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Tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale

La legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, da ultimo quella prevista dal decreto legge. 16 ottobre 2017 n.148) prevede la tutela delle «opere dell’ingegno di carattere creativo», che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.Le modifiche successive, legate all’evoluzione delle nuove tecnologie dell’informazione, hanno esteso l’ambito della tutela alle opere fotografiche, ai programmi per elaboratore, alle banche dati e alle creazioni di disegno industriale.Nell’impostazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886), fatta propria dalla legislazione italiana, la tutela del diritto d’autore comprende sia i diritti morali relativi alla personalità dell’autore, sia i diritti patrimoniali esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.Il diritto d’autore sorge a titolo originario per il solo fatto della creazione dell’opera: sotto questo aspetto, si differenzia in parte dalla concezione del copyright propria dei sistemi di common law di tipo anglosassone, che accentuano l’aspetto dello sfruttamento commerciale.

I diritti morali sono rivolti alla tutela della personalità dell’autore e restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.

Comprendono principalmente:

  • il diritto alla paternità dell’opera (art. 20 LdA);
  • il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera (art. 20 LdA);
  • il diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio (art. 142 LdA).

I principali diritti riconosciuti all’autore relativamente all’utilizzazione economica dell’opera (Capo III, Sezione I LdA) sono:

  • il diritto di riproduzione;
  • il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera;
  • il diritto di diffusione;
  • il diritto di distribuzione;
  • il diritto di elaborazione dell’opera.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge.

Nell’ordinamento italiano, ai sensi degli artt. 180 e seguenti della legge sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, la riscossione dei compensi per diritto d’autore e la ripartizione tra gli aventi diritto è svolta in via esclusiva dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e dagli altri organismi di gestione collettiva di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo. 15 marzo 2017,  n. 35.

Le competenze istituzionali in materia di diritto d’autore

In base alla normativa vigente, le competenze in materia di diritto d’autore sono distribuite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, le competenze operative e gestionali in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria e di promozione delle attività culturali sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’art. 10, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

L’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, prevede che, al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, i compiti in materia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sono attribuite specifiche funzioni in materia di tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale per quanto riguarda il commercio elettronico e l’ambiente digitale, nonchè la vigilanza sugli organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo del 13 marzo 2917, n 35.

Il recepimento delle direttive comunitarie in materia di diritto d’autore

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria collabora con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle attività relative alla fase ascendente e discendente delle direttive comunitarie in materia di diritto d’autore e diritti connessi.

Con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 22, è stata data attuazione alla Direttiva 2011/77/UE, che modifica la Direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

Con il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, è stata data attuazione alla Direttiva 2012/28/UE, relativa a “taluni utilizzi consentiti di opere orfane”.

Con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è stata recepita la  Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. Il successivo decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha introdotto ulteriori specificazioni al fine di conformare l’ordinamento interno, in particolare la legge 22 aprile 1941, n. 633, alle disposizioni previste dalla Direttiva.

Durata

I diritti di utilizzazione economica di un’opera sono soggetti a limiti di durata, differentemente dai diritti morali d’autore che non hanno alcuna limitazione temporale. L’art. 25 della legge 633/1941 afferma che il diritto d’autore delle opere d’ingegno ha validità fino al settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore, secondo quanto disposto dalla direttiva CEE 93/98, recepita nell’ordinamento giuridico italiano con la legge 6 febbraio 1996 n. 52.

Esistono comunque alcuni casi particolari, previsti dalla legge del 1941: i seguenti.

  1. In caso di opere realizzate con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, l’art. 26 comma 1 dell’I.d.a afferma che la durata dei diritti spettanti a ciascun collaboratore si determina sulla vita del coautore che decede per ultimo.
  2. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante a ciascun collaboratore è determinata sulla vita di ciascuno di essi. In qualsiasi caso i diritti cessano dopo il settantesimo anno dalla prima pubblicazione, fatta eccezione per le opere periodiche (riviste, giornali ecc) secondo quanto affermato all’art.30.
  3. Per le opere collettive periodiche i diritti di utilizzazione economica hanno validità di settant’anni a partire dalla fine dell’anno di pubblicazione dei singoli fascicoli o dei singoli numeri, secondo quanto affermato all’art. 30 comma 2.
  4. Nelle opere anonime o pseudonime la durata dei diritti di utilizzazione economica è pari a settant’anni a partire dalla prima pubblicazione. Qualora l’autore si riveli o venga rivelato da persone da lui autorizzate o da soggetti stabiliti nell’art. 23 prima della scadenza dei settant’anni, si applica la durata temporale stabilita all’art. 25. La rivelazione deve essere fatta nelle forme previste dall’art. 28 mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della Cultura Popolare.
  5. Per le amministrazioni dello Stato (province, enti pubblici culturali, accademie ecc) la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di venti anni dalla prima pubblicazione, secondo quanto affermato all’art.11.
  6. Per le opere cinematografiche i diritti di utilizzazione economica durano fino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta tra le seguenti: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, l’autore del dialogo e l’autore della musica, secondo quanto affermato dall’art. 32.
  7. Nonostante l’art. 11 dica che l’opera creata per conto di un ente pubblico (che non prosegue scopo di lucro) spetti all’ente stesso, l’art. 29 (riferendosi all’art. 11) dice che in questo caso il diritto d’autore è tutelato per 20 anni e non per 70 (ci si pone il problema di chi sia il proprietario nei 50 anni rimanenti).

 

Per approfondimenti si veda DIRITTO D’AUTORE ITALIANO su Wikipedia

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