CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.31282
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esecuzione di un’opera – Doveri e responsabilità del committente e dell’esecutore – Artt. 29, 31 e 44 d.P.R. 380/01.
Ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. 380\01, vi è un dovere, per chi si appresta ad eseguire un’opera, di osservare, non solo quanto prescritto dal titolo abilitativo, ma anche quanto stabilito dalla normativa urbanistica e di piano e che detta norma ha posto delle specifiche posizioni di garanzia, di cui ha precisato anche il contenuto. Da ciò consegue, che il titolare del permesso di costruire, il committente e l’esecutore non possono considerarsi esenti da responsabilità per il semplice fatto di avere conseguito il titolo abilitativo se questo è stato rilasciato in contrasto con la legge o gli strumenti urbanistici, con l’ulteriore precisazione che non ogni vizio dell’atto amministrativo o civile potrà essere rilevato dal giudice penale, ma soltanto quello la cui presenza contribuisca a conferire al comportamento incriminato significato “lesivo” del bene giuridico tutelato, ovviamente evitando di costruire beni giuridici ad hoc al fine proprio di scardinare il principio di tassatività (Sez. 3, n. 27261 del 8/6/2010, P.M. in proc. Caleprico e altri. Conf. Sez. 3, n. 10106 del 21 /1 /2016, Terzini).
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Bellezze naturali e zone di “elevata naturalità” – Divieto di distruzione o di alterazione mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo – Riferimento alla “speciale protezione dell’autorità” – Piano Territoriale Paesistico Regionale – Natura dell’art. 734 c.p. – Artt.157 e 181 c.1 bis lett. A) e B) D.Lgs n.42/2004.
L’art. 734 c.p. non è norma penale in bianco. Il riferimento alla “speciale protezione dell’autorità” va interpretata nel senso che la stessa può essere attribuita attraverso un qualsiasi provvedimento che individui compiutamente il bene del quale si vuole assicurare la conservazione perché meritevole di tutela particolare e specifica. Tra detti provvedimenti può, dunque, rientrare anche il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che comprende sia disposizioni di carattere generale ed astratte sia provvedimentali. Nel caso di specie, è stata ritenuta l’area sottoposta a particolare protezione in ragione dell’inclusione tra le zone di “elevata naturalità” di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione del PTPR.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine giudiziale di demolizione – Natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio – Autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso.
L’ordine giudiziale di demolizione ha natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, che costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, assolvendo ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Cass. Sez. 3, n. 37120 del 11/5/2005, Morelli).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Concorso nel reato del progettista – Presupposti – Mera redazione del progetto – Nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso – Esclusione.
La sola veste di progettista non consente, di per se, di ravvisare il concorso nel reato, in quanto la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore rispetto alla mera redazione del progetto (Sez. 3, n. 8420 del 12/12/2002, Ridolfi, Rv. 224166. Conf. Sez. 3, n. 47271 del 22/9/2016, Ayma, non massimata).
TUTELA DELL’AMBIENTE – La materia urbanistica rientra nella tutela dell’ambiente – Ordinato sviluppo del territorio sotto il profilo urbanistico ed edilizio – Responsabilità per il reato urbanistico e per la contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen. – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Interessi delle associazioni di tutela ambientale in relazione a violazione edilizia e abuso di ufficio – Sussiste.
L’ordinato sviluppo del territorio sotto il profilo urbanistico ed edilizio assume rilievo ai fini della tutela dell’ambiente e rientra pertanto tra gli interessi delle associazioni di tutela ambientale concretamente lesi da attività illecita. Sicché, il costante consumo di suolo, conseguenza di una non corretta gestione del territorio (anche da parte di chi è tenuto, per legge, a provvedervi), influisce negativamente sulle diverse componenti ambientali, sottraendo risorse ed agendo negativamente sulla fruibilità del bene nel suo complesso, peggiorando la qualità della vita ed aumentando rischi per la salute delle persone, poiché l’illecito edilizio non comporta, quale conseguenza, la sola presenza di nuovi volumi abusivamente realizzati, già di per se rilevante, ma anche una incidenza sul carico urbanistico produttiva di ulteriori effetti negativi. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il reato di abuso d’ufficio, in quanto la legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste deve riconoscersi anche con riferimento ai reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell’ambiente e del territorio (Sez. 5, n. 7015 del 17/11/2010 (dep. 2011 ), Associazione Legambiente Onlus e altri).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Non conformità dell’atto amministrativo alla normativa o conseguenza di attività criminosa – Rilevabilità – Giurisprudenza.
La non conformità dell’atto amministrativo alla normativa che ne regola l’emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l’atto sia illecito e, cioè, frutto di attività criminosa, ma anche nell’ipotesi in cui l’emanazione dell’atto medesimo sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio del potere (Sez. 3, n. 37847 del 14/5/2013, Sorini; Sez. 3, n. 40425 del 28/9/2006, Consiglio). Inoltre, è evidente che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia palesemente illegittimo, non può che ritenersi sostanzialmente mancante, in quanto l’atto, in tali casi, è emanato in totale assenza dei presupposti di legge per la sua emissione. A maggior ragione, tale situazione si verifica quando detto titolo abilitativo sia conseguenza di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Automatismo tra mera illegittimità del titolo abilitativo e sussistenza del reato urbanistico – Esclusione.
In materia urbanistica, deve essere escluso ogni automatismo tra mera illegittimità del titolo abilitativo e sussistenza del reato urbanistico, eliminando così il rischio, paventato nella prospettata questione di legittimità costituzionale, di una irragionevole equiparazione interpretativa “in malam partem” tra mancanza “ab origine” dell’atto concessorio e illegittimità dello stesso accertata “ex post”, sia la violazione del principio della responsabilità penale per fatto proprio colpevole (Cass. sentenza 7423/2015).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Valutazione del giudice penale sulla legittimità dell’atto amministrativo – Giudicato amministrativo – Effetti – Limiti.
Non può ritenersi ostativo alla valutazione del giudice penale sulla legittimità dell’atto amministrativo presupposto del reato il giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta o che, comunque, si è fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o, addirittura, non rispondenti al vero. Inoltre, non può spiegare alcun effetto nel procedimento penale una valutazione effettuata dal giudice amministrativo con riferimento a situazioni che, sebbene analoghe, abbiano comunque riguardato soggetti e circostanze diverse (Sez. 3, n. 30171 del 04/06/2015, P.M. in proc. Serafini) ovvero che abbia riguardato la sospensione cautelare del provvedimento presupposto del reato (Sez. 3, n. 3538 del 18/11/2015 (dep. 2016), Morra).
(riforma sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA) Pres. FIALE, Rel. RAMACCI, Ric. PG in proc. Merelli ed altri
Qui la sentenza integrale: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.31282
Giurisprudenza: Diritto urbanistico – edilizia
CODICE URBANISTICO E DELL’EDILIZIA