La CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, del 29 febbraio 2012 con sentenza n. 262, Presidente e relatore Servino, ha stabilito che: Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Nella specie, un medico oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto a osservare gli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine unico della tutela della salute.