DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rapporto di coniugio e compartecipazione di un coniuge nel reato edilizio – Elementi indizianti e prova.
In tema di reati edilizi la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro può essere rilevata sulla base di oggettivi elementi di valutazione quali il comune interesse all’edificazione, il regime di comunione dei beni, l’acquiescenza all’esecuzione dell’intervento, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l’espletamento di attività di controllo sull’esecuzione dei lavori, la presentazione di istanze o richieste concernenti l’immobile o l’esecuzione di attività indicative di una partecipazione all’attività illecita (Sez. 3, n. 51489 del 18/9/2018). Pertanto, in merito allo specifico riferimento al rapporto di coniugio la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall’altro non può essere desunta dalla mera qualità di comproprietario. Sono stati pertanto individuati, quali elementi indizianti: il fatto che entrambi i coniugi siano proprietari del suolo su cui è stato realizzato l’edificio abusivo e che entrambi abbiano interesse alla violazione dei sigilli per completare l’opera al fine di trasferire la loro residenza (Sez. 3 n. 28526 del 30/5/2007, Mele, non massimata); l’abitare nel luogo ove si è svolta l’attività illecita di costruzione; l’assenza di manifestazioni di dissenso; il comune interesse alla realizzazione dell’opera (fattispecie relativa ad imputata la quale, benché formalmente residente in altro comune, conviveva con il marito, era con il predetto in regime di comunione di beni e ne condivideva anche le iniziative patrimoniali, tanto da rimanere coinvolta, in un precedente giudizio, unitamente al coniuge, in altri illeciti edilizi); il regime patrimoniale dei coniugi (comunione dei beni); lo svolgimento di attività di vigilanza dell’esecuzione dei lavori; la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria e la presenza in loco all’atto dell’accertamento. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/03/2019 (Ud. 08/02/2019), Sentenza n.13607