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di Carlo Rapicavoli –

E’ entrato in vigore il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 – “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

Il decreto legge prevede tagli significativi e insostenibili per Comuni e Province.

Di seguito le disposizioni di interesse per gli Enti Locali.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

Le Province devono assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi pari a 340 milioni di euro nel 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE (di cui alla tabella A allegata al decreto legge).

I Comuni devono assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi pari a 360 milioni di euro nel 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE (di cui alla tabella A allegata al decreto legge).

Tale riduzione è incrementata del 5 per cento:

a) per gli enti che nell’ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni;

b) per gli enti che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento in misura inferiore al valore mediano, risultante dalle apposite certificazioni.

Ai restanti enti la riduzione di cui ai punti precedenti è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento.

Per determinare le riduzioni o gli incrementi, ogni Ente deve trasmettere al Ministero dell’Interno, secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attestante:

a) il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi;

b) il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell’allegata tabella B, sostenuti nell’anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento.

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l’incremento del 10 per cento.

REVISIONE DEI CONTRATTI

Per realizzare l’obiettivo di riduzione imposto, l’Amministrazione è:

a) autorizzata a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi, con le seguenti indicazioni:.
– Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.
– E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione.
– Il recesso è comunicato all’Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima.
– In caso di recesso, l’Amministrazione, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, può, al fine di assicurare la disponibilità di beni e servizi necessari, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

b) tenuta ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.

Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione di tali disposizioni sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

I Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi soltanto nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Non è più prevista l’esclusione da tale obbligo per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, che era stato introdotto dal comma 343 della legge di stabilità 2014.

Non sono previste norme transitorie, riferite ad esempio ai bandi o avvisi di gara già pubblicati dai Comuni, analogamente a quanto aveva disposto l’art. 5-ter del D. L. 43/2013, convertito in Legge 24 giugno 2013 n. 71.

AUTO DI SERVIZIO

A decorrere dal 1° maggio 2014, non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture.

Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

La riduzione della spesa per autovetture, determinata per tutte le Province in 0,7 milioni di euro, per l’anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per i Comuni in 1,6 milioni di Euro per l’anno 2014 e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell’interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

INCARICHI DI CONSULENZA

A decorrere dall’anno 2014, non si possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore all’1,4% rispetto alla spesa per il personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012.

La riduzione per ciascun Ente è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell’interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore all’1,1% rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012.

La norma inserisce l’eccezione per gli “istituti di formazione” che, con riferimento alle Province, potrebbe far riferimento ai centri di formazione professionale.

La riduzione, che per tutte le Province è stimata in 3,8 milioni di euro per l’anno 2014 e in 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, e per i Comuni di 14 milioni di euro per l’anno 2014 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017sarà operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell’interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

MODULAZIONE DEI TAGLI

Le Province, le Città metropolitane e i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli indicati dal decreto.

ATTUAZIONE E VERIFICA DEI TAGLI ALLA SPESA

Il collegio dei revisori verifica che le misure riduzione della spesa siano adottate, dandone atto nelle relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio e sul rendiconto trasmesse annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Gli importi e i criteri di riduzione prima indicati possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l’anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI e dall’UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell’interno; con riferimento alle misure connesse alla spese per beni e servizi, le modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente.

In caso di mancato versamento del contributo corrispondente alla riduzione di spesa determinata per la Provincia, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA NELLE PROVINCE E NELLE CITTÀ METROPOLITANE

Le Province e le Città metropolitane, a seguito delle disposizioni sugli organi contenute nella Legge 56/2014, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l’anno 2014, a 60 milioni di euro per l’anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Le modalità di riparto sono determinate con decreto del Ministero dell’interno.

TRASPARENZA

Vanno pubblicati nel sito istituzionale e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi e l’indicatore di tempestività dei pagamenti, secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

COMUNICAZIONI ALL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all’osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del Ministero dell’economia, entro il 30 giugno 2014, contenente le caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ed i relativi prezzi;

b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

ANTICIPAZIONE OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

E’ anticipato al 31 marzo 2015, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali, il termine previsto dal D. M. 55/2013 per la decorrenza dell’obbligo di procedere, esclusivamente in modalità elettronica, all’emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare:

1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari.

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.

PUBBLICAZIONE TELEMATICA DI AVVISI E BANDI

Sono stati riformulati gli art. 66, comma 7, e 122, comma 5, del Codice dei Contratti eliminando l’obbligo di pubblicazione dei bandi per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Vanno comunicate, attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla ragioneria generale dello Stato, ai sensi del D. L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, le informazioni inerenti alla ricezione di fatture o richieste di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti, obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

Mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, vanno comunicati i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

Per i debiti comunicati, contestualmente all’ordinazione di pagamento, vanno immessi obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

Il mancato rispetto di tali obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure.

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.

In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, le amministrazioni pubbliche, che, sulla base dell’attestazione prima indicata, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE FATTURE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni adottano il registro unico delle fatture, nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.

Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
j) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
k) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
l) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
m) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

CERTIFICAZIONE CONTI CONSUNTIVI ENTI LOCALI

I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell’esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell’interno entro il 31 maggio dell’esercizio successivo.

TEMPI DI EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa.

Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria.

EDILIZIA SCOLASTICA

Il CIPE assegna, nell’ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, fino all’importo massimo di 300 milioni di euro, per l’attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con la specifica finalità di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Non è prevista alcuna esclusione delle spese sostenute dalle Province per interventi di edilizia scolastica dal saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità; tale deroga è prevista soltanto per i Comuni.

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