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Le società di gestione del risparmio (SGR) operanti in uno Stato dell’Unione europea possono istituire e gestire organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in altri Stati membri, senza dover costituire una società di gestione anche in queste nazioni. E’ questa una delle principali novità illustrate dalla circolare n. 19/E di oggi, con cui le Entrate affrontano il tema delle modifiche al regime di tassazione degli
organismi di investimento, in seguito al recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva comunitaria UCITS IV.

Il passaporto del gestore – La Direttiva UCITS IV assicura il riconoscimento in tutta l’Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro. Ciò significa che, per istituire e gestire un OICVM armonizzato in uno Stato membro, è sufficiente il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine della SGR (home country control). In proposito tra i vari istituti recepiti nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 47/2012 assume particolare rilevanza il cosiddetto “passaporto del gestore”, in base al quale le società autorizzate a prestare il servizio di gestione del risparmio (SGR) possono istituire e gestire OICVM armonizzati in altri Stati membri dell’Unione europea senza necessità di costituire in tali Stati una società di gestione.

Trasferimenti di quote e azioni a titolo gratuito, tassazione a binario unico – Il decreto di attuazione della Direttiva ha, inoltre, apportato modifiche al “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF), e di conseguenza ha integrato la disciplina fiscale degli OICVM. In particolare, è venuto meno il doppio binario per il calcolo della base imponibile in caso di trasferimento per successione di quote o azioni di organismi di investimento, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Investitori white list – Con riferimento al regime di esenzione applicabile agli investitori white list per i redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, nel documento di prassi si chiarisce che il possesso delle quote o azioni deve essere opportunamente attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia. L’esenzione però è applicabile esclusivamente ai proventi realizzati dal soggetto non residente e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni.

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