Site icon QUOTIDIANO LEGALE

Sequestro probatorio: rapporto pertinenziale tra l’oggetto del sequestro e il reato.

Polizia posto di blocco

Polizia posto di blocco

In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta qualificazione dell’oggetto del provvedimento come “corpo del reato ” o “cosa pertinente al reato” (Cass., Sez. Unite, 29.11.1994, n. 20). L’accertamento del “fumus commissi delicti” va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l’Ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (Cass., Sez. Unite, 4.5.2000, n. 7, Mariano, che supera e rilegge Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, n. 23, Bassi). Quindi, per l’adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nel confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l’esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso. Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 9 Maggio 2013 (conferma ordinanza n. 30/2012 TRIB. LIBERTA’ di PAVIA, del 14/06/2012) Pres. Lombardi, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Astolfi

 

Legislazione di riferimento:

Artt. 239, 242, 256 e 257 d.Lgs. n. 152/2006

 

La sentenza per esteso e altre massime su www.ambientediritto.it

 

 

Exit mobile version