4 minuti

di Carlo Rapicavoli –

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 7022/2013 depositata il 15 luglio, ha annullato il decreto del Ministero dell’Interno del 25.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6.11.2012, con il quale è stata disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle singole Province per l’esercizio 2012 per un importo pari a 500 milioni di euro.

E’ stato rilevato che le Province, dotate di autonomia nel determinare le forme ed i modi in cui programmare gli obiettivi di spesa, non essendo titolari di autonoma potestà tributaria, devono essere poste nella condizione di gestire il proprio bilancio, ma l’entità e le modalità dei tagli disposti dalla norma annullata dalla sentenza hanno impedito alle stesse di rispettare gli equilibri di bilancio, comportando il rischio del dissesto, e creato problemi in merito alla possibilità, per le medesime, di svolgere correttamente le funzioni ad esse spettanti, in violazione anche dell’art. 118 Cost.

Inoltre il criterio seguito sulla base di un concetto amplissimo di “consumo intermedio” ha prodotto effetti distorti e gravemente lesivi dei servizi resi dalle Province.

I Giudici hanno sottolineato che il Governo avrebbe dovuto operare un distinguo tra le spese effettivamente integranti consumi intermedi, vale a dire spese di funzionamento delle Province, e quelle che più propriamente, secondo anche la nozione fornita dal Regolamento CE 2223/1996, si sarebbero dovute qualificare come consumi finali, destinati alla collettività, ed espungere da tale base di calcolo appunto la seconda tipologia di voci.

Invece il decreto del Governo Monti ha penalizzato le Province che erogano più servizi, anche delegati dalla Regione, i cui costi sono appunto entrati pure nella base di calcolo sulla quale parametrare il taglio; ha determinato disparità di trattamento in danno delle Province più virtuose ed infine non ha salvaguardato l’autonomia degli Enti locali, impedendo agli stessi di funzionare regolarmente.

La sentenza aggiunge inoltre che un’inclusione indifferenziata delle voci di spesa nella base di calcolo sulla quale determinare la riduzione dei finanziamenti statali, ponendosi in contrasto con quanto emerso dalle riunioni della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, ha determinato anche una violazione del principio di leale collaborazione.

Come ha commentato il Presidente dell’UPI Saitta, quando il Ministero ha indicato il totale dei tagli ai bilanci sulle Province in 500 milioni per il 2012 e 1,2 miliardi per il 2013 lo ha fatto partendo da una base di dati falsata dall’errore così imponendo tagli palesemente iniqui e sproporzionati su una istituzione, a danno dei servizi ai cittadini. Non solo, per colpa di questi tagli, molte Province sono andate in predissesto, con ricadute sul personale, sui servizi erogati e sulle imprese, a causa del restringimento delle quote di patto di stabilità che ha contratto ancora di più gli investimenti.

Ora la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso delle Province, annulla il decreto sui tagli 2012 dando ragione alle Province che avevano subito rilevato che i tagli ai bilanci, decisi dal Governo Monti con la spending review, erano eccessivi e del tutto insostenibili, perché frutto di un grave errore commesso nel definire i famigerati consumi intermedi, incidendo direttamente su voci di costo incomprimibili, perché riferiti a risorse per funzioni traferite o delegate dalle Regioni per servizi essenziali, come la formazione o il trasporto pubblico locale.

E’ auspicabile che il Governo apra immediatamente un confronto per sanare la situazione, trovare soluzioni per ridurre il taglio di 1,2 miliardi del 2013, frutto dello stesso grave errore, e per evitare di continuare a commettere sbagli grossolani ai danni dei cittadini e dei servizi essenziali.

Lascia un commento