di Ruggero Tumbiolo. Con la sentenza n. 17353/12 del 10 maggio 2012 (udienza del 17 aprile 2012), la III Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di sottoprodotto contenuta nell’art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, cercando di fare chiarezza su alcuni dei punti più controversi della suddetta nozione.
Tra i requisiti indicati nel citato art. 184 bis che occorre rispettare perché un residuo possa essere qualificato sottoprodotto, quello che genera maggiori difficoltà interpretative è il requisito relativo alla necessità che la sostanza o l’oggetto venga utilizzato «direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».
Al riguardo, la Corte di Cassazione fissa i seguenti principi:
– deve escludersi che il concetto di normale pratica industriale possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura;
– anche operazioni di minor impatto sul residuo, individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, determinano una modificazione dell’originaria consistenza del residuo e, pertanto, rientrano nel concetto di trattamento, rispetto al quale occorre verificare quando possa ritenersi rientrante nella normale pratica industriale;
– deve propendersi per un’interpretazione della disposizione in esame tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato;
– sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell’ambiente, cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, una lettura della norma che consideri conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire.
Il trattamento deve, quindi, rientrare tra quelli comunemente eseguiti nel contesto produttivo nel quale il residuo viene utilizzato e non deve concernere esclusivamente il sottoprodotto, ma deve trattarsi di una lavorazione tipica che subisce anche il prodotto o la materia prima che il sottoprodotto sostituisce.
Dovrebbero, quindi, essere escluse dal novero dei trattamenti consentiti tutte quelle operazioni che vengono compiute esclusivamente sui residui di produzione e che appaiono finalizzate a manipolare detti residui per renderli compatibili con lo specifico ciclo produttivo di riutilizzo.