MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 25 marzo 2021
Linee generali di indirizzo della programmazione delle Universita' 2021/2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 289). (21A02846)
(GU n.114 del 14-5-2021)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: comma 1: «le Universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»; comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...). Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»; Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle universita' (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 2, comma 5, concernente l'istituzione e la soppressione di universita'; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e in particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale «i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»; Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74, relativo alla programmazione e alla valutazione della performance amministrativa anche delle istituzioni universitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito (...)»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita'»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 10, «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario»; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'; Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'», e l'art. 1, comma 290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativi ai Piani per l'orientamento e il tutorato; Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico quali: la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020; la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni del 27 maggio 2020, il bilancio europeo per il periodo 2021 - 2027 e i documenti ufficiali relativi all'iniziativa «Next Generation EU»; l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite dell'agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parita' di genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica sostenibile; la partecipazione italiana al progetto «HEInnovate» promosso dalla Commissione europea e da OCSE; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 238, comma 5, secondo cui «al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la conferenza dei rettori delle universita' italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma»; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (prot. n. 435), relativo all'integrazione delle Linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' per il periodo 2019 - 2021, e in particolare l'art. 3, secondo cui «con successivo decreto, da adottare entro il mese di gennaio 2021, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' (con riferimento anche al Piano lauree scientifiche e ai Piani per l'orientamento e il tutorato) e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione del decreto ministeriale n. 989/2019, nonche' i criteri di riparto delle risorse a tal fine destinate per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per gli interventi a favore degli studenti»; Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2020 (prot. n. 444), «Integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualita' della ricerca (VQR) 2015 - 2019», e in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «nel decreto recante Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2021-2023 il Ministero dell'universita' e della ricerca fissa sia i pesi da attribuire ai tre profili di qualita' di valutazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019, sia i punteggi da attribuire alle categorie di giudizio di cui all'art. 5, comma 6, del medesimo decreto, da utilizzare ai fini dell'assegnazione della quota premiale del FFO e del contributo alle Universita' non statali ex legge n. 243/1991. I profili della terza missione dei singoli atenei sono pesati con il numero dei prodotti della ricerca conferiti allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei»; Vista la convenzione in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) del 22 febbraio 2021; del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 26 febbraio 2021 dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 25 febbraio 2021; del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 25 febbraio 2021; Decreta: Art. 1 Programmazione 2021 - 2023 1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 2. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresi' l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto. 3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e' finalizzata all'innalzamento della qualita' del sistema universitario, tenuto conto altresi' dell'impegno delle universita' nel ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai differenti fattori di contesto territoriale. Costituiscono obiettivi specifici della programmazione: A. ampliare l'accesso alla formazione universitaria; B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitivita' del paese; C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; D. essere protagonisti di una dimensione internazionale; E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle universita'. 4. Sono destinati al conseguimento degli obiettivi della programmazione triennale il complesso delle risorse per il sistema universitario secondo la programmazione finanziaria di cui all'art. 2 e al relativo allegato 1. Contribuiscono al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui al comma 3, in particolare: a. le risorse del fondo per la programmazione triennale, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente decreto; b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario stanziate dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese, secondo quanto indicato dall'art. 4, del presente decreto; c. la quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alla legge n. 243/1991, secondo quanto indicato all'art. 6 del presente decreto; d. il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, il Piano lauree scientifiche e i Piani per l'orientamento e il tutorato, secondo quanto indicato dall'art. 7. 5. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, con riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettere a., b. e c., viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli indicatori riportati nell'allegato 2 al presente decreto. Con riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettera d., i relativi indicatori sono definiti all'allegato 3. 6. I risultati conseguiti dagli atenei sulla base degli indicatori di cui presente decreto contribuiscono al giudizio di accreditamento periodico degli stessi. All'art. 8 e al relativo allegato 4 sono riportate le linee guida per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.
Art. 2 Programmazione finanziaria 2021 - 2023 1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si procede annualmente al riparto del finanziamento secondo le voci e le percentuali riportate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 12 del 2017, degli standard di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto.
Art. 3 Programmi d'Ateneo - obiettivi A, C e D 1. Le risorse per la programmazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 24, pari a 65 milioni di euro annui per le universita' statali e a 1 milione di euro annuo per le universita' non statali, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettere A, C e D: Tabella 1- Obiettivi A, C e D e relative azioni +-------+---------------------------------------------+ | |Ampliare l'accesso alla formazione | |A |universitaria | +-------+---------------------------------------------+ | |Orientamento e tutorato in ingresso e in | | |itinere ai fini della riduzione della | | |dispersione studentesca e dell'equilibrio | |A.1 |nella rappresentanza di genere | +-------+---------------------------------------------+ | |Potenziamento della docenza strutturata nei | |A.2 |corsi di studio | +-------+---------------------------------------------+ |A.3 |Attrattivita' dei corsi di studio | +-------+---------------------------------------------+ | |Rafforzamento delle competenze acquisite | | |dagli studenti e innovazione delle | |A.4 |metodologie didattiche | +-------+---------------------------------------------+ | |Innovare i servizi agli studenti per la | |C |riduzione delle disuguaglianze | +-------+---------------------------------------------+ | |Miglioramento delle aule e degli spazi di | | |studio (aule, spazi di studio, biblioteche, | | |software per la didattica a distanza e | |C.1 |infrastrutture digitali) | +-------+---------------------------------------------+ | |Qualificazione dell'offerta formativa in | | |relazione alle caratteristiche della | |C.2 |popolazione studentesca | +-------+---------------------------------------------+ | |Integrazione degli interventi per il diritto | |C.3 |allo studio e la disabilita' | +-------+---------------------------------------------+ | |Iniziative per la riduzione dei rischi di | |C.4 |discriminazione o esclusione sociale | +-------+---------------------------------------------+ | |Essere protagonisti di una dimensione | |D |internazionale | +-------+---------------------------------------------+ |D.1 |Esperienze di studio e di ricerca all'estero | +-------+---------------------------------------------+ |D.2 |Corsi di studio internazionali | +-------+---------------------------------------------+ | |Attrazione di studenti internazionali e | |D.3 |attivita' di internazionalizzazione domestica| +-------+---------------------------------------------+ | |Integrazione della didattica nelle reti | |D.4 |internazionali e europee | +-------+---------------------------------------------+ 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli atenei in proporzione al peso del costo standard dell'anno 2020. (1) Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. 3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, l'importo massimo complessivamente pari a 3 milioni di euro annui, da ripartire secondo quanto indicato al comma 2, e' destinato a un programma congiunto presentato dalle scuole a ordinamento speciale per azioni di cui alla tabella 1 e alla successiva tabella 2. Ai fini della assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati si provvede secondo quanto indicato all'art. 5. (1) Ovvero al peso della quota base per le universita' cui non si applica il costo standard e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per le universita' non statali legalmente riconosciute. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla stessa attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
Art. 4 Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E (solo universita' statali) 1. Le risorse previste dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge 34/2020, pari a 100 milioni di euro per il 2021 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le istituzioni universitarie statali, ivi comprese l'Universita' di Trento e il GSSI, sono finalizzate alla promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese e ripartite nel seguente modo: a. il 70% delle risorse sono destinate a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attivita' di ricerca libera e di base degli atenei; b. il 30% delle risorse sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettere B ed E: Tabella 2 - Obiettivi B ed E e relative azioni +-------+---------------------------------------+ | |Promuovere la ricerca a livello globale| | |e valorizzare il contributo alla | |B |competitivita' del Paese | +-------+---------------------------------------+ | |Dottorato di ricerca e Dottorato | |B.1 |industriale | +-------+---------------------------------------+ | |Trasferimento tecnologico e di | |B.2 |conoscenze | +-------+---------------------------------------+ | |Miglioramento delle infrastrutture e | | |degli strumenti per la ricerca al fine | | |dell'integrazione della ricerca nelle | |B.3 |reti internazionali ed europee | +-------+---------------------------------------+ | |Qualificazione dell'offerta formativa e| | |delle politiche per l'innovazione in | | |relazione alle esigenze del territorio | | |e del mondo produttivo, ivi inclusi lo | | |sviluppo delle lauree | | |professionalizzanti e l'acquisizione di| |B.4 |competenze per l'imprenditorialita' | +-------+---------------------------------------+ | |Investire sul futuro dei giovani | | |ricercatori e del personale delle | |E |universita' | +-------+---------------------------------------+ | |Reclutamento di giovani ricercatori | | |(ricercatori a tempo determinato ai | | |sensi della legge n. 240/2010, art. 24,| | |comma 3, lettere a) e b), assegnisti e | |E.1 |borse di dottorato | +-------+---------------------------------------+ | |Incentivi alla mobilita' dei | |E.2 |ricercatori e dei professori | +-------+---------------------------------------+ | |Sviluppo organizzativo anche in | | |considerazione della | | |dematerializzazione e del potenziamento| |E.3 |del lavoro agile | +-------+---------------------------------------+ | |Integrazione del Fondo per la | |E.4 |premialita' (art. 9, legge n. 240/2010)| +-------+---------------------------------------+ 2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite tra gli atenei statali in proporzione al peso del costo standard (2) degli anni 2021, 2022 e 2023 ad integrazione della parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di riferimento. Di tali risorse si tiene altresi' conto ai fini del calcolo delle quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni del FFO dell'anno precedente in applicazione dell'intervento perequativo di cui all'art. 11 della legge n. 240/2010. 3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli atenei statali in proporzione al peso del costo standard dell'anno 2020(2). Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. (2) Ovvero della quota base per le universita' cui non si applica il costo standard. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla stessa attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
Art. 5 Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati 1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), e 3 le universita' interessate provvedono a comunicare, con modalita' telematiche definite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero e nel termine di novanta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, il proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, con l'indicazione di: a. le azioni da attuare tra quelle riportate nelle tabelle 1 e 2, con riferimento ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 3 e ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 4; b. almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati; c. le risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget attribuito ai sensi dell'art. 3, e dell'art. 4, comma 1, lettera b), e 3, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a carico del proprio bilancio o di terzi. 2. Gli indicatori sono individuati dagli atenei tra quelli riportati nell'allegato 2, cui puo' essere aggiunto al massimo un ulteriore indicatore per obiettivo autonomamente proposto dall'Ateneo, purche' idoneo a consentire in modo oggettivo la misurazione dei risultati conseguiti. Tali indicatori con i relativi target sono altresi' considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto. 3. I target indicati devono comportare, rispetto alla situazione iniziale, un significativo miglioramento dell'indicatore al termine del triennio, tenuto conto delle risorse destinate al perseguimento dell'obiettivo e delle differenti situazioni di contesto. I target e gli eventuali indicatori autonomamente proposti sono approvati con provvedimento della competente Direzione generale, anche in ordine a una eventuale rimodulazione dei target, degli indicatori autonomamente proposti o delle risorse attribuibili all'Ateneo, acquisito il parere dell'ANVUR, prima di provvedere alla assegnazione delle risorse. In caso di rimodulazione l'Ateneo provvede a comunicare i target e gli eventuali indicatori autonomi rimodulati ovvero a ridefinire i programmi sulla base di una minore assegnazione di risorse. 4. Le risorse eventualmente non assegnate, in difetto delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, sono ripartite tra le altre universita' entro i limiti delle risorse destinate per il conseguimento dei propri obiettivi. 5. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori scelti per ciascun obiettivo e dei relativi target. In caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, viene disposta la conferma dell'assegnazione del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi indicatori e ai rispettivi target.
Art. 6 Quota premiale, qualita' del sistema universitario e riduzione dei divari 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento delle qualita' del sistema universitario, tenuto conto altresi' dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai differenti fattori di contesto territoriale, nel riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali ovvero del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si provvede, per il triennio 2021-2023 come indicato ai successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle linee guida per la VQR 2015-2019 definite con il decreto ministeriale 29 novembre 2019 (prot. n. 1110), come integrato dal decreto ministeriale 11 agosto 2020 (prot. n. 444). 2. La percentuale del 60% della quota premiale e' ripartita per l'anno 2021 sulla base dei risultati della VQR 2011-2014 con modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la medesima percentuale viene ripartita sulla base dei risultati della VQR 2015-2019 utilizzando l'indicatore ottenuto come media ponderata degli indicatori definiti secondo le modalita' di cui al comma 5, relativi ai profili di qualita' dell'Istituzione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019, come esplicitati dall'art. 10 del bando ANVUR del 25 settembre 2020: a. profilo di qualita' del personale permanente e delle politiche di reclutamento - peso 90%; b. profilo di qualita' della formazione della ricerca - peso 5%; c. profilo di qualita' delle attivita' di valorizzazione della ricerca (terza missione) - peso 5%. Allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei per i profili di qualita' di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento al numero massimo complessivo effettivo dei prodotti attesi dai soggetti considerati nel relativo profilo, tenuto conto delle esenzioni o riduzioni previste dall'art. 5, commi 6 e 7, del bando ANVUR. Per quanto concerne il profilo di qualita' di cui alla lettera b), per le scuole superiori a ordinamento speciale, si fa riferimento al numero medio di dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo 2012-2016. Il profilo di qualita' di cui alla lettera c) e' ponderato con il numero di prodotti della ricerca conferiti che ottengono un giudizio almeno pari a «rilevanza sufficiente». 3. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita per l'anno 2021 sulla base dell'indicatore relativo alla qualita' delle politiche di reclutamento definito con modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la medesima percentuale viene ripartita sulla base dell'indicatore del profilo di qualita' delle politiche di reclutamento calcolato, ai sensi del comma 5, e relativo alla VQR 2015-2019. Tale indicatore e' oggetto di aggiornamento annuale al fine di tenere conto dell'intensita' di reclutamento negli atenei negli anni successivi alla VQR 2015-2019. 4. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 2 e 3, sono definiti nella tabella 3 i punteggi da attribuire alle categorie di giudizio della qualita' dei prodotti della ricerca di cui all'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 1110/2019 e come esplicitate dal bando ANVUR del 25 settembre 2020. Tabella 3 - Punteggi attribuiti alle categorie di giudizio VQR 2015-2019 ======================================================= | | Giudizio | Punteggio | +=======+=========================+===================+ | |Eccellente ed | | | A |estremamente rilevante | 1 | +-------+-------------------------+-------------------+ | B |Eccellente | 0,8 | +-------+-------------------------+-------------------+ | C |Standard | 0,5 | +-------+-------------------------+-------------------+ | D |Rilevanza sufficiente | 0,2 | +-------+-------------------------+-------------------+ | |Scarsa rilevanza o non | | | E |accettabile | 0 | +-------+-------------------------+-------------------+ L'eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi sara' considerato come prodotto di scarsa rilevanza, come indicato dall'art. 6, comma 8, del citato bando ANVUR. 5. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, definisce gli indicatori di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, sulla base almeno del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca. 6. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente con riferimento ai due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno degli obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art. 1, secondo le modalita' indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo: a) per il 50%, in base ai livelli di risultato di ogni Ateneo relativamente agli indicatori sopra citati; b) per il 50%, in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori.
Art. 7 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato. 1. Le universita' definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi A, C e D di cui all'art. 1, comma 3, tenuto conto anche delle risorse statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e di cui all'art. 1, commi 290-293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono destinate complessivamente per il triennio 2021-2023 le seguenti risorse: i. fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' internazionale degli studenti, compreso Piano lauree scientifiche: 60 milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui per le universita' non statali; ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per le universita' statali. La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie d'intervento e' indicata nell'allegato 3.
Art. 8 Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 1. Per gli anni in cui trova applicazione il presente decreto e' fatto divieto di dare corso all'istituzione di nuove istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione di universita' gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Con apposito decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto: a) di sedi e corsi di studio presso le universita', in sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), e successive modificazioni; b) delle scuole superiori ad ordinamento speciale, a integrazione di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439), anche al fine di tenere conto dei processi federativi fra le scuole ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010; c) delle scuole e dei collegi superiori costituiti dagli atenei, in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile 2013, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 9 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2024-2026. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 25 marzo 2021 Il Ministro: Messa Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 947
Allegato 1 VOCI DI RIFERIMENTO E PERCENTUALI DEL FINANZIAMENTO STATALE In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota non vincolata nella destinazione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali da ripartire secondo il modello del costo standard e in sostituzione del trasferimento storico sono stabilite per il triennio 2021-2023 come segue: =============================== |anno 2021|anno 2022|anno 2023| +=========+=========+=========+ | 28% | 30% | 32% | +---------+---------+---------+ In attuazione dell'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la percentuale del fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali destinata a fini premiali, al netto della quota destinata a interventi specifici (programmazione triennale, dottorato, fondo giovani, esoneri dalla contribuzione studentesca, dipartimenti di eccellenza) e' stabilita per il triennio 2021-2023 come segue: ================================= |anno 2021| anno 2022 |anno 2023| +=========+===========+=========+ | 30% | 30% | 30% | +---------+-----------+---------+ Per le universita' non statali, la percentuale destinata a fini premiali per il triennio 2021-2023 resta stabilita nella misura del 20% dello stanziamento di cui alla legge n. 243/1991 al netto degli interventi con finalita' specifiche. Con riferimento allo stanziamento totale del fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di cui alla legge n. 243/1991, sono di seguito riportate le percentuali di riparto tra le varie voci di riferimento del finanziamento statale, distintamente per le universita' statali e non statali. Tabella 4 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle universita' statali ===================================================================== | | | 2021 | 2022 | 2023 | +=====+==================================+========+========+========+ | |Quota base - parte trasferimento | | | | | a |storico | Max 27%| Max 25%| Max 23%| +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | b |Quota base - parte costo standard | 23% | 25% | 27% | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Quota premiale (art. 60, comma 1, | 27% | 27% | 27% | | |del decreto-legge del 21 giugno +--------+--------+--------+ | |2013, n. 69, convertito con | 60% | 60% | 60% | | |modificazioni dalla legge 9 agosto+--------+--------+--------+ | c |2013, n. 98), di cui: | 20% | 20% | 20% | | |risultati della ricerca (VQR) +--------+--------+--------+ | |valutazione delle politiche di | | | | | |reclutamento | 20% | 20% | 20% | | |riduzione dei divari | | | | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Importo perequativo (art. 11, |Min 1,5%|Min 1,5%|Min 1,5%| | d |legge n. 240/2010) |Max 3% |Max 3% |Max 3% | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Quota programmi d'Ateneo (fondo | 1,5% | 1,5% | 1,5% | | e |per la programmazione e fondo per |(euro 98|(euro 98|(euro 98| | |la ricerca e la terza missione) |milioni)|milioni)|milioni)| +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Quota interventi per gli studenti | | | | | |(fondo giovani, piani orientamento| | | | | f |e tutorato, NoTax area, studenti |Min 6,5%|Min 6,5%|Min 6,5%| | |con disabilita', fondo borse post | | | | | |lauream) | | | | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Quota altri interventi specifici | | | | | |(Chiamate dirette, piani | | | | | |straordinari docenti, programma | | | | | g |Montalcini, consorzi, accordi di | Max | Max | Max | | |programma, interventi | 13,5% | 13,5% | 13,5% | | |straordinari, dipartimenti di | | | | | |eccellenza) | | | | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Totale stanziamento FFO | 100% | 100% | 100% | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ Tabella 5 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle universita' non statali ===================================================================== | | | 2021 | 2022 | 2023 | +=====+==================================+========+========+========+ | a | Quota base | 51% | 51% | 51% | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Compensazione minore gettito | | | | | b |contribuzione studentesca (art. 4,| 15% | 15% | 15% | | |comma 2, della legge n. 68/2002) | | | | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Quota premiale (art. 60, comma 1, | 17% | 17% | 17% | | |del decreto-legge del 21 giugno +--------+--------+--------+ | |2013, n. 69, convertito con | 60% | 60% | 60% | | |modificazioni dalla legge 9 agosto+--------+--------+--------+ | c |2013, n. 98), di cui: | 20% | 20% | 20% | | |risultati della ricerca (VQR) +--------+--------+--------+ | |valutazione delle politiche di | | | | | |reclutamento | 20% | 20% | 20% | | |riduzione dei divari | | | | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | | | E 1% | E 1% | E 1% | | | | (circa | (circa | (circa | | d |Quota programmi d'Ateneo | euro | euro | euro | | | | 1 ml) | 1 ml) | 1 ml) | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Quota interventi per gli studenti | | | | | e |(fondo giovani, fondo borse post | Min 16%| Min 16%| Min 16%| | |lauream) + interventi specifici | | | | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+ | |Totale stanziamento | 100% | 100% | 100% | +-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
Allegato 2 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI (ARTICOLI 3 E 4) 1. Programmi d'Ateneo Ai fini della definizione e della successiva valutazione dei programmi d'Ateneo di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto possono essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al presente allegato, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 2. Gli indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal nucleo di valutazione dell'Ateneo secondo le modalita' definite dal provvedimento ministeriale di definizione delle modalita' di presentazione dei programmi stessi. Per gli eventuali indicatori proposti autonomamente dall'Ateneo, occorre specificare il motivo della scelta, le modalita' di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale dovranno altresi' essere validati da parte del nucleo di valutazione al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 2. Riduzione dei divari e quota premiale dell'FFO Ai fini del riparto del 20% della quota premiale di cui all'art. 6, comma 6, del presente decreto, e' preso in considerazione il migliore risultato con riferimento sia ai livelli assoluti sia ai miglioramenti conseguiti da ogni Istituzione in ciascuno degli obiettivi della programmazione, considerando i seguenti indicatori: Tabella 6 - Indicatori per la quota premiale dell'FFO ===================================================================== | | | Scuole | | | | | superiori a | | | | Universita' | ordinamento | Universita' | | Obiettivo | statali | speciale | non statali | +====================+===============+===============+==============+ |A. Ampliare | | | | |l'accesso alla | | | | |formazione |Indicatori a) e| |Indicatori a) | |universitaria |b) |Non applicabile|e b) | +--------------------+---------------+---------------+--------------+ |B. Promuovere la | | | | |ricerca a livello | | | | |globale e | | | | |valorizzare il | | | | |contributo alla | | | | |competitivita' del | | | | |paese, guidando la | | | | |transizione digitale|Indicatori a) e|Indicatori a) e| | |ed ecologica |b) |b) |Indicatore a) | +--------------------+---------------+---------------+--------------+ |C. Innovare i | | | | |servizi agli | | | | |studenti per la | | | | |riduzione delle |Indicatori a) e| |Indicatori a) | |disuguaglianze |b) |Non applicabile|e b) | +--------------------+---------------+---------------+--------------+ |D. Essere | | | | |protagonisti di una | | | | |dimensione |Indicatori a) e|Indicatori b) e|Indicatori a) | |internazionale |b) |d) |e b) | +--------------------+---------------+---------------+--------------+ |E. Investire sul | | | | |futuro dei giovani | | | | |ricercatori e del | | | | |personale delle |Indicatori a) e|Indicatori a) e| | |universita' |b) |b) |Indicatore b) | +--------------------+---------------+---------------+--------------+ Livelli di risultato Viene preso in considerazione il peso percentuale della variabile considerata al numeratore dell'indicatore rispetto al sistema universitario. Per quanto riguarda l'obiettivo C, l'indicatore b) viene calcolato moltiplicando il fattore dimensionale relativo al peso del costo standard (ovvero relativo al peso della quota base, per le istituzioni cui non trova applicazione il costo standard) per un coefficiente pari a 1 per gli atenei con un rapporto studenti/docenti non superiore al primo quartile calcolato a livello nazionale e ridotto linearmente per gli atenei con un rapporto superiore a tale valore. Miglioramenti di risultato. Il miglioramento di risultato di cui al precedente paragrafo e' calcolato come la differenza dell'indicatore rispetto all'anno precedente, ponderata con un fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard (3) Al fine di rendere variazioni di differente natura confrontabili tra loro, ciascun indicatore viene preventivamente standardizzato in modo tale che: 1 - la variabilita' media nazionale, misurata attraverso la deviazione standard, sia sempre pari a 1; 2 - la variabilita' annuale dell'indicatore del singolo Ateneo sia comunque compresa nell'intervallo [0; 0,5]. Obiettivo A - Ampliare l'accesso alla formazione universitaria Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: a) proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente; b) proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati; c) immatricolati che hanno conseguito il titolo di scuola secondaria superiore in altra regione; d) proporzione di laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso; e) iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale che hanno acquisito la laurea in altro Ateneo; f) numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialita' oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale (*); g) realizzazione di federazioni tra due o piu' universita' anche limitatamente a settori di attivita'; h) proporzione di laureati con nessuno dei due genitori avente un titolo superiore alla scuola dell'obbligo o a una qualifica professionale; i) numero di open badge ottenuti dagli studenti a seguito di percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali (*); j) numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per alto merito e di avanguardia (*). Obiettivo B - Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitivita' del Paese Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: a) rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti di ruolo; b) proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi; c) spazi (Mq) destinati ad attivita' di ricerca per docenti di ruolo dell'Ateneo; d) proporzione di immatricolati ai corsi di laurea professionalizzanti sul totale degli immatricolati; e) numero di spin off universitari rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo (*); f) proporzione di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo (*); g) numero di attivita' di trasferimento di conoscenza rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo (*); h) proporzione di iscritti ai corsi di dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti al dottorato; i) proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attivita' di tirocinio curricolare esterne all'Ateneo nell'anno di riferimento; j) proporzione di immatricolati di genere femminile nelle classi STEM; k) proporzione di laureati magistrali occupati a un anno dal titolo (LM, LMCU); l) numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo (*). Obiettivo C - Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle diseguaglianze Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: a) proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio; b) rapporto studenti regolari/docenti di ruolo e riduzione di tale rapporto; c) spazi (Mq) disponibili per la didattica rispetto agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi; d) proporzione di studenti che si iscrivono per la prima volta a un corso di studio rispetto al numero di diplomati alla scuola superiore nella regione sede del corso; e) proporzione di immatricolati provenienti da scuole secondarie superiori diverse dai licei; f) proporzione di studenti in corso beneficiari di borsa di studio sul totale degli studenti in corso; g) proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato dall'Ateneo; h) proporzione di studenti alloggiati in strutture messe a disposizione dall'Ateneo o dall'ente per il DSU; i) proporzione di studenti con disabilita' e DSA sul totale degli studenti; j) rapporto tra classi attive con equilibrio di genere e totali classi attive. Obiettivo D - Essere protagonisti di una dimensione internazionale Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: a) proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di «mobilita' virtuale»; b) proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all'estero; c) proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) e di dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di studio di accesso all'estero; d) proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero nel corso della propria carriera universitaria, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di «mobilita' virtuale»; e) proporzione di laureati provenienti da famiglie con condizione socio-economica non elevata che hanno svolto periodi di studio all'estero; f) rapporto tra studenti in ingresso e in uscita nell'ambito del programma Erasmus; g) proporzione di studenti immatricolati a corsi di studio «internazionali»; h) numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli insegnamenti dell'anno accademico; i) rapporto professori e ricercatori in visita / totale docenti (*); j) partecipazione all'iniziativa European Universities, o iniziative corrispondenti. Obiettivo E - Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle universita' Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati: a) proporzione dei professori di prima e seconda fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati; b) proporzione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), sul totale dei docenti di ruolo; c) riduzione dell'eta' media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b); d) iscritti al primo anno di corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo; e) proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), reclutati dall'esterno e non gia' attivi presso l'Ateneo come ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), titolari di assegno di ricerca o iscritti a un corso di dottorato; f) proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), e di assegnisti di ricerca, che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo; g) proporzione del personale TA a tempo indeterminato sul totale del personale TA; h) rapporto tra risorse per la formazione del personale TA e numero di TA di ruolo (*); i) proporzione di dottori di ricerca provenienti da famiglie di condizione socio-economica non elevata; j) riduzione dell'eta' media del personale TA di ruolo; k) risorse disponibili sul fondo per la premialita' rispetto al costo totale del personale universitario (*). (3) Per le istituzioni universitarie cui non e' applicabile il costo standard sara' utilizzato come fattore dimensionale il peso relativo alla quota base del FFO, ovvero della legge n. 243/1991.
Allegato 3 INDICATORI E CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO GIOVANI, IL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE E I PIANI PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO 1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti Le risorse che si rendono disponibili annualmente per il Fondo giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relativi agli interventi indicati dall'art. 1, del decreto-legge n. 105/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 170/2003. Tabella 7 - criteri per il riparto del Fondo giovani 2021 - 2023 Parte di provvedimento in formato grafico Le risorse stanziate per il Fondo giovani secondo i criteri definiti in tabella 7 sono utilizzate dagli atenei nel rispetto di quanto appresso indicato: fermo restando l'utilizzo prioritario del finanziamento a sostegno delle esperienze di mobilita' in presenza, le risorse per la finalita' di cui al punto I possono essere utilizzate per l'integrazione delle borse di mobilita', ivi inclusa la «mobilita' virtuale», nell'ambito dei programmi comunitari oppure per ulteriori borse di mobilita' internazionale, a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali esperienze di mobilita' sono finalizzate al conseguimento del titolo di studio, rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene altresi' conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire. Il trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima dell'avvio del periodo di mobilita'; le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero che le universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla normativa sul diritto allo studio (decreto legislativo n. 68/2012); le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate per forme di sostegno agli studi, quali un contributo proporzionale all'importo massimo della contribuzione prevista per il corso di laurea, l'acquisto di materiali didattici e il sostegno ad attivita' di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese, oppure per interventi di esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi riportate nella tabella 7 da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi. Le risorse per la finalita' di cui al punto IV sono utilizzate secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2. La verifica dei beneficiari del finanziamento delle risorse per il Fondo giovani avviene attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle universita' non statali legalmente riconosciute, per essere destinate agli interventi di mobilita' internazionale (art. 1, lettera a), decreto-legge n. 105/2003). Tenuto conto delle conseguenze relative all'emergenza epidemiologica COVID-19, le assegnazioni attribuite a valere sul Fondo giovani con riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilita' internazionale, al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di interesse nazionale possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022. 2. Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato Le risorse per la realizzazione del Piano lauree scientifiche (PLS) di cui alla finalita' IV della tabella 7 e per la realizzazione dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi 290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adeguatamente integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli atenei e da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con provvedimento ministeriale, sono assegnate a reti di universita' sulla base di proposte progettuali che sviluppino le seguenti azioni: orientamento alle iscrizioni; attivita' di tutorato; pratiche laboratoriali; attivita' di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l'ingresso all'universita'; crescita professionale dei docenti della scuola secondaria superiore. Tali azioni sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi d'abbandono; promozione dell'equilibrio di genere nelle classi dei corsi di studio; riduzione degli ostacoli all'iscrizione e alla frequenza dell'universita' dovuti alla condizione socio economica o alla disabilita' degli studenti. Le proposte progettuali presentate nell'ambito del PLS fanno riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 7. Le proposte progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a tutte le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla classe di laurea in scienze della difesa e della sicurezza. Le proposte sono valutate da un Comitato tecnico scientifico nominato con decreto del segretario generale del Ministero dell'universita' e della ricerca che applica i criteri di: coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati; chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di eventuali cofinanziamenti diretti; capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo. I progetti sono sottoposti a monitoraggio annuale da parte del Ministero, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico, il quale provvede a predisporre una relazione al termine del triennio di cui tenere conto ai fini della predisposizione dei piani per il successivo triennio. Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non utilizzate al termine del triennio, ovvero non utilizzate in modo coerente con le finalita' del progetto, sono recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali capofila dei progetti per essere destinate agli interventi di mobilita' internazionale (art. 1, lettera a), decreto-legge n. 105/2003). L'assegnazione di una quota non inferiore al 20% delle risorse attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso indicatori coerenti con quelli indicati nell'allegato 2 e target inclusi nel progetto stesso.
Allegato 4 LINEE D'INDIRIZZO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA' RELATIVA ALL'ACCREDITAMENTO DI CORSI E SEDI L'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi si basa sulla valutazione dei risultati conseguiti e sugli esiti della verifica esterna del sistema di assicurazione della qualita', secondo quanto previsto dagli standard e Linee guida europei e dalle linee d'indirizzo di seguito riportate. A. Corsi di studio convenzionali e a distanza Ferme restando le disposizioni che consentono la didattica a distanza al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, le universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio: a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale; b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalita' telematiche di una quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore ai due terzi; c) corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attivita' formative; d) corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali. I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b). Le universita' telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le universita' non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio motivato sulla base della coerenza degli obiettivi formativi proposti rispetto al contesto socio-economico del territorio. I rettori delle universita' telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c). Per l'accreditamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito altresi' il parere favorevole del Presidente della regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria, tenuto conto altresi' delle strutture private accreditate in convenzione con il soggetto proponente e provvedendo direttamente a indicare le strutture di competenza regionale da mettere a disposizione dell'istituendo corso di studio. B. Innovazione dell'offerta formativa Al fine di potenziare la flessibilita' dei percorsi di studio, come richiesto per la costruzione dello Spazio uropeo dell'istruzione superiore, per rispondere alle sfide sociali, alle richieste del mercato del lavoro e per incrementare ulteriormente l'attrattivita' delle Universita' a livello internazionale, resta confermata la possibilita' per ciascun Ateneo, entro il 20% dell'offerta formativa, di utilizzare negli ambiti relativi alle attivita' di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai dd.mm. 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale. C. Sedi decentrate I corsi di studio possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento basato altresi' sulla valutazione della sostenibilita' finanziaria della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attivita' di tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata. Tale valutazione e' altresi' richiesta anche nei casi di corsi con ordinamento omologo a corsi gia' accreditati in altre sedi. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita' e regione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalita' definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un docente della disciplina ogni trenta studenti. D. Sedi universitarie all'estero Le universita', anche in convenzione tra loro, possono attivare proprie sedi all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148, e degli eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia. I costi relativi all'acquisizione delle strutture non possono essere posti a carico dei trasferimenti ministeriali. I corsi di studio e di dottorato attivati presso le sedi all'estero sono accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto ministeriale n. 45/2013 e gli studenti iscritti sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti. Tenuto conto degli standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste di accreditamento.