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Sulla giurisdizione del giudice italiano in materia commerciale. – QUOTIDIANO LEGALE
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Sulla giurisdizione del giudice italiano in materia commerciale.

giurisprudenza diritto

Giurisprudenza

In materia commerciale, per derogare al titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto è necessaria una proroga di competenza in favore della giurisdizione del giudice italiano fissata validamente.

 

Decisione: Ordinanza n. 3559/2017 Cassazione Civile – Sezioni Unite
Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario

 
Il caso.

Una società italiana otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società di persone francese e dei suoi soci illimitatamente responsabili a titolo di controvalore di imballaggi di bevande vendute che, in base all’espresso patto di resa, avrebbero dovuto essere riconsegnati dall’acquirente.
Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e l’omessa notifica nei confronti di uno dei soci.
La società italiana si costituiva nel giudizio di opposizione e proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 codice di procedura civile, deducendo che ciascuna bolla di consegna e fattura di accompagnamento contenevano le condizioni contrattuali, inclusive del foro convenzionale del Tribunale di Genova.
Le Sezioni Unite della Cassazione dichiarano la carenza di giurisdizione del giudice italiano.

 

 

La decisione.

Il Supremo Consesso precisa anzitutto che alla fattispecie oggetto di decisione era applicabile il Regolamento 22/12/2000 n. 44 – 2001/44/CE (cd. Bruxelles I sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).
Le Sezioni Unite, richiamandosi a una precedente decisione (Cass. Sez. Unite n. 17845/2012) ricordano che l’accordo di deroga al criterio generale del domicilio del convenuto, richiede la forma scritta ad substantiam e, nel caso ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale (art.23).
Il Consesso ha ritenuto che la pretesa proroga di giurisdizione in favore del giudice italiano allegata dalla società italiana non potesse essere ritenuta valida: «la pretesa clausola di proroga della giurisdizione in favore dello Stato italiano – e precisamente, presso il Tribunale di Genova – sarebbe contenuta, invece, per espressa ammissione della stessa ricorrente T., in fatture e bolle di accompagnamento; e cioè, in atti postnegoziali: come tali, già di per sé inidonei a disciplinare la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati, con efficacia ex ante, oltre che sottoscritti da personale dipendente, non meglio identificato e comunque privo del potere di rappresentanza della società destinataria della merce».
Le Sezioni Unite hanno quindi dichiarato la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in conseguenza della soccombenza.

 
Osservazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno osservato che la cd. “proroga di competenza” disciplinata dall’art. 23 del reg. 44/2001 applicabile alla fattispecie, cioè la deroga alla giurisdizione operata dalle parti, richiede – in assenza di altre ipotesi che le parti hanno espressamente stabilito tra loro o ammesse da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere nel commercio internazionale – la forma scritta così come imposto dall’art. 23 del regolamento.
Il regolamento 44/2001 è stato sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento 1215/2012.
Da notare che nel caso deciso la società italiana era convenuta nel giudizio di opposizione introdotto con atto di citazione dalla debitrice francese avverso il decreto ingiuntivo emesso: la società italiana era, quindi, formalmente convenuta ma sostanzialmente rivestiva il ruolo di parte attrice a seguito dell’originario procedimento di ingiunzione azionato presso il giudice italiano e non presso il foro generale del domicilio del convenuto.
Questo è importante sottolinearlo, perché se la società italiana fosse stata convenuta in Italia sotto il profilo sostanziale non avrebbe potuto proporre il regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. (si veda decisione n. 2736/2017 delle stesse Sezioni Unite Civili)

 
Giurisprudenza rilevante.

Cass. 17845/2012, Sez.Unite

Cass. 2736/2017, Sez.Unite

 
Disposizioni rilevanti.

REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Proroga di competenza – Articolo 23
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.

4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.

5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell’articolo 22.
REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Proroga di competenza Articolo 25
1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza. 3. L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust. 4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24. 5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

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