Il via libera al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 giugno 2012 di approvazione dei correttivi ”crisi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2012, ha permesso all’Agenzia delle Entrate di rendere disponibili sul proprio sito 206 nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio da utilizzare per il periodo d’imposta 2011.
Tutti i modelli con relative istruzioni sono disponibili gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet dall’Agenzia delle Entrate e possono essere utilizzati, purché, in fase di stampa, siano rispettate le caratteristiche tecniche previste nell’allegato al provvedimento. Tra le novità, al fine di semplificarne la lettura arriva una nuova veste grafica a pagina intera.
L’omessa presentazione del modello comporta, rispetto al passato, una sanzione amministrativa più elevata pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471 del 1997). Inoltre, in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la sanzione massima e minima, prevista in caso di dichiarazione infedele su redditi, Iva e Irap, è aumentata del 50% nei casi in cui viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.
Ma cosa sono gli studi di settore, come si applicano e chi non è tenuto a farli:
Cosa sono
Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.
Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (si ha congruità se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli puntuali stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore). Gli studi di settore sono inoltre utilizzati dall’Amministrazione finanziaria in fase di controllo.
Come si applicano
Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore (TABELLA 1 – ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2011) e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.
Per “attività prevalente” si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
L’individuazione dell’attività prevalente deve essere effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso
delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, indicando separatamente quelle che producono una categoria di reddito e quelle che producono l’altra.
Al riguardo:
• se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente dovrà applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse;
• se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente dovrà applicarlo sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso sarà compilato il quadro F e nell’altro il quadro G).
Chi è escluso
Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:
a) con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
b) che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività;
c) con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro. Per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del Tuir). I compensi da tenere in considerazione sono quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del Tuir).
Le istruzioni di ciascun modello riportano le eventuali eccezioni (in particolare, per gli studi UG40U, VG50U, UG69U, UK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze
finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir);
d) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività (vedi box successivo “Per saperne di più”);
e) che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
f) che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
g) con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l’attività di “Portali web” (codice 63.12.00) non deve compilare il modello VG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l’esercizio dell’attività in forma di impresa;
h) che applicano il regime dei “minimi”;
i) che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).
per tutte le info visitate il link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/Modelli+StudiSettore+2012/Studi+di+Settore+-+Modello+Unico+2012/