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di Carlo Rapicavoli.
Arriva la prima decisione del TAR sul Commissariamento delle Province.

Il TAR Veneto si è infatti espresso con Ordinanza n. 806/2012 del 13 giugno sul ricorso presentato da un gruppo di cittadini residenti in Provincia di Belluno per l’annullamento del decreto del Ministro degli Interni 24/2/2012 e del decreto del prefetto della provincia di Belluno 5/3/2012 prot. n. 3597, laddove, rispettivamente, hanno omesso di indire la consultazione per l’elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali.

Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Amministrazione resistente, tramite l’Avvocatura dello Stato, secondo cui controversie come quella in esame, riguardanti, cioè, anche la impugnazione come atto presupposto di un decreto ministeriale, ove omette di indire la consultazione per l’elezione diretta degli organi di governo delle province, sono devolute, alla competenza del Tar del Lazio –Roma, trattandosi di cause dirette all’annullamento anche di provvedimenti emanati da un organo centrale dello Stato e aventi efficacia su tutto il territorio nazionale.

Il TAR ha ritenuto non ipotizzabile l’annullamento eventuale del predetto decreto ministeriale nella sola parte inerente la Regione Veneto al fine di radicare la competenza territoriale del TAR Veneto, dato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è nel senso che non muti la competenza territoriale neanche l’ipotesi di semplice disapplicazione dell’atto statale presupposto.

Viene pertanto dichiarata l’incompetenza territoriale del TAR Veneto a conoscere il giudizio, con conseguente indicazione del Tar del Lazio –Roma, quale giudice competente, dinanzi al quale il processo potrà proseguire, previa riassunzione della causa entro il termine di trenta giorni.

I cittadini ricorrenti hanno già annunciato il ricorso al TAR Lazio.

Carlo Rapicavoli

5 commenti su “Sul commissariamento delle Province il TAR Veneto rimette la questione al TAR Lazio

  1. Continuo a non condividere l’impostazione dei ricorsi provinciali presso i TAR locali.
    La speranza è che il TAR Lazio non dichiari la tardività dei ricorsi in parola per non essere stati impugnati entro il termine di 60 giorni i decreti ministeriali che costituiscono il presupposto degi atti prefettizi.
    Si tenga infatti presente uno dei principi cardine della giustizia amministrativa, per cui in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo fosse impugnabile ex se – in quanto direttamente e immediatamente lesivo della posizione giuridica per la quale viene esperito il ricoro – , ma non sia stato utilmente impugnato.
    Temo questo sia il caso.

    saluti

    markus wiess

  2. Nei vari ricorsi, infatti, vengono impugnati i decreti dei Prefetti che hanno ad oggetto la convocazione, per i giorni 6 e 7 maggio 2012, dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali dei vari Comuni interessati dal rinnovo degli organi nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente del decreto del Ministero dell’Interno in data 24 febbraio 2012, di fissazione delle date di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, nella parte in cui hanno omesso di prevedere le elezioni del Presidente delle Province e dei Consigli Provinciali.

    E’ evidente che trattandosi di elezioni amministrative che non riguardano la totalità degli enti locali sul territorio nazionale, ma soltanto i Comuni in scadenza di mandato, gli effetti sul territorio sono differenziati e trovano attuazione nei decreti prefettizi che convocano i comizi elettorali limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle consultazioni.

    Ribadisco esclusivamente un punto. Sull’attribuzione della competenza, in questo caso, la questione non è così chiara e pacifica come Lei ritiene. In ogni caso, le declaratoria di incompetenza del TAR Veneto non pregiudica in alcun modo l’esito del ricorso, in quanto si procede all’immediata riassunzione del procedimento dinnanzi al TAR Lazio.

    Spero di aver chiarito definitivamente.

    Saluti

    Carlo Rapicavoli

  3. spiace, ma il decreto ministeriale
    http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0272_decreto_elezioni_amministrative.pdf

    non reca indicazioni in ordine alla propria efficacia spaziale, prevedendo in termini indifferenzati che

    – Le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per i giorni di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012.

    -L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012.

    -il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affmché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

    Nulla di piu’ si dice. Gli esempi portati da Lei non sono pertinenti.

    In ogni modo, qualora il mio commento precedente (al pari di quest’ultimo) sia stato ritenuto offensivo, ne richiedo immediatamente la cancellazione.

    saluti

    markus

  4. Di solito non rispondo a chi, come il sig. Markus, ritiene di possedere la verità e elargisce i suoi giudizi (o peggio offese) nei confronti di altri.

    Per quanto mi riguarda, non ho espresso alcuna valutazione sull’Ordinanza del TAR Veneto ma mi sono limitato a riportarla. Evito ogni commento sulla retribuzione mia e dei miei colleghi che nulla rileva in questo caso.

    Mi dispiace, e per questo intervengo, che si siano espressi giudizi (“bovinamente… spreco di denaro pubblico…” etc.), che qualificano soltanto che li esprime e non certo i destinatari.

    Solo per amore di verità e per rispetto di quanti si sono impegnati e si impegnano quotidianamente in difesa delle Istituzioni, voglio solo rilevare che il giudizio sulla competenza territoriale del TAR non è così ovvio come sembra essere dal giudizio del sig. Markus.

    E’ mia abitudine partire dalla norma.

    L’art. 13 del D. Lgs. 104/2010 prevede: “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile”.

    L’articolo 13 riproduce, con migliore è più chiara formula di sintesi, il “combinato disposto” degli articoli 2 e 3 della legge istitutiva dei Tar del 1971 . Resta dunque confermato, quale regola di competenza territoriale, il mix tra criterio della sede dell’autorità emanante e criterio dell’efficacia spaziale dell’atto, con la deroga speciale per il pubblico impiego – per il residuo pubblico impiego non “privatizzato” rimasto ascritto alla cognizione del Giudice Amministrativo – della sede di lavoro del ricorrente.

    La novità introdotta dal nuovo codice del processo amministrativo, rispetto alla legge del 1971, risiede nell’aver potenziato il “correttivo” del criterio dell’efficacia spaziale dell’atto . La giurisprudenza ha chiarito come il criterio sussidiario dell’efficacia spaziale dell’atto opera, con riferimento agli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, essenzialmente come contrappeso alla tendenziale concentrazione dinanzi al Tar centrale di tutte le controversie relative ad atti di amministrazioni centrali e di enti nazionali con sede in Roma. Il primo criterio – quello della sede dell’autorità emanante – resta quello ordinario, cui si fa riferimento prioritario in tutti i casi in cui l’autorità ha sede entro la circoscrizione del Tribunale regionale, prescindendosi, in tal caso, dall’ambito di efficacia speciale dell’atto potenzialmente eccedente la circoscrizione regionale. Si fa ricorso al criterio dell’efficacia spaziale dell’atto allorquando si dubiti della competenza del Tar territoriale, rispetto a quello centrale, privilegiandosi di regola quello locale (ove, per l’appunto, gli effetti diretti dell’atto siano locali).

    Nel caso oggetto di discussione, tutti i legali che si sono occupati di predisporre i ricorsi hanno ritenuto sussistere la competenza del TAR territoriale per il seguente ordine di motivi.

    E’ stato posto in evidenza come la competenza territoriale del TAR territoriale sia da ritenersi pienamente sussistente non solo con riguardo alla impugnazione dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi elettorali – come pacificamente riconosciuto -, ma anche in ordine alla pretesa illegittimità del decreto del Ministro dell’Interno del 24.02.2012 di fissazione della data delle prossime elezioni amministrative che non ha riguardato le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali.
    Infatti, pur trattandosi di provvedimento generale, gli effetti del decreto ministeriale di fissazione delle date elettorali devono essere considerati territorialmente differenziati, in particolare per quanto riguarda la pretesa lesione dell’interesse provinciale vantato dai singoli ricorsi. L’efficacia del decreto del Ministro dell’Interno del 24.02.2012 di fissazione della data delle elezioni amministrative non può perciò che essere ritenuta territorialmente circoscritta ed incidente propriamente con riferimento esclusivo al territorio della Provincia ricorrente.
    Nessun effetto si produrrà, in caso di accoglimento del presente ricorso, in relazione alla data delle elezioni per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli comunali sull’intero territorio nazionale, stante il preteso annullamento del decreto ministeriale nella sola parte in cui ha omesso di prevedere le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale interessato.

    In ogni caso, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Codicem “Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza che dichiara l’incompetenza territoriale, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice”.

    Pertanto “bovinamente” i ricorrenti hanno ritenuto di adire il TAR territoriale, con ottime argomentazioni giuridiche, consapevoli che in caso di dichiarazione di incompetenza non veniva pregiudicato il diritto al ricorso essendo richiesta semplicemente la riassunzione della causa dinnanzi al TAR Lazio.

    A maggiore completezza, e per dare atto che l’attribuzione della competenza non è così “ovvia”, ritengo utile alcuni esempi.

    Il mix del combinato disposto dei due criteri ha avuto un suo particolare banco di prova nella materia delle controversie relative alle gare d’appalto. In questa tipologia di cause la giurisprudenza prevalente ha guardato soprattutto agli effetti finali e indiretti degli atti impugnati (ossia al fatto che il conseguente rapporto contrattuale avrebbe dovuto svolgersi tutto all’interno di una certa area geografica), piuttosto che agli effetti giuridici diretti e immediati dell’atto impugnato. Si è ad esempio sostenuto che per individuare il giudice competente a conoscere del ricorso contro gli atti relativi all’aggiudicazione di un appalto, la territorialità dell’efficacia del provvedimento impugnato deve essere determinata in relazione all’ambito entro il quale il destinatario dell’atto può agire e, cioè, con riguardo all’esplicazione delle attività conseguenti all’emanazione dell’atto stesso, quale che sia la sede dell’Ente da cui proviene il provvedimento, ovvero la sede dei partecipanti alla gara. Con la conseguenza che la competenza territoriale è del Tar nella cui circoscrizione dovranno svolgersi le attività costituenti l’oggetto dell’appalto .
    Un’ampia disamina della problematica è contenuta nella sentenza Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8216, che ha affermato la competenza del Tar periferico in una controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli atti di esclusione da una gara di appalto indetta dall’A.N.A.S. per l’affidamento dei lavori di un tratto dell’Autostrada A/19 Palermo – Catania., con la motivazione che “i lavori devono essere eseguiti interamente nel territorio della regione, quantunque sia stato impugnato anche il bando di gara e/o altri atti generali della procedura” . Questa impostazione ha ricevuto conferma anche nella giurisprudenza più recente , che ha ribadito la regola di diritto secondo cui in tema di controversie concernenti l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, per determinare la sfera di efficacia di un provvedimento, riguardante la programmazione, la progettazione o l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ovvero riguardante lo svolgimento di un pubblico servizio, e anche quando si tratti di un atto di un’autorità centrale statale, rileva in primis l’ambito territoriale ove l’opera o il servizio va svolto (Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4821).

    Connessa e in parte assimilabile a quella sin qui esaminata appare essere la problematica applicativa relativa alle procedure concorsuali. Anche in queste fattispecie si riscontra una certa oscillazione tra criterio di concentrazione dinanzi al Tar del Lazio e criterio territoriale del luogo di svolgimento del concorso o di conferimento dei posti. La giurisprudenza afferma il principio generale secondo cui le controversie relative a concorsi pubblici appartengono alla competenza del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che provvede all’espletamento del concorso stesso, sede che di regola coincide con il luogo di espletamento del concorso stesso . Si è ammessa in quest’ottica la cognizione periferica nel caso di impugnazione della determinazione approvativa della graduatoria di un concorso bandito da un organo centrale dello Stato, ma per l’assegnazione di posti limitata a una determinata Regione, poiché gli effetti diretti ed immediati di tale provvedimento sono territorialmente limitati alla circoscrizione del tribunale amministrativo di quella Regione, a nulla rilevando, per contro, il fatto che siano state previste opportune procedure di coordinamento per la omogenea applicazione in tutte le sedi regionali della normativa del bando, non essendosi, in realtà, in presenza di un’unica procedura concorsuale attivata su base nazionale, bensì di un atto plurimo con cui sono stati banditi distinti concorsi locali (Cons. Stato. Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2258. 27 dicembre 2004, n. 8213; 6 ottobre 2003, n. 5845).

    Pacifica è stata ritenuta la competenza del TAR territoriale, e non del TAR Lazio, per l’impugnazione dei decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno di scioglimento dei Consigli Comunali disposti ai ai sensi degli artt. 141 e 143 del d.lvo n. 267/2000.

    Gli esempi potrebbero continuare.

    Confido di aver fornito sufficienti elementi di valutazione, anche solo semplicemente per porre qualche dubbio a chi vanta così palesi certezze, a indurlo ad un maggiore rispetto nei confronti – non certo di chi scrive oggi – ma di quanti si sono impegnati in questa azione con professionalità, non certo con superficialità, come si vuol fare credere, muovendosi in un ambito che si presta a molteplici interpretazioni.

    Saluti

    Carlo Rapicavoli

  5. Non per apparire supponente, ma pareva semplicemente OVVIO che questa estemporanea iniziativa giudiziaria incappasse in una dichiarazione di incompetenza da parte del TAR adito.
    Basta leggere qualunque manuale di diritto amministrativo per porsi almeno il dubbio di aver sbagliato rotta…
    Spiace che anche alcune amministrazione provinciali abbiano bovinamente sciupato soldi dei contribuenti per adire il TAR della regione di riferimento per una causa pur condivisibile.
    Spiace che un dirigente pubblico pur lodevole nonché lautamente retribuito quale il dott. Rapicavoli (si veda qui, anche per quanto attiene ai suoi colleghi http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Retribuzione_Dirigenti_CCNL3_8_2010-2011.pdf) non si sia posto anche lui qualche dubbio.

    Peccato per la “leggerezza” con cui è stato impostato il ricorso in questione, al pari di come è avvenuto per le varie avvocature provinciali, laddove esse siano state coinvolte, nonche’ per i soldi pubblici (cioe’ di noi cittadini) sprecati malamente.

    Le Province servono eccome, ma dovrebbero servire a ben altro che a proporre ricorsi mal fatti. Bene è andata che han compensato le spese, almeno…

    Spero di non incorrere in censure di sorta, perche’ rispetto le istituzioni (anche quelle provinciali, malgrado tutto e, soprattutto, malgrado tutti i politici).

    saluti
    markus

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