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TRIBUTARIO: Istanza di adesione valida se spedita entro i termini e anche se in busta chiusa.

giurisprudenza diritto

Giurisprudenza

 

L’istanza di accertamento con adesione è validamente presentata se spedita (e non anche ricevuta) entro i termini, e anche se spedita in busta chiusa.

 

Decisione: Sentenza n. 3335/2017 Cassazione Civile – Sezione V
Classificazione: Tributario

 

 

Il caso.
Una SRL presentava due istanze di accertamento con adesione, entrambe in busta chiusa, la prima non sottoscritta, e la seconda spedita entro il termine ma ricevuta dall’Ufficio oltre il termine.

L’Agenzia delle Entrate le riteneva entrambe inammissibili e le rigettava.

Il successivo ricorso presentato dalla società è stato respinto per intempestività, e la contribuente si appellava alla Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva l’impugnazione, ritenendo la spedizione in busta chiusa anziché in plico aperto una mera irregolarità, e la valenza della data di invio stante il principio di scissione degli effetti delle comunicazioni: nel caso di specie, dalla spedizione entro i termini, ne è conseguita la sospensione di 90 gg. dei termini per impugnare l’atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, che ritiene il ricorso infondato e lo rigetta.

 
La decisione.
La Suprema Corte ritiene che i termini per la presentazione delle istanze siano rispettati con riguardo alla data di spedizione: «La natura recettizia delle istanze, cui la difesa erariale àncora le proprie argomentazioni, non interferisce – secondo la giurisprudenza di questa corte (v. ad es. sez. 5 n. 7920 del 2003, n. 10476 del 2003 e n. 12447 del 2004, in tema di termine di decadenza da rimborso di tasse di concessione governativa) – con la diversi problematica del se, quando non sia precluso dalla legge l’invio mediante lettera raccomandata, debba guardarsi all’invio di questa per l’impedimento di una decadenza a carico dell’istante; nel senso, infatti, di ammettere tale possibilità, detta giurisprudenza applica il principio per il quale, nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione di istanze da parte dei privati sono osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché l’ulteriore principio generale secondo cui, poiché gli atti impeditivi delle decadenze vengono in considerazione in funzione delle conseguenze suscettibili di determinarsi a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o per contratto, entro un dato termine, il verificarsi dell’effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario, essendo la qualifica e la disciplina degli atti quali recettizi correlata ad esigenze di tutela del destinatario non rilevanti dall’angolo visuale di cui trattasi (ove viene il rilievo la tutela della posizione – anche e soprattutto – del mittente interessato ad impedire la decadenza), fermo restando che l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere (e qui rileva, invece, il piano della recettizietà) sorge soltanto con la effettiva ricezione della istanza».

A rafforzare tale interpretazione, oltre al senso letterale della disposizione che parla di “presentazione” dell’istanza, anche il fatto che «sia nelle istruzioni di carattere generale (v. sul punto il precedente di sez. 5 n. 17314 del 2014) sia nella corrispondenza specificamente rivolta alla contribuente, per come trascritta nel ricorso, la stessa amministrazione ha ammesso la possibilità di presentare l’istanza con raccomandata, soltanto indicando – a specificazione di ciò – la ritenuta necessità dell’invio con plico senza busta (condizione questa ritenuta inesigibile già dal cennato precedente del 2014)».

Per quanto riguarda l’ammissibilità della spedizione in busta chiusa anziché in plico aperto, il Collegio si richiama a precedenti decisioni: «deve allora soltanto rilevarsi per completezza – come operato nella sentenza impugnata – che la giurisprudenza di questa corte (tra le recenti, ad es. sez. 5 n. 15309 del 2014, in riferimento a quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ha chiarito che la spedizione a mezzo posta raccomandata in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati; contestazione che è incontroverso non sia avvenuta nel caso di specie».

Infine, la Corte conferma la decisione del giudice di appello che ha riconosciuto la tempestività del ricorso presentato dalla società contribuente.

 
Osservazioni.
La questione affrontata dalla Cassazione è sorta perché l’Ufficio ha ritenuto che all’istanza di accertamento con adesione, prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 218/1997, fosse applicabile l’art. 20 del D. Lgs. 546/1992 che disciplina la modalità di spedizione del ricorso tributario, da effettuarsi in plico aperto.

La Suprema Corte ha chiarito, anche se la tesi dell’Agenzia delle Entrate era poco fondata, che anche nel caso di ricorso in Commissione Tributaria la spedizione in busta chiusa, se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, costituisce una mera irregolarità.

 

 

Giurisprudenza rilevante.
Cass. 17314/2014
Cass. 15309/2014
Cass. 13242/2015
Cass. 18377/2015

 

 

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo

 

Art. 20 – Proposizione del ricorso

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

 

Titolo I ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Capo II Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto

Art. 6 – Istanza del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente; l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. Fino all’attivazione dell’ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

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