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SCUOLA: trattamento economico degli assistenti amministrativi che svolgono mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

CORTE COSTITUZIONALE  23 marzo – 19 aprile 2021 SENTENZA N. 71

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego  pubblico  -  Comparto  scuola  -  Assistenti  amministrativi   incaricati  di  svolgere  le  mansioni  di  direttore  dei  servizi 
generali e amministrativi (DSGA) - Criterio di  determinazione  del   trattamento economico  -  Denunciata  violazione  dei  principi  di
  ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalita' della retribuzione -   Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 44 e 45.  - Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma. 

(GU n.16 del 21-4-2021 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   del   combinato
disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»,  promosso  dal
Tribunale ordinario  di  Torino,  sezione  lavoro,  nel  procedimento
vertente tra  M.  C.  B.  e  altri  e  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, con ordinanza del 18  giugno  2019,
iscritta al n. 28 del registro  ordinanze  2020  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  10,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Visti l'atto di costituzione di M. C. B. e altri, nonche'  l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore
Angelo Buscema; 
    uditi l'avvocato Giovanna Tona per M. C. B. e altri e  l'avvocato
dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in collegamento da  remoto,  ai  sensi  del  punto  1)  del
decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Tribunale  ordinario  di  Torino,  sezione  lavoro,   ha
sollevato, con ordinanza del 17 giugno 2019 (reg.  ord..  n.  28  del
2020),  questioni  di  legittimita'  costituzionale   del   combinato
disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», in riferimento
agli artt. 3 e 36 (recte: 36, primo comma) della Costituzione. 
    1.1.-  Alla  stregua  della  normativa  censurata,  a   decorrere
dall'anno  scolastico  2012-2013,  agli   assistenti   amministrativi
incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi  generali
e amministrativi (DSGA) viene riconosciuto un trattamento  in  misura
pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al  livello
iniziale  della  progressione  economica  e  quello  complessivamente
goduto dall'assistente amministrativo incaricato. 
    Ad  avviso  del  rimettente,  anzitutto,   tale   meccanismo   di
determinazione  del  compenso  spettante  per  lo  svolgimento  delle
mansioni di DSGA, comportandone una progressiva riduzione equivalente
all'aumento  del  trattamento  economico   correlato   all'anzianita'
maturata dall'incaricato, fino all'azzeramento  nel  momento  in  cui
raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale  previsto  per  la
qualifica   superiore,   contrasterebbe   con   il    principio    di
ragionevolezza. 
    In secondo luogo, la normativa denunciata violerebbe il principio
di   uguaglianza,   in   quanto,   da   un    lato,    determinerebbe
un'ingiustificata discriminazione, a parita' di mansioni, all'interno
della medesima categoria, beneficiando maggiormente coloro che  hanno
una  minore  anzianita'  di  servizio  rispetto   ai   colleghi,   e,
dall'altro,   riserverebbe   agli   assistenti   amministrativi    un
trattamento deteriore rispetto, in particolare, ai docenti chiamati a
svolgere le superiori mansioni  di  dirigente  scolastico,  i  quali,
viceversa, non patirebbero la  riduzione  del  relativo  compenso  in
proporzione   inversa   alla   progressione    economica    correlata
all'anzianita' nella qualifica di provenienza. 
    Risulterebbe cosi' violato l'art. 3 Cost. 
    Le norme censurate confliggerebbero altresi' con l'art. 36, primo
comma, Cost., in quanto il diritto ivi  sancito  a  una  retribuzione
proporzionata  alla  quantita'  e  qualita'   del   lavoro   prestato
imporrebbe l'integrale e aggiuntiva  corresponsione  del  trattamento
economico previsto per lo svolgimento delle mansioni  superiori,  non
decrescente in senso  inverso  rispetto  all'anzianita'  di  servizio
maturata. 
    1.2.- Le questioni sollevate sarebbero rilevanti,  in  quanto  il
rimettente riferisce di  essere  stato  adito  da  alcuni  assistenti
amministrativi che, chiamati a svolgere, in virtu'  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato, le mansioni superiori di DSGA per periodi
concomitanti  e  successivi  all'anno  scolastico  2012-2013,   hanno
rivendicato il pagamento dell'indennita' per le  mansioni  superiori,
per tutti i periodi in  cui  le  hanno  svolte,  in  misura  pari  al
differenziale economico dei livelli  iniziali  di  inquadramento  del
DSGA  e  dell'assistente  amministrativo,   secondo   la   disciplina
precedente all'entrata in vigore  della  legge  n.  228  del  2012  e
altrimenti applicabile ai ricorrenti nel giudizio  a  quo,  ossia  ai
sensi dell'art. 69, comma 1, del Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data  4  agosto
1995, richiamato dall'art. 146, lettera g), numero 7), del  CCNL  del
Comparto scuola 2006-2009, sottoscritto in  data  29  novembre  2007.
Tali domande potrebbero trovare integrale accoglimento -  allo  stato
lo sarebbero solo parzialmente, in ragione della sentenza n. 108  del
2016,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'   costituzionale   della
normativa censurata  «nella  parte  in  cui  non  esclude  dalla  sua
applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori  di
direttore  dei   servizi   generali   ed   amministrativi   stipulati
antecedentemente alla sua entrata in vigore» - solo a  seguito  della
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   della   disciplina
denunciata.  Quest'ultima,  infatti,  non  sarebbe  ne'  suscettibile
d'interpretazione  costituzionalmente  orientata,  stante  il  tenore
letterale, ne' di disapplicazione per contrasto con l'art.  21  della
Carta  dei  diritti   fondamentali   dell'Unione   europea   (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, e con gli artt. 1 e 2 della direttiva  2000/78/CE  del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce  un  quadro  generale
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro. Cio' in quanto il  trattamento  discriminatorio
denunciato non  dipenderebbe  dall'eta'  del  lavoratore,  a  cui  si
riferiscono entrambe le fonti sovranazionali, bensi'  dall'anzianita'
di servizio e dalla correlata progressione economica. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo l'infondatezza delle questioni sollevate. 
    Anzitutto,  il  meccanismo  di  determinazione  del   trattamento
economico da riconoscere per lo svolgimento delle superiori  mansioni
di DSGA, oltre a essere compatibile con la previsione generale di cui
all'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche),  sarebbe  tutt'altro  che   lesivo   del
principio di uguaglianza, trovando giustificazione  nell'esigenza  di
impedire  discriminazioni  economiche  a  discapito   di   assistenti
amministrativi con ridotta anzianita' nell'esercizio  delle  relative
mansioni, ma con lunghi periodi di esercizio di quelle  superiori,  o
di un DSGA di ruolo con poca anzianita'. Ad  altrimenti  opinare,  il
trattamento economico risulterebbe maggiormente correlato  a  fattori
estrinseci rispetto alla prestazione di lavoro effettivamente svolta. 
    Tali argomenti confuterebbero anche la  dedotta  irragionevolezza
della normativa denunciata. 
    L'infondatezza   delle   censure   deriverebbe   altresi'   dalla
considerazione  che  il  temporaneo   conferimento   delle   mansioni
superiori avverrebbe su base  volontaristica  e  che,  in  tal  modo,
l'assistente amministrativo non solo conseguirebbe  un  vantaggio  di
fatto nell'espletamento nelle prove di  concorso  per  accedere  alla
qualifica superiore, ma beneficerebbe anche a  livello  normativo  di
procedure selettive riservate al personale  che  possa  vantare  tale
esperienza. 
    D'altra  parte,  questa  Corte,  investita  della  questione   di
legittimita' costituzionale della medesima normativa oggi  censurata,
non avrebbe ravvisato il contrasto con l'art.  3  Cost.  proprio  con
riferimento ai  profili  dedotti  nella  fattispecie,  limitandosi  a
rilevare la sola violazione del principio di affidamento  (e'  citata
la sentenza n. 108 del 2016). 
    Quanto al  contrasto  con  l'art.  36,  primo  comma,  Cost.,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  evidenzia  come,  pur  non
potendosi negare il progressivo  ridursi  del  trattamento  economico
connesso al temporaneo  conferimento  delle  mansioni  superiori,  il
compenso riconosciuto, unitamente alla considerazione complessiva del
trattamento riservato alla  categoria  di  dipendenti  in  questione,
costituisca scelta che, oltre a porsi in linea con  gli  obblighi  di
sostenibilita'  del  debito  pubblico,  garantirebbe   all'assistente
amministrativo, quale effetto finale,  un  livello  di  remunerazione
allineato a  quello  del  DSGA,  cosi'  soddisfacendo  l'esigenza  di
proporzionalita' alla qualita' delle mansioni concretamente svolte. 
    3.- Si sono costituiti in giudizio cinque dei sei  ricorrenti  in
via principale, deducendo la rilevanza delle  questioni  sollevate  e
condividendo le censure formulate dal giudice a quo. 
    In particolate, poi, le parti costituite hanno  evidenziato  come
la disciplina dettata dalle disposizioni  denunciate  costituisca  un
unicum  nell'ambito  del  pubblico   impiego   contrattualizzato,   a
esclusivo    pregiudizio    della    categoria    degli    assistenti
amministrativi, e come il risparmio derivante da quanto previsto, non
in via transeunte ne'  generalizzata,  sia  assolutamente  irrisorio,
onde la sproporzione rispetto agli  scopi  prefissati.  Peraltro,  la
soddisfazione delle contingenti esigenze economiche e finanziarie non
consentirebbe deroghe al principio di uguaglianza  su  cui  si  fonda
l'ordinamento costituzionale. 
    4.-  Con   memoria   illustrativa   depositata   in   prossimita'
dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le
proprie  difese,  evidenziando  come  la  sussistenza  di  un   nesso
eziologico tra la retribuzione e la scelta  di  rendersi  disponibili
all'esercizio  delle  mansioni  superiori  consenta  di   riconoscere
preponderante  rilievo,  ai  fini  del  giudizio  di  ragionevolezza,
all'esigenza di contenimento della spesa perseguita  dalla  normativa
censurata. 
    Anche le parti costituite hanno depositato memoria  illustrativa,
con cui, oltre a insistere negli argomenti gia'  addotti  a  sostegno
della  fondatezza  delle  questioni  sollevate,  hanno   sottolineato
l'irrilevanza   delle   facilitazioni   concorsuali    normativamente
previste, peraltro successive alla stipulazione dei contratti da essi
sottoscritti. Parimenti irrilevante sarebbe  la  circostanza  che  la
sentenza di questa Corte n. 108 del 2016 non si  sia  occupata  delle
(parzialmente) analoghe censure  gia'  allora  formulate  avverso  la
medesima normativa, avendole ritenute assorbite. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  ordinario  di  Torino,  sezione  lavoro,   ha
sollevato, con ordinanza del 17 giugno 2019 (reg.  ord..  n.  28  del
2020),  questioni  di  legittimita'  costituzionale   del   combinato
disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», in riferimento
agli artt. 3 e 36 (recte: 36, primo comma) della Costituzione. 
    Alla stregua della normativa  censurata,  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2012-2013, agli assistenti  amministrativi  incaricati  di
svolgere  le  mansioni  di   direttore   dei   servizi   generali   e
amministrativi (DSGA) viene  riconosciuto  un  trattamento  economico
pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al  livello
iniziale  della  progressione  economica  e  quello  complessivamente
goduto dall'assistente amministrativo incaricato. 
    Secondo  il  rimettente,  tale  criterio  di  determinazione  del
compenso  per  lo  svolgimento  delle  mansioni  superiori  di  DSGA,
comportandone una progressiva riduzione equivalente  all'aumento  del
trattamento    economico    correlato     all'anzianita'     maturata
dall'incaricato, fino all'azzeramento nel momento in cui raggiunge  o
supera lo stipendio tabellare  iniziale  previsto  per  la  qualifica
superiore,   contrasterebbe   anzitutto   con   il    principio    di
ragionevolezza. In secondo luogo, il descritto meccanismo  violerebbe
il principio di uguaglianza, in quanto, da  un  lato,  determinerebbe
un'ingiustificata discriminazione, a parita' di mansioni, all'interno
della medesima categoria, beneficiando coloro che  hanno  una  minore
anzianita' rispetto ai colleghi, e, dall'altro, pregiudicherebbe  gli
assistenti amministrativi rispetto ai docenti incaricati di  svolgere
le mansioni superiori di dirigente scolastico,  che  non  patirebbero
analoga riduzione del compenso. Risulterebbe cosi' violato  l'art.  3
Cost. 
    Le norme censurate confliggerebbero altresi' con l'art. 36, primo
comma, Cost., in quanto il diritto a una  retribuzione  proporzionata
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato imporrebbe  l'integrale
e aggiuntiva corresponsione del trattamento economico previsto per le
mansioni superiori e non, invece,  in  misura  decrescente,  fino  al
potenziale azzeramento. 
    2.- Prima di procedere alla disamina delle  questioni  sollevate,
occorre una sintetica ricostruzione del quadro normativo  in  cui  le
disposizioni censurate si inseriscono. 
    La  disciplina  generale  della  remunerazione   delle   mansioni
superiori  nell'ambito  del  pubblico  impiego  contrattualizzato  e'
recata dall'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), il quale prevede, al comma 2, che  «[p]er
obiettive esigenze di servizio il prestatore di  lavoro  puo'  essere
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente  superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico,  per  non  piu'  di  sei
mesi, prorogabili fino  a  dodici  qualora  siano  state  avviate  le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto  al  comma
4; b) nel caso  di  sostituzione  di  altro  dipendente  assente  con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza». Il successivo comma 4  stabilisce
che «[n]ei casi di cui al  comma  2,  per  il  periodo  di  effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per  la
qualifica superiore». Infine, ai sensi del comma 6 del medesimo  art.
52, «[l]e disposizioni del presente articolo si applicano in sede  di
attuazione della nuova  disciplina  degli  ordinamenti  professionali
prevista dai contratti collettivi  e  con  la  decorrenza  da  questi
stabilita.  I  medesimi   contratti   collettivi   possono   regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4». 
    L'art. 69, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di  lavoro
del Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995 - a
cui rinvia l'art. 146, lettera g), numero 7), del CCNL  del  Comparto
scuola 2006-2009, sottoscritto il 29 novembre  2007,  applicabile  ai
contratti stipulati dai ricorrenti nel giudizio a quo -  prevede  che
«[a]l personale docente incaricato dell'ufficio di  presidenza  o  di
direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli  effetti
il capo d'istituto per un periodo superiore a  quindici  giorni,  nei
casi di assenza o impedimento, nonche' all'assistente amministrativo,
che  sostituisce  il  direttore  amministrativo  o  il   responsabile
amministrativo, negli stessi casi, e' attribuita, per l'intera durata
dell'incarico  o  della  sostituzione,   una   indennita'   pari   al
differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». 
    Tale regime e' stato modificato dall'art. 1 della  legge  n.  228
del 2012, che, nei  commi  censurati,  dispone  che,  «[a]  decorrere
dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione  anche  nel  caso  degli
assistenti amministrativi incaricati di svolgere  mansioni  superiori
per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la
copertura di posti vacanti o disponibili  di  direttore  dei  servizi
generali e amministrativi» (comma 44) e che  «[l]a  liquidazione  del
compenso per l'incarico di cui al comma 44  e'  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, in misura pari alla differenza tra il trattamento  previsto  per
il direttore dei servizi generali amministrativi al livello  iniziale
della progressione economica e quello complessivamente  in  godimento
dall'assistente amministrativo incaricato» (comma 45). 
    Il   combinato    disposto    di    dette    norme,    dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 108 del  2016  nella
sua applicabilita'  retroattiva,  comporta,  come  rilevato  in  tale
occasione, che, «in luogo del criterio in  precedenza  adottato  (che
prendeva a riferimento le  retribuzioni  tabellari  nelle  rispettive
qualifiche iniziali dell'assistente amministrativo e  del  DSGA),  si
deve tenere conto dell'intero trattamento economico  complessivamente
goduto dall'assistente amministrativo incaricato. Ne consegue che  la
valorizzazione   dell'intero   trattamento   goduto   dall'assistente
amministrativo, in ogni caso  di  rilevante  anzianita'  di  servizio
(superiore a 21 anni) [...] produce l'azzeramento del compenso per le
mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo in godimento
e' gia' pari o superiore a quello previsto come trattamento tabellare
per la qualifica iniziale di DSGA». 
    3.- Tanto chiarito, le questioni sollevate non sono fondate. 
    Il giudice a quo lamenta che il meccanismo poc'anzi descritto  di
determinazione  del  compenso  spettante  per  lo  svolgimento  delle
superiori  mansioni  di  DSGA  risulti  inevitabilmente  lesivo   del
principio di proporzione della retribuzione alla quantita' e qualita'
del lavoro prestato (art. 36, primo comma,  Cost.)  e  irragionevole,
determinando un'ingiustificata discriminazione, sia nell'ambito della
medesima categoria degli assistenti amministrativi, sia  rispetto  al
personale docente (art. 3 Cost.). 
    Le censure formulate dal rimettente presentano un  elevato  grado
d'interconnessione,    circostanza    che    induce    a    trattarle
congiuntamente. 
    Occorre anzitutto rammentare come il legislatore  goda  di  ampia
discrezionalita',  sia  nell'articolazione  delle  carriere   e   dei
passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis,  sentenza
n.  224  del  2020),  che  nella  differenziazione  del   trattamento
economico (ex plurimis, sentenza n. 330 del 1999),  salvo  il  limite
della palese arbitrarieta' e della manifesta  irragionevolezza  della
disciplina. 
    Tanto premesso, secondo la giurisprudenza  di  questa  Corte,  il
lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto  alla  differenza
di trattamento con la qualifica piu' elevata in virtu' del  principio
della retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro
prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost.,  applicabile  anche
al pubblico impiego (sentenze n. 17 del 2014, n. 101 del 1995, n. 488
e n. 236 del 1992). 
    La normativa censurata rispetta tale principio, dal  momento  che
l'art.  1,  comma  45,  della  legge  n.  228   del   2012   assicura
all'assistente amministrativo di conseguire il trattamento  economico
previsto  per  il  DSGA  al  livello  iniziale   della   progressione
economica. 
    Come gia' rilevato da questa Corte (sentenza n.  108  del  2016),
l'attuale meccanismo, in quanto  ancorato  al  differenziale  tra  il
trattamento complessivo percepito dall'assistente amministrativo  che
ha ricevuto l'incarico e quello tabellarmente previsto come  iniziale
per il DSGA, comporta, dopo i 21 anni  di  anzianita',  l'azzeramento
del compenso per le mansioni superiori. 
    Cio', tuttavia, non contrasta con gli artt. 3 e 36, primo  comma,
Cost. 
    Anzitutto,   «la   garanzia   apprestata   dall'art.   36   della
Costituzione  non  esclude  la  legittimita'   di   una   prestazione
volontariamente resa senza la previsione di un compenso» (sentenza n.
22 del 1996 e, nello stesso senso, ordinanza n. 94 del 2002)  e  tale
e'  da  considerare  l'incarico  di  DSGA  svolto  da  un  assistente
amministrativo che abbia raggiunto o superato il  citato  livello  di
anzianita', posto che esso trova fondamento volontaristico sia  nella
manifestazione  di  disponibilita'  all'assegnazione  delle  mansioni
superiori che nel successivo contratto a tempo determinato  stipulato
con l'amministrazione. 
    In secondo luogo, questa Corte «si e'  ripetutamente  pronunciata
sul punto della  necessita'  di  una  valutazione  complessiva  della
retribuzione,  ai  fini  del  giudizio   sulla   sufficienza   e   la
proporzionalita' della  stessa  al  lavoro  prestato»  (ex  plurimis,
sentenza n. 96 del 2016). In  applicazione  di  detto  principio,  il
legislatore, dopo aver  correlato  all'anzianita'  di  servizio  come
assistente amministrativo una progressione economica  (Tabella  A  di
cui al CCNL del Comparto scuola stipulato il 4 agosto del  2011,  che
ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal  1°  settembre
2010), di essa tiene conto nel momento in cui  si  confronta  con  il
conferimento di un incarico implicante mansioni superiori  e  con  la
necessita'  di  garantire  la  proporzionalita'  della   retribuzione
globalmente considerata. 
    Il riconoscimento di  una  progressione  economica  indubbiamente
valorizza - e, quindi, gia' in parte remunera - la maggior esperienza
e professionalita' maturata dal dipendente nel corso  degli  anni  di
lavoro. Non e' quindi manifestamente irragionevole che, nel  caso  di
conferimento  dell'incarico  di  DSGA,  l'ordinamento   preveda   una
retribuzione aggiuntiva via via  decrescente,  fino  all'azzeramento,
per il dipendente piu' anziano, dotato, si', di maggiori  esperienze,
ma per esse gia' remunerato. A  diversamente  opinare,  peraltro,  si
giungerebbe ad affermare che,  a  parita'  di  mansioni  svolte,  sia
costituzionalmente     necessario     riconoscere      all'assistente
amministrativo con un'anzianita' maggiore ai 21 anni un compenso piu'
elevato di quello previsto per il DSGA a  livello  iniziale,  sebbene
quest'ultimo «sia titolare di  quelle  funzioni  appartenendo  ad  un
ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con  apposita
selezione  concorsuale  la  maggiore  qualificazione   professionale,
significativa di una  piu'  elevata  qualita'  del  lavoro  prestato»
(sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997). 
    Le  considerazioni  svolte,  oltre  a  escludere   la   manifesta
irragionevolezza del meccanismo previsto dalla  normativa  censurata,
giustificano  la  diversita'  di  trattamento   da   essa   riservata
all'assistente amministrativo dotato di minor anzianita' -  e  quindi
destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in
correlazione all'adibizione alle mansioni  superiori  di  DSGA  (come
tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne  ha
maturata una superiore a 21 anni,  proprio  perche'  diversamente  si
atteggia  la  valutazione  complessiva  della  retribuzione  da  essi
altrimenti goduta. 
    Quanto, poi,  alla  dedotta  disparita'  di  trattamento  che  la
normativa  censurata  riserverebbe  agli  assistenti   amministrativi
rispetto  al  personale  docente,  che  continua  a  beneficiare  del
precedente criterio di determinazione del compenso spettante  per  lo
svolgimento delle mansioni superiori di dirigente scolastico, non  e'
ravvisabile alcun vulnus all'art. 3 Cost. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  infatti,  la
violazione del principio di uguaglianza sussiste «qualora  situazioni
sostanzialmente    identiche    siano    disciplinate     in     modo
ingiustificatamente  diverso  e  non  quando   alla   diversita'   di
disciplina corrispondano situazioni non assimilabili»  (ex  plurimis,
sentenza n. 85 del 2020). 
    Nella fattispecie difetta la condizione di sostanziale  identita'
delle situazioni messe a confronto. 
    Anzitutto, a livello normativo,  lo  stato  giuridico  delle  due
categorie viene diversamente delineato  dal  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), il  quale  si  occupa  del  personale  docente,
educativo, direttivo  e  ispettivo  nel  Titolo  I  della  Parte  III
(articoli da 395 a 541) e del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario  (ATA),  nel   cui   novero   includere   gli   assistenti
amministrativi,  nei  Titoli  II  e  III  della  medesima  Parte  III
(articoli da 542 a 589).  In  ragione  di  tale  diversa  disciplina,
questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che, «[i]n merito  [...]
alla denunciata  disparita'  di  trattamento  del  personale  docente
rispetto al  personale  dirigente  e  al  personale  ATA,  [...],  va
osservato che le indicate  tipologie  di  personale  versano  in  una
situazione di stato giuridico che non ne consente l'assimilazione  in
una unica categoria, con la conseguenza che non e'  irragionevole  la
previsione di una diversa disciplina in materia» (sentenza n. 322 del
2005). 
    Inoltre, sono notoriamente ed evidentemente diverse le  attivita'
di docenza da quelle amministrative nonche' le mansioni di  spettanza
delle due categorie di dipendenti,  come  emerge  chiaramente  sia  a
livello legislativo - artt. 395, 396 e 397 del d.lgs. n. 297 del 1994
per le funzioni docente, ispettiva e direttiva; artt. 543 e  seguenti
per le aree funzionali e i ruoli del  personale  ATA,  normativa  che
detta  coordinate  provvisorie  nell'attesa   dell'intervento   della
contrattazione collettiva, cui ne e' demandata la  definizione  (art.
542) - sia nello stesso CCNL del 2007, che, dopo aver richiamato aree
professionali distinte (rispettivamente, artt. 25,  comma  1,  e  44,
comma 3), ne declina  autonomamente  e  diversamente  i  compiti  (in
particolare, articoli da 26 a 31 per il personale docente; artt. 44 e
47 per il personale ATA). 
    Anche  gli  aspetti  economico-retributivi  relativi   alle   due
categorie di  dipendenti  (docenti  e  ATA)  risultano  differenziati
nell'ambito del CCNL del 2007, segnatamente per  quanto  riguarda  il
trattamento accessorio (art. 77). 
    Infine, sotto il profilo della progressione di  carriera,  l'art.
1, comma 605, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2018-2020),  e  il  combinato  disposto
dell'art. 2, comma 6, del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126
(Misure  di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in  materia   di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di  ricerca  e  di
abilitazione dei docenti)  -  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge  20  dicembre  2019,  n.  159,  e  successivamente   modificato
dall'art. 1,  comma  972,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)  -  e  dell'art.  22,
comma 15, del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»,  hanno
previsto un regime agevolativo  del  tutto  particolare  proprio  per
l'accesso al profilo di DSGA da parte dell'assistente  amministrativo
che abbia maturato una pregressa esperienza triennale  nell'esercizio
delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una  tantum
dal  requisito  culturale  della  laurea,  ordinariamente   richiesta
(sentenza n. 275 del 2020), e prevedendo  delle  procedure  selettive
riservate, nonche', per l'attribuzione dei posti,  la  valorizzazione
dell'attivita' concretamente svolta. 
    Stante la diversita' delle situazioni messe a  confronto,  questa
Corte non ravvisa la denunciata disparita' di trattamento e,  quindi,
anche  sotto  tale  ulteriore  profilo,  ritiene   insussistente   la
violazione dell'art. 3 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2013)», sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  36,  primo  comma,
della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di  Torino,  sezione
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE 
 
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