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COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA AGRICOLO E AGROALIMENTARE

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che, in attuazione della legge sulla semplificazione, la razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154), introducono norme in materia di riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti comunitari cui sono preposti l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e il sistema degli Organismi pagatori riconosciuti, nonché di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

Di seguito le principali previsioni dei due decreti.

1. Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154

Il decreto, in attuazione dell’articolo 15 della legge delega e in linea con la nuova politica agricola comune 2014-2020, prevede la riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in modo da renderla maggiormente rispondente alle specifiche esigenze del settore e da assicurare il raggiungimento di diversi obiettivi:

  • migliorare la qualità dei servizi erogati alle imprese agricole;
  • razionalizzare e contenere la spesa;
  • innalzare l’efficienza del sistema di pagamenti;
  • rivedere e ottimizzare il modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale;
  • rivedere l’attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
  • ottimizzare l’accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta una più forte integrazione tra le articolazioni regionali e la struttura centrale.

Infine, il decreto mira ad assicurare in modo più strutturato e netto la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all’AGEA.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

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2. Piante officinali

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154

Il decreto, ai sensi dell’articolo 5 della legge delega, costituisce il nuovo Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

Il testo fa proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle piante officinali, istituito nel 2013, e, tenendo conto delle normative europee, adegua la disciplina vigente dando un nuovo assetto al settore, in modo da favorirne la crescita e lo sviluppo e da valorizzare le produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e conoscenza al consumatore finale.

In particolare, il decreto:

  • fornisce una nuova definizione di piante officinali, prevedendo inoltre l’istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali, nei quali sono elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi;
  • chiarisce in maniera inequivoca che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività agricole;
  • disciplina la raccolta spontanea, in modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate e da favorire una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell’ambiente in cui si sviluppano;
  • stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, deve essere adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, che costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima trasformazione delle piante officinali, al fine di incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e di realizzare un coordinamento della ricerca nel settore;
  • prevede, per le Regioni, la possibilità di istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.

Il testo ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, tiene conto delle indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti e delle osservazioni della Conferenza unificata, nonché, per la parte relativa all’istituzione di “Marchi collettivi di identificazione delle piante officinali” finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali, che costituisce una regola tecnica poiché reca disposizioni la cui osservanza è obbligatoria de jure, del parere della Commissione europea.

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