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UNIVERSITA’: programmazione 2021/2023 e indicatori per la valutazione periodica di risultati. – QUOTIDIANO LEGALE
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UNIVERSITA’: programmazione 2021/2023 e indicatori per la valutazione periodica di risultati.

Convegno AmbienteDiritto

Convegno Roma AmbienteDiritto

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2021  

Linee generali di indirizzo della  programmazione  delle  Universita'
2021/2023 e indicatori per la valutazione  periodica  dei  risultati.
(Decreto n. 289). (21A02846) 

(GU n.114 del 14-5-2021)

 

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare: 
    comma 1:  «le  Universita'  (...)  adottano  programmi  triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita'  italiane,  il  Consiglio
universitario nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari (...)»; 
    comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma  1  (...)
sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri
individuati dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei  rettori
delle universita' italiane (...). Dei programmi delle universita'  si
tiene  conto  nella  ripartizione  del  fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita'»; 
  Vista la legge del  9  maggio  1989,  n.  168,  la  quale  prevede,
all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo  e
al coordinamento nei confronti delle universita' (...)  nel  rispetto
dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione»,
e che, pertanto, la valutazione dei programmi  di  cui  trattasi  non
puo' che essere effettuata ex post, mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20,  comma  8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in  particolare
l'art. 2, comma 5, concernente l'istituzione  e  la  soppressione  di
universita'; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  (regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei),  e  in
particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale «i corsi di  studio
(...) sono istituiti nel rispetto (...)  delle  disposizioni  vigenti
sulla programmazione del sistema universitario»; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  come
modificato dal  decreto  legislativo  del  25  maggio  2017,  n.  74,
relativo alla programmazione e  alla  valutazione  della  performance
amministrativa anche delle istituzioni universitarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76  (regolamento  concernente  la  struttura  e  il  funzionamento
dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1,
comma 4, il quale prevede  che  «il  Ministero,  nel  rispetto  della
liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle  universita',  indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le  sue  componenti
e,  tramite  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di  sua  competenza,
ne verifica  e  valuta  i  risultati  secondo  criteri  di  qualita',
trasparenza e promozione del merito (...)»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  e  in
particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono  che  con  decreto
del Ministro siano adottati e rivisti ogni  triennio  gli  indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e  delle  sedi  e
per la valutazione periodica  dell'efficienza,  della  sostenibilita'
economico-finanziaria delle  attivita'  e  dei  risultati  conseguiti
dalle  singole  universita'  nell'ambito  della  didattica  e   della
ricerca,  delle  universita'  statali  e   non   statali   legalmente
riconosciute,  ivi  comprese  le  universita'  telematiche,  proposti
dall'ANVUR,  sulla  base  «delle  linee  generali  d'indirizzo  della
programmazione delle Universita'»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare
l'art. 10, «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare
l'art.  60,  concernente   la   «semplificazione   del   sistema   di
finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione  del
sistema universitario»; 
  Visto il decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  e  in  particolare
l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si  aggiungono
importi di  natura  perequativa  che  tengono  conto  dei  differenti
contesti economici, territoriali  e  infrastrutturali  in  cui  opera
l'universita'; 
  Visti  i  provvedimenti  legislativi  finalizzati  a  interventi  a
sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge  9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 2003, n.  170,  recante  «iniziative  per  il  sostegno  degli
studenti universitari e per favorirne  la  mobilita'»,  e  l'art.  1,
comma 290 - 293, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232  (legge  di
bilancio 2017), relativi ai Piani per l'orientamento e il tutorato; 
  Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico
quali: 
    la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i  successivi
impegni politici assunti per  la  costruzione  dello  Spazio  europeo
dell'alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19
novembre 2020; 
    la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico  e  sociale
europeo e al comitato delle regioni del 27 maggio 2020,  il  bilancio
europeo per il periodo 2021 - 2027 e i documenti  ufficiali  relativi
all'iniziativa «Next Generation EU»; 
    l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'organizzazione
delle Nazioni Unite dell'agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare
riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla  parita'  di
genere,  a  ricerca  e  innovazione   e   alla   crescita   economica
sostenibile; 
    la partecipazione  italiana  al  progetto  «HEInnovate»  promosso
dalla Commissione europea e da OCSE; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e  in  particolare
l'art. 238, comma 5, secondo cui «al fine di  promuovere  l'attivita'
di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il  contributo  del
sistema universitario alla competitivita' del Paese, il Fondo per  il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e'  incrementato,
per l'anno 2021, di 100 milioni di  euro  e,  a  decorrere  dall'anno
2022,  di  200  milioni   di   euro.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentita la conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno
precedente a quello di  riferimento,  sono  stabiliti  i  criteri  di
riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  6  agosto  2020  (prot.  n.  435),
relativo all'integrazione delle Linee  generali  di  indirizzo  della
programmazione delle universita' per il periodo 2019  -  2021,  e  in
particolare  l'art.  3,  secondo  cui  «con  successivo  decreto,  da
adottare entro il mese  di  gennaio  2021,  sono  definite  le  linee
generali d'indirizzo  della  programmazione  delle  universita'  (con
riferimento anche  al  Piano  lauree  scientifiche  e  ai  Piani  per
l'orientamento e il tutorato) e gli  indicatori  per  la  valutazione
periodica dei risultati per il triennio  2021-2023,  in  sostituzione
del decreto ministeriale n. 989/2019, nonche' i  criteri  di  riparto
delle risorse a tal fine destinate per gli anni 2021, 2022 e  2023  e
per gli interventi a favore degli studenti»; 
  Visto il decreto  ministeriale  11  agosto  2020  (prot.  n.  444),
«Integrazione delle Linee guida per  la  valutazione  della  qualita'
della ricerca (VQR) 2015 - 2019», e in particolare l'art. 1, comma 4,
secondo cui «nel decreto recante  Linee  generali  d'indirizzo  della
programmazione  delle  universita'  per  il  triennio  2021-2023   il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca  fissa  sia  i  pesi  da
attribuire ai tre profili di qualita' di valutazione di cui  all'art.
2, comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019,  sia  i  punteggi  da
attribuire alle categorie di giudizio di cui all'art. 5, comma 6, del
medesimo decreto, da utilizzare ai fini dell'assegnazione della quota
premiale del FFO e del contributo alle  Universita'  non  statali  ex
legge n. 243/1991. I profili della terza missione dei singoli  atenei
sono pesati con il numero dei prodotti della ricerca  conferiti  allo
scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei»; 
  Vista la convenzione in data 9 luglio  2020  per  l'affidamento  al
CINECA dei servizi informatici da svolgere in  favore,  fra  l'altro,
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  secondo  quanto
previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori  delle  universita'
italiane (CRUI) del 22 febbraio 2021; del Consiglio  nazionale  degli
studenti  universitari  (CNSU)  del  26  febbraio  2021  dell'Agenzia
nazionale per  la  valutazione  del  sistema  universitario  e  della
ricerca (ANVUR) del 25 febbraio  2021;  del  Consiglio  universitario
nazionale (CUN) del 25 febbraio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Programmazione 2021 - 2023 
 
  1.  Con  il  presente  decreto  sono  definite  le  linee  generali
d'indirizzo della programmazione triennale del sistema  universitario
per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la  valutazione
periodica dei risultati. 
  2. Le universita' statali e non  statali  legalmente  riconosciute,
ivi comprese le universita' telematiche, adottano  i  loro  programmi
triennali in coerenza con quanto previsto nel  presente  decreto.  Le
universita' statali, nell'ambito  della  loro  autonomia,  assicurano
altresi' l'integrazione del ciclo di gestione  della  performance  di
cui  al  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  con   la
programmazione triennale ai sensi del presente decreto. 
  3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e'
finalizzata   all'innalzamento    della    qualita'    del    sistema
universitario, tenuto conto altresi' dell'impegno  delle  universita'
nel ridurre le disuguaglianze economiche, sociali  e  territoriali  e
dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai
differenti fattori di contesto territoriale. Costituiscono  obiettivi
specifici della programmazione: 
    A. ampliare l'accesso alla formazione universitaria; 
    B. promuovere la ricerca  a  livello  globale  e  valorizzare  il
contributo alla competitivita' del paese; 
    C. innovare i  servizi  agli  studenti  per  la  riduzione  delle
disuguaglianze; 
    D. essere protagonisti di una dimensione internazionale; 
    E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e  del  personale
delle universita'. 
  4.  Sono  destinati  al   conseguimento   degli   obiettivi   della
programmazione triennale il complesso delle risorse  per  il  sistema
universitario secondo la programmazione finanziaria di cui all'art. 2
e al relativo allegato  1.  Contribuiscono  al  raggiungimento  degli
specifici obiettivi di cui al comma 3, in particolare: 
    a. le risorse del fondo per la programmazione triennale,  secondo
quanto indicato all'art. 3 del presente decreto; 
    b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario  stanziate
dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  per
promuovere  l'attivita'  di  ricerca  svolta  dalle   universita'   e
valorizzare   il   contributo   del   sistema   universitario    alla
competitivita' del Paese, secondo quanto indicato  dall'art.  4,  del
presente decreto; 
    c. la quota premiale del fondo per il finanziamento  ordinario  e
del contributo di cui alla legge n. 243/1991, secondo quanto indicato
all'art. 6 del presente decreto; 
    d. il Fondo per  il  sostegno  dei  giovani  e  per  favorire  la
mobilita' degli studenti, il Piano lauree scientifiche e i Piani  per
l'orientamento e il tutorato, secondo quanto indicato dall'art. 7. 
  5. Il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  3,  con
riferimento alle risorse di cui al comma 4,  lettere  a.,  b.  e  c.,
viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base  degli
indicatori  riportati  nell'allegato  2  al  presente  decreto.   Con
riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettera  d.,  i  relativi
indicatori sono definiti all'allegato 3. 
  6. I risultati conseguiti dagli atenei sulla base degli  indicatori
di cui presente decreto contribuiscono al giudizio di  accreditamento
periodico degli stessi. All'art. 8 e  al  relativo  allegato  4  sono
riportate le linee guida per l'accreditamento  iniziale  e  periodico
delle sedi e dei corsi di studio. 
                               Art. 2 
 
               Programmazione finanziaria 2021 - 2023 
 
  1. Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25,
dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,  dall'art.
60  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 12, commi
6 e 7, del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  nell'ambito  delle
assegnazioni annue del Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita' statali e del contributo di  cui  alla  legge  29  luglio
1991, n. 243, si procede annualmente  al  riparto  del  finanziamento
secondo le  voci  e  le  percentuali  riportate  nell'allegato  1  al
presente decreto. 
  2. Con apposito decreto, tenuto conto  dei  pareri  espressi  dalla
CRUI  e  dall'ANVUR,  si  provvede  alla  conferma  per  il  triennio
2021-2023 del modello del costo standard adottato con  il  decreto  5
agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito
dalla legge n. 12 del 2017, degli standard di  docenza  previsti  per
l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art.  8,
comma 2, lettera a), del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
               Programmi d'Ateneo - obiettivi A, C e D 
 
  1. Le risorse per la programmazione di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  della  legge  7
agosto 1990,  n.  24,  pari  a  65  milioni  di  euro  annui  per  le
universita' statali e a 1 milione di euro annuo  per  le  universita'
non statali,  sono  destinate  alla  valutazione  dei  risultati  dei
programmi degli atenei di cui al comma 2  e  fanno  riferimento  alle
seguenti azioni relative al conseguimento degli  obiettivi  specifici
di cui all'art. 1, comma 3, lettere A, C e D: 
 
           Tabella 1- Obiettivi A, C e D e relative azioni 
 
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Ampliare l'accesso alla formazione           |
       |A      |universitaria                                |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Orientamento e tutorato in ingresso e in     |
       |       |itinere ai fini della riduzione della        |
       |       |dispersione studentesca e dell'equilibrio    |
       |A.1    |nella rappresentanza di genere               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Potenziamento della docenza strutturata nei  |
       |A.2    |corsi di studio                              |
       +-------+---------------------------------------------+
       |A.3    |Attrattivita' dei corsi di studio            |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Rafforzamento delle competenze acquisite     |
       |       |dagli studenti e innovazione delle           |
       |A.4    |metodologie didattiche                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Innovare i servizi agli studenti per la      |
       |C      |riduzione delle disuguaglianze               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Miglioramento delle aule e degli spazi di    |
       |       |studio (aule, spazi di studio, biblioteche,  |
       |       |software per la didattica a distanza e       |
       |C.1    |infrastrutture digitali)                     |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Qualificazione dell'offerta formativa in     |
       |       |relazione alle caratteristiche della         |
       |C.2    |popolazione studentesca                      |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Integrazione degli interventi per il diritto |
       |C.3    |allo studio e la disabilita'                 |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Iniziative per la riduzione dei rischi di    |
       |C.4    |discriminazione o esclusione sociale         |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Essere protagonisti di una dimensione        |
       |D      |internazionale                               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |D.1    |Esperienze di studio e di ricerca all'estero |
       +-------+---------------------------------------------+
       |D.2    |Corsi di studio internazionali               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Attrazione di studenti internazionali e      |
       |D.3    |attivita' di internazionalizzazione domestica|
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Integrazione della didattica nelle reti      |
       |D.4    |internazionali e europee                     |
       +-------+---------------------------------------------+
 
   2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli  atenei  in
proporzione al peso del costo standard dell'anno 2020.  (1)  Ai  fini
dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si
provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. 
  3. Ad integrazione delle risorse  di  cui  al  comma  1,  l'importo
massimo complessivamente pari a 3 milioni di euro annui, da ripartire
secondo quanto indicato al comma  2,  e'  destinato  a  un  programma
congiunto presentato dalle scuole a ordinamento speciale  per  azioni
di cui alla tabella 1 e alla successiva  tabella  2.  Ai  fini  della
assegnazione delle risorse  e  della  valutazione  dei  risultati  si
provvede secondo quanto indicato all'art. 5. 

(1) Ovvero al peso della quota base per le  universita'  cui  non  si
    applica il costo standard e del contributo di cui alla  legge  29
    luglio 1991, n. 243, per le universita'  non  statali  legalmente
    riconosciute. Per il GSSI ai fini della determinazione  del  peso
    percentuale si considera la quota del contributo  ordinario  alla
    stessa  attribuito  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1-bis,   del
    decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con  modificazioni
    dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. 
                               Art. 4 
 
                Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E 
                     (solo universita' statali) 
 
  1. Le risorse previste dall'art. 238, comma  5,  del  decreto-legge
34/2020, pari a 100 milioni di euro per il 2021 e a  200  milioni  di
euro per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  per  le  istituzioni
universitarie statali, ivi comprese  l'Universita'  di  Trento  e  il
GSSI, sono finalizzate  alla  promozione  dell'attivita'  di  ricerca
svolta dalle universita' e alla  valorizzazione  del  contributo  del
sistema universitario alla competitivita' del Paese e  ripartite  nel
seguente modo: 
    a. il 70% delle risorse sono destinate a sostenere gli  obiettivi
generali di sviluppo delle attivita' di  ricerca  libera  e  di  base
degli atenei; 
    b. il 30% delle  risorse  sono  destinate  alla  valutazione  dei
risultati dei programmi degli atenei  di  cui  al  comma  2  e  fanno
riferimento alle seguenti  azioni  relative  al  conseguimento  degli
obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettere B ed E: 
 
           Tabella 2 - Obiettivi B ed E e relative azioni 
 
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Promuovere la ricerca a livello globale|
          |       |e valorizzare il contributo alla       |
          |B      |competitivita' del Paese               |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Dottorato di ricerca e Dottorato       |
          |B.1    |industriale                            |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Trasferimento tecnologico e di         |
          |B.2    |conoscenze                             |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Miglioramento delle infrastrutture e   |
          |       |degli strumenti per la ricerca al fine |
          |       |dell'integrazione della ricerca nelle  |
          |B.3    |reti internazionali ed europee         |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Qualificazione dell'offerta formativa e|
          |       |delle politiche per l'innovazione in   |
          |       |relazione alle esigenze del territorio |
          |       |e del mondo produttivo, ivi inclusi lo |
          |       |sviluppo delle lauree                  |
          |       |professionalizzanti e l'acquisizione di|
          |B.4    |competenze per l'imprenditorialita'    |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Investire sul futuro dei giovani       |
          |       |ricercatori e del personale delle      |
          |E      |universita'                            |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Reclutamento di giovani ricercatori    |
          |       |(ricercatori a tempo determinato ai    |
          |       |sensi della legge n. 240/2010, art. 24,|
          |       |comma 3, lettere a) e b), assegnisti e |
          |E.1    |borse di dottorato                     |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Incentivi alla mobilita' dei           |
          |E.2    |ricercatori e dei professori           |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Sviluppo organizzativo anche in        |
          |       |considerazione della                   |
          |       |dematerializzazione e del potenziamento|
          |E.3    |del lavoro agile                       |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Integrazione del Fondo per la          |
          |E.4    |premialita' (art. 9, legge n. 240/2010)|
          +-------+---------------------------------------+
 
   2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a),  sono  ripartite  tra
gli atenei statali in proporzione al  peso  del  costo  standard  (2)
degli anni 2021, 2022 e 2023 ad integrazione della parte della  quota
base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di  riferimento.
Di tali risorse si tiene altresi' conto ai  fini  del  calcolo  delle
quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni  del  FFO  dell'anno
precedente  in  applicazione  dell'intervento  perequativo   di   cui
all'art. 11 della legge n. 240/2010. 
  3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli
atenei statali in proporzione al peso del  costo  standard  dell'anno
2020(2). Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della  valutazione
dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. 

(2) Ovvero della quota base per le universita' cui non si applica  il
    costo standard. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso
    percentuale si considera la quota del contributo  ordinario  alla
    stessa  attribuito  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1-bis,   del
    decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con  modificazioni
    dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. 
                               Art. 5 
 
                   Assegnazione dei finanziamenti 
                     e valutazione dei risultati 
 
  1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli articoli 3 e
4, comma 1, lettera b), e 3 le universita' interessate  provvedono  a
comunicare, con  modalita'  telematiche  definite  con  provvedimento
della competente Direzione  generale  del  Ministero  e  nel  termine
di novanta giorni dalla registrazione del presente decreto  da  parte
della Corte dei conti, il proprio programma di interventi, unitamente
al proprio piano strategico, con l'indicazione di: 
    a. le azioni da attuare tra quelle riportate nelle tabelle 1 e 2,
con riferimento ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 3  e
ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 4; 
    b. almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo
scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati; 
    c. le risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget
attribuito ai sensi dell'art. 3, e dell'art. 4, comma 1, lettera  b),
e 3, incluse le  eventuali  ulteriori  quote  di  co-finanziamento  a
carico del proprio bilancio o di terzi. 
  2.  Gli  indicatori  sono  individuati  dagli  atenei  tra   quelli
riportati nell'allegato 2, cui puo' essere  aggiunto  al  massimo  un
ulteriore   indicatore   per   obiettivo    autonomamente    proposto
dall'Ateneo,  purche'  idoneo  a  consentire  in  modo  oggettivo  la
misurazione dei risultati conseguiti. Tali indicatori con i  relativi
target  sono  altresi'  considerati   ai   fini   dell'accreditamento
periodico della sede secondo  quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto. 
  3. I target indicati devono comportare,  rispetto  alla  situazione
iniziale, un significativo miglioramento dell'indicatore  al  termine
del triennio, tenuto conto delle risorse destinate  al  perseguimento
dell'obiettivo e delle differenti situazioni di contesto. I target  e
gli eventuali indicatori autonomamente proposti  sono  approvati  con
provvedimento della competente Direzione generale, anche in ordine  a
una   eventuale   rimodulazione   dei   target,   degli    indicatori
autonomamente  proposti  o  delle  risorse  attribuibili  all'Ateneo,
acquisito il parere dell'ANVUR, prima di provvedere alla assegnazione
delle  risorse.  In  caso  di  rimodulazione  l'Ateneo   provvede   a
comunicare i target e gli eventuali  indicatori  autonomi  rimodulati
ovvero a ridefinire i programmi sulla base di una minore assegnazione
di risorse. 
  4.  Le  risorse  eventualmente  non  assegnate,  in  difetto  delle
comunicazioni di cui ai commi precedenti, sono ripartite tra le altre
universita'  entro  i  limiti  delle   risorse   destinate   per   il
conseguimento dei propri obiettivi. 
  5.  I  risultati  conseguiti  dall'attuazione  dei  programmi  sono
oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio
sulla base degli  indicatori  scelti  per  ciascun  obiettivo  e  dei
relativi target. In caso di raggiungimento dei target  prefissati  al
termine del triennio, viene disposta  la  conferma  dell'assegnazione
del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a  valere
sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991,  delle  somme
attribuite  per  ciascun  obiettivo  in  misura  proporzionale   allo
scostamento medio tra i risultati  conseguiti  riferiti  ai  relativi
indicatori e ai rispettivi target. 
                               Art. 6 
 
         Quota premiale, qualita' del sistema universitario 
                       e riduzione dei divari 
 
  1. Al fine di  conseguire  gli  obiettivi  di  miglioramento  delle
qualita'   del   sistema   universitario,   tenuto   conto   altresi'
dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai
differenti fattori di contesto territoriale, nel riparto della  quota
premiale del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  delle  universita'
statali ovvero del contributo di cui alla legge 29  luglio  1991,  n.
243,  si  provvede,  per  il  triennio  2021-2023  come  indicato  ai
successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60,  comma
1,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle  linee  guida
per la VQR 2015-2019 definite con il decreto ministeriale 29 novembre
2019 (prot. n. 1110), come  integrato  dal  decreto  ministeriale  11
agosto 2020 (prot. n. 444). 
  2. La percentuale del 60% della quota  premiale  e'  ripartita  per
l'anno  2021  sulla  base  dei  risultati  della  VQR  2011-2014  con
modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022,  la
medesima percentuale viene ripartita sulla base dei  risultati  della
VQR 2015-2019 utilizzando l'indicatore ottenuto come media  ponderata
degli indicatori definiti secondo le modalita' di  cui  al  comma  5,
relativi ai profili di qualita' dell'Istituzione di cui  all'art.  2,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  1110/2019,  come   esplicitati
dall'art. 10 del bando ANVUR del 25 settembre 2020: 
    a. profilo di qualita' del personale permanente e delle politiche
di reclutamento - peso 90%; 
    b. profilo di qualita' della formazione della ricerca - peso 5%; 
    c. profilo di qualita' delle attivita'  di  valorizzazione  della
ricerca (terza missione) - peso 5%. 
  Allo scopo di tenere conto delle  dimensioni  degli  atenei  per  i
profili di qualita' di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento  al
numero massimo complessivo effettivo dei prodotti attesi dai soggetti
considerati nel relativo profilo,  tenuto  conto  delle  esenzioni  o
riduzioni previste dall'art. 5, commi 6 e 7,  del  bando  ANVUR.  Per
quanto concerne il profilo di qualita' di cui alla lettera b), per le
scuole superiori a ordinamento speciale, si fa riferimento al  numero
medio di dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo
2012-2016. Il profilo di qualita' di cui alla lettera c) e' ponderato
con il numero di prodotti della ricerca conferiti  che  ottengono  un
giudizio almeno pari a «rilevanza sufficiente». 
  3. La percentuale del 20% della quota  premiale  e'  ripartita  per
l'anno 2021 sulla base dell'indicatore relativo alla  qualita'  delle
politiche di reclutamento definito con modalita'  analoghe  a  quelle
utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la medesima  percentuale  viene
ripartita sulla base dell'indicatore del profilo  di  qualita'  delle
politiche di reclutamento calcolato, ai sensi del comma 5, e relativo
alla VQR 2015-2019.  Tale  indicatore  e'  oggetto  di  aggiornamento
annuale al fine di tenere conto dell'intensita' di reclutamento negli
atenei negli anni successivi alla VQR 2015-2019. 
  4. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 2 e 3, sono
definiti nella tabella 3 i punteggi da attribuire alle  categorie  di
giudizio della qualita' dei prodotti della ricerca di cui all'art. 5,
comma 6, del decreto ministeriale 1110/2019 e  come  esplicitate  dal
bando ANVUR del 25 settembre 2020. 
 
           Tabella 3 - Punteggi attribuiti alle categorie 
                      di giudizio VQR 2015-2019 
 
       =======================================================
       |       |        Giudizio         |     Punteggio     |
       +=======+=========================+===================+
       |       |Eccellente ed            |                   |
       |   A   |estremamente rilevante   |         1         |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |   B   |Eccellente               |        0,8        |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |   C   |Standard                 |        0,5        |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |   D   |Rilevanza sufficiente    |        0,2        |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |       |Scarsa rilevanza o non   |                   |
       |   E   |accettabile              |         0         |
       +-------+-------------------------+-------------------+
 
  L'eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi  sara'
considerato  come  prodotto  di  scarsa  rilevanza,   come   indicato
dall'art. 6, comma 8, del citato bando ANVUR. 
  5. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, definisce  gli  indicatori
di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, sulla  base  almeno
del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca. 
  6. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita tenendo
conto dei  risultati  conseguiti  rispetto  all'anno  precedente  con
riferimento ai due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno  degli
obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art.  1,  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo: 
    a) per il 50%, in base ai livelli di  risultato  di  ogni  Ateneo
relativamente agli indicatori sopra citati; 
    b) per il 50%, in base ai  miglioramenti  di  risultato  rispetto
all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori. 
                               Art. 7 
 
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la  mobilita'  degli
  studenti, Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il
  tutorato. 
 
  1. Le  universita'  definiscono  nell'ambito  della  programmazione
pluriennale le azioni e gli interventi  per  il  conseguimento  degli
obiettivi A, C e D di cui all'art. 1, comma  3,  tenuto  conto  anche
delle risorse statali di cui all'art. 1 del  decreto-legge  9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, e di cui all'art. 1,  commi  290-293,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati  nell'allegato
3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   sono   destinate
complessivamente per il triennio 2021-2023 le seguenti risorse: 
    i. fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la  mobilita'
internazionale degli studenti, compreso Piano lauree scientifiche: 60
milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui  per  le
universita' non statali; 
    ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni  annui  per
le universita' statali. 
  La  suddivisione  dei  predetti  importi  per  le  varie  tipologie
d'intervento e' indicata nell'allegato 3. 
                               Art. 8 
 
     Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
 
  1. Per gli anni in cui trova applicazione il  presente  decreto  e'
fatto divieto di dare  corso  all'istituzione  di  nuove  istituzioni
universitarie, se non a seguito di processi di fusione di universita'
gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art.  3  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
  2. Con apposito decreto, su proposta dell'ANVUR, sono  definiti,  a
decorrere  dall'a.a.  2022/2023,  i  criteri,  le  modalita'  e   gli
indicatori per l'accreditamento iniziale e  periodico,  tenuto  conto
delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori
riportati nell'allegato 2 del presente decreto: 
    a)  di  sedi  e  corsi  di  studio  presso  le  universita',   in
sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6),  e
successive modificazioni; 
    b) delle scuole superiori ad ordinamento speciale, a integrazione
di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439), anche al
fine di tenere conto dei processi federativi fra le scuole  ai  sensi
dell'art. 3 della legge n. 240/2010; 
    c) delle scuole e dei collegi superiori costituiti dagli  atenei,
in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile  2013,  al  fine  di
dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27  gennaio
2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
                               Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto trovano  applicazione  fino
all'emanazione del decreto ministeriale  con  cui  sono  definite  le
linee  generali  d'indirizzo  della   programmazione   del   triennio
2024-2026. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale
di bilancio per il controllo preventivo di regolarita'  contabile  ed
e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 25 marzo 2021 
 
                                                   Il Ministro: Messa 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 947 
                                                           Allegato 1 
 
     VOCI DI RIFERIMENTO E PERCENTUALI DEL FINANZIAMENTO STATALE 
 
    In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e  7,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota
non vincolata nella  destinazione  del  fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita' statali da ripartire secondo  il  modello
del costo standard e in sostituzione del trasferimento  storico  sono
stabilite per il triennio 2021-2023 come segue:  
 
                   ===============================
                   |anno 2021|anno 2022|anno 2023|
                   +=========+=========+=========+
                   |   28%   |   30%   |   32%   |
                   +---------+---------+---------+
 
      In attuazione dell'art.  60,  comma  1,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, la percentuale  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
delle universita' statali destinata a fini premiali, al  netto  della
quota destinata a  interventi  specifici  (programmazione  triennale,
dottorato, fondo giovani, esoneri  dalla  contribuzione  studentesca,
dipartimenti di eccellenza) e' stabilita per  il  triennio  2021-2023
come segue:  
 
                  =================================
                  |anno 2021| anno 2022 |anno 2023|
                  +=========+===========+=========+
                  |   30%   |    30%    |   30%   |
                  +---------+-----------+---------+
 
    Per le universita' non statali, la percentuale destinata  a  fini
premiali per il triennio 2021-2023 resta stabilita nella  misura  del
20% dello stanziamento di cui alla legge n. 243/1991 al  netto  degli
interventi con finalita' specifiche. 
    Con  riferimento  allo   stanziamento   totale   del   fondo   di
finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di
cui alla legge n. 243/1991, sono di seguito riportate le  percentuali
di riparto  tra  le  varie  voci  di  riferimento  del  finanziamento
statale, distintamente per le universita' statali e non statali. 
 
                   Tabella 4 - Voci di riferimento 
         del Finanziamento statale alle universita' statali 
    
=====================================================================
|     |                                  |  2021  |  2022  |  2023  |
+=====+==================================+========+========+========+
|     |Quota base - parte trasferimento  |        |        |        |
|  a  |storico                           | Max 27%| Max 25%| Max 23%|
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|  b  |Quota base - parte costo standard |   23%  |  25%   |  27%   |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Quota premiale (art. 60, comma 1, |   27%  |  27%   |  27%   |
|     |del decreto-legge del 21 giugno   +--------+--------+--------+
|     |2013, n. 69, convertito con       |   60%  |  60%   |  60%   |
|     |modificazioni dalla legge 9 agosto+--------+--------+--------+
|  c  |2013, n. 98), di cui:             |   20%  |  20%   |  20%   |
|     |risultati della ricerca (VQR)     +--------+--------+--------+
|     |valutazione delle politiche di    |        |        |        |
|     |reclutamento                      |   20%  |  20%   |  20%   |
|     |riduzione dei divari              |        |        |        |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Importo perequativo (art. 11,     |Min 1,5%|Min 1,5%|Min 1,5%|
|  d  |legge n. 240/2010)                |Max 3%  |Max 3%  |Max 3%  |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Quota programmi d'Ateneo (fondo   |  1,5%  |  1,5%  |  1,5%  |
|  e  |per la programmazione e fondo per |(euro 98|(euro 98|(euro 98|
|     |la ricerca e la terza missione)   |milioni)|milioni)|milioni)|
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Quota interventi per gli studenti |        |        |        |
|     |(fondo giovani, piani orientamento|        |        |        |
|  f  |e tutorato, NoTax area, studenti  |Min 6,5%|Min 6,5%|Min 6,5%|
|     |con disabilita', fondo borse post |        |        |        |
|     |lauream)                          |        |        |        |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Quota altri interventi specifici  |        |        |        |
|     |(Chiamate dirette, piani          |        |        |        |
|     |straordinari docenti, programma   |        |        |        |
|  g  |Montalcini, consorzi, accordi di  |  Max   |  Max   |  Max   |
|     |programma, interventi             | 13,5%  | 13,5%  | 13,5%  |
|     |straordinari, dipartimenti di     |        |        |        |
|     |eccellenza)                       |        |        |        |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Totale stanziamento FFO           |  100%  |  100%  |  100%  |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
    
      Tabella 5 - Voci di riferimento del Finanziamento statale 
                    alle universita' non statali 
    
=====================================================================
|     |                                  |  2021  |  2022  |  2023  |
+=====+==================================+========+========+========+
|  a  |           Quota base             |   51%  |  51%   |  51%   |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Compensazione minore gettito      |        |        |        |
|  b  |contribuzione studentesca (art. 4,|   15%  |  15%   |  15%   |
|     |comma 2, della legge n. 68/2002)  |        |        |        |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Quota premiale (art. 60, comma 1, |   17%  |  17%   |  17%   |
|     |del decreto-legge del 21 giugno   +--------+--------+--------+
|     |2013, n. 69, convertito con       |   60%  |  60%   |  60%   |
|     |modificazioni dalla legge 9 agosto+--------+--------+--------+
|  c  |2013, n. 98), di cui:             |   20%  |  20%   |  20%   |
|     |risultati della ricerca (VQR)     +--------+--------+--------+
|     |valutazione delle politiche di    |        |        |        |
|     |reclutamento                      |   20%  |  20%   |  20%   |
|     |riduzione dei divari              |        |        |        |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |                                  |  E 1%  |  E 1%  |  E 1%  |
|     |                                  | (circa | (circa | (circa |
|  d  |Quota programmi d'Ateneo          |  euro  |  euro  |  euro  |
|     |                                  |  1 ml) |  1 ml) |  1 ml) |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Quota interventi per gli studenti |        |        |        |
|  e  |(fondo giovani, fondo borse post  | Min 16%| Min 16%| Min 16%|
|     |lauream) + interventi specifici   |        |        |        |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
|     |Totale stanziamento               |  100%  |  100%  |  100%  |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
    
                                                           Allegato 2 
 
    INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI (ARTICOLI 3 E 4) 
 
1. Programmi d'Ateneo 
    Ai fini della definizione  e  della  successiva  valutazione  dei
programmi d'Ateneo di cui agli articoli 3 e 4  del  presente  decreto
possono essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al
presente allegato, secondo quanto indicato all'art. 1, comma  2.  Gli
indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal nucleo
di  valutazione  dell'Ateneo  secondo  le  modalita'   definite   dal
provvedimento  ministeriale  di  definizione   delle   modalita'   di
presentazione dei programmi  stessi.  Per  gli  eventuali  indicatori
proposti autonomamente dall'Ateneo,  occorre  specificare  il  motivo
della scelta, le modalita' di  rilevazione  e  di  aggiornamento  dei
dati,  la  relativa  fonte  di  rilevazione,   il   valore   iniziale
dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la
metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo  valore  iniziale
dovranno altresi' essere validati da parte del nucleo di  valutazione
al quale l'Ateneo assicura  l'accesso  alle  informazioni  necessarie
allo svolgimento dell'attivita' ai sensi dell'art. 1, comma 2,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
 
2. Riduzione dei divari e quota premiale dell'FFO 
    Ai fini del riparto del 20% della quota premiale di cui  all'art.
6, comma 6, del presente  decreto,  e'  preso  in  considerazione  il
migliore risultato con riferimento sia ai  livelli  assoluti  sia  ai
miglioramenti  conseguiti  da  ogni  Istituzione  in  ciascuno  degli
obiettivi della programmazione, considerando i seguenti indicatori: 
 
        Tabella 6 - Indicatori per la quota premiale dell'FFO 
 
=====================================================================
|                    |               |    Scuole     |              |
|                    |               |  superiori a  |              |
|                    |  Universita'  |  ordinamento  | Universita'  |
|     Obiettivo      |    statali    |   speciale    | non statali  |
+====================+===============+===============+==============+
|A. Ampliare         |               |               |              |
|l'accesso alla      |               |               |              |
|formazione          |Indicatori a) e|               |Indicatori a) |
|universitaria       |b)             |Non applicabile|e b)          |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|B. Promuovere la    |               |               |              |
|ricerca a livello   |               |               |              |
|globale e           |               |               |              |
|valorizzare il      |               |               |              |
|contributo alla     |               |               |              |
|competitivita' del  |               |               |              |
|paese, guidando la  |               |               |              |
|transizione digitale|Indicatori a) e|Indicatori a) e|              |
|ed ecologica        |b)             |b)             |Indicatore a) |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|C. Innovare i       |               |               |              |
|servizi agli        |               |               |              |
|studenti per la     |               |               |              |
|riduzione delle     |Indicatori a) e|               |Indicatori a) |
|disuguaglianze      |b)             |Non applicabile|e b)          |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|D. Essere           |               |               |              |
|protagonisti di una |               |               |              |
|dimensione          |Indicatori a) e|Indicatori b) e|Indicatori a) |
|internazionale      |b)             |d)             |e b)          |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|E. Investire sul    |               |               |              |
|futuro dei giovani  |               |               |              |
|ricercatori e del   |               |               |              |
|personale delle     |Indicatori a) e|Indicatori a) e|              |
|universita'         |b)             |b)             |Indicatore b) |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
 
Livelli di risultato 
    Viene preso in considerazione il peso percentuale della variabile
considerata  al  numeratore  dell'indicatore  rispetto   al   sistema
universitario. Per quanto riguarda  l'obiettivo  C,  l'indicatore  b)
viene calcolato moltiplicando il  fattore  dimensionale  relativo  al
peso del costo standard (ovvero relativo al peso  della  quota  base,
per le istituzioni cui non trova applicazione il costo standard)  per
un  coefficiente  pari  a  1  per  gli   atenei   con   un   rapporto
studenti/docenti non superiore al primo quartile calcolato a  livello
nazionale e ridotto  linearmente  per  gli  atenei  con  un  rapporto
superiore a tale valore. 
 
Miglioramenti di risultato. 
    Il miglioramento di risultato di cui al precedente  paragrafo  e'
calcolato  come  la  differenza  dell'indicatore  rispetto   all'anno
precedente, ponderata con un fattore dimensionale pari  al  peso  del
proprio  costo  standard  (3)  Al  fine  di  rendere  variazioni   di
differente natura confrontabili tra loro,  ciascun  indicatore  viene
preventivamente standardizzato in modo tale che: 
      1 - la variabilita' media  nazionale,  misurata  attraverso  la
deviazione standard, sia sempre pari a 1; 
      2 - la variabilita' annuale dell'indicatore del singolo  Ateneo
sia comunque compresa nell'intervallo [0; 0,5]. 
 
Obiettivo A - Ampliare l'accesso alla formazione universitaria 
    Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: 
      a) proporzione di studenti che si iscrivono al  II  anno  della
stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico  (L,  LMCU)
avendo  acquisito  almeno  40  CFU  in  rapporto   alla   coorte   di
immatricolati nell'a.a. precedente; 
      b) proporzione dei docenti di ruolo indicati  come  docenti  di
riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD)
di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati; 
      c) immatricolati che  hanno  conseguito  il  titolo  di  scuola
secondaria superiore in altra regione; 
      d) proporzione di laureati (L, LMCU) entro  la  durata  normale
del corso; 
      e) iscritti al primo anno ai corsi  di  laurea  magistrale  che
hanno acquisito la laurea in altro Ateneo; 
      f) numero di studenti che partecipano a percorsi di  formazione
per    l'acquisizione    di    competenze    trasversali    e     per
l'imprenditorialita' oppure che partecipano a indagini conoscitive di
efficacia della didattica disciplinare o trasversale (*); 
      g) realizzazione di federazioni  tra  due  o  piu'  universita'
anche limitatamente a settori di attivita'; 
      h) proporzione di laureati con nessuno dei due genitori  avente
un titolo superiore  alla  scuola  dell'obbligo  o  a  una  qualifica
professionale; 
      i) numero di open badge ottenuti dagli studenti  a  seguito  di
percorsi di formazione per l'acquisizione di  competenze  trasversali
(*); 
      j) numero di studenti che partecipano a percorsi di  formazione
per alto merito e di avanguardia (*). 
 
Obiettivo B - Promuovere la ricerca a livello globale  e  valorizzare
  il contributo alla competitivita' del Paese 
    Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: 
      a) rapporto fra  gli  iscritti  al  primo  anno  dei  corsi  di
dottorato con borsa di studio  rispetto  al  totale  dei  docenti  di
ruolo; 
      b)  proporzione  dei  proventi   da   ricerche   commissionate,
trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi  sul  totale
dei proventi; 
      c) spazi (Mq) destinati ad attivita' di ricerca per docenti  di
ruolo dell'Ateneo; 
      d)  proporzione   di   immatricolati   ai   corsi   di   laurea
professionalizzanti sul totale degli immatricolati; 
      e) numero di spin off universitari rispetto ai docenti di ruolo
dell'Ateneo (*); 
      f) proporzione di brevetti registrati e approvati  presso  sedi
nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo (*); 
      g) numero di attivita' di trasferimento di conoscenza  rispetto
ai docenti di ruolo dell'Ateneo (*); 
      h) proporzione di iscritti ai corsi  di  dottorato  industriale
rispetto al totale degli iscritti al dottorato; 
      i) proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU  acquisiti
per attivita' di tirocinio curricolare esterne  all'Ateneo  nell'anno
di riferimento; 
      j) proporzione  di  immatricolati  di  genere  femminile  nelle
classi STEM; 
      k) proporzione di laureati magistrali occupati a  un  anno  dal
titolo (LM, LMCU); 
      l) numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di  Ateneo
(*). 
 
Obiettivo C - Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle
  diseguaglianze 
    Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: 
      a) proporzione dei laureandi complessivamente  soddisfatti  del
corso di studio; 
      b) rapporto studenti regolari/docenti di ruolo e  riduzione  di
tale rapporto; 
      c) spazi  (Mq)  disponibili  per  la  didattica  rispetto  agli
studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi; 
      d) proporzione di studenti che si iscrivono per la prima  volta
a un corso di studio rispetto al  numero  di  diplomati  alla  scuola
superiore nella regione sede del corso; 
      e)  proporzione  di   immatricolati   provenienti   da   scuole
secondarie superiori diverse dai licei; 
      f) proporzione di studenti in corso  beneficiari  di  borsa  di
studio sul totale degli studenti in corso; 
      g)  proporzione  di  studenti  beneficiari  di  intervento   di
supporto finanziato dall'Ateneo; 
      h) proporzione di studenti  alloggiati  in  strutture  messe  a
disposizione dall'Ateneo o dall'ente per il DSU; 
      i) proporzione di studenti con disabilita'  e  DSA  sul  totale
degli studenti; 
      j) rapporto tra classi attive con equilibrio di genere e totali
classi attive. 
 
Obiettivo D - Essere protagonisti di una dimensione internazionale 
    Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: 
      a) proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi
inclusi quelli acquisiti durante periodi di «mobilita' virtuale»; 
      b) proporzione  di  dottori  di  ricerca  che  hanno  trascorso
almeno tre mesi all'estero; 
      c) proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi  di
laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU)  e  di  dottorato  (D)  che
hanno conseguito il titolo di studio di accesso all'estero; 
      d) proporzione di laureati (L,  LM  e  LMCU)  entro  la  durata
normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12  CFU  all'estero  nel
corso  della  propria  carriera  universitaria,  ivi  inclusi  quelli
acquisiti durante periodi di «mobilita' virtuale»; 
      e)  proporzione  di  laureati  provenienti  da   famiglie   con
condizione socio-economica non elevata che hanno  svolto  periodi  di
studio all'estero; 
      f) rapporto tra studenti in ingresso e  in  uscita  nell'ambito
del programma Erasmus; 
      g) proporzione di studenti  immatricolati  a  corsi  di  studio
«internazionali»; 
      h) numero di insegnamenti erogati in lingua estera  sul  totale
degli insegnamenti dell'anno accademico; 
      i) rapporto professori e ricercatori in visita / totale docenti
(*); 
      j)  partecipazione  all'iniziativa  European  Universities,   o
iniziative corrispondenti. 
 
Obiettivo E - Investire sul futuro  dei  giovani  ricercatori  e  del
  personale delle universita' 
    Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: 
      a) proporzione dei professori di prima e seconda fascia assunti
dall'esterno nel  triennio  precedente,  sul  totale  dei  professori
reclutati; 
      b) proporzione dei ricercatori di cui  all'art.  24,  comma  3,
lettere a) e b), sul totale dei docenti di ruolo; 
      c)  riduzione  dell'eta'  media   dei   ricercatori   a   tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b); 
      d) iscritti al primo anno  di  corsi  di  dottorato  che  hanno
conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo; 
      e) proporzione di ricercatori di  cui  all'art.  24,  comma  3,
lettera b), reclutati dall'esterno e non gia' attivi presso  l'Ateneo
come ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), titolari di
assegno di ricerca o iscritti a un corso di dottorato; 
      f) proporzione di ricercatori di  cui  all'art.  24,  comma  3,
lettera a), e di  assegnisti  di  ricerca,  che  hanno  acquisito  il
dottorato di ricerca in altro Ateneo; 
      g) proporzione del  personale  TA  a  tempo  indeterminato  sul
totale del personale TA; 
      h) rapporto tra risorse per la formazione del  personale  TA  e
numero di TA di ruolo (*); 
      i) proporzione di dottori di ricerca provenienti da famiglie di
condizione socio-economica non elevata; 
      j) riduzione dell'eta' media del personale TA di ruolo; 
      k) risorse disponibili sul fondo per la premialita' rispetto al
costo totale del personale universitario (*).  

(3) Per le istituzioni universitarie cui non e' applicabile il  costo
    standard sara'  utilizzato  come  fattore  dimensionale  il  peso
    relativo alla quota base del FFO, ovvero della legge n. 243/1991. 
                                                           Allegato 3 
 
INDICATORI E CRITERI DI RIPARTO  DELLE  RISORSE  DISPONIBILI  PER  IL
  FONDO  GIOVANI,  IL  PIANO  LAUREE  SCIENTIFICHE  E  I  PIANI   PER
  L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO 
 
1. Fondo per il sostegno dei giovani  e  per  favorire  la  mobilita'
  degli studenti 
    Le risorse che si rendono disponibili annualmente  per  il  Fondo
giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relativi agli
interventi indicati  dall'art.  1,  del  decreto-legge  n.  105/2003,
convertito con modificazioni dalla legge n. 170/2003. 
 
  Tabella 7 - criteri per il riparto del Fondo giovani 2021 - 2023 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Le risorse stanziate per  il  Fondo  giovani  secondo  i  criteri
definiti in tabella 7 sono utilizzate dagli atenei  nel  rispetto  di
quanto appresso indicato: 
      fermo  restando  l'utilizzo  prioritario  del  finanziamento  a
sostegno delle esperienze di mobilita' in presenza, le risorse per la
finalita'  di  cui  al  punto  I  possono   essere   utilizzate   per
l'integrazione delle borse di mobilita', ivi  inclusa  la  «mobilita'
virtuale», nell'ambito dei programmi comunitari oppure per  ulteriori
borse di mobilita' internazionale, a favore  di  tutti  gli  studenti
iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di  un
anno, ivi inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali  esperienze  di
mobilita' sono finalizzate al conseguimento  del  titolo  di  studio,
rientrano  nell'ambito  di   accordi   o   convenzioni   sottoscritte
dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella
carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti
in materia. La selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri
di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene
altresi' conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire.
Il trasferimento  di  almeno  il  50%  delle  risorse  avviene  prima
dell'avvio del periodo di mobilita'; 
      le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili
ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per  le
attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero  che  le
universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi  di  laurea
magistrale o dottorato  di  ricerca  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa sul diritto allo studio (decreto legislativo n. 68/2012); 
      le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate
per forme di sostegno agli studi, quali un  contributo  proporzionale
all'importo massimo della contribuzione  prevista  per  il  corso  di
laurea, l'acquisto di materiali didattici e il sostegno ad  attivita'
di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese, oppure per
interventi di esonero totale o rimborso parziale delle  tasse  e  dei
contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi  di  laurea  delle
classi riportate nella tabella 7 da un numero di anni  non  superiore
alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito
e merito degli studenti stessi. 
    Le risorse per la finalita' di cui al punto  IV  sono  utilizzate
secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2. 
    La verifica dei beneficiari del finanziamento delle  risorse  per
il  Fondo  giovani  avviene  attraverso  l'Anagrafe  nazionale  degli
studenti. Le risorse  assegnate  agli  atenei  ed  eventualmente  non
utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di  riferimento,
saranno  recuperate  sull'assegnazione  del  Fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' statali, ovvero del  contributo  statale,
erogato ai sensi  della  legge  n.  243/1991,  alle  universita'  non
statali legalmente riconosciute, per essere destinate agli interventi
di mobilita' internazionale (art. 1,  lettera  a),  decreto-legge  n.
105/2003). 
    Tenuto   conto   delle   conseguenze    relative    all'emergenza
epidemiologica COVID-19, le  assegnazioni  attribuite  a  valere  sul
Fondo giovani con riferimento agli esercizi finanziari 2017,  2018  e
2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilita' internazionale,
al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di
interesse nazionale possono essere utilizzate entro  il  31  dicembre
2022. 
 
2. Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato 
    Le risorse per la realizzazione  del  Piano  lauree  scientifiche
(PLS) di cui alla finalita' IV della tabella 7 e per la realizzazione
dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi
290 - 293, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  adeguatamente
integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli  atenei  e
da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con
provvedimento ministeriale, sono  assegnate  a  reti  di  universita'
sulla base di proposte progettuali che sviluppino le seguenti azioni: 
      orientamento alle iscrizioni; 
      attivita' di tutorato; 
      pratiche laboratoriali; 
      attivita' di autovalutazione e recupero  delle  conoscenze  per
l'ingresso all'universita'; 
      crescita professionale  dei  docenti  della  scuola  secondaria
superiore. 
    Tali  azioni  sono  finalizzate  al  perseguimento  dei  seguenti
obiettivi: 
      aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi d'abbandono; 
      promozione dell'equilibrio di genere nelle classi dei corsi  di
studio; 
      riduzione  degli  ostacoli  all'iscrizione  e  alla   frequenza
dell'universita'  dovuti  alla  condizione  socio  economica  o  alla
disabilita' degli studenti. 
    Le proposte progettuali  presentate  nell'ambito  del  PLS  fanno
riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 7. Le  proposte
progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a  tutte
le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla  classe
di laurea in scienze della difesa e della sicurezza. 
    Le proposte sono valutate  da  un  Comitato  tecnico  scientifico
nominato  con  decreto  del   segretario   generale   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca che applica i criteri di: 
      coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati; 
      chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione
di partenza e alla  dimensione  economica,  anche  tenendo  conto  di
eventuali cofinanziamenti diretti; 
      capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e
di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo. 
    I progetti sono sottoposti a monitoraggio annuale  da  parte  del
Ministero, anche avvalendosi del  Comitato  tecnico  scientifico,  il
quale provvede a predisporre una relazione al termine del triennio di
cui tenere conto ai fini  della  predisposizione  dei  piani  per  il
successivo triennio. 
    Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non  utilizzate
al termine del triennio, ovvero non utilizzate in modo  coerente  con
le finalita' del  progetto,  sono  recuperate  sull'assegnazione  del
Fondo di finanziamento ordinario delle universita'  statali  capofila
dei progetti  per  essere  destinate  agli  interventi  di  mobilita'
internazionale  (art.  1,  lettera  a),  decreto-legge  n. 105/2003).
L'assegnazione di una  quota  non  inferiore  al  20%  delle  risorse
attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento  degli
obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso indicatori
coerenti con quelli indicati nell'allegato 2  e  target  inclusi  nel
progetto stesso. 
                                                           Allegato 4 
 
LINEE D'INDIRIZZO SULLA  PROGRAMMAZIONE  DELLE  UNIVERSITA'  RELATIVA
  ALL'ACCREDITAMENTO DI CORSI E SEDI 
 
    L'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi si  basa  sulla
valutazione dei risultati conseguiti e  sugli  esiti  della  verifica
esterna del sistema di assicurazione della qualita',  secondo  quanto
previsto  dagli  standard  e  Linee  guida  europei  e  dalle   linee
d'indirizzo di seguito riportate. 
 
A. Corsi di studio convenzionali e a distanza 
    Ferme restando le disposizioni  che  consentono  la  didattica  a
distanza al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, le universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale,
le seguenti tipologie di corsi di studio: 
      a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di  studio
erogati interamente in  presenza,  ovvero  che  prevedono  -  per  le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e  di  laboratorio  -  una
limitata attivita' didattica erogata con  modalita'  telematiche,  in
misura non superiore a un decimo del totale; 
      b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di  corsi  di
studio che prevedono -  per  le  attivita'  diverse  dalle  attivita'
pratiche e di laboratorio - la erogazione con  modalita'  telematiche
di una quota significativa delle attivita'  formative,  comunque  non
superiore ai due terzi; 
      c) corsi di studio prevalentemente a  distanza.  Si  tratta  di
corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative; 
      d) corsi di studio integralmente  a  distanza.  In  tali  corsi
tutte le attivita' formative sono svolte con  modalita'  telematiche;
rimane fermo lo svolgimento in  presenza  delle  prove  di  esame  di
profitto e di discussione delle prove finali. 
    I corsi di studio nelle classi relative alle  discipline  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto  1999,  n.
264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art.  34  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere  istituiti
esclusivamente secondo  la  tipologia  a).  I  corsi  afferenti  alle
classi, individuate con il  decreto  di  cui  all'art.  8,  comma  2,
sentito il CUN, che prevedono,  per  il  perseguimento  di  specifici
obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e  di  tirocinio,
la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da
disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere  istituiti
esclusivamente secondo le tipologie a) o b). 
    Le   universita'   telematiche    possono    istituire,    previo
accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d).
Le universita' telematiche possono  altresi'  istituire  i  corsi  di
tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le universita'
non  telematiche  italiane  che  prevedano  il  rilascio  del  titolo
congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n.
270/2004. 
    Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b)  e  c),
tutte le universita' sono  tenute  ad  acquisire  preventivamente  il
parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento  competente
per territorio motivato sulla base  della  coerenza  degli  obiettivi
formativi  proposti  rispetto   al   contesto   socio-economico   del
territorio. I rettori delle universita' telematiche partecipano  alle
deliberazioni del Comitato regionale di  coordinamento  limitatamente
all'esame di proposte dei corsi di tipologia c). 
    Per l'accreditamento dei nuovi  corsi  di  laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia, odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  medicina
veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle  competenti
strutture didattiche e  di  ricerca  di  area  medico  sanitaria,  va
acquisito altresi' il parere favorevole del Presidente della  regione
che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni  dell'offerta
formativa nel settore in ambito regionale e la  sua  interazione  con
l'assistenza sanitaria, tenuto conto altresi' delle strutture private
accreditate in convenzione con il soggetto proponente  e  provvedendo
direttamente a indicare  le  strutture  di  competenza  regionale  da
mettere a disposizione dell'istituendo corso di studio. 
 
B. Innovazione dell'offerta formativa 
    Al fine di potenziare la flessibilita' dei  percorsi  di  studio,
come richiesto per la costruzione dello Spazio uropeo dell'istruzione
superiore, per rispondere alle  sfide  sociali,  alle  richieste  del
mercato del lavoro e per incrementare  ulteriormente  l'attrattivita'
delle Universita'  a  livello  internazionale,  resta  confermata  la
possibilita' per ciascun Ateneo, entro il 20% dell'offerta formativa,
di  utilizzare  negli  ambiti  relativi  alle  attivita'  di  base  o
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari  rispetto
a quelli previsti dalle tabelle allegate ai dd.mm. 16 marzo 2007, nel
rispetto degli obiettivi  formativi  della  relativa  classe,  previa
approvazione ministeriale, sentito il CUN,  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque  esclusi
i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni  legali
o regolate dalla normativa  UE  e  i  corsi  di  studio  direttamente
abilitanti all'esercizio professionale. 
 
C. Sedi decentrate 
    I corsi  di  studio  possono  essere  istituiti  presso  le  sedi
dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento  basato
altresi' sulla valutazione  della  sostenibilita'  finanziaria  della
presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali,  didattiche  e
di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le  attivita'  di
tutorato  a  disposizione  del  corso  nella  sede  decentrata.  Tale
valutazione e'  altresi'  richiesta  anche  nei  casi  di  corsi  con
ordinamento omologo a corsi gia' accreditati in altre sedi.  I  corsi
di studio  delle  professioni  sanitarie  sono  istituiti  presso  le
aziende ospedaliero-universitarie, le altre  strutture  del  servizio
sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla  base
di protocolli di intesa fra universita' e regione, ai sensi dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
    I corsi di studio prevalentemente a distanza  e  integralmente  a
distanza  possono  essere  istituti  esclusivamente  presso  la  sede
dell'Ateneo.  Eventuali  sedi  distaccate  possono  essere   previste
esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni  di
esame costituite con modalita'  definite  dal  regolamento  didattico
d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza  di  almeno un  docente
della disciplina ogni trenta studenti. 
 
D. Sedi universitarie all'estero 
    Le universita', anche in convenzione tra loro,  possono  attivare
proprie sedi all'estero nel rispetto  della  Convenzione  di  Lisbona
dell'11 aprile 1997, ratificata con legge 11 luglio 2002, n.  148,  e
degli  eventuali   accordi   bilaterali   di   mutuo   riconoscimento
sottoscritti dall'Italia. I  costi  relativi  all'acquisizione  delle
strutture  non  possono  essere  posti  a  carico  dei  trasferimenti
ministeriali. I corsi di studio e di  dottorato  attivati  presso  le
sedi all'estero sono accreditati ai sensi del decreto legislativo  n.
19/2012 e del decreto ministeriale n. 45/2013 e gli studenti iscritti
sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti. 
    Tenuto  conto  degli  standard  e   Linee   guida   europei   per
l'assicurazione della qualita' nello Spazio  europeo  dell'istruzione
superiore (ESG),  degli  esiti  del  primo  ciclo  di  accreditamento
periodico delle sedi previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 19, degli indirizzi contenuti  nel  presente  decreto  e  di
quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8,  comma
2, sono riviste, in previsione  del  nuovo  ciclo  di  accreditamento
periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica  esterna  al
fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il  quale
condurre le successive viste di accreditamento. 
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