Depositate le 943 pagine con le motivazioni della condanna agli esperti della Commissione Grandi Rischi per aver “rassicurato parte della popolazione” aquilana prima del terremoto dell’aprile 2009
Spiega in sentenza il giudice Billi – “tra il concetto di previsione della calamita’ (terremoto) e il concetto di previsione del rischio (di possibile realizzazione della calamita’) vi e’ una sostanziale differenza: la previsione della calamita’ consiste nella determinazione delle cause e degli sviluppi di un accadimento naturale (quale il terremoto) che necessita di conoscenze scientifiche attualmente non disponibili; la previsione del rischio e’ invece la formulazione di un giudizio, di una valutazione prognostica, circa la realizzazione in concreto di una situazione potenziale e circa quelle che potranno essere le possibili conseguenze dannose derivanti da un accadimento non prevedibile quale il terremoto”.
“Il compito della Commissione – continua il giudice – è dunque quello di prevedere i rischi a scopo di prevenzione. In tal senso la prevenzione del rischio è attività di individuazione di quell’insieme di misure precauzionali tese a rilevare e contenere, in anticipo, quelle circostanze, che se ignorate o sottovalutate, possono (potrebbero) evolvere in gravi eventi di danno”.
Vedi la sentenza per esteso del: Tribunale di L’Aquila tratta dalla rivista AmbienteDiritto.it