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di Luca Palladini. Nessuna complicazione per i conducenti che, distrattamente, non rinnovano il proprio contratto di assicurazione in tempo utile. È, infatti, regolare circolare con tagliando e contrassegno appena scaduti. In questi termini interviene il Ministero dell’Interno con la circolare prot. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013.
In sede di conversione del d.l. 179/2012, la l. n. 221 del 17 dicembre 2012 è intervenuta sull’operatività della tradizionale franchigia di quindici giorni, precisando definitivamente che: tutti i titolari di una polizza r.c. auto hanno diritto, per legge, all’estensione della validità della copertura assicurativa per un limitato periodo di tempo di quindici giorni successivi alla scadenza (ora annuale) del contratto assicurativo. Pertanto, in caso di controllo della polizia stradale, non è più sanzionabile il conducente che esibisce il certificato appena scaduto ed, altresì, l’utente non potrà essere invitato a presentare separatamente ad un ufficio di polizia la copertura assicurativa.
Rispetto al passato, dunque, questa franchigia semplifica le cose sia per gli utenti sia per gli organi di vigilanza poiché questi ultimi, di fronte ad una polizza scaduta da meno di 15 giorni, non dovranno più accertare se ci sia stata o meno la disdetta.

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