Sul Regolamento UE n. 655 del 2014 che istituisce la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo
Nuova Disposizione
E’ ancora diffusa la convinzione che – nel caso di controversie transfrontaliere o per sfuggire ai creditori – sia sufficiente trasferire i fondi su un conto all’estero.
Non sempre è così: nel caso di conti accesi nell’ambito dell’Unione Europea, è in vigore da un anno (dal 17.01.2017) il Regolamento UE n. 655/2014, che consente al creditore di “bloccare”, in via cautelare, i fondi sui conti correnti in ambito UE in attesa della decisione sul merito.
Disposizione: Regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Classificazione: Civile, Commerciale, Internazionale
Osservazioni.
Il regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per le somme detenute – dal debitore o in suo nome – in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.
L’ordinanza è valida fino a concorrenza dell’importo specificato ed è finalizzata a impedire che, con il trasferimento o il prelievo, il debitore comprometta la successiva esecuzione del creditore.
Si tratta di una misura cautelare che permette di “congelare” la situazione fino a che, nei casi transnazionali, vi sia una decisione sul merito.
Di seguito i primi articoli che definiscono oggetto, ambito di applicazione e definizione dei casi transnazionali, seguiti dal link al testo completo del regolamento.
Testo della disposizione.
che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.
2. Dell’ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’articolo 3, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
d) la sicurezza sociale;
e) l’arbitrato.
3. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
4. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.
Articolo 3 – Casi transnazionali
1. Ai fini del presente regolamento, un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:
a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’articolo 6; o
b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.
2. La data di riferimento per stabilire se un caso sia transnazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l’autorità giudiziaria competente ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.