Site icon QUOTIDIANO LEGALE

Strutture ricettive: in vigore l’obbligo di comunicazione digitale delle “schedine alloggiati”.

Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio,  sono entrate in vigore le nuove modalità di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive.
Il decreto prevede che i gestori delle strutture, entro le 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate (o all’arrivo stesso, se il soggiorno ha durata inferiore a 24 ore) debbano comunicare alla Questura territorialmente competente, con modalità informatiche,  i seguenti dati:
Data di arrivo,
Numero giorni di permanenza,
Cognome,
Nome,
Sesso,
Data di nascita,
Luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se all’estero),
Cittadinanza,
Tipo documento di identita’,
Numero documento di identita’,
Luogo rilascio documento (comune  e  provincia  se  in  Italia, stato se all’estero).
A tal fine, devono produrre domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le strutture ricettive, per essere abilitati all’inserimento su apposito sistema web oriented., disponibile all’indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it.
Ricevute le credenziali di accesso, i gestori potranno procedere all’inserimento on line delle schedine alloggiati, ottenendone una ricevuta digitale, da conservare per 5 anni.
Una volta trasmessi i dati, i gestori sono tenuti a distruggere i dati digitali trasmessi e le eventuali copie cartacee degli elenchi dei dati comunicati.
Nel caso di impedimento di natura tecnica che impedisca la trasmissione dei dati, è possibile utilizzare il fax o la posta elettronica certificata.
L’accesso ai dati in linea e’ consentito, per quindici giorni,  ad agenti  e  ufficiali di polizia giudiziaria e  di  pubblica  sicurezza  della  Polizia  di Stato,  espressamente  autorizzati  con  apposito  provvedimento  del questore, per finalita’ di prevenzione,  accertamento  e  repressione dei reati, nonche’ di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Successivamente, i dati potranno essere consultati dai soli  ufficiali di polizia giudiziaria e  di  pubblica  sicurezza  della  Polizia  di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.
In ogni caso, dopo 5 anni dall’inserimento, i dati sono definitivamente distrutti.

Exit mobile version