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Cedere la totalità delle quote di una SNC può configurare cessione indiretta d’azienda ai fini dell’imposta di registro: per la C.T.R. è una chiara finalità elusiva.

 

Decisione: Sentenza n. 1252/2016 Commissione Tributaria Regionale Toscana – Sezione/Collegio 13
Il caso.

A seguito della cessione del 100% delle quote di una SNC, l’Agenzia delle Entrate riqualificava l’atto come cessione di azienda, applicando l’imposta di registro nella misura del 3%, richiamandosi all’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.
La decisione.

Il Collegio sposa la tesi dell’Ufficio sullabase delle seguenti argomentazioni: «Per quanto riguarda il merito della controversia si deve osservare che la valutazione operata dall’Agenzia delle Entrate di Lucca è pienamente condivisibile perché poggia su un dato di fatto incontestabile: la cessione ha riguardato il 100% delle quote della società A. s.n.c. Di conseguenza in seguito alla cessione gli acquirenti – M.R. e B.D. – hanno ottenuto in sostanza il controllo completo dell’attività commerciale costituita in forma di società di persone.
L’Ag. Entrate ha correttamente ritenuto che una operazione di questo tipo sia equiparabile – quanto al risultato pratico conseguito – ad una cessione di azienda e quindi ha ritenuto che debba essere assoggettata al medesimo regime tributario».
E pur riconoscendo che la motivazione della sentenza appellata era estremamente succinta, ne evince che essa intendeva “valorizzare” il dato fattuale del risultato pratico conseguito: «La sentenza appellata nella sua – stringatissima – motivazione mostra di valorizzare questo dato fattuale, parlando di “cessione indiretta” di azienda, e affermando che si deve dare preminenza al dato reale ed agli effetti giuridici conseguenti, piuttosto che al dato puramente formale. Tale valutazione è pienamente condivisa da questa Commissione Regionale. L’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 che disciplina l’Imposta di Registro testualmente afferma che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente».
Il Giudice di appello respinge l’impugnazione dei contribuenti sulla base delle seguenti conclusioni: «Non vi è dubbio che la cessione del 100% delle quote di un’azienda sia equivalente ad una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l’operazione deve essere assoggettata all’imposta di registro. D’altra parte è chiara anche la finalità elusiva insita nell’effettuare questo tipo di operazione anziché una cessione di azienda che sia tale (anche) sul piano formale. Infatti le cessioni di quote sono soggette ad Imposta di Registro in misura fissa (pari ad euro 168,00) mentre in caso di cessione di azienda la medesima imposta deve essere calcolata in misura proporzionale al valore dell’azienda ceduta. Questa è stata – cori ogni evidenza – l’unica vera ratio dell’operazione effettuata, non essendovi nessuna altra ragione valida.
Sulla base di tutte queste considerazioni ritiene questa Commissione Regionale che l’appello debba senz’altro essere respinto».
Osservazioni.

La C.T.R., richiamandosi a una non meglio precisata “evoluzione giurisprudenziale della Cassazione”, ha motivato giustificando che si deve privilegiare una interpretazione “dinamica” degli atti, in modo da individuarne la reale finalità.
E ciò non in osservanza dell’art. 20 richiamato (che tende a qualificare “la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti” e non fa alcun riferimento alle finalità), ma in base a non meglio precisati principi orientati a una “interpretazione dinamica” degli atti.Il ragionamento seguito dal Collegio non risulta pienamente condivisibile, per lo meno in tutte le fattispecie concrete: asserire che l’unica valida ragione della cessione delle quote sia quella di eludere l’imposta di registro è a dir poco una semplificazione che non tiene conto del mondo reale; equivale ad affermare che i contribuenti, allorquando devono effettuare le loro libere scelte economiche sulla base di diverse considerazioni, scelgano solo per evitare una imposta di registro più onerosa.
Disposizioni rilevanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
Art. 20 – Interpretazione degli atti

1. L’imposta e’ applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

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