In diverse sentenze la Corte Costituzionale afferma che la potestà punitiva é riservata allo Stato, con la conseguenza che, in ossequio al principio della riserva di legge, la scelta in ordine alla criminalizzazione di una determinata condotta non può essere attribuita alle Regioni (Corte cost., sentenza 23 ottobre 1989, n. 487, Pres. Saja, Rel. Dell’Andro).

Invero, per quanto riguarda i boschi e le foreste, secondo la giurisprudenza della Consulta, essi costituiscono un bene giuridico di valore “primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (cfr. Corte cost., sentenza 14 aprile 2008, n. 105, Pres. Bile, Rei. Maddalena).

Si è altresì affermato che la “tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo dei territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009).

 

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