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Servizi di telecomunicazioni: Contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio.

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 21 Marzo 2013 Sentenza causa C-375/11

«Servizi di telecomunicazioni – Direttiva 2002/20/CE – Articoli 3 e 12-14 – Diritti d’uso delle frequenze radio – Contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio – Contributi unici per l’attribuzione e il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio – Sistema di calcolo – Modifica dei diritti esistenti»

Nella causa C-375/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio), con decisione del 16 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2011, nel procedimento

Belgacom SA,

Mobistar SA,

KPN Group Belgium SA

contro

État belge,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dal sig. J.-C. Bonichot, dalle sig.re C. Toader, A. Prechal e dal sig. E. Jarašiunas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Belgacom SA, da N. Cahen e I. Mathy, avocates;

– per la Mobistar SA, da V. Vanden Acker, avocate;

– per la KPN Group Belgium SA, da A. Verheyden e K. Stas, avocats;

– per il governo belga, da T. Materne e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistiti da D. Lagasse, avocat;

– per il governo cipriota, da D. Kalli, in qualità di agente;

– per il governo lituano, da D. Kriauciunas e A. Svinkunaite, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e C. Schillemans, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Vrignon, L. Nicolae e G. Braun, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 12-14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, le società Belgacom SA (in prosieguo: la «Belgacom»), Mobistar SA (in prosieguo: la «Mobistar») e KPN Group Belgium SA (in prosieguo: la «KPN Group Belgium») e, dall’altro, lo Stato belga, in merito alla conformità dei contributi dovuti dai suddetti operatori di telefonia mobile in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010 (Moniteur belge del 25 marzo 2010, pag. 18849; in prosieguo: la «legge del 15 marzo 2010»), che modifica l’articolo 30 della legge del 13 giugno 2005 relativa alle comunicazioni elettroniche (Moniteur belge del 20 giugno 2005, pag. 28070; in prosieguo: la «legge del 13 giugno 2005»), con il sistema di contributi previsto dalla direttiva autorizzazioni.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»), al suo articolo 8, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.

(…)

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

(…)

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione;

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

(…)».

4 I considerando 32 e 33 della direttiva autorizzazioni enunciano quanto segue:

«(32)Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l’impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d’uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all’obiettivo di garantire l’uso ottimale delle frequenze radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di frequenze radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio».

(33) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo».

5 L’articolo 3 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», ai suoi paragrafi 1 e 2 ha il seguente tenore:

«1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del Trattato.

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale.

(…)».

6 L’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Diritti amministrativi», dispone quanto segue:

«1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione, e

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche».

7 L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», così dispone:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della [direttiva-quadro]».

8 L’articolo 14 della direttiva autorizzazioni, dal titolo «Modifica dei diritti e degli obblighi», recita:

«1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti».

9 La parte B dell’allegato della direttiva autorizzazioni è così formulato:

«Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio

(…)

6. Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 13 della presente direttiva.

(…)».

10 L’articolo 14 della direttiva autorizzazioni, come modificato dalla direttiva 2009/140/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 37), prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d’uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell’allegato e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti».

11 L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/140/CE dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 maggio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 26 maggio 2011.

(…)».

La normativa belga

12 L’articolo 30 della legge del 13 giugno 2005 era così redatto:

«§ 1 I diritti d’uso di cui agli articoli 11 [diritti d’uso di numero] e 18 [diritti d’uso delle frequenze radio] possono essere assoggettati a contributi al fine di garantire un impiego ottimale di tali mezzi. I contributi sono riscossi dall’[Institut belge des services postaux e des télécommunications (Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni; in prosieguo: l’“IBPT”)].

§ 2. Il Re fissa, sentito il parere dell’[IBPT], l’importo e le modalità concernenti i contributi previsti al § 1».

13 L’articolo 2 della legge del 15 marzo 2010 prevede quanto segue:

«Le seguenti modifiche sono apportate all’articolo 30 della legge del 13 giugno 2005 (…):

1° Tra il paragrafo 1 e il paragrafo 2 vengono inseriti i paragrafi 1/1, 1/2, 1/3 e 1/4, così formulati:

“‘§ 1/1. Al fine [di garantire un impiego ottimale di questi mezzi], gli operatori autorizzati a disporre dei diritti d’uso di frequenze radio per la gestione di una rete e la fornitura di servizi di comunicazione elettronici mobili offerti al pubblico sono tenuti, segnatamente, a pagare un contributo unico all’inizio del periodo di validità dei diritti d’uso.

Il contributo unico è determinato al momento dell’attribuzione delle frequenze.

Il contributo unico ammonta a:

1° EUR 51 644 per MHz e al mese per le bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz. Il conseguimento di diritti d’uso per le bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz implica altresì l’ottenimento di diritti d’uso per le bande di frequenza 1710-1785 e 1805-1880 MHz: la quantità di spettro attribuito nelle bande 1710-1785 e 1805-1880 MHz è pari al doppio della quantità di spettro attribuita nelle bande 880-915 MHz e 925-960 MHz, arrotondata al multiplo di 5 MHz superiore. In deroga a quanto precede, fino al 26 novembre 2015, il contributo unico per la quantità di spettro attribuito fino al 1° gennaio 2010, nelle bande 880-915 MHz e 925-960 MHz, vale anche per la quantità di spettro massima che poteva essere attribuita fino al 1° gennaio 2010 nelle bande 1710-1785 e 1805-1880 MHz;

2° EUR 20 833 per ogni MHz e per ogni mese per le bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz, fatto salvo il caso in cui la quantità totale di spettro detenuta dall’operatore in tali bande di frequenze non superi i 2 x 5 MHz. In quest’ultima ipotesi, il contributo unico ammonta a EUR 32 000 per ogni MHz al mese;

3° EUR 2 778 per MHz e al mese per la banda di frequenze 2500-2690 MHz.

Al momento dell’assegnazione [con] vendita all’asta delle frequenze, l’ammontare minimo del contributo unico di cui al presente paragrafo 1/1 vale come offerta d’asta di partenza per i candidati.

§ 1/2. Per ogni periodo di rinnovo dell’autorizzazione, gli operatori sono debitori di un contributo unico.

L’ammontare del contributo unico corrisponde al contributo unico di cui al § 1/1, primo comma.

Per il calcolo dell’ammontare, si tiene conto della parte dei diritti d’uso che l’operatore vuole mantenere al momento del rinnovo.

Se un operatore desidera cedere dello spettro, questo deve formare un blocco continuo.

§ 1/3. Il pagamento del contributo unico deve avvenire, a seconda dei casi, entro quindici giorni successivi all’inizio del periodo di validità previsto al § 1/1, primo comma, ed entro i quindici giorni successivi all’inizio del periodo di rinnovo previsto al § 1/2, primo comma.

In deroga al comma precedente, l’operatore ha la possibilità di effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

a) l’operatore paga in proporzione al numero dei mesi rimanenti fino all’anno civile seguente, a seconda dei casi, entro i quindici giorni successivi all’inizio del periodo di validità prevista al § 1/1, primo comma, ed entro i quindici giorni che seguono l’inizio del periodo di rinnovo previsto al § 1/2, primo comma;

b) inoltre, l’operatore paga al più tardi entro il 15 dicembre la totalità del contributo unico per l’anno seguente. Se l’autorizzazione scade nel corso dell’anno seguente, l’operatore paga in proporzione al numero di mesi restanti fino alla scadenza dei diritti d’uso;

c) il tasso d’interesse legale, calcolato in conformità all’articolo 2, § 1, della legge del 5 maggio 1865, relativa al prestito ad interessi, è applicabile a partire, a seconda dei casi, dal sedicesimo giorno successivo all’inizio del periodo di validità previsto al § 1/1, primo comma, o dal sedicesimo giorno successivo all’inizio del periodo di rinnovo previsto al § 1/2, primo comma;

d) contemporaneamente al pagamento del contributo unico, l’operatore paga l’interesse sull’importo dovuto rimasto.

L’operatore informa l’[IBPT] della sua scelta tra i due giorni lavorativi che seguono, a seconda dei casi, l’inizio del periodo di validità previsto al § 1/1, primo comma, e l’inizio del periodo di rinnovo previsto al § 1/2, primo comma.

Il contributo unico non è in nessun caso rimborsato, né totalmente né in parte.

§ 1/4. Qualora un operatore non paghi il contributo unico nella sua totalità o in parte per le rispettive bande di frequenza, come stabilito al § 1/1 1°, 2° o 3°, tutti i diritti d’uso per le rispettive bande di frequenza gli vengono ritirate”.

2°. Il § 2 è completato dalle parole “ad eccezione di quanto previsto ai §§ 1/1, 1/2, e 1/3”».

14 L’articolo 3 della legge del 15 marzo 2010 dispone quanto segue:

«In via transitoria, se il termine per rinunciare al rinnovo tacito dell’autorizzazione è già scaduto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’operatore può lo stesso rinunciare al rinnovo dei suoi diritti d’uso fino al primo giorno del nuovo periodo dei diritti d’uso prorogato, senza essere debitore del contributo unico relativo a detto nuovo periodo».

15 L’articolo 4 della legge del 15 marzo 2010 così prevede:

«La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Moniteur belge [Moniteur belge del 25 marzo 2010, pag. 18849]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 Le società Belgacom, Mobistar e KPN Group Belgium sono operatori di reti di telefonia mobile divenuti titolari delle autorizzazioni connesse ai diritti d’uso delle frequenze radio 900 MHz, 1800 MHz e 2000-2600 MHz in Belgio.

17 La legge del 12 dicembre 1994 (Moniteur Belge del 22 dicembre 1994, pag. 31624) ha liberalizzato il settore della telefonia mobile in Belgio, consentendo al Consiglio dei Ministri di concedere autorizzazioni individuali per la fornitura di servizi di telefonia mobile nella banda di frequenza 900 MHz, per un periodo di quindici anni dalla data del loro rilascio, ad operatori diversi dal precedente operatore pubblico.

18 Il 27 novembre 1995 il Consiglio dei Ministri ha concesso un’autorizzazione alla Mobistar, mentre il 2 luglio 1996 la Belgacom Mobile ha ottenuto l’autorizzazione, con effetto retroattivo all’8 aprile 1995, per gestire una rete per i canali 900 MHz che essa già utilizzava nell’ambito di un contratto di gestione con lo Stato belga. Come contropartita, ciascuno dei due operatori doveva pagare un’imposta unica di concessione pari a circa BEF 9 miliardi (ossia EUR 223 104 172,30) nonché contributi annuali all’IBPT per l’utilizzo delle frequenze radio.

19 Nel 1997, il governo belga ha deciso di consentire l’utilizzazione della banda DCS 1800 MHz al fine di preparare l’ingresso sul mercato di un terzo o addirittura di un quarto operatore. Il decreto reale del 24 ottobre 1997, relativo alla realizzazione e alla gestione di reti di telefonia mobile DCS-1800, ha stabilito la procedura per conseguire un’autorizzazione per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile DCS-1800, prevedendo che una simile autorizzazione fosse valida per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio dell’autorizzazione di gestione. Il 2 luglio 1998 la KPN Group Belgium (ex KPN Orange SA, successivamente BASE SA) ha ottenuto un’autorizzazione nella banda 1800 MHz, dietro il pagamento di un’imposta unica di concessione pari a BEF 8,005 miliardi (ossia EUR 198 438 766,50) e di contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze.

20 In considerazione degli inconvenienti che presentava l’utilizzo delle frequenze 1800 MHz rispetto alle frequenze 900 MHz, segnatamente una più debole portata delle stazioni di base, che richiedevano l’istallazione di un numero maggiore di siti di antenne per realizzare la medesima copertura, nel 2003 l’IBPT ha deciso di attribuire alla KPN Group Belgium taluni canali 900 MHz e, in cambio, di concedere anche alla Belgacom e alla Mobistar alcuni canali 1800 MHz. Di conseguenza, a partire dal 2003 la KPN Group Belgium ha beneficiato della concessione di frequenze 900 MHz supplementari, quale contropartita della concessione alla Belgacom e alla Mobistar di frequenze nella banda 1800 MHz. L’equilibrio del numero di canali così attribuiti a ciascuno dei tre operatori avrebbe dovuto perdurare fino al 2015.

21 Il decreto reale del 18 gennaio 2001 ha attuato la procedura di concessione di autorizzazioni per i sistemi della terza generazione UMTS, utilizzando la banda di frequenze tra 1885-2025 MHz e 2110-2200 MHz. La Belgacom, la Mobistar e la KPN Group Belgium hanno presentato la propria candidatura e hanno ottenuto un’autorizzazione a gestire detti sistemi dietro versamento di un’imposta di concessione unica pari a EUR 150 milioni, versata da ciascuno di detti operatori per un periodo di venti anni, prorogabili con decreto reale per periodi di cinque anni.

22 Al momento della concessione di ognuna di dette autorizzazioni, la Belgacom, la Mobistar e la KPN Group Belgium si sono impegnate a pagare come contropartita:

– un’imposta unica di concessione;

– un contributo annuale per la messa a disposizione delle frequenze, e

– un contributo annuale per la gestione delle autorizzazioni.

23 Con decisione del 25 novembre 2008, l’IBPT ha rinunciato al rinnovo tacito delle autorizzazioni di uso delle frequenze radio della seconda generazione (2G) concesse ai tre operatori Belgacom, Mobistar e KPN Group Belgium, allo scopo di imporre un nuovo contributo e attuare una strategia per questo spettro la più efficiente possibile.

24 La Belgacom, la Mobistar e la KPN Group Belgium hanno impugnato detta decisione dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), la quale ha annullato la stessa con sentenze del 20 luglio 2009, per quanto attiene alla Belgacom, e del 22 settembre 2009, per quanto attiene alla Mobistar. A seguito di queste due sentenze, l’IBPT ha deciso di disporre la revoca della sua decisione del 25 novembre 2008 relativa alla KPN Group Belgium, per assicurare un trattamento identico ai tre operatori.

25 A seguito di queste sentenze della Cour d’appel de Bruxelles, il 15 marzo 2010 il legislatore belga ha adottato la legge contenente modifica dell’articolo 30 della legge del 13 giugno 2005. Come risulta dagli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010, citati ai punti 13 e 14 della presente sentenza, essa prevede:

– un contributo unico che sostituisce la precedente imposta unica di concessione per gli operatori di telefonia mobile, al fine di garantire un impiego ottimale delle frequenze radio, e che è dovuta non solo al momento della concessione delle autorizzazioni di diritti d’uso delle frequenze radio, ma anche ad ogni rinnovo dell’autorizzazione esistente;

– un importo del contributo unico che varia in funzione delle frequenze radio di cui trattasi ed è calcolato sulla base dell’imposta unica di concessione pagata dagli operatori al momento della prima attribuzione dell’autorizzazione, vuoi mediante procedura a evidenza pubblica, vuoi mediante vendita all’asta dell’attribuzione delle frequenze;

– la facoltà per gli operatori di telefonia mobile di rinunciare ai loro diritti d’uso prima dell’inizio del periodo di validità dei loro diritti d’uso senza essere debitori del contributo unico afferente ai diritti ai quali essi hanno rinunciato, e,

– oltre al contributo unico, l’obbligo a carico degli operatori titolari di un’autorizzazione di pagare annualmente due contributi, ossia un contributo diretto a coprire i costi della messa a disposizione delle frequenze e un contributo destinato a coprire le spese di gestione dell’autorizzazione.

26 La Belgacom, la Mobistar e la KPN Group Belgium hanno investito la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) dei ricorsi di annullamento degli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010. A sostegno delle loro conclusioni esse fanno valere, segnatamente, che tali disposizioni sono contrarie agli articoli 3, 12, 13 e 14 della direttiva autorizzazioni. Più precisamente, esse contestano il fatto che il contributo unico sia dovuto non solo al momento dell’attribuzione dell’autorizzazione, ma anche al suo rinnovo, nonché il fatto che tale contributo si sommi al contributo per la messa a disposizione delle frequenze che esse versano annualmente. La Belgacom, la Mobistar e la KPN Group Belgium contestano parimenti l’importo e il sistema di calcolo del contributo unico, in quanto questo non sarebbe calcolato in funzione del valore economico delle frequenze, bensì in funzione del valore di mercato per gli operatori.

27 Il giudice del rinvio fa presente che dai lavori preparatori della legge del 15 marzo 2010 si desume che il contributo unico costituisce un’indennità per l’impiego delle frequenze e persegue un obiettivo identico ai contributi annuali per la messa a disposizione delle frequenze, pur senza sostituire il pagamento di questi ultimi contributi. Esso evidenzia che dai suddetti lavori preparatori risulta inoltre che il legislatore ha considerato gli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010, la cui validità è oggetto di contestazione dinanzi al giudice del rinvio, conformi alla direttiva autorizzazioni, atteso che essi prevedono una scissione delle indennità dovute per i diritti d’uso tra una quota unica ed una quota annuale. Infatti, il contributo unico coprirebbe il diritto di usare frequenze e corrisponderebbe al valore dello spettro quale risorsa rara, mentre il contributo annuale coprirebbe i costi dell’utilizzazione delle frequenze, ovvero il controllo, il coordinamento, l’esame e altre attività dell’autorità competente.

28 In tali circostanze, la Cour constitutionnelle ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 3, 12 e 13, come applicabili attualmente, della direttiva [autorizzazioni] consentano agli Stati membri di imporre agli operatori titolari di diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile per un periodo di quindici anni, nell’ambito di autorizzazioni per la realizzazione e la gestione sul loro territorio di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico, un contributo unico vertente sul rinnovo dei loro diritti individuali di uso delle frequenze il cui ammontare, relativo al numero di frequenze e di mesi a cui si riferiscono i diritti di uso, è calcolato sulla base del precedente diritto unico di concessione, che era connesso alla concessione delle citate autorizzazioni, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di messa a disposizione delle frequenze che mira innanzitutto a coprire i costi di offerta delle frequenze, riflettendo anche in parte, al contempo, il valore delle medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze, e, dall’altra, di un contributo che copre le spese di gestione dell’autorizzazione.

2) Se gli articoli 3, 12 e 13 della stessa direttiva autorizzazioni consentano agli Stati membri di imporre agli operatori candidati ad ottenere nuovi diritti di uso delle frequenze di telefonia mobile il pagamento di un contributo unico il cui ammontare è determinato mediante asta al momento dell’assegnazione delle frequenze, al fine di riflettere il valore delle medesime, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da un lato, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, con lo scopo innanzitutto di coprire i costi dell’offerta delle frequenze, riflettendo in parte il valore delle medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze, e, dall’altro, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

3) Se l’articolo 14, paragrafo 2, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad imporre agli operatori di telefonia mobile, per un nuovo periodo di rinnovo dei loro diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile, già acquisiti per alcuni di essi, ma prima dell’inizio di questo nuovo periodo, il pagamento di un contributo unico relativo al rinnovo dei diritti di uso delle frequenze di cui dispongono all’inizio di questo nuovo periodo, diretto a favorire l’uso ottimale delle frequenze mediante la loro valorizzazione e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze che mira innanzitutto a coprire i costi di offerta delle frequenze, riflettendo anche in parte, al contempo, il valore delle medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze, e, dall’altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

4) Se l’articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad aggiungere, come condizione di ottenimento e di rinnovo dei diritti di uso delle frequenze, un contributo fissato mediante asta e senza tetto massimo, e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, mirante innanzitutto a coprire i costi della messa a disposizione delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze, e, dall’altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime due questioni

Sulla ricevibilità

29 Il governo cipriota mette in discussione la ricevibilità della seconda questione pregiudiziale, affermando che una risposta a tale questione non è obiettivamente necessaria per risolvere la controversia principale. Infatti, la seconda questione riguarderebbe la concessione di nuovi diritti d’uso di frequenze radio, mentre dalla decisione di rinvio risulta che la controversia concerne il rinnovo dei diritti d’uso di frequenze radio.

30 A tale riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 12 luglio 2012, VALE Építési, C-378/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

31 Nel caso di specie, la seconda questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva autorizzazioni in relazione alla possibilità per gli Stati membri di imporre un contributo unico a carico degli operatori di telefonia mobile candidati ad ottenere nuovi diritti d’uso delle frequenze radio. Orbene, dal fascicolo risulta che gli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010, oggetto dei ricorsi di annullamento nel procedimento principale, prevedono un contributo unico non solo per il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio, ma anche per le nuove acquisizioni di tali diritti.

32 Ciò premesso, l’interpretazione richiesta non può essere considerata priva di relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

Nel merito

33 Con le sue prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3, 12 e 13 della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga agli operatori di telefonia mobile titolari di diritti d’uso di frequenze radio un contributo unico, dovuto sia per una nuova acquisizione di diritti d’uso delle frequenze radio sia per il rinnovo di questi ultimi e che si somma non solo ad un contributo annuale di messa a disposizione delle frequenze, diretto anzitutto a coprire i costi della messa a disposizione delle frequenze, al contempo in parte valorizzandole, laddove tali due contributi sono giustificati dallo scopo di favorire un impiego ottimale della risorsa rara costituita da tali frequenze radio, ma anche ad un contributo inteso a coprire le spese di gestione dell’autorizzazione.

34 Tale giudice si interroga altresì sulla conformità a tali disposizioni della direttiva autorizzazioni delle modalità di fissazione dell’importo del contributo unico per i diritti d’uso delle frequenze radio, determinato vuoi mediante riferimento alla precedente imposta di concessione unica, calcolata sulla base del numero di frequenze e di mesi a cui si riferiscono i diritti d’uso, vuoi mediante asta al momento dell’assegnazione delle frequenze.

35 In via preliminare, si deve necessariamente constatare che gli articoli 3 e 12 di tale direttiva, relativi, rispettivamente, all’obbligo per gli Stati membri di garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e alle modalità di imposizione di «diritti amministrativi», non sono applicabili ad un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che non è riconducibile ad alcuna di tali due ipotesi.

36 Come risulta dalle prime due questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte d’interpretare la direttiva autorizzazioni per quanto riguarda, da un lato, la possibilità per uno Stato membro di imporre un contributo unico agli operatori di telefonia mobile e, dall’altro, le modalità di fissazione dell’importo del contributo unico, sia per l’attribuzione che per il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio.

37 Quanto all’imposizione di un contributo unico, in limine, è giocoforza rilevare che la direttiva autorizzazioni riguarda unicamente la procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radio e non contiene alcuna disposizione speciale che definisca le condizioni della procedura di rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio già assegnate.

38 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, dal momento che i diritti d’uso individuali sono concessi da uno Stato membro per un periodo limitato, il rinnovo di una siffatta autorizzazione deve essere considerato alla stregua della concessione di diritti nuovi per un nuovo periodo.

39 Di conseguenza, occorre rilevare che, conformemente alla direttiva autorizzazioni, la procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radio e la procedura di rinnovo di detti diritti devono essere assoggettate alla stessa disciplina. Pertanto, l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni deve essere applicato nello stesso modo relativamente ad entrambe le procedure.

40 In proposito, si deve sottolineare che da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri non possono percepire imposte o contributi sulla fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da detta direttiva (v., per analogia, sentenze del 18 luglio 2006, Nuova società di telecomunicazioni, C-339/04, Racc. pag. I-6917, punto 35; del 10 marzo 2011, Telefónica Móviles España, C-85/10, Racc. pag. I-1575, punto 21, nonché del 12 luglio 2012, Vodafone España e France Telecom España, C-55/11, C-57/11 e C-58/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).

41 Nel procedimento principale, come emerge dalla decisione di rinvio, il giudice nazionale chiede in sostanza se l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro assoggetti gli operatori ad un contributo unico per i «diritti d’uso di frequenze radio» come quello di cui trattasi nel procedimento principale, laddove questi subiscano già l’imposizione, da un lato, di un contributo annuale per la messa a disposizione delle frequenze e, dall’altro, di un contributo inteso a coprire le spese di gestione dell’autorizzazione.

42 In proposito va ricordato che, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri possono assoggettare, oltre ai contributi volti a coprire le spese amministrative, i diritti d’uso delle frequenze radio ad un contributo la cui finalità è garantire un impiego ottimale di tale risorsa (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2005, ISIS Multimedia Net e Firma O2, C-327/03 e C-328/03, Racc. pag. I-8877, punto 23, nonché Telefónica Móviles España, cit., punto 24).

43 Orbene, l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non stabilisce espressamente né la forma che deve assumere un simile contributo imposto per l’uso delle frequenze radio né la frequenza della sua imposizione.

44 Invece, dal considerando 32 della direttiva autorizzazioni risulta che i contributi per l’uso delle frequenze radio possono consistere in un importo unico o in un importo periodico.

45 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la direttiva autorizzazioni non pregiudica lo scopo per il quale tali contributi sono riscossi (v., in tal senso, sentenza Telefónica Móviles España, cit., punto 33).

46 Tuttavia, l’articolo 13 di detta direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di far sì che i contributi per l’uso delle frequenze radio siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengano conto degli obiettivi, tra cui quello della promozione della concorrenza e dell’uso efficace delle radiofrequenze, stabiliti all’articolo 8 della direttiva quadro.

47 Dal summenzionato articolo 13 e dal considerando 32 della direttiva autorizzazioni emerge altresì che un contributo imposto agli operatori di servizi di telecomunicazioni per l’uso di risorse deve perseguire lo scopo di assicurare un impiego ottimale di tali risorse e di non ostacolare lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato.

48 Gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni, pertanto, non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’imposizione di un contributo inteso a favorire l’impiego ottimale delle frequenze, anche se lo stesso si somma ad un altro contributo annuale destinato del pari, in parte, allo stesso obiettivo, a condizione che l’insieme di tali contributi risponda ai criteri enunciati ai punti 46 e 47 della presente sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

49 Per quanto riguarda le modalità della fissazione dell’importo di un contributo unico per i diritti d’uso delle frequenze radio come quello di cui trattasi nel procedimento principale, si deve rilevare che la direttiva autorizzazioni fissa i requisiti che gli Stati membri devono rispettare in sede di determinazione dell’importo di un contributo per l’uso delle radiofrequenze, senza espressamente prevedere, invece, modalità concrete di determinazione dell’importo di un simile contributo (sentenza Telefónica Móviles España, cit., punto 25).

50 In proposito va ricordato che l’autorizzazione ad usare un bene pubblico che costituisce una risorsa rara consente al titolare di quest’ultima di realizzare rilevanti profitti economici e gli conferisce vantaggi rispetto ad altri operatori che intendano parimenti utilizzare e gestire tale risorsa, il che giustifica l’imposizione di contributi che riflettano, segnatamente, il valore inerente all’utilizzo della risorsa rara di cui trattasi (sentenza Telefónica Móviles España, cit., punto 27).

51 Ciò premesso, il fine di assicurare che gli operatori utilizzino in modo ottimale le risorse rare alle quali hanno accesso comporta che l’importo di tale contributo sia fissato ad un livello adeguato che rispecchi, segnatamente, il valore dell’utilizzo di tali risorse, il che esige di prendere in considerazione la situazione economica e tecnologica del mercato interessato (sentenza Telefónica Móviles España, cit., punto 28).

52 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, la fissazione di un contributo per diritti d’uso delle frequenze radio mediante il riferimento vuoi all’importo della precedente imposta di concessione unica, calcolato in base al numero di frequenze e di mesi a cui si riferiscono i diritti d’uso delle frequenze, vuoi agli importi risultanti da aste, può configurare un metodo adeguato di determinazione del valore delle radiofrequenze.

53 Infatti, tenendo conto dei principi utilizzati dal Regno del Belgio per stabilire l’ammontare della precedente imposta di concessione unica, risulta evidente che sia l’uno sia l’altro di tali metodi consentono di ottenere importi che sono connessi con la prevedibile redditività delle radiofrequenze interessate. Orbene, la direttiva autorizzazioni non osta all’utilizzo di un siffatto criterio per stabilire l’importo dei contributi summenzionati.

54 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga agli operatori di telefonia mobile titolari di diritti d’uso delle frequenze radio un contributo unico, dovuto sia per una nuova acquisizione dei diritti d’uso delle frequenze radio sia per il rinnovo di questi ultimi e che si somma ad un contributo annuale per la messa a disposizione delle frequenze, inteso a favorire l’impiego ottimale delle risorse, ma anche a un contributo diretto a coprire le spese di gestione dell’autorizzazione, a condizione che tali contributi siano realmente volti a garantire un impiego ottimale della risorsa costituita da tali frequenze radio, che essi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati all’uso a cui sono destinati e che tengano conto degli obiettivi stabiliti all’articolo 8 della direttiva quadro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

55 Alle stesse condizioni, la fissazione dell’importo di un contributo unico per i diritti d’uso delle frequenze radio mediante riferimento vuoi all’importo della precedente imposta di concessione unica, calcolato in base al numero di frequenze e di mesi a cui si riferiscono i diritti d’uso delle frequenze radio, vuoi agli importi risultanti da aste, può essere un metodo adeguato di determinazione del valore delle frequenze radio.

Sulla quarta questione

56 Con la sua quarta questione, a cui è opportuno dare risposta prima di risolvere la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

57 Va rilevato che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni prevede che uno Stato membro possa modificare i diritti, le condizioni e le procedure relativi ai diritti d’uso delle frequenze radio solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. In aggiunta, tale articolo stabilisce che l’intenzione di procedere a simili modifiche sia comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, e che a questi ultimi sia concesso un periodo di tempo sufficiente, non inferiore a quattro settimane, affinché possano esprimere la propria posizione.

58 Inoltre, dalla parte B, punto 6, dell’allegato della direttiva autorizzazioni risulta che l’imposizione di contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 13 di tale direttiva, è una delle condizioni che possono corredare tali diritti.

59 Ne consegue che l’imposizione di un contributo unico, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, configura una modifica delle condizioni applicabili agli operatori titolari dei diritti d’uso delle frequenze radio. Pertanto, uno Stato membro ha l’obbligo di assicurare che le condizioni poste per la modifica del regime dei contributi imposti agli operatori di telefonia mobile a titolo dei diritti d’uso delle frequenze radio siano rispettate.

60 Conseguentemente, si deve rilevare che uno Stato membro che intenda modificare i contributi applicabili ai diritti d’uso delle frequenze radio precedentemente accordati deve vegliare a che tale modifica sia conforme ai criteri stabiliti dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, vale a dire che essa sia obiettivamente giustificata, sia effettuata in misura proporzionata e sia notificata preventivamente a tutti i soggetti interessati, affinché possano esprimere la propria posizione. Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce dei fatti di cui è causa nel procedimento principale, i requisiti posti dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni siano stati rispettati.

61 In tale contesto, va sottolineato che la previsione di un contributo conforme alle condizioni stabilite dall’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, come quelle descritte ai punti 46 e 47 della presente sentenza, deve essere considerata obiettivamente giustificata ed effettuata in misura proporzionata.

62 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che tale modifica sia obiettivamente giustificata, effettuata in misura proporzionata e sia stata notificata preventivamente a tutti i soggetti interessati affinché possano esprimere la propria posizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce dei fatti di cui è causa nel procedimento principale.

Sulla terza questione

63 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

64 Si deve rilevare che, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, uno Stato membro non può né limitare né revocare i diritti d’uso delle frequenze radio, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con l’allegato della direttiva autorizzazioni e le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

65 A questo proposito si deve rilevare che, al paragrafo 2 dell’articolo 14 della direttiva autorizzazioni, a differenza del paragrafo 1 del medesimo articolo, le nozioni di «limitazione» e di «revoca» dei diritti d’uso delle frequenze radio concernono esclusivamente le ipotesi in cui il contenuto e l’estensione di tali diritti possono essere modificati.

66 Anche ammettendo che, in considerazione del suo termine di trasposizione, la direttiva autorizzazioni fosse applicabile ai fatti di cui è causa nel procedimento principale, in ogni caso l’imposizione agli operatori di telefonia mobile di contributi come quelli di cui al procedimento principale non è tale da influire sul contenuto e sull’estensione dei diritti d’uso delle frequenze radio conferiti agli operatori interessati. Conseguentemente, si deve rilevare che la modifica del regime dei contributi non configura una limitazione o una revoca dei diritti d’uso delle frequenze radio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

67 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

Sulle spese

68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga agli operatori di telefonia mobile titolari di diritti d’uso delle frequenze radio un contributo unico, dovuto sia per una nuova acquisizione dei diritti d’uso delle frequenze radio sia per il rinnovo di questi ultimi e che si somma ad un contributo annuale per la messa a disposizione delle frequenze, inteso a favorire l’impiego ottimale delle risorse, ma anche a un contributo diretto a coprire le spese di gestione dell’autorizzazione, a condizione che tali contributi siano realmente volti a garantire un impiego ottimale della risorsa costituita da tali frequenze radio, che essi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati all’uso a cui sono destinati e che tengano conto degli obiettivi stabiliti all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Alle stesse condizioni, la fissazione dell’importo di un contributo unico per i diritti d’uso delle frequenze radio mediante riferimento vuoi all’importo della precedente imposta di concessione unica, calcolato in base al numero di frequenze e di mesi a cui si riferiscono i diritti d’uso delle frequenze radio, vuoi agli importi risultanti da aste, può essere un metodo adeguato di determinazione del valore delle frequenze radio.

2) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2002/20 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che tale modifica sia obiettivamente giustificata, effettuata in misura proporzionata e sia stata notificata preventivamente a tutti i soggetti interessati affinché possano esprimere la propria posizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce dei fatti di cui è causa nel procedimento principale.

3) L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

Firme

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