Il contribuente che non vigila adeguatamente sul corretto adempimento dell’incarico affidato al professionista, risponde anche delle sanzioni amministrative irrigate.
Decisione: Sentenza n. 6930/2017 Cassazione Civile – Sezione V
Classificazione: Tributario
Il caso.
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente 4 avvisi di accertamento, dei quali 3 per omessa dichiarazione dei redditi, e uno per dichiarazione infedele, rilevando l’omessa comunicazione d’inizio attività e componenti positivi di reddito non dichiarati, e irrogando le relative sanzioni.
Il contribuente ricorreva avverso gli atti di accertamento, ma risultava soccombente sia in primo che in secondo grado: infatti, la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997, che prevede alcune cause di non punibilità.
Il contribuente ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso.
La decisione.
La Suprema Corte ritiene infondato l’unico motivo di ricorso, con il quale il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del D. Lgs. n. 472/1997, emergendo la mancanza di dolo o colpa dall’essersi il contribuente affidato ad un professionista che l’ha truffato.
Il Collegio ricorda dapprima che «in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, occorre che l’azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente (tra varie, Cass. 3 giugno 2015, n. 11433)».
Poi precisa che «Spetta dunque all’Ufficio provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria vantata; spetta all’opponente che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., sez.un., 30 settembre 2009, n. 20930, resa con riguardo in generale alle sanzioni amministrative). È espressione di queste regole l’art. 5 del d.lgs. n. 472/97, a norma del quale “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”».
Passando a esaminare il caso specifico, la Cassazione rileva che «pacifici sono i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, dati dall’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per diversi anni e dall’omissione degli ulteriori adempimenti contabili di cui dà conto la narrativa della sentenza impugnata. Di contro, anzitutto non è configurabile l’ipotesi codificata dal 3° comma dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/97, giacché non si discute del -mero- omesso pagamento del tributo, sibbene dell’omissione di tutte le attività dichiarative ad esso prodromiche e funzionali. Inoltre, il contribuente non ha provato la mancanza della propria colpevolezza, non emerge che egli abbia vigilato sul corretto adempimento dell’incarico affidato; anzi, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l’omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività da espletare. Irrilevante, nonché malamente veicolata nella censura di violazione di legge, è poi la ricognizione delle attività prodromiche alla denuncia del professionista, che comunque non esclude i profili di colpa dinanzi evidenziati».
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Osservazioni.
Per la Suprema Corte, sul contribuente che affida l’incarico a un professionista per gli adempimenti tributari, incombe un onere di vigilanza sul corretto adempimento dell’incarico affidato.
La mancanza di colpevolezza va cioè dimostrata anche provando l’assenza di colpa omissiva, nel caso di specie l’assenza della «culpa in vigilando».
Le sanzioni amministrative sono infatti irrogate anche a fronte della «propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa».
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Art. 5 – Colpevolezza
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 20
3. La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento
Art. 6 . Cause di non punibilità
1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorchè relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.
2. Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.