Reati tributari
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L’evasione Iva può essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti, e in presenza di fatture solo soggettivamente inesistenti, ai fini penali rileva solo l’IVA detratta indebitamente e non il costo ai fini delle imposte dirette, non rilevando – nel caso di effettiva esistenza dell’operazione – che la stessa sia nei confronti di un soggetto differente.

Decisione: Sentenza n. 53146/2017 Cassazione Penale – Sezione III

Classificazione: Penale, Tributario

 

Massima:

Mentre, con riguardo alle imposte dirette, l’effettiva esistenza dell’operazione e del conseguente esborso economico, corrispondente a quanto dichiarato, esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, a nulla rilevando in linea di massima che il destinatario degli stessi sia un soggetto diverso da quello reale, con riguardo invece all’IVA la detrazione è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la prestazione, giacché tutto il sistema del pagamento e del recupero della imposta (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633 del 1972) si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili mentre il versamento dell’imposta ad un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo consentirebbe un recupero indebito dell’IVA stessa.

 

Osservazioni.

La Suprema Corte, modificando un precedente diverso orientamento, precisa che nel caso l’operazione sia effettivamente esistente sotto il profilo oggettivo ma non sotto quello soggettivo, rileva solo l’importo dell’IVA e non quello del costo ai fini delle imposte dirette: in pratica, in tal caso si verifica un’evasione IVA anche a fronte di costi effettivamente sostenuti.

La Cassazione ha inoltre precisato che «in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele (e, a maggiore ragione, nei casi di dichiarazioni fraudolente), il giudice può fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza o dall’ufficio finanziario, anche ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, pur dovendo il proprio esame estendersi a valutare ogni altro eventuale indizio acquisito».

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 2006/2014
Cass. 37562/2013

 

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni … relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

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