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MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 2 luglio 2019

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di
prevenzione  incendi  per  la   progettazione,   la   costruzione   e
l'esercizio  delle  strutture  turistico-ricettive  in  aria   aperta
(campeggi,  villaggi  turistici,  ecc.)   con   capacita'   ricettiva
superiore a 400 persone. (19A04572) 

(GU n.162 del 12-7-2019)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n.  229»,  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'articolo 16, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  concernente  il  «Regolamento  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
le «Disposizioni  relative  alle  modalita'  di  presentazione  delle
istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  28  febbraio  2014,
recante  la  «Regola  tecnica   di   prevenzione   incendi   per   la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico
- ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici,  ecc.)  con
capacita'  ricettiva  superiore  a  400  persone»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  la  vigente  regola  tecnica   di
prevenzione incendi sulla  base  degli  aggiornamenti  normativi  nel
frattempo intervenuti nonche'  porre  rimedio  ad  alcune  criticita'
applicative segnalate dalle associazioni di categoria,  relativamente
agli aspetti correlati all'individuazione  degli  addetti  incaricati
della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili; 
  Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita'  delle  modifiche
apportate, di sostituire  integralmente  l'allegato  al  decreto  del
Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche  per  favorire  una
piu' immediata lettura del testo; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di  cui  all'articolo  21  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla regola tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
  decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014. 
 
  1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, che  modifica  la  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione  e  l'  esercizio  delle
strutture turistico - ricettive in aria  aperta  (campeggi,  villaggi
turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400  persone  di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014. 
  2. L'allegato  1  di  cui  al  comma  1  sostituisce  integralmente
l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014. 

                               Art. 2 
 
 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 
 
  1.  Ai   fini   dell'applicazione   delle   disposizioni   previste
all'articolo  6,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4»  e'  sostituito
da «B.4.2». 

                               Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per le attivita' in regola  con  gli  adempimenti  previsti  dal
decreto del Ministro dell'interno del 28  febbraio  2014  ovvero  che
abbiano  pianificato  interventi  di  adeguamento  alle  disposizioni
contenute nel  citato  decreto,  il  presente  decreto  non  comporta
adempimenti. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 2 luglio 2019 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Salvini 

                                                           Allegato 1 
 
                                                (Articolo 1, comma 1) 
 
Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,
  costruzione ed esercizio  delle  strutture  turistico-ricettive  in
  aria  aperta  quali  campeggi,  villaggi  turistici  e  simili  con
  capacita' ricettiva superiore a 400 persone 
 
                                                (articolo 3, comma 1) 
 
                              Titolo I 
DISPOSIZIONI RELATIVE  ALLE  STRUTTURE  TURISTICO-RICETTIVE  IN  ARIA
APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI  TURISTICI  E  SIMILI  CON  CAPACITA'
                  RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE 
 
1. - Generalita' 
 
    1.1- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 
    Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si
rimanda al  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  i  «Termini,  definizioni  generali  e  simboli  grafici  di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente
titolo I si definiscono: 
      a. Unita' abitative fisse: unita' abitative non  immediatamente
mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet,  case  mobili,
ecc.). 
      b. Unita' abitative prontamente  rimovibili:  unita'  abitative
immediatamente mobili o rapidamente  smobilitabili  (tende,  caravan,
camper, ecc.). 
      c. Aree di sicurezza: zone dell'insediamento  ricettivo  (anche
esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze
o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di  emergenza  in
grado di contenere tutti gli  utenti  della  struttura  (densita'  di
affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di  sicurezza  possono
essere costituite anche da aree attrezzate per  lo  sport  (campi  di
calcio, calcetto, tennis, ecc.). 
      d. Punto fuoco: luogo dell'insediamento ricettivo,  all'aperto,
opportunamente allestito dal gestore per  la  cottura  dei  cibi  con
barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera. 
       e. Capacita'  ricettiva:  numero  delle  persone  che  possono
essere ospitate in  una  struttura  turistico  -  ricettiva  in  aria
aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la
sistemazione   delle   unita'   abitative   prontamente    rimovibili
considerando la presenza di 4  ospiti  per  ogni  piazzola  oltre  al
numero di persone ospitate nelle unita' abitative  fisse,  ovvero  il
numero di  persone  indicato  nell'autorizzazione  amministrativa  ad
esercire. 
       f. Area di insediamento ricettivo: area composta  dall'insieme
delle zone destinate all'insediamento delle  unita'  abitative  e  di
servizio  e  zone  di  pertinenza,  opportunamente   delimitata   e/o
recintata con staccionate e simili. 
       g. Piazzola: area destinata all'installazione  di  una  unita'
abitativa con relative pertinenze e  accessori  (veranda,  tendalino,
ecc.). La superficie  e'  determinata  dal  gestore  della  struttura
ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti. 
      h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al  massimo  su
due file. 
      i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile. 
    1.2 - Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi 
    Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio  specifico,  salvo
quanto  diversamente  previsto  nella  presente  regola  tecnica,  si
applicano le specifiche disposizioni di  prevenzione  incendi  o,  in
mancanza di esse, i criteri tecnici generali di  prevenzione  incendi
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    1.3 - Classificazione 
    In base alla loro capacita' ricettiva le  strutture  turistico  -
ricettive in aria aperta si dividono in: 
      tipo 1: strutture con capacita' ricettiva sino  a  400  persone
(non rientranti nell'ambito di  applicazione  della  presente  regola
tecnica); 
      tipo 2: strutture con capacita' ricettiva compresa  fra  401  e
3.000 persone; 
      tipo 3: strutture con capacita'  ricettiva  superiore  a  3.000
persone.  
 
                               Capo I 
                   Attivita' di nuova costruzione 
 
2. Ubicazione 
 
    2.1 - Distanze di sicurezza 
    Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria  aperta
devono essere ubicate  nel  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza,
stabilite  dalle  disposizioni  vigenti,  da  altre   attivita'   che
comportino rischi di esplosione od  incendio.  Ai  fini  del  calcolo
della distanza, tali aree sono da intendersi come  zone  soggette  ad
affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare
rispetto alle strutture fisse e alle unita' abitative,  anche  se  di
tipo mobile presenti nell'insediamento. 
    In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa,  ecc.  le
aree da adibire a strutture ricettive in aria  aperta  devono  essere
opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza  pari
a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle  caratteristiche
della vegetazione. 
Tabella 1 - Distanze di protezione 
 
       =======================================================
       |      Tipo di vegetazione      |    Distanze* (m)    |
       +===============================+=====================+
       | Pascolo cespugliato           |          10         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Macchia bassa/media           |          15         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Macchia alta/sterpi           |          20         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Bosco diradato                |          20         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Bosco non diradato/pinete     |          30         |
       +-------------------------------+---------------------+
 
(*) le distanze sono riferite rispetto alle unita' abitative  e  alle
strutture fisse 
 
    La tipologia di vegetazione,  ove  presente,  deve  risultare  da
apposita attestazione. 
    Le fasce  di  protezione  devono  essere  costituite  da  terreno
completamente privo di  vegetazione  (od  opportunamente  diserbato).
Nella larghezza delle fasce potranno  essere  comprese  strade,  aree
sportive, ecc. 
    2.2 - Accesso all'area 
    Le strutture turistico - ricettive in aria aperta  devono  essere
permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.  Per
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili  del  fuoco,
gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti  devono  avere  i
seguenti requisiti minimi: 
      larghezza: 3,50 m; 
      altezza libera: 4 m; 
      raggio di svolta: 13 m; 
      pendenza: non superiore al 10 %; 
      resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8   sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m). 
    Gli  automezzi  devono  poter   raggiungere   almeno   l'ingresso
dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di  sicurezza  nonche'
il parcheggio  ospiti  all'esterno.  Per  le  strutture  turistico  -
ricettive  in  aria  aperta  di  tipo  3  deve  essere  possibile  la
percorrenza   della   viabilita'    principale    interna    all'area
dell'insediamento ricettivo. 
    2.3 - Sistemazione interna 
    Nelle aree  dell'insediamento  ricettivo  destinate  a  campeggio
devono  essere  chiaramente  indicate  le  piazzole  per  le   unita'
abitative fisse e/o prontamente rimovibili. 
    La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in  modo
da limitare la propagazione degli incendi. 
    In particolare, la distribuzione  interna  dovra'  rispondere  ai
seguenti requisiti: 
      ogni  blocco  puo'  essere  costituito   al   massimo   da   30
camper/caravan oppure da 60 tende; 
      ogni  isola  puo'  essere   costituita   al   massimo   da   10
camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche  isole  miste
con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende; 
      tra i vari blocchi  deve  essere  lasciata  un'area  libera  di
larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper  o
le tende (ad esclusione dei tiranti); 
      tra le varie isole  deve  essere  lasciata  un'area  libera  di
larghezza pari a 6 m. 
      Ai fini della distribuzione interna le unita'  abitative  fisse
sono equiparate ai camper/caravan. 
      Inoltre vengono prescritte  le  seguenti  ulteriori  misure  di
sicurezza: 
      il punto fuoco dovra' essere  previsto  in  area  completamente
diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0  m  intorno  al  suo
perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o
da strutture  fisse  realizzate  con  materiali  combustibili  dovra'
essere di almeno 10 m. 
      l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle
unita' abitative e dalle  aree  boscate.  Di  norma  dovranno  essere
tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari  ad  almeno
quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unita' abitative  fisse
e/o mobili la distanza minima dovra' essere non inferiore a 5 m. 
 
3. Caratteristiche costruttive 
 
    3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture 
    Per le strutture fisse a servizio  dell'attivita',  ad  eccezione
delle unita' abitative fisse realizzate con materiali  e/o  strutture
combustibili,  salvo  quanto  diversamente  previsto  nella  presente
regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del
Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007. 
 
4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 
 
    4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza 
    Da ogni unita' abitativa deve essere possibile raggiungere l'area
di  sicurezza  attraverso  un   sistema   organizzato   di   percorsi
opportunamente indicati. 
    In presenza di recinzione dell'area  dell'insediamento  ricettivo
devono essere  previsti  almeno  2  varchi  di  uscita  in  posizione
ragionevolmente contrapposta, con  barriere  ovvero  cancelli  aventi
possibilita' di apertura dall'interno. I  varchi,  di  larghezza  non
inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacita' di
deflusso non superiore a 250 persone/modulo. 
    Per strutture ricettive in aria aperta di tipo  3  devono  essere
previsti almeno 3 varchi di uscita. 
    Uno dei varchi puo' coincidere con l'accesso  carrabile  all'area
ricettiva a condizione che  il  cancello  di  chiusura  sia  apribile
dall'interno. 
 
5. Attivita' accessorie 
 
    5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto 
    Nell'area della struttura turistico - ricettiva in  aria  aperta,
e' consentita la presenza di locali isolati destinati a  deposito  di
materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre
strutture di servizio dell'attivita', la  separazione  deve  avvenire
tramite strutture resistenti al  fuoco  del  tipo  almeno  REI/EI  60
ovvero compatibili con il  carico  d'incendio  ivi  presente.  Per  i
locali al chiuso con carico d'incendio  specifico  superiore  ai  450
MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio. La ventilazione  naturale  di  detti  locali  al
chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. 
    I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno. 
    In prossimita' dell'accesso al locale deve essere  installato  un
estintore di capacita' estinguente pari ad almeno 34A 113 B. 
    I  depositi  di  sostanze  combustibili  (attrezzature,  legname,
imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere  distanti  almeno
10 m dalle unita'  abitative  ed  aree  di  ritrovo.  Possono  essere
previste distanze inferiori qualora l'area di deposito  sia  protetta
da impianto idrico antincendio. 
    Anche  per  il  deposito  rifiuti  solidi  urbani  e/o   raccolta
differenziata  dovranno  essere  previste  le  medesime  distanze  di
sicurezza. 
    5.2 - Depositi di sostanze infiammabili 
    I  depositi  fissi  di  gas  combustibili  devono  rispondere  ai
requisiti previsti dal decreto del Ministro  dell'interno  14  maggio
2004, recante l'«Approvazione della  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio  dei  depositi  di  gas  di
petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  120
del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza
di sicurezza che l'area a campeggio e'  da  considerare  soggetta  ad
affollamento di persone. 
    A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria  aperta,
qualora necessario, deve  essere  previsto  almeno  un  deposito  per
recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in  cui  custodire
eventuali bombole affidate  al  gestore  dagli  utenti.  Il  deposito
dovra' essere realizzato in conformita' alle vigenti disposizioni  in
materia di prevenzione incendi. 
    5.3 - Parcheggi all'aperto 
    Le   aree   di   parcheggio   degli   ospiti   interne   all'area
dell'insediamento ricettivo  devono  essere  realizzate  su  piazzali
privi  di  vegetazione  secca  e   con   una   fascia   di   rispetto
opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata
in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di  tale
distanza, questa potra' essere inferiore, fino alla meta'  di  quella
stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio  e'  protetta  da  un
impianto idrico antincendio. 
    5.4 - Punti fuoco 
    I punti  fuoco  devono  essere  muniti  di  opportune  protezioni
laterali  incombustibili  ovvero  di  pavimento   incombustibile   di
profondita' non inferiore di 2 m  rispetto  al  perimetro  del  piano
cottura. 
    In prossimita' di  ognuno  di  essi,  dovra'  essere  posizionato
almeno un estintore con capacita' estinguente non inferiore  a  34  A
113B. 
 
6. Servizi tecnologici 
 
    6.1 - Impianti elettrici 
    Gli impianti elettrici devono essere  realizzati  in  conformita'
alla legge 1° marzo 1968, n. 186. 
    Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 
      non  devono  costituire  causa  primaria  di  incendio   o   di
esplosione; 
      non devono fornire alimento o via privilegiata di  propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 
      devono essere suddivisi in modo che  un  eventuale  guasto  non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); 
      devono disporre di apparecchi di manovra ubicati  in  posizioni
ben visibili, facilmente  accessibili,  manovrabili  in  sicurezza  e
devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
    Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta,  in
particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate  durante
i  periodi  di  oscurita'.  In  caso  di  interruzione   dell'energia
elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in  grado
di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade  e  i  vialetti  da
utilizzare per l'esodo, nonche' dell'area di sicurezza e  della  zona
parcheggio esterno. Sono ammesse singole  lampade  con  alimentazione
autonoma. 
    I  seguenti  sistemi  utenza  devono  disporre  di  impianti   di
sicurezza: 
      a) illuminazione; 
      b) allarme; 
      c) rivelazione; 
      d) impianti di estinzione incendi. 
    La rispondenza  alle  vigenti  norme  di  sicurezza  deve  essere
attestata con le procedure previste dalle disposizioni  regolamentari
vigenti. L'alimentazione  di  sicurezza  deve  essere  automatica  ad
interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme
e illuminazione e ad  interruzione  media  (≤ 15  s)  per  l'impianto
idrico antincendio. 
    Nelle   aree   a   campeggio   l'alimentazione    di    sicurezza
dell'illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15 s). 
    Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere  di  tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa  entro  12  ore.
L'autonomia  dell'alimentazione  di  sicurezza  deve  consentire   lo
svolgimento in sicurezza del soccorso  e  dello  spegnimento  per  il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue: 
      rivelazione e allarme: trenta minuti; 
      illuminazione di sicurezza: un'ora; 
      impianti idrici antincendio: un'ora. 
 
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 
 
    I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono  essere
realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle  vigenti
norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato. 
    7.1 - Estintori 
    Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di
estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo  uniforme
nell'area  da  proteggere;  devono  essere   ubicati   in   posizione
facilmente accessibile e visibile in modo che  la  distanza  che  una
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli
estintori  devono  essere  del   tipo   polivalente   con   capacita'
estinguente minima 34A 113B. 
    7.2 - Rete di idranti antincendio 
    L'area di insediamento delle strutture turistico -  ricettive  in
aria  aperta  deve  essere  dotata  di  apposita  rete   di   idranti
antincendio progettata,  installata,  collaudata  e  gestita  secondo
regola d'arte ed in conformita' alle direttive di cui al decreto  del
Ministero dell'interno 20 dicembre 2012. 
    Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri  per
il dimensionamento dell'impianto sono cosi' definiti: 
      tipo 2 =  livello  di  pericolosita'  2,  con  installati  solo
idranti a muro o naspi; 
      tipo 3 =  livello  di  pericolosita'  2,  con  installati  solo
idranti soprasuolo. 
    L'alimentazione  idrica  deve  essere  almeno  di  tipo   singolo
superiore, come  definita  dalla  UNI  EN  12845,  per  le  attivita'
ricettive di tipo 3. 
 
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme 
 
    8.1 - Generalita' 
    Nelle zone o aree in cui e' prevista l'installazione di  impianto
fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi,  questo
deve  essere  progettato,  installato,  collaudato   e   gestito   in
conformita' alla regola dell'arte ed in conformita' alle direttive di
cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012. 
    L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del
tipo a pulsante  manuale  opportunamente  distribuiti  ed  ubicati  a
distanza reciproca non superiore a 80 m. 
    8.2 - Caratteristiche 
    La segnalazione di  allarme  proveniente  da  uno  qualsiasi  dei
rivelatori o pulsanti deve determinare  una  segnalazione  ottica  ed
acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le
ore  di  attivita'.  L'impianto  di   rivelazione   deve   consentire
l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in
posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza. 
    8.3 - Sistema di allarme 
    L'area dell'insediamento  ricettivo  deve  essere  munita  di  un
sistema di allarme acustico in grado di avvertire  gli  ospiti  e  il
personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di  incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e  ubicazione  tali
da poter segnalare il pericolo a tutti gli  utenti.  Il  comando  del
funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto  in
ambiente  presidiato,  sotto  il  continuo  controllo  del  personale
preposto; puo'  essere  previsto  un  secondo  comando  centralizzato
ubicato in  un  locale  distinto  dal  precedente  che  non  presenti
particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto
fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme
deve funzionare automaticamente.  Il  funzionamento  del  sistema  di
allarme deve essere  garantito  anche  in  assenza  di  alimentazione
elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti. 
    Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3  il  sistema  di
allarme deve essere integrato da un  sistema  di  diffusione  sonora,
anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo
di dare avvio alle  procedure  di  emergenza  nonche'  alle  connesse
operazioni di evacuazione. 
    Le procedure di diffusione dei segnali di allarme  devono  essere
opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 
 
9. Segnaletica di sicurezza 
 
    Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzata  alla  sicurezza   antincendio,   conforme   al   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro: 
      i percorsi e le uscite di esodo; 
      l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; 
      il divieto di accendere  fuochi  in  prossimita'  delle  unita'
abitative; 
      i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; 
      i punti di intercettazione del gas; 
      i pulsanti manuali di allarme. 
 
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 
 
    L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai
criteri contenuti nei decreti emanati a norma  dell'articolo  46  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    10.1 - Generalita' 
    Il responsabile  dell'attivita'  deve  provvedere  affinche'  nel
corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza,
ed in particolare che: 
      sui percorsi e vie  di  uscita  non  siano  collocati  ostacoli
(depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che  possano
intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione  dei  mezzi
riducendo la larghezza o che costituiscano  rischio  di  propagazione
dell'incendio; 
      siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza  in  occasione
di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.; 
      siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti  antincendio,
siano  eseguite   tempestivamente   le   eventuali   manutenzioni   o
sostituzioni necessarie; 
      siano  mantenuti  costantemente  in  efficienza  gli   impianti
elettrici in conformita'  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme;
stessa efficienza dovra' essere sempre  garantita  per  gli  impianti
tecnici; 
      siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con
pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso  e
vegetazione secca. 
    10.2 - Chiamata servizi di soccorso 
    I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti  facilmente,
con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella  mobile  a
condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale. 
    La procedura di chiamata  deve  essere  chiaramente  indicata,  a
fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia
possibile. 
    L'elenco dei numeri utili, tra i quali  quello  di  soccorso  dei
Vigili del fuoco, deve  essere  chiaramente  riportato  sugli  avvisi
interni inerenti la sicurezza. 
    10.3 - Addestramento del personale 
    Il responsabile dell'attivita', sulla base del piano di sicurezza
predisposto,  dovra'  provvedere  in  particolare  ad  una   adeguata
formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi  disponibili
per le  operazioni  di  primo  intervento  sia  sull'azionamento  del
sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso. 
    Tali operazioni devono essere chiaramente indicate  al  personale
ed impartite anche in forma scritta. 
    Tenendo conto delle condizioni di esercizio,  il  personale  deve
essere chiamato a  partecipare  almeno  una  volta  nel  corso  della
stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso  dei  mezzi
di soccorso, di  allarme  e  di  chiamata  di  soccorso,  nonche'  ad
esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una  volta  a  stagione)
sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. 
    In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato
deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni: 
      applicare le istruzioni contenute nel  piano  di  emergenza  ad
iniziare dagli allarmi; 
      contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti  gli  utenti
dell'attivita' ricettiva; 
      utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;  
      collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso. 
    Il  personale  incaricato   dell'attuazione   delle   misure   di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione   dell'emergenza
deve essere in possesso dell'attestato di idoneita'  tecnica  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. 
    10.4 - Registro della sicurezza 
    Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre  e  tenere
aggiornato il registro dei controlli periodici di  cui  alla  vigente
normativa. 
    Una  sezione  di  tale  registro  deve  essere  predisposta   per
documentare e  tenere  sotto  controllo  il  deposito  di  recipienti
portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti. 
    10.5 - Istruzioni di sicurezza 
    All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene
in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
degli utenti in caso di sinistro ed in  particolare  una  planimetria
dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare: 
      le vie di circolazione ed il  percorso  di  evacuazione  con  i
relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza; 
      i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili; 
      i dispositivi di arresto degli impianti  di  distribuzione  del
gas e dell'elettricita'; 
      i divieti da osservare da parte degli utenti. 
    10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti 
    Nel regolamento fornito all'ospite  oltre  alle  informazioni  di
carattere generale e di funzionamento della struttura con i  relativi
servizi, un'apposita sezione  deve  essere  dedicata  alla  sicurezza
antincendio che, in particolare, deve ricordare: 
      la  limitazione  del  quantitativo  massimo   complessivo   dei
recipienti portatili di gpl (max 30 kg); 
      il comportamento da tenere in caso di emergenza; 
      l'indicazione delle zone in cui e' vietato fumare; 
      il  divieto  di  utilizzare  candele  o  fornelli  a  gas   per
l'illuminazione, nonche' le  precauzioni  da  adottare  nell'utilizzo
delle fonti di calore per la cottura dei cibi. 
    Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere  redatte  in
altre lingue, tenendo conto della provenienza degli  ospiti  abituali
della struttura ricettiva. 
    Oltre  al  regolamento  dovra'  essere  fornita  al  cliente  una
planimetria semplificativa della struttura  con  l'indicazione  delle
vie di uscita  e  dei  primi  comportamenti  da  tenere  in  caso  di
emergenza, ivi compreso le modalita' di allertamento della  direzione
della struttura ricettiva. 
 
                               Capo II 
                         Attivita' esistenti 
 
11. Caratteristiche dell'area 
 
    11.1 - Distanze di sicurezza 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1. 
    11.2 - Accesso all'area 
    Le strutture turistico - ricettive in aria aperta  devono  essere
permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. 
    Gli automezzi devono poter raggiungere  almeno  l'ingresso  della
struttura  ricettiva  e  comunque  l'area  di  sicurezza  nonche'  il
parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo
3 deve essere possibile la percorrenza  della  viabilita'  principale
all'interno dell'area. 
    11.3 - Sistemazione interna 
    Deve  essere  rispettato  quanto  previsto  al  punto   2.3,   ad
esclusione del terzo capoverso. 
 
12. Caratteristiche costruttive 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3. 
 
13. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4. 
 
14. Attivita' accessorie 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5. 
 
15. Servizi tecnologici 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6. 
 
16. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7. 
 
17. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8. 
 
18. Segnaletica di sicurezza 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9. 
 
19. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 
 
    Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10. 
 
                              Titolo II 
METODO  PROPORZIONALE  DELLA  CATEGORIZZAZIONE  SOSTANZIALE  AI  FINI
ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO  -  RICETTIVE  IN  ARIA
APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI  E  SIMILI,  CON
             CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE 
 
Generalita' 
 
    Ai fini dei termini, definizioni e  tolleranze  dimensionali  del
presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto  1.1  del
Titolo I, limitatamente alle lettere a),  b),  d),  e),  f),  nonche'
quelle riportate nel corpo del presente Titolo. 
    Scopo  del  presente  Titolo  e'  la  definizione  di  misure  di
sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali
ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilita' funzionale e  di
contesto dell'insediamento. 
    La proporzionalita' delle misure di sicurezza viene  ottenuta  in
due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A  e  B  del  presente
Titolo: 
      parte A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai  fini
antincendio; 
      parte B - definizione delle misure di sicurezza  per  le  varie
categorie di insediamento. 
    La parte A definisce le modalita' per  determinare  la  categoria
degli  insediamenti  ricettivi  ai  fini  antincendio  attraverso  il
riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo  di
scenari precodificato, definiti e differenziati in base  ai  seguenti
tre aspetti caratterizzanti: 
      1) contesto insediativo: aspetto che permette di  tenere  conto
del livello di interdipendenza tra  attivita'  ricettiva  e  ambiente
esterno, nonche' della presenza di elementi di separazione  parafuoco
tra  insediamento  ricettivo  ed  elementi  esterni  che  evitano  la
propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa. 
      2) tipologia di habitat insediativo: aspetto  che  consente  di
connotare la tipologia di scenario incidentale  di  riferimento,  che
potrebbe  essere  necessario   fronteggiare,   attraverso   l'analisi
congiunta dei seguenti elementi: 
        a) tipologia dell'habitat naturale; 
        b) tipologia dell'habitat antropico; 
        c) presenza di punti di criticita' specifica. 
      3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente
di  tenere  conto  dei  fattori  che  concorrono  a  determinare   le
possibilita' e la modalita' di risposta interna per  fronteggiare  lo
scenario emergenziale di riferimento,  mediante  l'analisi  congiunta
dei seguenti elementi: 
        a)   raggiungibilita'   dell'insediamento   da   parte    dei
soccorritori esterni; 
        b) livello di accessibilita' all'insediamento  da  parte  dei
soccorritori esterni; 
        c) configurazione distributiva  del  sistema  viario  interno
all'insediamento; 
        d) estensione dell'insediamento. 
    La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle
varie categorie antincendio determinate nella parte A. 
    Lo schema che segue sintetizza la procedura. 
    Schema 1 : schema a blocchi della procedura 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Parte A 
Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai  fini
                             antincendio 
 
A.1. Analisi del contesto insediativo 
 
    Un insediamento ricettivo si  considera  non  interdipendente  (o
isolato) se tutto il suo  perimetro  e'  separato  dal  contesto  con
elementi parafuoco di caratteristiche  pari  a  quelle  definite  nel
prospetto A.1. 
    Viceversa, l'assenza  di  elementi  di  separazione  perimetrale,
anche in  una  sola  porzione  del  perimetro,  porta  a  considerare
l'insediamento come interdipendente con il contesto. 
    Le condizioni di interdipendenza  definiscono  la  necessita'  di
attuare specifiche misure di coordinamento  con  i  soggetti  esterni
interessati. Tali misure sono definite nella parte B. 
Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad  aree  con
vegetazione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    L'interdipendenza  dell'insediamento  con   il   contesto   viene
codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza
non prevede alcun codice. 
 
A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo 
 
    A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti 
    La presenza di elementi di  suddivisione  aventi  caratteristiche
almeno  pari  a  quelle  indicate  nel  Prospetto  A.2  consente   di
distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte  nella
loro continuita' e di  suddividere  la  superficie  dell'insediamento
ricettivo in comparti. 
 Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee 
    Ogni comparto dell'insediamento ricettivo puo' presentare  una  o
piu' zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale. 
    Le zone omogenee del comparto sono individuate  e  caratterizzate
con riferimento ai seguenti fattori connotativi: 
      a)  habitat  antropico  caratteristico  (unita'   abitativa   o
tipologia  di  utilizzazione   dell'area)   e   sue   caratteristiche
distributive rispetto alla propagabilita' dell'incendio tra  elementi
contigui; 
      b) habitat naturale,  riferito  alla  vegetazione  e  alle  sue
caratteristiche di predisposizione all'innesco  e  alla  propagazione
dell'evento avverso. 
    Per  ogni  zona  omogenea  dei  comparti  destinati  ad  area   a
campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale
parametro e' definito dal Prospetto A.3 in  funzione  dell'areale  di
pertinenza  assegnato  all'unita'  abitativa  di  riferimento,  ossia
dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona  omogenea
per il numero massimo di unita' abitative previste per tale zona. 
    Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un
indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e
della predisposizione alla  propagazione  per  contiguita'  antropica
all'interno della zona omogenea. 
 
 Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per le zone miste (1) la definizione del  tasso  di  sfruttamento
ricettivo  va  riferita  alla  condizione  peggiore  degli   elementi
antropici o di antropizzazione presenti. 
    Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione
del tipo di vegetazione presente nella zona. In  particolare  vengono
distinti i seguenti due habitat naturali: 
      habitat   con   assente   o   limitata   predisposizione   alla
propagazione di chioma; 
      habitat con predisposizione alla propagazione di chioma. 
    Per ogni zona omogenea  dell'insediamento  vengono  codificati  i
corrispondenti scenari incidentali  associati  alle  combinazioni  di
habitat  antropico  e  naturale  secondo  i  criteri  riportati   nel
prospetto A.4. 
Prospetto A.4 - Associazione di codice  e  tipologia  dello  scenario
incidentale  di  riferimento  in   funzione   delle   caratteristiche
dell'habitat di zona 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    A.2.3 - Caratterizzazione criticita' specifiche 
    Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono  essere  presenti
zone, aree o locali destinate a servizi di  supporto  quali  piazzole
rifiuti,  locali  tecnologici,  zone  e/o  locali  di  stoccaggio  di
sostanze pericolose a servizio  delle  attivita',  che  costituiscono
elementi di  criticita'  specifica  che  devono  essere  gestiti  nel
rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B. 
    A.2.4  -  Identificazione  attivita'  aree  e  locali  a  rischio
specifico 
    Nell'ambito dell'insediamento ricettivo  vengono  identificate  e
localizzate le attivita', le aree e/o i locali  a  rischio  specifico
regolamentate da norme e regole tecniche specifiche. 
 
A.3. Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out 
 
    Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilita' e
modalita'  di  risposta  interna   per   fronteggiare   lo   scenario
incidentale di riferimento. 
    La caratterizzazione viene  effettuata  definendo  un  indice  di
vulnerabilita' funzionale dell'insediamento dipendente  dai  seguenti
fattori: 
      a) disponibilita'  dell'assistenza  da  parte  di  soccorritori
esterni,  in  termini  di  raggiungibilita'   e   di   accessibilita'
all'insediamento; 
      b)  presenza  di   lay-out   favorevole   alla   praticabilita'
dell'intervento; 
      c) estensione massima dei comparti; 
      d) capacita' ricettiva dell'insediamento. 
    A.3.1 - Vulnerabilita' funzionale dell'insediamento 
    Il livello  di  vulnerabilita'  funzionale  dell'insediamento  e'
definito dal Prospetto A.5. 
Prospetto A.5 - Livello vulnerabilita' funzionale dell'insediamento 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa  dei  vari
livelli di vulnerabilita' funzionale riportati nel Prospetto A.5. 
    Prospetto  A.6  - Significato  operativo  dei  vari  livelli   di
vulnerabilita' funzionale 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.4. Categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio 
 
    La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai
fini antincendio dell'insediamento ricettivo e'  espressa  attraverso
un codice alfanumerico composto da: 
      una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario
incidentale di riferimento piu' gravoso presente, definito secondo  i
criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da  A
ad E la gravosita' degli scenari; 
      un numero da 1 a 4: indicativo del  livello  di  vulnerabilita'
funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3; 
      un   eventuale    asterisco:    la    cui    presenza    indica
l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri  di  cui
al precedente punto A.1. 
 
                        A3; B1*; C2; D2*; E4 
 
Figura 1. Esempi  di  codici  di  categorizzazione  dell'insediamento
                    ricettivo ai fini antincendio 
 
                               Parte B 
   Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio 
 
    Le misure di sicurezza hanno lo scopo di  impedire  il  generarsi
dello scenario emergenziale potenziale e di  definire  le  condizioni
necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento  avverso
qualora questo abbia comunque a verificarsi. 
    Tali   misure   sono   definite   in   modo    proporzionato    e
contestualizzato alla  situazione  della  realta'  esaminata  facendo
riferimento alla categoria  antincendio  dell'insediamento  ricettivo
definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella  Parte
A. 
    Le misure  di  sicurezza  vengono  distinte  con  riferimento  ai
seguenti aspetti: 
      1. organizzazione generale; 
      2. precauzioni; 
      3. comunicazioni; 
      4. allontanamento; 
      5. contrasto. 
    Per le attivita', le  aree  e/o  i  locali  a  rischio  specifico
regolamentate  da  disposizioni  di  prevenzione  incendi  (strutture
ricettive turistico - alberghiere, locali  di  trattenimento  e/o  di
pubblico  spettacolo,  attivita'  commerciali,  autorimesse,   gruppi
elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si
applicano  le  specifiche  disposizioni  in  materia  di  prevenzione
incendi. 
 
B.1. - Organizzazione generale 
 
    B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni 
    Per    gli    insediamenti    ricettivi    classificabili    come
interdipendenti  con  il  contesto  (codificati  con  asterisco)   e'
necessario un raccordo con i soggetti  esterni  gestori  degli  spazi
contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.)  per
definire le modalita' di pronto  coordinamento  delle  operazioni  di
emergenza  in  caso   di   incendio   all'interno   e/o   all'esterno
dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure  di
coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza. 
    B.1.2 - Zone di sicurezza relativa 
    Possono essere considerate zone di sicurezza  relativa  tutte  le
aree che,  rispetto  ad  un'area  potenzialmente  interessata  da  un
incendio: 
      a) sono separate  da  elementi  parafuoco  (come  definiti  nel
prospetto A.1) 
      b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza  che
nell'allontanamento    venga    attraversata    l'area    interessata
dall'incendio; 
      c)  presentano  complessivamente   dimensioni   sufficienti   a
contenere le persone  presenti  nell'insediamento,  considerando  una
densita' massima di affollamento pari a 2 persone/mq. 
    Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo  e/o
esterne in prossimita' allo stesso. 
    B.1.3 - Servizio di sicurezza interno 
    Il servizio di  sicurezza  interno  e'  l'insieme  delle  persone
preposte alla lotta antincendio e gestione delle  emergenze  in  caso
d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti  del  servizio,
coerentemente con  la  valutazione  dei  rischi  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere idonei a  coprire  sia
le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio. 
    Il personale deve essere adeguatamente formato e  addestrato  con
particolare riferimento agli  interventi  necessari  per  gestire  le
varie  tipologie  di   scenari   emergenziali   potenziali   presenti
all'interno dell'insediamento.  Tenendo  conto  delle  condizioni  di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una
volta nel corso del periodo di apertura a riunioni  di  addestramento
sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso,
nonche' ad esercitazioni antincendio (da  tenersi  almeno  una  volta
all'anno)  sulla  base  di  un  piano  di  emergenza   opportunamente
predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale
indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni: 
      applicare le istruzioni contenute nel piano di  emergenza,  con
particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed  allarmi  da
attivare ; 
      contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti  gli  utenti
dell'attivita' ricettiva; 
      utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi; 
      collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso. 
    B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio 
    Il  responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto  a  realizzare  e  a
mantenere  costantemente  aggiornato   l'insieme   delle   mappe   di
caratterizzazione antincendio dell'insediamento,  che  consentono  di
identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti: 
      contesto; 
      accessibilita'; 
      viabilita' interna; 
      distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee; 
      mappa  dei  comparti  con   codifica   dei   relativi   scenari
incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale  e
codifica   dello   scenario   emergenziale   di    riferimento    per
l'insediamento 
      punti di criticita' specifica; 
      dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio; 
      zone di sicurezza relative interne ed esterne; 
      attivita', aree e locali a rischio specifico. 
    L'atlante costituisce una misura di  sicurezza  finalizzata  alla
conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio  ed
e'  parte  integrante  ed  essenziale  del  piano  di  emergenza   ed
evacuazione. L'atlante e' utilizzato come  strumento  di  riferimento
conoscitivo nella pianificazione ed  attuazione  delle  esercitazioni
antincendio. 
    B.1.5 - Registro della sicurezza 
    Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre  e  tenere
aggiornato il registro dei controlli periodici di  cui  alla  vigente
normativa. 
    Una  sezione  di  tale  registro  deve  essere  predisposta   per
documentare e  tenere  sotto  controllo  il  deposito  di  recipienti
portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti. 
    B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione 
    Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre  un  piano
di emergenza ed evacuazione sulla  base  dei  criteri  contenuti  nei
decreti emanati a norma dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81.  E'  opportuno,  inoltre,  che  le  procedure  di
sicurezza  siano  direttamente  riferite  agli   elementi   riportati
nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino  anche  la
gestione  degli  eventuali  raccordi  con  soggetti  esterni  qualora
necessari. 
    Nel piano di emergenza devono essere descritte: 
      procedure di allarme: modalita' di allarme,  informazione  agli
occupanti, modalita' di diffusione dell'ordine di evacuazione; 
      procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso
pubblico: devono essere chiaramente definite modalita' e strumenti di
comunicazione tra gli addetti del servizio  antincendio,  individuate
le modalita' di chiamata del soccorso pubblico e le  informazioni  da
fornire alle squadre di soccorso; 
      procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere
le  azioni  della  squadra  antincendio  per  lo  spegnimento  di  un
principio  di  incendio,  per  l'assistenza  degli  occupanti   nella
evacuazione, per  la  messa  in  sicurezza  delle  apparecchiature  o
impianti; 
      procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione
dell'esodo; 
      procedure  per  assistere  occupanti  con  ridotte  o  impedite
capacita'  motorie,  sensoriali  e   cognitive   o   con   specifiche
necessita'. 
    In relazione alle azioni previste,  alle  presenze  effettive  ed
alla loro distribuzione nell'ambito dell'insediamento  ricettivo,  il
piano di emergenza deve identificare un adeguato  numero  di  persone
incaricate di attuare le procedure previste. Il numero complessivo di
personale  designato  alla  gestione  delle  emergenze  deve   essere
congruo, in relazione alle azioni previste  dalla  pianificazione  di
emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. 
    Per numero di presenze effettive deve  intendersi  il  numero  di
ospiti registrati dalla struttura ricettiva. 
 
B.2. - Precauzioni 
 
    Le  precauzioni  sono   misure   di   sicurezza   finalizzate   a
minimizzare: 
      a) la presenza delle sorgenti di incendio; 
      b)   le   condizioni    che    predispongono    all'attivazione
dell'incendio; 
      c) le occasioni di attivazione dell'incendio. 
    Il  responsabile  dell'attivita'  deve   prendere   i   necessari
provvedimenti affinche' vengano adottate le precauzioni indicate  nei
punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3. 
    B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E 
      non  accendere  fuochi   (ad   esclusione   di   quelli   delle
apparecchiature di cottura) all'interno delle unita' abitative; 
      e' vietato  di  utilizzare  barbecue  alimentati  a  legna  e/o
carbonella a ridosso delle unita' abitative; 
      tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere
tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende; 
      le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine  e
non  utilizzate  come  aree  deposito  di  materiale  combustibile  o
infiammabile; 
      sia  predisposta   idonea   cartellonistica   in   multilingue,
contenente  precauzioni  di  prevenzione   ed   istruzioni   per   la
segnalazione di emergenza incendio. 
    B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E 
      non  accendere  fuochi   (ad   esclusione   di   quelli   delle
apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco; 
      la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli  aghi  di
pino, i pappi di pioppo,  ecc.  devono  essere  rimossi  in  modo  da
evitare predisposizioni che facilitino l'innesco  e  la  propagazione
radente; 
      la  vegetazione  del  sottobosco  deve  essere   mantenuta   ad
un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della  chioma  degli
alberi in caso di incendio. 
    B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive 
      a) Zone classificate D ed E 
        e'  vietato  parcheggiare  auto  a   ridosso   delle   unita'
abitative. 
      b) Piazzole stoccaggio rifiuti 
        la  distanza  di  protezione  delle  piazzole  ecologiche  di
stoccaggio dei contenitori  dei  rifiuti  da  unita'  abitative  deve
essere congrua ad impedire la propagazione di  incendi  e,  comunque,
non inferiore a 10 m. 
      c) Locali ed impianti tecnologici 
        gli   impianti   tecnologici   devono   essere    progettati,
realizzati,  mantenuti  e  verificati  in  conformita'  alla   regola
dell'arte; 
        i locali  tecnologici  devono  essere  mantenuti  sgombri  da
materiale  in  deposito,  debitamente  illuminati  e   ventilati   in
relazione alle specifiche esigenze d'uso; 
        deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i  locali
tecnologici e le unita'  abitative  da  valutare  in  relazione  alla
specificita' degli stessi. 
      d) Detenzione recipienti gas 
         i recipienti portatili di GPL devono  essere  installati  in
posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti  da
possibili urti  accidentali  e  dai  raggi  solari,  con  valvola  di
intercettazione facilmente accessibile; 
        il  collegamento  tra  i  recipienti  portatili  di  GPL,  il
riduttore di pressione  e  l'apparecchio  utilizzatore,  deve  essere
realizzato mediante idonea  tubazione,  in  conformita'  alla  regola
dell'arte; 
        e' vietato  compiere  operazioni  di  travaso  di  recipienti
portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture  alimentate  a
GPL. 
      e) Punti fuoco 
    Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione  di
fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni: 
      essere muniti di opportune protezioni  laterali  incombustibili
ovvero di pavimento incombustibile di profondita' non inferiore di  2
m rispetto al perimetro del piano cottura; 
      ripulitura del terreno da materiale combustibile;  
      creazione di ripari dal vento; 
      spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area. 
 
B.3 - Comunicazioni 
 
    Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono  volte  a
garantire: 
      a) la comunicazione utente→gestore; 
      b) la comunicazione gestore→utente; 
      c)   la   comunicazione   addetto↔addetto   per   coordinamento
emergenza. 
    Le misure sono definite con riferimento ai  seguenti  criteri  ed
esigenze: 
      garantire un punto di riferimento  in  caso  di  emergenza  per
utenti e soccorritori esterni; 
      fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza; 
      disporre di strumenti di allertamento degli utenti; 
      disporre di  sistemi  di  comunicazione  tra  gli  addetti  del
servizio di sicurezza interno per garantire  il  coordinamento  degli
interventi. 
    B.3.1 - Misure di sicurezza 
    Le misure di sicurezza sono definite in funzione della  categoria
antincendio  dell'insediamento  nei   prospetti   B.1   e   B.2.   Le
caratteristiche delle singole  misure  richieste  sono  definite  nel
punto B.3.2. 
Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B  e
C 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure 
Presidio fisso 
    Il presidio fisso e' un luogo interno all'insediamento  ricettivo
debitamente  segnalato  e  permanentemente   presidiato   (Reception,
Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare  e
gestire  le  situazioni  di  emergenza  che  si  possono   verificare
nell'ambito dell'attivita' ricettiva durante l'apertura della stessa. 
    Il personale preposto al presidio fisso deve essere in  grado  di
interloquire con gli utenti nelle lingue  estere  piu'  frequenti  in
base alla provenienza degli stessi. 
    Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi  e/o  mezzi  di
comunicazione con il personale addetto alla gestione della  sicurezza
e con i soccorritori esterni. 
    Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato  in  zona
di sicurezza relativa. 
Punto segnalazione emergenze 
    Il punto di segnalazione emergenze e'  un  presidio  fisso  o  un
terminale di un  sistema  fisso  di  segnalazione  e/o  comunicazione
installato  all'interno   dell'insediamento   ricettivo   debitamente
illuminato e segnalato, attraverso il quale e' possibile  trasmettere
una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso. 
    L'autonomia minima dell'alimentazione di  sicurezza  del  sistema
fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti. 
Dispositivi di allertamento 
    I dispositivi di allertamento  sono  sistemi  che  consentono  la
diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo  di  dare  avvio
alle procedure di  emergenza  nonche'  alle  connesse  operazioni  di
allontanamento  dalle  aree  critiche  verso  le  zone  di  sicurezza
relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora
di tipo mobile o fisso. 
    L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di
diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti. 
Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza 
    Al fine di garantire un buon coordinamento  delle  operazioni  di
emergenza e' preferibile  l'impiego  di  radio  ricetrasmittenti  che
permettano una comunicazione punto-multipunto. 
 
    B.4 - Misure per l'allontanamento 
 
    Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a: 
      a) facilitare l'allontanamento  dalle  zone  interessate  dagli
effetti avversi dell'evento incidentale; 
      b) garantire una adeguata assistenza all'esodo. 
    Le misure  di  sicurezza,  in  particolare,  sono  ricondotte  ai
seguenti criteri ed esigenze: 
      usufruire  della   presenza   di   idonee   facilitazioni   per
l'individuazione e la percorribilita' delle vie d'allontanamento; 
      agevolare e assistere le persone coinvolte  nell'allontanamento
dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa. 
    B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti 
Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per
tutte le categorie di insediamenti 
 
=====================================================================
|         Esigenza         |                 Misura                 |
+==========================+========================================+
|                          |Segnaletica e planimetrie orientative   |
|                          |(con le caratteristiche di cui al punto |
|                          |B.4.2) Illuminamento delle vie di       |
|                          |allontamento (con le caratteristiche di |
|Facilitazioni             |cui al punto B.4.2)                     |
+--------------------------+----------------------------------------+
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure 
Segnaletica e planimetrie orientative 
    La segnaletica di  sicurezza  deve  essere  idonea  a  facilitare
l'esodo e costituire efficace riferimento  per  l'orientamento  e  la
localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio  fisso  e
delle  zone  di  sicurezza  relativa.  La  segnaletica  deve   essere
integrata da planimetrie orientative da ubicare  in  punti  opportuni
dell'insediamento (in prossimita' dell'ingresso, in corrispondenza di
punti  di  ritrovo   e   delle   principali   aree   di   smistamento
distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento
devono essere riportate sulla documentazione  informativa  che  viene
fornita agli ospiti. Oltre che in  italiano  le  informazioni  devono
essere redatte anche nelle principali lingue  estere,  tenendo  conto
della clientela  abituale  della  struttura  ricettiva.  Deve  sempre
essere riportato il numero di emergenza interna. 
Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento 
    Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio  in
situazioni  di  emergenza  deve  essere  presente   un   sistema   di
illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonche' delle  zone
di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a  2
lux. L'illuminamento  deve  essere  garantito  anche  in  assenza  di
alimentazione di rete;  l'autonomia  minima  della  alimentazione  di
sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di  un'ora.
Sono  ammesse  singole  lampade  con   alimentazione   autonoma.   Il
dispositivo  di  carica  degli  accumulatori  deve  essere  di   tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa  entro  12  ore.
Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza  del  sistema  di
illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15s). 
Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione  delle
emergenze 
    Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta  antincendio
e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato  di
idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1°  ottobre
1996, n. 512. 
    Il suddetto personale deve essere dotato  dell'equipaggiamento  e
dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri  compiti  e
per essere facilmente identificabile. 
 
    B.5 - Contrasto 
 
    Le misure di sicurezza  relative  all'azione  di  contrasto  sono
volte a consentire: 
      a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi; 
      b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione; 
      c)  l'efficace  intervento  di  enti  esterni   (VVF,   Servizi
Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.). 
    Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai  seguenti
criteri ed esigenze: 
      disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base; 
      disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare  un
primo  intervento  da  parte  degli  addetti  preposti   alla   lotta
antincendio; 
      disporre  di  un  numero  adeguato  di   addetti   alla   lotta
antincendio,   muniti   di   idonei   dispositivi   ed   attrezzature
d'intervento  in  grado  di  operare   sugli   scenari   emergenziali
potenziali presenti nell'insediamento; 
      garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli
enti esterni di soccorso ed interni mobili; 
      disporre delle misure di cui ai punti precedenti per  tutto  il
periodo di apertura dell'insediamento ricettivo. 
    B.5.1 - Dotazioni di base 
    Le aree dell'insediamento devono essere  dotate  di  un  adeguato
numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in  modo  uniforme
nell'area da proteggere. 
    Gli  stessi  devono  essere  ubicati  in   posizioni   facilmente
accessibili, visibili e segnalate in modo  che  la  distanza  che  la
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli
estintori  devono  essere  del   tipo   polivalente   con   capacita'
estinguente non inferiore a 34A 113B. 
    Gli  estintori  a  protezione  di  aree  ed  impianti  a  rischio
specifico devono avere agenti  estinguenti  di  tipo  idoneo  all'uso
previsto. 
    In prossimita' di ogni punto fuoco dovra' essere tenuto almeno un
estintore con capacita' estinguente non inferiore a 34A 113B. 
    B.5.2 - Risorse per il primo intervento 
    Le risorse per il primo intervento possono essere di  tipo  fisso
o, in alternativa, di tipo mobile. 
    Nel caso in cui l'insediamento sia  dotato  di  una  rete  idrica
antincendio realizzata in data antecedente l'entrata  in  vigore  del
presente decreto, la stessa  dovra'  presentare  almeno  i  requisiti
prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4. 
    Qualora non sia presente una rete idrica  antincendio  ovvero  la
stessa  abbia  caratteristiche  inferiori  a  quelle   previste   nel
prospetto B. 4, dovranno essere  garantite  risorse  idriche  per  il
primo intervento  con  dispositivi  antincendio  mobili,  debitamente
predisposti, aventi  caratteristiche  minime  almeno  pari  a  quelle
riportate nel prospetto B.4. 
    Qualora la rete  idrica  antincendio  venga  realizzata  ex  novo
dovra' rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attivita',
senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di  cui  al
successivo punto B.5.3. 
 
Prospetto B.4 - Risorse minime  di  primo  intervento  per  le  varie
categorie di insediamento 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    In alternativa  alle  risorse  minime  di  primo  intervento  con
dispositivi antincendio mobili indicate  nel  prospetto  B.4  possono
essere previste  altre  tipologie  di  sistemi  e/o  dispositivi  con
prestazioni non inferiori a quelle indicate  nel  prospetto  medesimo
(ad esempio,  dispositivi  ad  alta  capacita'  di  spegnimento),  in
funzione  delle  diverse  categorie  e  livelli   di   vulnerabilita'
funzionale, da documentare nell'ambito della valutazione del progetto
di prevenzione incendi. 
    B.5.3 - Approvvigionamento idrico 
    Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi  di  soccorso
esterni (VV.F., servizi forestali,  protezione  civile,  ente  parco,
ecc.) ed interni mobili, possono essere  costituite  da  una  riserva
idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in  alternativa,
da uno o piu' idranti alimentati da rete idrica  pubblica  o  privata
raggiungibili  con  un  percorso  massimo  di  500  m   dai   confini
dell'attivita'. 
    Le caratteristiche minime di tali risorse sono  definite  per  le
varie categorie di insediamento nel prospetto B.5. 
Prospetto B.5 - Fonti minime  di  approvvigionamento  idrico  per  le
varie categorie di insediamento  e  per  il  rifornimento  dei  mezzi
mobili 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al  prospetto  B.  5
devono   essere   disponibili   nell'ambito    o    in    prossimita'
all'insediamento  ricettivo;  le  stesse  devono  essere  ubicate  in
posizione segnalata e facilmente  accessibile  ai  mezzi  esterni  di
soccorso e a quelli interni  di  tipo  mobile;  l'acqua  deve  essere
facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili. 
    B.5.4 - Dotazioni minime per  il  personale  addetto  alla  lotta
antincendio 
    Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di
idoneo equipaggiamento, dei dispositivi  di  protezione  individuale,
utensili  ed  attrezzature  e  di  ogni  altro  mezzo  o  dispositivo
necessario a  fronteggiare  i  potenziali  scenari  emergenziali  (di
natura antropica, boschiva o connessi a  criticita'  particolari)  in
modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia  delle  azioni
di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto  delle  varie
condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in  rapporto
ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati. 
    B.6 - Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza 
    Il prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da  adottare  a
seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo. 
 
Prospetto B.6 - Riepilogo delle misure di sicurezza previste  per  le
varie categorie antincendio 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Zona che  presenta  diverse  tipologie  di  unita'  abitative  di
    riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea 

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