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SISTRI e trasporto di rifiuti pericolosi.

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RIFIUTI – SISTRI e trasporto di rifiuti pericolosi – Senza il F.I.R. o con dati incompleti o inesatti – Artt. 188 bis, 188 ter, 189, 193, 212, 258 c.4, 260 bis, 260 ter, d.lgs. n. 152/06.

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall’art. 258, comma quarto, del d.lgs. n.152/06 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010 non è più previsto dalla legge come reato, rilevando anche che la nuova fattispecie dell’art. 260-bis, comma settimo, d.lgs. n. 152/06, introdotta sempre dal d.lgs. n. 205/10, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non anche quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti (Cass. Sez. III n. 29973, 27/07/2011).

(annulla con rinvio sentenza n. 2/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 16/10/2012) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. La Valle ed altro

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 28/01/2014 Sentenza n.3692

Si veda anche:

Rifiuti (giurisprudenza)

Codice dell’ambiente

 

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