di Carlo Rapicavoli.
Arriva la prima decisione del TAR sul Commissariamento delle Province.
Il TAR Veneto si è infatti espresso con Ordinanza n. 806/2012 del 13 giugno sul ricorso presentato da un gruppo di cittadini residenti in Provincia di Belluno per l’annullamento del decreto del Ministro degli Interni 24/2/2012 e del decreto del prefetto della provincia di Belluno 5/3/2012 prot. n. 3597, laddove, rispettivamente, hanno omesso di indire la consultazione per l’elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali.
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Amministrazione resistente, tramite l’Avvocatura dello Stato, secondo cui controversie come quella in esame, riguardanti, cioè, anche la impugnazione come atto presupposto di un decreto ministeriale, ove omette di indire la consultazione per l’elezione diretta degli organi di governo delle province, sono devolute, alla competenza del Tar del Lazio –Roma, trattandosi di cause dirette all’annullamento anche di provvedimenti emanati da un organo centrale dello Stato e aventi efficacia su tutto il territorio nazionale.
Il TAR ha ritenuto non ipotizzabile l’annullamento eventuale del predetto decreto ministeriale nella sola parte inerente la Regione Veneto al fine di radicare la competenza territoriale del TAR Veneto, dato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è nel senso che non muti la competenza territoriale neanche l’ipotesi di semplice disapplicazione dell’atto statale presupposto.
Viene pertanto dichiarata l’incompetenza territoriale del TAR Veneto a conoscere il giudizio, con conseguente indicazione del Tar del Lazio –Roma, quale giudice competente, dinanzi al quale il processo potrà proseguire, previa riassunzione della causa entro il termine di trenta giorni.
I cittadini ricorrenti hanno già annunciato il ricorso al TAR Lazio.
Carlo Rapicavoli