Olivo
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Domande e risposte sul nuovo regolamento sulla sanità delle piante.

Il nuovo regolamento sulla sanità delle piante[1], già entrato in vigore, revisiona la legislazione fitosanitaria che l’UE applica fin dal 1977. Tale regolamento abroga e sostituisce sette direttive del Consiglio sugli organismi nocivi.

Perché la sanità delle piante è così importante?

Le piante sono alla base della nostra catena alimentare: senza produzione vegetale non vi sarebbe cibo né per gli uomini né per gli animali. Le piante sono inoltre parte integrante dell’ambiente naturale in cui viviamo e del paesaggio della nostra vita di ogni giorno Ecco perché, se scoppia/insorge una malattia delle piante, gli effetti sulla nostra economia e sulla qualità della nostra vita possono essere devastanti. Le malattie delle piante possono pregiudicare le fonti di sostentamento di agricoltori, vivaisti e operatori commerciali, la qualità e il prezzo del nostro cibo e le condizioni delle nostre foreste e dei nostri parchi.

L’esempio del recente focolaio di Xylella fastidiosa scoppiato in Italia è molto indicativo. La presenza di questo organismo nocivo è stata notificata per la prima volta nel 2013, quando si era già ampiamente diffuso in Puglia, la regione che è il cuore della produzione italiana delle olive. Questa malattia ha danneggiato gravemente l’economia agricola e il paesaggio tradizionale pugliese.

Un focolaio di nematode del pino in Portogallo causa dal 1999 forti perdite economiche all’industria del legno locale: ha distrutto milioni di pini, inciso negativamente sulla produttività dell’industria della trasformazione del legno e fatto aumentare i costi, perché il legno di pino deve subire un trattamento termico prima di lasciare il territorio portoghese.

Gli organismi distruttivi per le piante possono presentarsi sotto forme diverse: virus, batteri, insetti, funghi ecc. È quindi importante introdurre le misure più efficaci per impedire l’ingresso nell’UE agli organismi nocivi e per eradicarli immediatamente se già presenti sul territorio.

Qual è il valore aggiunto dell’UE in questo campo?

Ogni anno miliardi di piante e prodotti vegetali circolano all’interno del mercato senza frontiere dell’Unione o vengono importati da paesi terzi. Anche i luoghi dove vengono prodotti e ai quali vengono destinati sono innumerevoli. I nuovi organismi nocivi però non si fermano alle frontiere. È quindi necessario adottare norme comuni a livello dell’UE per quanto riguarda produzione, ispezione, campionamento, analisi, importazioni, spostamenti e certificazioni del materiale vegetale, nonché notifica, individuazione o eradicazione degli organismi nocivi che tale materiale potrebbe ospitare. Questo è importante al fine di garantire lo stesso livello di protezione fitosanitaria in tutta l’UE e condizioni di parità per i numerosi produttori e operatori commerciali dell’Unione.

In cosa consistono le nuove norme sulla sanità delle piante?

Il nuovo regolamento è imperniato soprattutto sulla lotta all’ingresso e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante nel territorio dell’UE, e si basa sulla conclusione che occorre aumentare le risorse nelle fasi iniziali per impedire che in futuro tali organismi causino forti perdite distruggendo la produzione agricola o l’ambiente.

Il regolamento stabilisce norme dettagliate per la tempestiva individuazione ed eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione eventualmente individuati sul suo territorio. Tali norme fissano obblighi per la notifica dei focolai da parte degli operatori professionali, indagini e programmi di indagine pluriennali, demarcazione delle aree a fini di eradicazione, e rafforzamento delle disposizioni per gli organismi nocivi prioritari sopra descritti.

Nell’ambito del nuovo regolamento tutti gli Stati membri dovranno procedere immediatamente all’eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione individuati in aree che in precedenza ne risultavano indenni. Questo significa che non potranno più procedere unilateralmente con il contenimento, vale a dire di omettere la fase di eradicazione e semplicemente adottare misure intese a limitare la presenza degli organismi nocivi in aree particolari.

Le nuove regole saranno più semplici?

Gli organismi nocivi delle piante sono attualmente trattati in atti giuridici diversi a seconda del loro stato di quarantena o della loro pericolosità per la qualità del materiale riproduttivo vegetale. Queste differenze possono creare confusione per chi usa tali atti, sia all’interno che all’esterno dell’Unione. È quindi importante assicurare la chiarezza e la trasparenza per tutte le parti coinvolte, e soprattutto per le autorità competenti e gli operatori professionali interessati.

Per questo motivo il nuovo regolamento conterrà un elenco di tutti gli organismi nocivi, suddivisi in tre categorie principali:

  • Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione: non presenti nel territorio dell’UE o presenti solo localmente e sotto controllo ufficiale (come la macchia nera degli agrumi, che non è presente nell’UE, e la Xylella, che è presente solo in pochi luoghi specifici). A causa del maggiore rischio che presentano per la sanità delle piante, devono essere adottate misure rigorose per impedirne l’ingresso o l’ulteriore diffusione nell’UE. (Poiché tali organismi presentano un rischio maggiore per la sanità delle piante, occorre adottare misure rigorose….) Se individuati, questi organismi devono essere eradicati immediatamente.
  • Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette: presenti nella maggior parte dell’Unione ma ancora considerati assenti in determinate aree delimitate, denominate “zone protette” (è il caso della fillossera della vite, presente nel territorio dell’UE ma non a Cipro, che è designata come zona protetta per questo parassita). Questi organismi non possono quindi entrare e diffondersi in tali zone. Vengono stabilite le misure da adottareSono adottate misure (ad esempio divieto o limitazioni della circolazione dei beni, indagini ecc.) per evitare l’introduzione di questi organismi nelle zone protette o per assicurarne l’eradicazione se individuati.
  • Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: ampiamente diffusi nel territorio dell’UE; poiché però incidono sulla qualità delle piante, dovrebbe esserne garantita l’assenza dal materiale riproduttivo vegetale presente sul mercato (ad esempio è nota la nocività del fungoVerticillium albo-atrumper la produzione delle mele dell’Unione, e quindi i meli certificati non possono avere accesso al mercato dell’UE se oltre il 2% della quantità esaminata è contaminato dal fungo). In questo modo la qualità iniziale e il valore economico di numerose colture agricole e della silvicoltura e delle piante da frutto può essere garantita.

Che cosa sono gli “organismi nocivi prioritari”?

Il nuovo regolamento introduce il concetto di “organismi nocivi prioritari”: si tratta degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione che presentano il più alto rischio di ripercussioni negative sull’economia, l’ambiente e/o la società dell’UE. Questi organismi saranno soggetti a misure rafforzate per quanto riguarda le indagini, i piani d’azione per la loro eradicazione, i piani di emergenza e le esercitazioni di simulazione. La definizione delle priorità per gli organismi più nocivi è necessaria perché l’UE e i singoli Stati membri possano concentrare le loro risorse nel modo più efficace per proteggere l’ambiente e la produzione agricola. Per raggiungere questi obiettivi è previsto un rafforzamento del cofinanziamento dell’Unione.

L’elenco degli organismi nocivi prioritari sarà adottato mediante un atto delegato, il più vicino possibile alla data di applicazione del regolamento (fine 2019). L’elenco si baserà sui criteri stabiliti dal regolamento e sulle valutazioni della gravità degli effetti di tali organismi nocivi.

Ci saranno conseguenze sulle importazioni di piante e prodotti vegetali dai paesi terzi?

In linea di principio l’importazione della maggior parte delle piante e dei prodotti vegetali dai paesi terzi sarà consentita, a determinate condizioni. Parte delle importazioni sarà invece vietata o soggetta a prescrizioni molto rigorose, nei casi in cui vi sia una valutazione dei rischi che indica la necessità di tali misure a causa della possibile presenza di organismi nocivi.A sostegno di tali misure, il nuovo regolamento stabilisce norme più precise per la valutazione e la gestione dei rischi.

Nell’ambito del nuovo regolamento, alla Commissione è richiesto anche di adottare entro due anni un elenco dei cosiddetti piante e prodotti vegetali ad alto rischio.L’importazione di tali prodotti sarà vietata qualora non siano state effettuate valutazioni dei rischi dettagliate per stabilire se e a quali condizioni tali importazioni vadano accettate.

Tutto il materiale vegetale vivente (cioè piante intere, frutti, ortaggi, fiori recisi, semi ecc.) sarà importato nell’Unione solo se corredato da un certificato fitosanitario che ne dimostri la conformità alla legislazione dell’UE. Entro due anni la Commissione adotterà un elenco di materiali vegetali esenti da tale certificazione se considerati sicuri per il territorio dell’Unione.

Infine, per casi specifici in cui vi sia poca esperienza nel commercio di determinate piante o determinati prodotti vegetali e perciò non siano chiari i relativi rischi fitosanitari, il nuovo regolamento prevede la possibilità di introdurre restrizioni temporanee alle importazioni o persino il loro divieto finché non siano disponibili maggiori dati scientifici.

Chi ha viaggiato fuori dall’UE potrà portare con sé piante o prodotti vegetali?

In linea di principio non sarà possibile introdurre nell’UE piante o prodotti vegetali da paesi terzi se non corredati di un certificato fitosanitario. La Commissione potrebbe tuttavia concedere esenzioni armonizzate a questa regola generale mediante un atto di esecuzione che stabilisca la quantità massima di materiale vegetale che i viaggiatori potrebbero introdurre nell’UE senza un certificato fitosanitario.

Quali saranno le nuove norme per i passaporti delle piante?

I passaporti delle piante sono i documenti che accompagnano le piante e determinati prodotti vegetali negli spostamenti all’interno dell’UE e che ne certificano lo stato di sanità. Nell’ambito del nuovo regolamento tutti i passaporti delle piante saranno rilasciati con un formato comune, facilitandone così la visibilità e rendendoli più riconoscibili in tutta l’UE.

Tali passaporti saranno obbligatori per gli spostamenti di tutte le piante da impianto (mentre con la normativa attuale sono necessari solo per alcune). Questa misura è importante per garantire l’assenza di organismi nocivi da quarantena e la tracciabilità di questa importante categoria di piante, che consiste perlopiù di materiale riproduttivo vegetale o piante in vaso.

Tuttavia, per evitare oneri amministrativi sproporzionati, tali passaporti non saranno necessari per trasferire le piante ai consumatori non professionali (ad esempio in luoghi quali i fiorai e altri negozi al dettaglio).

Quali saranno i nuovi obblighi per gli operatori professionali?

Il nuovo regolamento riconosce il ruolo che dovrà essere svolto dagli operatori professionali nella produzione e negli spostamenti sicuri delle piante e dei prodotti vegetali sani.

Come già spiegato, gli operatori professionali dovranno notificare gli organismi nocivi da quarantena che dovessero individuare nelle aree sotto il proprio controllo. Gli operatori professionali, al fine di una maggiore efficacia dei controlli, dovranno essere registrati dalle autorità competenti; dovranno inoltre assicurare la tracciabilità delle piante e dei prodotti vegetali regolamentati che ricevono da altri operatori professionali o che sottopongono ad essi.

Gli operatori professionali potranno rilasciare passaporti delle piante sotto la supervisione delle autorità competenti. A tale scopo dovranno essere specificamente autorizzati dalle autorità e sottostare a determinate condizioni.

Che ruolo hanno le autorità nazionali?

Le autorità competenti degli Stati membri avranno un ruolo fondamentale nell’attuazione di queste norme: saranno infatti responsabili di una vasta gamma di attività quali effettuare indagini, eradicare focolai, attuare piani di emergenza e simulazioni, notificare la presenza di organismi nocivi, controllare le importazioni, registrare gli operatori professionali e autorizzarli a rilasciare passaporti delle piante e altre attestazioni.

A questo riguardo, nei prossimi mesi il nuovo regolamento sarà integrato dal regolamento sui controlli ufficiali, che stabilirà gli obblighi degli Stati membri rispetto ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali.

Perché il regolamento sarà applicabile solo fra tre anni?

Per sostituire le normative in vigore si è deciso che lo strumento giusto fosse un regolamento dell’UE, in quanto direttamente e universalmente applicabile in tutta l’Unione Nel corso dei prossimi tre anni sarà necessario adottare una serie di atti delegati e di esecuzione. Questo periodo servirà anche alle autorità competenti e agli operatori professionali per adeguarsi alle nuove norme comuni.

Per maggiori informazioni

Sanità delle piante e biosicurezza

 

[1]Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

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