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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, in attuazione della legge sulla semplificazione, la razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154), introducono, rispettivamente, disposizioni relative agli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, e nuove norme in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

Di seguito le principali previsioni dei due provvedimenti.

1. Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell’articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto introduce modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativo agli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

In particolare, il testo dà attuazione ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, in modo da favorire lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali delle aziende agricole;
  2. la disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

Coerentemente con tali principi e criteri, nonché con quelli dettati dalla normativa europea anche in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, il decreto interviene in modo da rilanciare gli strumenti di gestione del rischio, affiancando e integrando, nel segno dell’innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione europea 2014-2020.

 

2. Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto, ai sensi dell’articolo 5 della legge delega, costituisce il nuovo Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

Il testo fa proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle piante officinali, istituito nel 2013, e, tenendo conto delle normative europee, adegua la disciplina vigente dando un nuovo assetto al settore, in modo da favorirne la crescita e lo sviluppo e da valorizzare le produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e conoscenza al consumatore finale.

In particolare, il decreto:

  • fornisce una nuova definizione di piante officinali, prevedendo inoltre l’istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali, nei quali sono elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi;
  • chiarisce in maniera inequivoca che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività agricole;
  • disciplina la raccolta spontanea, in modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate e da favorire una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell’ambiente in cui si sviluppano;
  • stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, deve essere adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, che costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima trasformazione delle piante officinali, al fine di incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e di realizzare un coordinamento della ricerca nel settore;
  • prevede, per le Regioni, la possibilità di istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.

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