Site icon QUOTIDIANO LEGALE

TUTELA DEI CONSUMATORI: Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Grande, 27/03/2019 Sentenza C‑70/17 e C‑179/17

TUTELA DEI CONSUMATORI – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” – Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale» – «Rinvio pregiudiziale – Articoli 6 e 7 Direttiva 93/13/CEE.

Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l’eliminazione degli elementi che ne determinano l’abusività, laddove l’eliminazione equivarrebbe a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza e che, dall’altro, gli stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità della clausola abusiva sostituendola con il nuovo testo della disposizione legislativa che ha ispirato detta clausola, applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sempreché il contratto di mutuo ipotecario in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione della clausola abusiva e l’annullamento in toto del contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Pres. Lenaerts, Rel. Silva de Lapuerta, Ric. Abanca Corporación Bancaria SA contro Alberto García Salamanca Santos

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Grande, 27/03/2019 Sentenza C‑70/17 e C‑179/17

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 marzo 2019

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” – Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale»

Nelle cause riunite C‑70/17 e C‑179/17,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispettivamente, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione dell’8 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2017, e dallo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 1 di Barcellona, Spagna), con decisione del 30 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2017, nei procedimenti

Abanca Corporación Bancaria SA

contro

Alberto García Salamanca Santos (C‑70/17),

e

Bankia SA

contro

Alfonso Antonio Lau Mendoza,

Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C‑179/17),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Abanca Corporación Bancaria SA, inizialmente da J. Massaguer Fuentes e C. Vendrell Cervantes, abogados, successivamente da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado;

– per la Bankia SA, da J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados;

– per il governo spagnolo, da M.J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, N. Ruiz García e A. Cleenewerck de Crayencour, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), in particolare degli articoli 6 e 7.

2 La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑70/17 è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la Abanca Corporación Bancaria SA e il sig. Alberto García Salamanca Santos, in merito alle conseguenze derivanti dall’accertamento del carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata di cui al punto 6 bis del contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria concluso tra le parti medesime.

3 La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑179/17 è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra, da un lato, la Bankia SA e, dall’altro, il sig. Alfonso Antonio Lau Mendoza e la sig.ra Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez, in merito alla domanda di esecuzione ipotecaria, pendente dinanzi al giudice del rinvio, riguardante un bene ipotecato a garanzia del pagamento di un mutuo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

4 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 afferma «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

5 L’articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

6 Il successivo articolo 3 così recita:

«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

(…)».

7 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8 Ai sensi del successivo articolo 7, paragrafo 1:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Quadro normativo spagnolo

9 L’articolo 1124 del Código Civil (codice civile) così dispone:

«Si considera implicita nelle obbligazioni sinallagmatiche la facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto obbligatorio qualora una delle parti non adempia ad un obbligo ad essa incombente.

La parte lesa ha la possibilità di chiedere o l’esecuzione dell’obbligazione o la risoluzione del rapporto obbligatorio, fatto salvo, in entrambi i casi, il diritto al risarcimento del danno. La parte lesa può inoltre chiedere la risoluzione anche dopo aver optato per l’esecuzione, qualora questa risulti impossibile.

Il giudice dichiara la risoluzione richiesta, salvo motivi che giustifichino la concessione di un termine per l’esecuzione dell’obbligazione».

10 Ai sensi dell’articolo 1303 del codice civile:

«Dichiarata la nullità di un’obbligazione, i contraenti devono provvedere alla reciproca restituzione di quanto ha costituito l’oggetto del contratto, con i relativi frutti, nonché il prezzo, inclusi gli interessi, fatti salvi gli articoli seguenti».

11 L’articolo 1857, paragrafo 1, del codice medesimo stabilisce che un requisito essenziale dei contratti ipotecari è la circostanza che essi siano costituiti «al fine di garantire l’esecuzione di un’obbligazione principale».

12 Il successivo articolo 1858 dispone quanto segue:

«(…) un [altro] elemento essenziale di tali contratti consiste nel fatto che, una volta scaduta l’obbligazione principale, i beni che costituiscono il pegno o l’ipoteca possono essere venduti per soddisfare il creditore».

13 A termini dell’articolo 1876 del medesimo codice:

«(…) [l]’ipoteca assoggetta direttamente e immediatamente i beni su cui è imposta, qualunque ne sia il detentore, all’esecuzione dell’obbligo per il quale essa è stata costituita a titolo di garanzia».

14 La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo la «LEC»), è stata modificata dalla Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale), del 14 maggio 2013 (BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373), dal Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (Regio Decreto-legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione), del 28 giugno 2013 (BOE n. 155, del 29 giugno 2013, pag. 48767), e successivamente dal Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (Regio Decreto-legge 11/2014, recante misure urgenti in materia fallimentare), del 5 settembre 2014 (BOE n. 217, del 6 settembre 2014, pag. 69767).

15 L’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, nel testo vigente alla data di sottoscrizione dei contratti di mutuo ipotecario oggetto del procedimento principale, stabiliva quanto segue:

«Può essere reclamato il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di capitale e interessi, qualora si sia convenuta la scadenza della totalità del debito in caso di mancato pagamento di una delle rate pattuite e tale accordo figuri nel registro».

16 Ai sensi dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, relativo all’esigibilità anticipata dei debiti a pagamento rateizzato, nel testo successivo alla sottoscrizione dei contratti oggetto del procedimento principale:

«Può essere reclamato il pagamento complessivo di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi, qualora si sia convenuta l’esigibilità totale del mutuo per il caso di mancato pagamento di almeno tre rate mensili senza che il debitore abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento, o di un numero di rate corrispondenti ad un inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo per un periodo pari ad almeno tre mesi, e tale accordo figuri nell’atto costitutivo del mutuo e nel corrispondente registro».

17 L’articolo 695 della LEC, relativo al procedimento di opposizione all’esecuzione di immobili gravati da ipoteca, nel testo successivo alla sottoscrizione dei contratti oggetto del procedimento principale, così recita:

«1. Nei procedimenti di cui al presente capo l’opposizione del debitore esecutato è accolta solo quando sia basata sui seguenti motivi:

(…)

4) carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell’esecuzione o che abbia consentito di determinare l’importo esigibile.

2. Nell’ipotesi di presentazione dell’opposizione prevista nel paragrafo precedente, il cancelliere dispone la sospensione dell’esecuzione e convoca le parti a comparire dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza di sequestro. L’atto di citazione deve precedere di almeno quindici giorni lo svolgimento dell’udienza in questione. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, esamina i documenti prodotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.

3. (…)

Se è accolto il quarto motivo, si pronuncia l’improcedibilità dell’esecuzione quando la clausola contrattuale costituisce il fondamento dell’esecuzione medesima. In caso contrario, il sequestro prosegue e la clausola abusiva non trova applicazione.

4. Contro l’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione o la disapplicazione di una clausola abusiva o il rigetto dell’opposizione per il motivo previsto al paragrafo 1, numero 4), del presente articolo può essere proposta impugnazione.

Al di fuori di tali ipotesi, le ordinanze che decidono sull’opposizione di cui al presente articolo non sono impugnabili con nessun ricorso e i loro effetti sono circoscritti esclusivamente al procedimento di esecuzione in cui sono emesse».

18 Il Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Regio Decreto Legislativo n. 1/2007, che approva il testo consolidato della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181), come modificato dalla Ley 3/2014 (legge n. 3/2014), del 27 marzo 2014 (BOE n. 76, del 28 marzo 2014, pag. 26967), all’articolo 83 prevede quanto segue:

«Le clausole abusive sono nulle de iure e sono considerate come non apposte. A tali effetti, il giudice, dopo aver sentito le parti, dichiara la nullità delle clausole abusive incorporate nel contratto, il quale resta cionondimeno vincolante inter partes secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑70/17

19 Con contratto sottoscritto il 30 maggio 2008, il sig. García Salamanca Santos e la sig.ra Varela Pena ottenevano un credito assistito da garanzia ipotecaria presso l’istituto bancario Abanca Corporación Bancaria per un importo di EUR 100 000, accordato per una durata di trenta anni.

20 A termini della clausola 6 bis di tale contratto, relativa alla sua risoluzione anticipata:

«6 bis. Risoluzione anticipata da parte dell’istituto di credito.

[La banca], senza dover ricorrere alla messa in mora, può dichiarare esigibile il mutuo e chiedere giudizialmente il rimborso dell’intero debito, comprensivo sia degli importi scaduti sia di quelli non ancora scaduti, oltre interessi legali e moratori, spese e altri oneri, nei seguenti casi:

a) mancato pagamento di una qualsiasi rata di interessi o di capitale, con tutti gli elementi che la compongono, clausola di cui le parti chiedono espressamente l’iscrizione nel pubblico registro immobiliare, conformemente all’articolo 693 della legge n. 1/2000.

(…)».

21 Il sig. García Salamanca Santos ricorreva dinanzi al giudice di primo grado spagnolo competente con azione di annullamento avente ad oggetto varie clausole del suddetto contratto di mutuo ipotecario, tra cui la clausola 6 bis, deducendone la natura abusiva.

22 Il giudice medesimo accoglieva la domanda e annullava, in particolare, la clausola 6 bis del contratto di mutuo ipotecario de quo.

23 Avverso tale decisione la Abanca Corporación Bancaria proponeva appello dinanzi all’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna), che lo respingeva con sentenza del 14 maggio 2014, confermando pertanto la sentenza emessa in prime cure.

24 Contro la sentenza dell’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra) la Abanca Corporación Bancaria proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).

25 Il giudice del rinvio ritiene anzitutto che la clausola 6 bis sia abusiva nella parte in cui prevede la scadenza anticipata del contratto di mutuo ipotecario in caso di mancato pagamento da parte del debitore di una sola rata mensile del mutuo. Esso esprime dubbi circa la possibilità, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di dichiarare parzialmente abusiva una clausola contrattuale, consentendo il mantenimento della clausola medesima nella parte non considerata abusiva. A tal riguardo, ritiene sostanzialmente che l’esclusione dell’elemento abusivo di una clausola contrattuale e il mantenimento del resto del suo contenuto, che non presenta carattere abusivo, non costituiscano una revisione o una sostituzione del contenuto contrattuale.

26 Il giudice del rinvio si chiede, poi, se sia conforme alle disposizioni della direttiva 93/13 l’applicazione in via suppletiva di una disposizione di diritto nazionale per consentire la prosecuzione di un procedimento di esecuzione ipotecaria avviato in applicazione di una clausola relativa alla scadenza anticipata di un contratto di mutuo, dichiarata abusiva da un giudice nazionale, qualora tale procedimento sia considerato più favorevole ai consumatori rispetto al procedimento di esecuzione ordinario.

27 Alla luce dei suesposti rilievi, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, nell’ambito di un’azione diretta all’accertamento dell’abusività di una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, la quale preveda l’esigibilità dell’intero credito per mancato pagamento di una [sola] rata, oltre ad altri casi di risoluzione per mancato pagamento di più rate, possa accertare unicamente l’abusività dell’ipotesi relativa al mancato pagamento di una rata, mantenendo valido il contratto nella parte in cui prevede la scadenza anticipata per mancato pagamento di più rate, prevista anch’essa in via generale dalla stessa clausola, a prescindere dal fatto che il giudizio concreto di validità o di abusività debba essere differito al momento dell’esercizio di tale facoltà [di dichiarare la scadenza anticipata del mutuo].

2) Se un giudice nazionale – dopo aver dichiarato abusiva una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo o credito assistito da garanzia ipotecaria – sia legittimato a dichiarare, ai sensi della direttiva 93/13, che l’applicazione in via suppletiva di una norma di diritto nazionale, benché determini l’inizio o la prosecuzione del procedimento di esecuzione nei confronti del consumatore, risulti più vantaggiosa per il medesimo rispetto all’archiviazione del procedimento speciale di esecuzione ipotecaria medesimo consentendo, quindi, al creditore di chiedere la risoluzione del contratto di mutuo o credito oppure di reclamare il pagamento degli importi dovuti, con conseguente esecuzione della sentenza di condanna, senza i vantaggi che il procedimento speciale di esecuzione ipotecaria conferisce al consumatore».

Causa C‑179/17

28 Il 22 giugno 2005 la sig.ra Rodríguez Ramírez e il sig. Lau Mendoza concludevano con l’istituto di credito Bankia un contratto di mutuo ipotecario per un importo di EUR 188 000, accordato per una durata di 37 anni.

29 La clausola 6 bis di tale contratto, intitolata «Risoluzione anticipata da parte dell’ente creditizio», prevede quanto segue:

«In deroga alla durata stipulata del presente contratto, l’ente creditizio può dichiarare scaduto il mutuo, considerandolo risolto e considerando il debito scaduto anticipatamente nella sua totalità, segnatamente in caso di mancato pagamento di una, [di] alcune o [di] tutte le rate stabilite nella seconda clausola [relativa all’ammortamento]».

30 A seguito del mancato pagamento di 36 rate mensili da parte dei resistenti nel procedimento principale, la Bankia presentava dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 1 di Barcellona, Spagna) una domanda di esecuzione ipotecaria avente ad oggetto il bene ipotecato a garanzia del pagamento del mutuo concesso.

31 Il giudice del rinvio osserva che, secondo la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), qualora un giudice investito di un procedimento speciale di esecuzione ipotecaria accerti che tale procedimento si basa su una clausola abusiva che prevede, in particolare, la scadenza anticipata del contratto di mutuo in caso di mancato pagamento di una sola rata mensile, tale giudice, anziché dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione in forza dell’articolo 695, paragrafi 1 e 3, della LEC, deve mantenere detto procedimento. Questo risultato si otterrebbe sostituendo tale clausola con la norma di cui all’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, nella sua versione successiva alla sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario previsto al punto 28 della presente sentenza, la quale consente la scadenza anticipata del mutuo in caso di mancato pagamento di almeno tre rate mensili.

32 Secondo il giudice del rinvio, da detta giurisprudenza risulta che l’improcedibilità dell’esecuzione comporta che la banca, a seguito della pronuncia di tale improcedibilità, possa invocare l’articolo 1124 del codice civile, che consente di esercitare un’azione per ottenere dal giudice adito la dichiarazione di risoluzione del contratto. La decisione giudiziaria risultante da tale azione sarebbe oggetto di un procedimento di esecuzione ordinaria che consente il pignoramento di tutti i beni del debitore, compresa la casa di abitazione.

33 Il giudice del rinvio osserva anche che, secondo il Tribunal Supremo (Corte suprema), quando il bene ipotecato è la casa di abitazione del debitore, il procedimento speciale di esecuzione ipotecaria, contrariamente al procedimento di esecuzione ordinaria, presenta varie particolarità intese a tutelare tale debitore. Tra queste particolarità figurerebbero, in particolare, la possibilità per il debitore di ottenere la revoca del pignoramento del bene, l’applicazione di un prezzo minimo al di sotto del quale la sua casa di abitazione non può essere venduta all’asta e la facoltà per il debitore di liberarsi dal proprio debito qualora l’importo risultante dalla vendita all’asta sia insufficiente a coprire integralmente il credito. Tenuto conto di tali particolarità, il Tribunal Supremo (Corte suprema) avrebbe dichiarato che il procedimento speciale di esecuzione ipotecaria è più favorevole agli interessi dei consumatori rispetto al procedimento di esecuzione ordinaria avviato a seguito di un’azione dichiarativa fondata sull’articolo 1124 del codice civile.

34 Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13.

35 Da un lato, esso mette in discussione il carattere più vantaggioso del procedimento di esecuzione ipotecaria rispetto a una risoluzione giudiziaria del contratto di mutuo ipotecario basata sull’articolo 1124 del codice civile e al conseguente avvio di un procedimento di esecuzione ordinaria. Al riguardo esso rileva che, in un procedimento di esecuzione ordinaria, il consumatore potrebbe, in pratica, guadagnare tempo ed evitare momentaneamente l’espulsione dalla propria casa di abitazione. Inoltre, un’analisi della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) e del testo dell’articolo 1124 del codice civile rivelerebbe che, nei casi di mutui ipotecari destinati all’acquisizione di una casa di abitazione, è abbastanza probabile che l’azione dichiarativa fondata sull’articolo 1124 del codice civile sia respinta, dato che tale articolo non sarebbe applicabile ai contratti di mutuo. Quand’anche si ammettesse l’applicabilità dell’articolo 1124 del codice civile ai contratti di mutuo, il giudice del rinvio osserva che non si può escludere il rigetto dell’azione di risoluzione se il Tribunale ritiene giustificato concedere un termine al debitore, come consente espressamente tale articolo.

36 Dall’altro lato, a parere del giudice del rinvio, l’applicazione in via suppletiva dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, nel testo entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario, al fine di sostituire la clausola contrattuale dichiarata abusiva risulterebbe problematica sotto un duplice aspetto.

37 In primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13, EU:C:2015:21), il giudice nazionale può sostituire una clausola abusiva con una disposizione suppletiva di diritto nazionale solo nei «casi in cui l’invalidazione della clausola abusiva obbligh[i] il giudice ad annullare il contratto nel suo insieme, esponendo così il consumatore a conseguenze tali da esserne penalizzato».

38 In secondo luogo, anche ammesso che si possa ricorrere in astratto all’applicazione suppletiva dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, nel testo entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario, l’esistenza di un accordo inter partes costituirebbe un requisito fondamentale per l’applicazione di tale disposizione. Nel caso di specie, non vi è dubbio che un accordo del genere derivi dalla conclusione del contratto di mutuo ipotecario, ma tale accordo sia stato appunto considerato abusivo e dichiarato nullo.

39 Per tutti questi motivi, che sollevano questioni giuridiche eventualmente rilevanti ai fini della risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella causa C‑70/17, il giudice del rinvio ha ritenuto opportuno e necessario presentare alla Corte una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale affinché quest’ultima possa, se del caso, essere riunita alla domanda precedentemente proposta nella causa C‑70/17.

40 Ciò premesso, lo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 1 di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia contrario agli articoli 6 e 7 della [direttiva 93/13] un orientamento giurisprudenziale [sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 18 febbraio 2016] secondo cui, nonostante una clausola di scadenza anticipata sia qualificata come abusiva e nonostante essa costituisca il fondamento dell’azione esecutiva, l’esecuzione ipotecaria non debba estinguersi, in quanto la sua prosecuzione risulti più vantaggiosa per il consumatore rispetto all’eventuale esecuzione di una sentenza pronunciata all’esito di un giudizio di cognizione ai sensi dell’articolo 1124 del codice civile, fattispecie nella quale il consumatore non godrebbe dei privilegi processuali tipici dell’esecuzione ipotecaria, considerato che il menzionato orientamento giurisprudenziale non tiene conto della consolidata giurisprudenza del medesimo Tribunal Supremo [Corte suprema], secondo cui l’articolo 1124 del codice civile (previsto per i contratti a obbligazioni reciproche) non è applicabile al contratto di mutuo, essendo questo un contratto reale ed unilaterale che si perfeziona soltanto con il versamento del denaro e che, pertanto, genera obblighi solo in capo al mutuatario e non al mutuante (creditore), di modo che, secondo questo stesso orientamento del Tribunal Supremo, nel giudizio di cognizione il consumatore potrebbe ottenere la declaratoria di rigetto della domanda di risoluzione e risarcimento, con l’ovvia conclusione di non poter più ritenere che la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria sia maggiormente vantaggiosa.

2) Se, laddove si ammetta l’applicazione dell’articolo 1124 del codice civile ai contratti di mutuo o in generale a quelli di credito, sia contrario agli articoli 6 e 7 della [direttiva 93/13] un orientamento giurisprudenziale, come quello richiamato supra, che non tenga conto, ai fini della valutazione se sia più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria o la procedura di cognizione ai sensi dell’articolo 1124 del codice civile, del fatto che, in questa seconda procedura, il giudice può rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento in applicazione proprio dell’articolo 1124 del codice civile, secondo cui “[i]l tribunale dichiara la risoluzione richiesta, salvo motivi legittimi che lo autorizzino a fissare un termine”; infatti, proprio in tema di mutuo e credito ipotecario per l’acquisto di una casa di abitazione a lungo termine (20 o 30 anni), è ragionevolmente probabile che i giudici accolgano tale motivo di rigetto, soprattutto quando l’effettivo inadempimento dell’obbligo di pagamento non sia stato di notevole gravità.

3) Se, nel caso in cui si consideri più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria con le conseguenze della scadenza anticipata, sia contrario agli articoli 6 e 7 della [direttiva 93/13] un orientamento giurisprudenziale, come quello richiamato supra, che applichi in via suppletiva una norma giuridica [l’articolo 693, paragrafo 2, (LEC)] nonostante il contratto possa sussistere anche senza la clausola di scadenza anticipata e che conferisca effetti alla norma medesima nonostante l’assenza del suo presupposto fondamentale di applicazione – l’esistenza nel contratto di una clausola valida ed efficace di scadenza anticipata, già dichiarata abusiva, nulla ed inefficace».

Sulla riunione delle cause C‑70/17 e C‑179/17

41 Tenuto conto della connessione delle cause C‑70/17 e C‑179/17, ne va disposta la riunione ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale nella causa C‑179/17

42 Il governo spagnolo contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑179/17, in quanto tale domanda sarebbe volta a completare il quadro giuridico esposto dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella causa C‑70/17 per consentire alla Corte di disporre di tutti gli elementi pertinenti per rispondere alle questioni pregiudiziali poste in quest’ultima causa. Orbene, la finalità di un rinvio pregiudiziale consisterebbe nell’ottenere un’interpretazione del diritto dell’Unione, e non nel correggere il contenuto di questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito di altre cause pendenti dinanzi alla Corte. Inoltre, il governo spagnolo sostiene che le questioni poste dal giudice del rinvio riguardano unicamente l’interpretazione di norme di diritto nazionale.

43 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle proprie conclusioni, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte (sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 25, e del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

44 Di conseguenza, se la questione sollevata verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non presenti nessuna relazione con il contesto reale o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema sia di natura teorica o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni sottopostele (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25, nonché del 20 dicembre 2017, Global Starnet, C‑322/16, EU:C:2017:985, punto 17).

45 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13. Inoltre, la decisione di rinvio espone il contesto in fatto e in diritto in modo tale da consentire di determinare la portata delle questioni poste. Inoltre, non risulta che l’interpretazione richiesta non presenti alcun rapporto con il contesto reale o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica.

46 Infine, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 44, la questione se il giudice del rinvio intenda completare il quadro giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella causa C‑70/17 è irrilevante ai fini della valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑179/17.

47 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑179/17 è ricevibile.

Nel merito

48 Con le loro questioni nella causa C‑70/17 e nella causa C‑179/17, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, da un lato, qualora una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario sia dichiarata abusiva, tale clausola possa essere tuttavia mantenuta parzialmente, eliminando gli elementi che ne determinano l’abusività, e che, dall’altro, in caso contrario, il procedimento di esecuzione ipotecaria avviato in applicazione di tale clausola possa comunque proseguire applicando in via suppletiva una norma di diritto nazionale, qualora l’impossibilità di ricorrere a tale procedimento possa risultare contraria agli interessi dei consumatori.

49 Secondo costante giurisprudenza, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v. segnatamente, sentenza del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

50 In considerazione di tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l’eventuale natura abusiva. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati agli articoli 3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punti da 42 a 48, e del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 40).

51 Nel caso di specie, dai rilievi dei giudici del rinvio risulta che le clausole in questione nella controversia principale, benché ispirate all’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, nel testo vigente alla data di sottoscrizione dei contratti di mutuo ipotecario oggetto del procedimento principale nei quali esse si collocavano, devono essere considerate abusive nella parte in cui prevedono che l’istituto di credito può dichiarare la scadenza anticipata del contratto e richiedere il rimborso del mutuo in caso di mancato pagamento da parte del debitore di una rata mensile.

52 In tale contesto, va anzitutto ricordato che, a termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta ai giudici del rinvio escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 35, e del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 65).

53 Secondo la giurisprudenza della Corte, poi, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 73, e del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 77).

54 Pertanto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati ad utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 69, e del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 79).

55 Nel caso di specie, la mera eliminazione del motivo di risoluzione che rende abusive le clausole oggetto del procedimento principale equivarrebbe, in definitiva, a rivedere il contenuto di tali clausole incidendo sulla loro sostanza. Pertanto, il mantenimento parziale di dette clausole non può essere consentito, salvo pregiudicare direttamente l’effetto dissuasivo menzionato nel punto precedente della presente sentenza.

56 Tuttavia, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che dalla giurisprudenza richiamata supra ai punti 53 e 54 non risulta che, nell’ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sopravvivere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui l’invalidazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto in toto, esponendo così il consumatore a conseguenze particolarmente dannose tali da esserne penalizzato (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 80, 83 e 84)

57 Al riguardo, la Corte ha dichiarato che tale sostituzione è pienamente giustificata alla luce della finalità della direttiva 93/13. Infatti, essa è conforme all’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, considerato che tale disposizione tende a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, e non ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C- 26/13, EU:C:2014:282, punti 81 e 82 e giurisprudenza ivi citata).

58 Se, in una situazione come quella descritta al punto 56 supra, non fosse consentito sostituire una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, obbligando il giudice ad annullare il contratto in toto, il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze particolarmente dannose, talché il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso. Infatti, per quanto concerne un contratto di mutuo, un annullamento del genere avrebbe, in linea di principio, l’effetto di rendere immediatamente esigibile l’importo residuo dovuto a titolo del mutuo in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tenderebbe a penalizzare quest’ultimo piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe, di conseguenza, dissuaso dall’inserire clausole di tal genere nei contratti da esso proposti (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 83 e 84).

59 Per ragioni analoghe si deve ritenere che, in una situazione in cui un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sopravvivere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva il cui testo sia ispirato ad una disposizione legislativa applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere interpretato nel senso che osti a che il giudice nazionale, al fine di evitare la nullità di tale contratto, sostituisca la clausola stessa con la nuova formulazione di detta disposizione legislativa di riferimento introdotta successivamente alla conclusione del contratto, laddove l’annullamento del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.

60 Nel caso di specie, i contratti in questione nel procedimento principale riguardano, da un lato, la concessione di mutui da parte di una banca e, dall’altro, la costituzione di garanzie ipotecarie relative ai mutui stessi. Le clausole oggetto della controversia principale, ispirate al testo dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, nel testo vigente alla data di sottoscrizione dei contratti stessi, consentono sostanzialmente alle banche interessate, in caso di mancato versamento di una qualsiasi rata mensile, di dichiarare il mutuo scaduto e di richiedere il rimborso di ogni importo residuo dovuto. Spetta ai giudici del rinvio verificare, conformemente alle norme di diritto nazionale e secondo un approccio obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 32), se la soppressione di tali clausole implichi per i contratti di mutuo ipotecario l’impossibilità di sopravvivere.

61 In tal caso, spetterà ai giudici del rinvio esaminare se l’annullamento dei contratti di mutuo ipotecario oggetto del procedimento principale esponga i consumatori interessati a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. A tal riguardo, dalle decisioni di rinvio risulta che tale annullamento potrebbe incidere, in particolare, sulle modalità procedurali di diritto nazionale secondo cui le banche possono chiedere giudizialmente il rimborso della totalità dell’importo del mutuo residuo dovuto dai consumatori. Pertanto, in caso di annullamento dei contratti di mutuo ipotecario oggetto del procedimento principale, il recupero dei crediti delle banche dovrà avvenire mediante un procedimento di esecuzione ordinaria, mentre, in caso di mantenimento dei contratti sostituendo la clausola abusiva con il nuovo testo dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, consentendo la scadenza anticipata dei contratti medesimi in caso di mancato pagamento da parte del debitore di almeno tre rate mensili, il procedimento specifico di esecuzione ipotecaria rimarrebbe applicabile. Questi due procedimenti si distinguerebbero, in particolare, per il fatto che il procedimento specifico di esecuzione ipotecaria della casa di abitazione ordinaria è caratterizzato dalla possibilità per il debitore di liberare il bene ipotecato fino alla data di vendita all’asta mediante la consegna degli importi dovuti, dalla possibilità di ottenere uno sgravio parziale del debito, nonché dalla garanzia che il bene ipotecato non sia venduto a un prezzo inferiore al 75% del suo valore stimato.

62 Orbene, tale più sfavorevole posizione procedurale dei consumatori interessati, derivante dal ricorso ad un procedimento di esecuzione ordinaria anziché al procedimento specifico di esecuzione ipotecaria, rileva ai fini della valutazione delle conseguenze dell’annullamento dei contratti di cui trattasi e, conformemente a quanto osservato supra al punto 59, potrebbe quindi giustificare, laddove dovesse esporre i consumatori medesimi a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, la sostituzione ope iudicis delle clausole abusive con il nuovo testo dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, successivo alla sottoscrizione dei contratti oggetto del procedimento principale. Tuttavia, poiché le caratteristiche di detti procedimenti di esecuzione ricadono esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale, spetta ai soli giudici del rinvio procedere alle verifiche e ai confronti necessari al riguardo.

63 Per contro, qualora gli stessi giudici dovessero giungere alla conclusione che i contratti di mutuo ipotecario possano sussistere senza le clausole abusive di cui trattasi nel procedimento principale, spetterebbe loro, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 56, escludere l’applicazione di tali clausole, salvo opposizione da parte del consumatore, in particolare nell’ipotesi in cui questi ritenesse che un’esecuzione ipotecaria effettuata sul fondamento di una clausola di tal genere risulti al medesimo più favorevole rispetto a un procedimento di esecuzione ordinaria. Infatti, il contratto stesso deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 71).

64 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 dichiarando che gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l’eliminazione degli elementi che ne determinano l’abusività, laddove l’eliminazione equivarrebbe a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza e che, dall’altro, gli stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità della clausola abusiva sostituendola con il nuovo testo della disposizione legislativa che ha ispirato detta clausola, applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sempreché il contratto di mutuo ipotecario in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione della clausola abusiva e l’annullamento in toto del contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Sulle spese

65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l’eliminazione degli elementi che ne determinano l’abusività, laddove l’eliminazione equivarrebbe a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza e che, dall’altro, gli stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità della clausola abusiva sostituendola con il nuovo testo della disposizione legislativa che ha ispirato detta clausola, applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sempreché il contratto di mutuo ipotecario in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione della clausola abusiva e l’annullamento in toto del contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Firme

Exit mobile version