Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/class-wp-widget.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/class-wp-widget.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-controller.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-controller.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-font-faces-controller.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-font-faces-controller.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/blocks/blocks-json.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/hst0410801/domains/quotidianolegale.it/public_html/wp-includes/blocks/blocks-json.php on line 1
TUTELA DEL CONSUMATORE e GESTIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO AEREO – QUOTIDIANO LEGALE
Site icon QUOTIDIANO LEGALE

TUTELA DEL CONSUMATORE e GESTIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO AEREO

Guerra Missioni di pace armi

TUTELA DEL CONSUMATORE

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della “legge di delegazione europea 2014” (legge 9 luglio 2015, n. 114), introduce nell’ordinamento nazionale una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Il decreto procede al riordino dell’apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori, prevedendo anche disposizioni relative alle sanzioni amministrative nel settore delle calzature.

In particolare, vengono previste sanzioni che vanno dai 200 euro, nel caso di informazione non corretta al consumatore finale sui simboli adottati in etichetta per le calzature, fino, nei casi più gravi come la non corretta etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, a 20.000 euro e al ritiro dal commercio dei prodotti già in vendita.

Il testo ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e tiene conto, inoltre, dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

*****

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che, in attuazione di normative comunitarie, disciplinano le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni sulla gestione dei flussi del traffico aereo e sull’aviazione civile.

Successivamente all’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, entrambi i testi sono stati trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che hanno espresso il proprio parere favorevole.

Di seguito le principali innovazioni previste.

1. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione del 25 marzo 2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo

Il decreto, in attuazione del regolamento (UE) n. 255/2010, introduce nell’ordinamento nazionale un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione delle norme sulla gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM – Air Traffic Flow Management) previste dal regolamento stesso al fine di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione e di migliorarne le procedure.

L’ATFM assicura e mantiene una gestione dei volumi di traffico aereo sempre ottimale, limitando i ritardi, migliorando la puntualità e l’efficienza dei vettori aerei, mantenendo la gestione degli aeroporti e dei settori di spazio aereo sempre entro i limiti della capacità dichiarata.

Nello specifico, il decreto individua l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento nonché per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Queste, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, varieranno tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e dell’ambito dell’infrazione. In caso di infrazioni reiterate, si prevede altresì un aumento delle sanzioni fino al triplo dell’importo minimo previsto. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’ENAC è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull’applicazione del decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

 

*

2. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

Il decreto, in attuazione all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 216/2008 sulle regole comuni nel settore dell’aviazione civile, nonché della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), stabilisce le sanzioni per la violazione del regolamento stesso, a tutela della sicurezza dei passeggeri, delle operazioni, del trasporto e degli aeroporti e della salvaguardia dell’ambiente.

Le sanzioni riguardano il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di aeronavigabilità, regole dell’aria e protezione ambientale, nonché dei requisiti che devono avere piloti, assistenti di volo e allievi e i relativi centri di addestramento, gli esaminatori e i centri aeromedici, le operazioni di volo, gli aeroporti, i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e il relativo personale, i controllori del traffico aereo e le relative organizzazioni di addestramento. Sono inoltre introdotte sanzioni differenziate, nei minimi e nei massimi edittali, a seconda che la violazione sia commessa da una persona fisica o da una organizzazione.

Il testo individua l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale organismo responsabile dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, da comminare in base alla gravità e agli effetti sulla sicurezza.

È infine introdotto uno specifico meccanismo per il caso di violazioni di lieve entità. Si prevede in particolare che, in tal caso, l’ENAC diffidi il trasgressore a regolarizzare le violazioni entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per eliminare le eventuali conseguenza dannose o pericolose dell’illecito. Solo in caso di inottemperanza alla diffida la stessa Autorità procede ad applicare la sanzione amministrativa prevista.

Exit mobile version