data deposito:
08/06/2018
Data emissione:
16/05/2018
Presidente:
Gaudieri
Estensore:
Cocomile
Titolo completo:
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 8 giugno 2018, n. 860

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 8 giugno 2018, n. 860


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere impattanti sulla statica dell’edificio – Sopraelevazione – Art. 90 d.p.r. n. 380/2001– Comune a bassa sismicità – Autorizzazione preventiva del Genio civile – Necessità.

Per quanto l’art. 94 d.p.r. n. 380/2001 limita la necessità del conseguimento della previa autorizzazione del Genio civile agli interventi edilizi da realizzare in zone sismiche “ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83”, va tuttavia evidenziato che la disposizione di portata più generale di cui all’art. 90 d.p.r. n. 380/2001 impone la necessità in via generale della previa autorizzazione per opere particolarmente impattanti dal punto di vista della statica dell’edificio quale la sopraelevazione, senza specificazione alcuna e quindi a prescindere che l’opera sia realizzata in un Comune a bassa sismicità ovvero ad elevato livello di sismicità.

Pres. Gaudieri, Est. Cocomile – omissis (avv. Grillo) c. Comune di omissis (n.c.)

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 8 giugno 2018, n. 860

Pubblicato il 08/06/2018

N. 00860/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lirio Grillo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari, in Bari, piazza Massari, 6;


contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’ordinanza dirigenziale del Comune di -OMISSIS-n.-OMISSIS-del 15.3.2017 di annullamento della DIA n. 670/2015;

– della successiva ordinanza dirigenziale del Comune di -OMISSIS-n. 11/2017 del 19.4.2017 di ingiunzione alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi;

– degli atti ad essi presupposti, conseguenti e connessi;

e per la condanna del Comune al risarcimento del danno consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – In data 10.12.2015 l’odierna ricorrente -OMISSIS- presentava DIA (n. 670/15) per la “manutenzione straordinaria di piccola copertura esistente al secondo piano dell’immobile di proprietà sito in -OMISSIS-alla via-OMISSIS-ed ampliamento nel limite del 20% ex c.d. Piano Casa (L.R. 14/2009)”.

I lavori subivano una sospensione con ordinanza dell’UTC n. 3 del 4.2.2016 al fine di verificare l’eventuale inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

La ricorrente provvedeva, inoltre, ad una integrazione istruttoria ed al pagamento dell’oblazione al fine di estinguere il procedimento penale nel frattempo attivato.

Con successiva ordinanza n. 4/2016 l’Amministrazione, preso atto del deposito dei calcoli statici da parte della -OMISSIS-, revocava la precedente ordinanza di sospensione.

I lavori, pertanto, riprendevano quando, in prossimità della loro ultimazione, veniva dapprima notificato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo, poi conclusosi con l’adozione della gravata ordinanza n.-OMISSIS-di revoca del titolo abilitativo, e successivamente ordinata la riduzione in pristino dei luoghi con la censurata ordinanza n. 11/2017.

La violazione constatata dalla Amministrazione nei censurati provvedimenti consisteva nella: “… mancanza di conformità tra la documentazione fotografica allegata relativa allo stato dei luoghi con la planimetria catastale e l’assenza della preventiva autorizzazione per opere di sopraelevazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., al piano lastrico solare facente parte dell’immobile sito in -OMISSIS-via -OMISSIS-, distinto in catasto al fg. 22 p.lla 373 sub 22”.

La -OMISSIS- impugnava le citate ordinanze, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

1) inesistenza dei presupposti fattuali per l’adozione del provvedimento; difetto di motivazione e vizio di presupposizione: l’incongruenza tra la documentazione fotografica allegata e la planimetria catastale (incongruenza pur ammessa dalla stessa interessata, non essendovi stato accatastamento dell’originaria struttura) non può comportare l’annullamento del titolo, dovendo al più l’Amministrazione richiedere alla istante in fase istruttoria di procedere all’accatastamento della struttura esistente al secondo piano, la cui consistenza e risalenza non può essere posta in dubbio, essendo attestata anche dall’atto pubblico di acquisto; inoltre, l’intervento per cui è causa non sarebbe soggetto ad autorizzazione alla sopraelevazione ai sensi dell’art. 90 d.p.r. n. 380/2001, in quanto non si tratterebbe di sopraelevazione, ma di completamento fisiologico di costruzione preesistente (secondo piano); in ogni caso, per la mera sopraelevazione anche in base alla disciplina regionale di cui alla DGR n. 1166/2016 dettata con riferimento ai territori a bassa sismicità è sufficiente il semplice deposito ex art. 93 d.p.r. n. 380/2001, anziché l’autorizzazione di cui all’art. 94 d.p.r. n. 380/2001 non necessaria per i territori a bassa sismicità come appunto nel caso di -OMISSIS-;

2) eccesso di potere per contraddittorietà tra le ordinanze gravate ed i precedenti atti e comportamenti tenuti dall’Amministrazione (ordinanza di revoca della sospensione n. 4/16 e nota di trasmissione prot. n. 7608 del 16.3.2016): sarebbe contraddittorio l’atteggiamento assunto dall’Amministrazione; questa, infatti, in precedenza revocava con il provvedimento n. 4/2016 l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 3/2016; subito dopo la ricorrente provvedeva al deposito delle calcolazioni ex art. 93 d.p.r. n. 380/2001; l’Amministrazione comunale avrebbe avuto tutte le possibilità di verificare la compatibilità del progetto con la disciplina antisismica ed eventualmente chiedere al privato di ottenere la supposta necessaria autorizzazione dal Genio civile (attualmente la Provincia).

La istante invocava, infine, tutela risarcitoria per lesione dell’affidamento.

2. – Nessuno si costituiva per il Comune di -OMISSIS-.

3. – Alla pubblica udienza del 16 maggio 2018 la causa passava in decisione.

4. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

Invero, il completamento dell’esistente secondo piano configura in ogni caso una “sopraelevazione” come correttamente evidenziato nelle censurate ordinanze e come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti, con la conseguenza che per detta attività era comunque necessario il previo rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 90 d.p.r. n. 380/2001.

A tal riguardo, va evidenziato che ai sensi della citata disposizione:

«1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.

2. L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.».

In ogni caso, per quanto l’art. 94 d.p.r. n. 380/2001 limita la necessità del conseguimento della previa autorizzazione agli interventi edilizi da realizzare in zone sismiche “ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83” (e quindi certamente rientra in detta eccezione il Comune di -OMISSIS-in quanto territorio classificato a bassa sismicità), va tuttavia evidenziato che la disposizione di portata più generale in precedenza analizzata (i.e. art. 90 d.p.r. n. 380/2001) impone la necessità in via generale della previa autorizzazione per opere particolarmente impattanti dal punto di vista della statica dell’edificio quale la sopraelevazione, senza specificazione alcuna e quindi a prescindere che l’opera sia realizzata in un Comune a bassa sismicità ovvero ad elevato livello di sismicità.

Ne consegue che nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto richiedere ed ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 90 d.p.r. n. 380/2001 (disposizione correttamente richiamata nella motivazione dei censurati provvedimenti).

Stante il carattere assorbente della citata ragione ostativa rispetto alla legittimità dell’opera, ragione di per sé sola idonea a sorreggere la motivazione dei provvedimenti impugnati, può quindi prescindersi dalla disamina di quanto evidenziato dalla istante con il motivo di ricorso sub 2) in linea con l’insegnamento di cui alla pronunzia dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015 (punto 9.3.4.3 della motivazione).

5. – Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

In ogni caso non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente.

Invero, non sussiste alcun legittimo affidamento maturato dalla -OMISSIS- suscettibile di tutela risarcitoria, posto che il potere di autotutela è stato legittimamente esercitato dalla P.A. nella osservanza del termine di 18 mesi prescritto dall’art. 21 nonies, comma 1 legge n. 241/1990 nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie de qua (cfr. legge n. 124/2015).

6. – Stante la mancata costituzione in giudizio della Amministrazione comunale, nulla deve disporsi per le spese di lite.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Rosaria Palma, Referendario

L’ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Exit mobile version