Il Tribunale conferma il congelamento di fondi pronunciato nei confronti delle società Badica e Kardiam nel caso dei «diamanti di guerra» centrafricani
Il Bureaud’achat de diamant en Centreafrique (Badica) e la sua società consorella belga Kardiam esercitano un’attività di acquisto e di vendita di diamanti provenienti, in particolare, dalla Repubblica centrafricana. La Repubblica centrafricana è un Paese che trae una parte delle sue risorse dall’esportazione di diamanti e oro. Più precisamente, i diamanti costituiscono il 40 % del valore delle esportazioni della Repubblica centrafricana.
Nel marzo 2013 , Francis Bozizé, presidente della Repubblica centrafricana, è stato destituito da una coalizione a maggioranza musulmana, la Séléka. Michel Djotodia, suo oppositore politico, è
diventato presidente della Repubblica centrafricana. Tale e vento ha innescato violenze tra la Séléka e gruppi formati prevalentemente da cristiani e animisti, denominati «anti – balaka».
Per evitare che i «diamanti di guerra» alimentino i conflitti armati fornendo ai gruppi rivali una fonte di reddito, è stato introdotto un sistema internazionale di certificazione dei diamanti grezzi,
denominato processo di Kimberley. Nel maggio 2013, la Repubblica centrafricana è stata temporaneamente sospesa dal sistema di certificazione del processo di Kimberley. A motivo di tale
sospensione, l’esportazione di diamanti centrafricani è stata vietata.
A seguito di una risoluzione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea, nel 2015, ha deciso di congelare i fondi della Badica e della Kardiam in Europa. Per giustificare tale congelamento, il Consiglio rammentava che «[i]l 20 agosto 2015, conformemente (…) alla risoluzione 2196 (2015) [delle Nazioni Unite], il Bureau d’achat de diamant en Centrafrique/Kardiam è stato iscritto sulla lista delle persone e degli enti “che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l’illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana”».
Inoltre, il Consiglio ricalcava i motivi addotti dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite riguardanti la Repubblica centrafricana:
«1.BADICA KARDIAM ha fornito sostegno a gruppi armati della Repubblica centrafricana, segnatamente ex Séléka e anti-balaka, mediante l’illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti e oro.
2. Nel 2014 il Bureau d’achat de diamant encentrafrique (BADICA) ha continuato ad acquistare diamanti di Bria e Sam-Ouandja (provincia di Haute Kotto) nella parte orientale della Repubblica
centrafricana, dove forze dell’ex Séléka impongono tasse agli aeromobili che trasportano diamanti e si fanno pagare dai cercatori di diamanti per garantirne la sicurezza. Numerosi fornitori di
diamanti di BADICA a Bria e Sam – Ouandja hanno stretti legami con i comandanti dell’ex Séléka.
I diamanti di guerra sono così definiti: «diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare un conflitto volto a indebolire governi legittimi ai sensi delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».
3. Nel maggio 2014, le autorità belghe hanno sequestrato due pacchi di diamanti inviati all’ufficio di BADICA ad Anversa, ufficialmente registrato in Belgio sotto il nome di KARDIAM. Secondo gli
esperti, è molto probabile che i diamanti confiscati provengano dalla Repubblica centrafricana, visto che presentano le caratteristiche dei diamanti di Sam-Ouandja e Bria, nonché di Nola (provincia di Sangha Mbaéré), nel sud-[ovest] del Paese.
4. I commercianti che acquistavano diamanti usciti illegalmente dalla Repubblica centrafricana, in particolare dalla parte occidentale del Paese, destinati ai mercati stranieri, operavano in Camerun
per conto di BADICA.
5. Nel maggio 2014, BADICA ha inoltre esportato oro proveniente da Yaloké (Ombella – Mpoko), dove le miniere d’oro artigianali erano sotto il controllo della Séléka fino all’inizio di febbraio 2014,
prima di cadere nelle mani dei gruppi anti-balaka».
La Badica e la Kardiam chiedono al Tribunale dell’Unione europea di annullare il congelamento di fondi pronunciato nei loro confronti. Esse ritengono, in particolare, che le constatazioni del Consiglio che figurano nei motivi che sono stati loro comunicati siano inesatte o, in ogni caso, non sufficientemente suffragate per dimostrare che esse abbiano fornito un sostegno ai gruppi armati mediante lo sfruttamento illecito o il commercio di risorse naturali nella Repubblica centrafricana.
Con sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso delle due società e conferma il congelamento dei loro fondi.
Per quanto concerne il motivo 2 riportato sopra, il Tribunale rileva che il Consiglio ha dimostrato che i diamanti cui fa riferimento tale motivo sono stati effettivamente esportati e, di conseguenza, sono stati oggetto di uno sfruttamento illecito i n violazione del divieto di esportazione previsto dal processo di Kimberley. Il Tribunale rileva, inoltre, che, continuando a comprare diamanti presso i collettori, la Badica e la Kardiam hanno necessariamente fornito un sostegno ai gruppi armati.
Inoltre, il Tribunale ritiene che le accuse di sostegno alle forze dell’ex Séléka mediante il versamento d’indennità di sicurezza e di diritti di atterraggio sono sufficientemente dimostrate da elementi di prova.
Per quanto attiene a l motivo 3, il Tribunale rileva che la valutazione sulla probabile provenienza dei diamanti dalla Repubblica centrafricana è stata confermata da svariate fonti. Quanto alle asserzioni formulate nel motivo 4, il Tribunale ritiene che esse siano state trattate in maniera circostanziata in una relazione delle Nazioni Unite.
Per quanto riguarda, invece, il motivo 5 , il Tribunale giudica che l’esportazione d’oro indicata in tale motivo non consente, come affermano correttamente la Badica e la Kardiam, di dimostrare un
sostegno ai gruppi armati mediante lo sfruttamento illecito o il traffico d’oro. Tuttavia, il Tribunale indica che gli altri motivi sopra menzionati sono, nel loro complesso e nel contesto del caso di specie, sufficientemente precisi, concreti e comprovati per giustificare in maniera giuridicamente sufficiente il congelamento di fondi, in quanto essi dimostrano un sostegno ai gruppi armati
mediante l’illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali (ossia dei diamanti) provenienti dalla Repubblica centrafricana.
IMPORTANTE:
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti del le istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.