Urbanistica – Piano di lottizzazione – Durata decennale – Scadenza infruttuosa del termine – Mancata attuazione – Causa – Irrilevanza – Sospensione del termine di validità – Factum principis o cause di forza maggiore – Sospensione automatica – Esclusione – Necessità di presentazione di formale istanza di proroga – Approvazione di sub-comparti – Art. 17 l. n. 1150/1942 – Facoltà della P.A. – Piano di lottizzazione – Durata decennale – Deroga su accordo delle parti – Insuscettibilità.
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TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 18 gennaio 2017, n. 24
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Durata decennale – Scadenza infruttuosa del termine – Mancata attuazione – Causa – Irrilevanza.
Nel sistema vigente il piano di lottizzazione ha durata decennale sicché, decorso infruttuosamente detto termine, lo strumento attuativo perde efficacia (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma TAR Sardegna, sez. II, n. 553 del 2013). È irrilevante ai fini delle conseguenze connesse alla scadenza del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione la circostanza che la mancata attuazione del piano sia dovuta alla p.a. o al privato lottizzante (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, n. 553/2013).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Sospensione del termine di validità – Factum principis o cause di forza maggiore – Sospensione automatica – Esclusione – Necessità di presentazione di formale istanza di proroga.
In tema di insorgenza di cause di forza maggiore e quindi della rilevanza del c.d. factum principis, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie di sospensione del termine di validità della lottizzazione il principio affermato dalla giurisprudenza in materia di sospensione del termine di durata del titolo edilizio, secondo cui il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo abilitativo, che accerti l’impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l’insorgenza di una causa di forza maggiore, (Consiglio di Stato sez. IV, n. 974/2012).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Approvazione di sub-comparti – Art. 17 l. n. 1150/1942 – Facoltà della P.A.
L’art. 17 della l. n. 1150/1942, posto “nell’interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi”, attribuisce alla P.A. la facoltà di approvare le proposte relative a sub-comparti presentate da privati, prima di riapprovare il piano di attuazione: trattasi di valutazioni esclusivamente rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione comunale medesima. Non può pertanto rinvenirsi alcuna illegittimità o irragionevolezza nella scelta dell’amministrazione comunale di procedere alla integrale riapprovazione del piano, nell’ipotesi in cui sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla sua adozione, al fine di procedere ad una valutazione attuale e aggiornata degli interessi pubblici e privati coinvolti.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Durata decennale – Deroga su accordo delle parti – Insuscettibilità.
Il termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art. 16, quinto comma, della L. 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo delle parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo (Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2003 n. 1315). Ciò in quanto la convenzione è per certo un atto accessorio al Piano di lottizzazione, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere e il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal Piano medesimo, ma che non può incidere sulla validità massima, prevista in legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria (Consiglio di Stato n. 1574/2013).
Pres. Scano, Est. Lensi – C. soc. Cooperativa (avv.ti Marcialis e Valentino) c. Comune di Quartucciu (avv. Franceschi)