RAEE
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 giugno 2022 

Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle  imprese  che
effettuano   le   operazioni   di   trattamento   dei   rifiuti    da
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE),  dei   sistemi
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento  (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre
2009. (22A04305) 

(GU n.180 del 3-8-2022)

 

 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                            d'intesa con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  attribuisce
al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione
ed il recupero delle condizioni ambientali  conformi  agli  interessi
della  collettivita'  ed  alla  qualita'  della  vita,   nonche'   la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa
delle risorse  naturali  dall'inquinamento  compiendo  e  promuovendo
studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 22  aprile  2021,  n.  55,  a  norma  del  quale  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e l'art.  3  del
medesimo decreto-legge, in cui sono previste disposizioni transitorie
concernenti il «Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  le
norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinati ed in particolare la  parte  IV,  titolo  III,  recante  la
«Gestione di particolari categorie di rifiuti»; 
  Visto l'art. 227, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, che indica i rifiuti  elettrici  ed  elettronici
tra  le  tipologie  di  rifiuti  per  le  quali  restano   ferme   le
disposizioni speciali, nazionali e comunitarie; 
  Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio del  4
luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE),  che  sostituisce  le  precedenti  direttive   2022/96/UE   e
2003/108/UE, da ultimo modificata  dalla  direttiva  2018/849/UE  del
Parlamento e del Consiglio, che modifica, tra le altre, la  direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», da ultimo modificato dal  decreto
legislativo n. 118/2020, a seguito del  recepimento  della  direttiva
2018/849/UE; 
  Visto in particolare l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 14
marzo  2014,  n.  49,  «sono  definite,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di  cui  al  presente
articolo, misure per  incentivare  l'introduzione  volontaria,  nelle
imprese che effettuano le operazioni di  trattamento  dei  RAEE,  dei
sistemi  certificati  di   gestione   ambientale   disciplinati   dal
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)»; 
  Visto il regolamento 1221/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 2009 sull'adesione volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema comunitario di ecogestione e  audit  (EMAS),  che  abroga  il
regolamento 461/2001/CE e le decisioni della Commissione  2001/681/CE
e 2006/193/CE; 
  Considerato che  il  richiamato  regolamento  europeo,  EMAS,  che,
costituisce strumento importante del  piano  d'azione  «Produzione  e
consumo sostenibili» e  «Politica  industriale  sostenibile»,  ed  e'
volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo  gli  impatti
ambientali ed utilizzando in modo piu' efficiente le risorse e dunque
un viatico efficace per stabilire un  concreto  modello  di  economia
circolare; 
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre  2021,  n.  464,  recante
l'atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno  2022  e  il
triennio 2022-2024, aggiornato in  coerenza  con  gli  obiettivi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Ritenuto opportuno, al fine di garantire il continuo  miglioramento
delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le
imprese, che  effettuano  operazioni  di  trattamento  dei  RAEE,  ad
avviare i procedimenti preordinati al rilascio  della  certificazione
EMAS; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  a  un   ente   strumentale
dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo; 
  Vista la  convenzione  del  25  marzo  2021,  sottoscritta  tra  il
Ministero  della  transizione  ecologica  -  Direzione  generale  per
l'economia circolare e l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  registrata
con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021; 
  Considerato che nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
il Ministero individua le misure di cui all'art. 18, comma 7, decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  Acquisita l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
espressa con nota protocollo n. 3328; 
  Acquisita l'intesa del Ministero della salute,  espressa  con  nota
protocollo n. 2196; 
  Acquisita l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, espressa
con nota protocollo n. 6664; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita'  di
cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo  n.  49  del  2014,
definendo le misure per incentivare l'introduzione volontaria,  nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento  dei  rifiuti  da
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE),  dei   sistemi
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento  (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre
2009, sull'adesione volontaria  delle  organizzazioni  a  un  sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
                               Art. 2 
 
                      Misure di incentivazione 
 
  1. Le misure, volte a  incentivare  l'introduzione  volontaria  del
sistema di ecogestione e  audit  (EMAS)  e  dettagliate  mediante  il
provvedimento di  cui  all'art.  4,  comma  3,  sono  individuate  in
contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui,  a  valere
sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01  dello  stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica. 
  2. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE  che  intendono
accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per
l'ottenimento della registrazione EMAS nonche' produrre  la  relativa
documentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3. 
                               Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte  alle  imprese
che effettuano operazioni di  trattamento  di  RAEE,  autorizzate  ai
sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione  garantisce  l'utilizzo
delle migliori tecniche di trattamento adeguato,  di  recupero  e  di
riciclaggio disponibili nonche' l'osservanza dei  requisiti  previsti
all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  per  il
trattamento adeguato  e  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto. 
  2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: 
    a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle
imprese; 
    b) risultano iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o
alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335; 
    c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione  di  cui  all'art.  67  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
    d) non si trovino in stato di  liquidazione  o  siano,  comunque,
soggette a una procedura concorsuale con finalita' liquidatoria. 
                               Art. 4 
 
                 Modalita' di accesso ai contributi 
 
  1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i
soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda,  ai  sensi
del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 
  2. Ciascun soggetto istante puo' presentare  una  sola  domanda  di
ammissione all'agevolazione. 
  3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per l'economia circolare  del  Ministero  della  transizione
ecologica. Con il medesimo provvedimento  sono  resi  disponibili  lo
schema in  base  al  quale  deve  essere  presentata  la  domanda  di
ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione
utile  allo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria.  Il   suddetto
provvedimento e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
della transizione ecologica. 
  4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale  e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. 
  5. Sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici  di  cui
al comma 1 le imprese che abbiano  gia'  ottenuto  la  certificazione
EMAS o abbiano  concluso  il  procedimento  per  l'ottenimento  della
registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza. 
                               Art. 5 
 
        Determinazione e misura del contributo straordinario 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa  in  forma
di contributo, nei limiti delle risorse  finanziarie  disponibili  di
cui all'art. 2, comma 1. 
  2.  Il  contributo  concesso  e'  pari  all'importo  sostenuto  per
l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo
di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. 
  3.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni
concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della
dotazione finanziaria di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  presente
decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in
proporzione  all'importo  dell'agevolazione   spettante   a   ciascun
soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto,
senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione  della
domanda. 
                               Art. 6 
 
                         Soggetto attuatore 
 
  1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal
Ministero della transizione ecologica,  che  si  avvale,  sulla  base
della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 
  2. Allo scadere della convenzione citata al comma 1,  il  Ministero
svolge l'attivita' istruttoria avvalendosi del personale in  servizio
presso la Direzione generale per l'economia circolare. 
                               Art. 7 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica  (tramite  il  soggetto
attuatore), trascorso il termine finale per  la  presentazione  delle
domande di accesso alle agevolazioni, verifica la  completezza  e  la
regolarita'  della  domanda  e  della  documentazione  allegata,   il
possesso  dei  requisiti   di   ammissibilita'   sulla   base   delle
dichiarazioni rese dal soggetto istante. 
  2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione
a corredo dell'istanza,  il  Ministero  della  transizione  ecologica
procede  alla  trasmissione  dei  motivi  ostativi   all'accoglimento
dell'istanza. 
  3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma  1,
tenendo conto dell'eventuale riparto, adotta uno o piu' provvedimenti
cumulativi  di  concessione  delle  agevolazioni  con   decreto   del
direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare  sul  sito
web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it 
  4. Le comunicazioni inerenti al procedimento  di  cui  al  presente
decreto sono effettuate dal  Ministero  della  transizione  ecologica
esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC). 
                               Art. 8 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1.  Il  contributo  e'  erogato  dal  Ministero  della  transizione
ecologica, con l'avvalimento del soggetto attuatore di  cui  all'art.
6, previa verifica della vigenza della regolarita'  contributiva  del
soggetto beneficiario, tramite  l'acquisizione  d'ufficio,  ai  sensi
dell'art. 44-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  del   documento   unico   di   regolarita'
contributiva (DURC), nonche' della verifica  degli  inadempimenti  ai
sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 
  2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle
attivita' di verifica di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede
all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi  previsti   dalle
procedure  per  l'attivazione  dell'intervento  sostitutivo  di   cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero  a  segnalare
l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti   secondo   quanto
previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. 
                               Art. 9 
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a: 
    a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero ai sensi dell'art. 10, anche mediante sopralluoghi,  al
fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di
concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti
dal presente decreto; 
    b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  o  dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, allo scopo di effettuare  il  monitoraggio  e  la
valutazione degli effetti dei benefici concessi. 
                               Art. 10 
 
                              Controlli 
 
  1.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,   successivamente
all'erogazione del contributo spettante, procede allo svolgimento dei
controlli  previsti  dalle  disposizioni   nazionali   al   fine   di
verificare, su un  campione  significativo  di  soggetti  beneficiari
agevolati, la veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto
notorio rilasciate dai  medesimi  soggetti  beneficiari  in  sede  di
richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei  controlli,
il Ministero della transizione ecologica procede  alla  revoca  delle
agevolazioni. 
  2. A tal  fine,  il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'
effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso  la  consultazione
diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla
verifica degli stati, delle  qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le
dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante
il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto. 
                               Art. 11 
 
                   Cause di revoca del contributo 
 
  1.  Il  contributo  concesso  e'  revocato,   ferme   restando   le
disposizioni  vigenti  per   le   responsabilita'   penali   per   le
dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti  irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b) risultino  false  o  non  conformi  le  dichiarazioni  rese  e
sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento; 
    c) il soggetto beneficiario non  adempia  agli  obblighi  di  cui
all'art. 9; 
    d)  il  soggetto  beneficiario  non  consenta  le  attivita'   di
controllo di cui all'art. 10. 
  2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la
revoca, totale o  parziale,  del  contributo  e,  anche  mediante  il
soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate,  anche
con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  fatte  salve  le  ulteriori
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
  3. Le risorse recuperate ai sensi  del  comma  2  sono  versate  ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, per restare acquisite all'erario. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il Ministero assicura che i  dati  personali  di  cui  entra  in
possesso  a  seguito  dell'attuazione  del  presente  decreto   siano
trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e del regolamento 2016/679/UE. 
                               Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi  dell'art.
6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  si  provvede  esclusivamente
nell'ambito  della  convenzione  del  25  marzo  2021,  citata  nelle
premesse,  stipulata  ai  sensi  dell'art.  3,   comma   2,   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  e  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    Roma, 15 giugno 2022 
 
                             Il Ministro 
                     della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 2175