Fra l’altro ne revoca l’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione
In applicazione del principio europeo di precauzione, a seguito della pronuncia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Regione Toscana ha vietato l’impiego del Glyphosate in ambito extra-agricolo. Con successiva Delibera della Giunta regionale 821/2015, nel confermare il divieto, è stata introdotta una deroga nei casi in cui le ASL valutino inattuabili e più pericolosi per la popolazione metodi di diserbo alternativi.
A livello europeo si è aperto un ampio dibattito sulla necessità o meno di vietare l’uso di questa sostanza, con pronunciamenti discordanti dei vari soggetti interessati (vedi posizione EFSA Autorità Europea Sicurezza Alimentare).
Alla fine di giugno di quest’anno, la Commissione Europea ha prorogato l’autorizzazione all’uso di questa sostanza per 18 mesi. La risoluzione è stata assunta in attesa dell’espressione dell’E.CH.A. – European Chemicals Agency, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, e per questo si è optato per una proroga di un periodo di tempo limitato anziché i consueti 15 anni che normalmente vengono concessi ai prodotti fitosanitari. L’Italia rientra tra i Paesi che si sono opposti al rinnovo dell’autorizzazione di tale prodotto.
Agli inizi di agosto la Commissione Europea ha poi adottato il regolamento di esecuzione 2016/1313, con il quale sono dettate le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato. A seguito di questo regolamento, a sua volta il Ministero della Salute il 9 agosto scorso ha emanato un decreto con il quale, a decorrere dal 22 agosto 2016, si adottano disposizioni di modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate, fra le quali segnaliamo:
- la revoca dell’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione (…) quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- revoca dell’impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;
- il divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto.