Attraverso questo provvedimento, il Supremo Collegio si è posto in controtendenza rispetto alle conclusioni dei giudici di merito che avevano rigettato, invece, la domanda attorea attraverso la quale si chiedeva ai magistrati che l’Ente locale venisse condannato al risarcimento dei danni subiti a causa dalle cattive condizioni della strada. Invero, Piazza Cavour ha ricordato che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (quale la strada per l’Amministrazione comunale, nda) prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del» Comune poiché di natura oggettiva rilevando, appunto, la sola dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento. Ovviamente, continuano gli Ermellini, tale responsabilità (oggettiva) sussiste purché non intervenga un evento del tutto fortuito che si verifica nei seguenti casi: «quando il dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile, per cui l’attività di controllo e la diligenza dell’ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente».
Di conseguenza, conclude la Cassazione, sotto il profilo dell’onere della prova l’attore sarà tenuto alla sola dimostrazione dell’evento dannoso e del nesso di causalità e, dunque, all’Ente è applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. Il giudice del rinvio del provvedimento cassato dovrà, quindi, decidere utilizzando gli elementi di diritto offerti dal giudice di legittimità.