La normativa vigente. Dalla lettura dell’articolo 18, comma 1, della L. 161/14, si evince la funzione e l’obbligo del tappo antirabbocco. Infatti, tale norma si riferisce unicamente agli oli di oliva vergini tra cui l’olio extra vergine di oliva. Introduce l’obbligatorietà della etichettatura conforme alla normativa sulla confezione e l’obbligo del tappo anti rabbocco. Sottolinea, che l’obbligo di utilizzare le bottiglie provviste di tale sistema riguarda solo il momento della somministrazione (sui tavoli), e non anche in cucina.
La ratio della legge. Il legislatore con detta disposizione di legge ha voluto garantire al consumatore la certezza che l’olio che consuma al tavolo è il medesimo che legge nell’etichetta. La legge, inoltre, si pone a tutela degli olivicoltori e produttori di olio giacché riduce notevolmente il rischio di trovare confezioni (alla somministrazione) del loro olio, che vengono utilizzate (traboccate) per contenere un prodotto diverso dal proprio. Tutele entrambe dirette a garantire la qualità dell’olio l’autenticità e l’origine dell’olio messo a disposizione del consumatore.
La nuova nota del Ministero dello Sviluppo Economico, invece, è volta essenzialmente a garantire la sicurezza del prodotto. Infatti, si legge: “Un prodotto si considera sicuro quando in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibili non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, avuto riguardo alle caratteristiche del prodotto stesso (es. composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio…), alla sua presentazione (etichettatura, avvertenze, istruzioni per l’uso…) ed alle categorie di consumatori cui è destinato (minori, anziani).
Il verificarsi di numerosi incidenti collegati all’uso di bottiglie con tappo antirabbocco, occorsi presumibilmente anche in presenza di apposite avvertenze, portano a concludere che questa tipologia di tappi non sia sicura per l’uso da parte del consumatore finale, se non nell’ambito dei servizi offerti dalle collettività, come previsto dalla legge n.9/2013.
In assenza di una disposizione sanzionatoria della violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n.9 si potrebbe proporre una modifica del medesimo articolo che preveda l’esplicito divieto di vendita al consumatore negli esercizi commerciali ed una sanzione per la violazione di tale divieto, associata alla violazione complessiva delle disposizioni dell’art. 7, comma 2 delle citata legge n. 9/2013.
Nelle more di tale modifica si ritiene opportuno promuovere un protocollo d’intesa tra Amministrazioni ed associazioni di produttori e di distributori affinché, a maggior tutela del consumatore, non vengano offerti in vendita allo stesso confezioni di olio recanti il dispositivo antirabbocco“.
Per completezza, di seguito, si riporta la nota.
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DIVISIONE VII – INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
C.A. DOTT.SSA GAETANA FERRI
DGSAN@POSTACERT.SANITA.IT
E, PC
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE
POCOI.DIREZIONE@PEC.POLITICHEAGRICOLE.GOV.IT
Oggetto: Tappo antirabbocco sulle confezioni di olio extra – vergine di oliva: segnalazione di possibili rischi per la salute del consumatore e richiesta di intervento. Nota DGSAN del 25.05.2018.
Si riscontra la nota del 25.05.2018 di codesta Direzione generale con la quale si fa riferimento alla segnalazione da parte dell’Associazione AIIPA della pericolosità dell’uso improprio del tappo
antirabbocco, oggetto di circolare Mise – Mipaaf del 15.12.2014 di chiarimento delle disposizioni recate dall’articolo 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n.9.
La questione dell’uso improprio da parte dei consumatori delle bottiglie di olio che dispongono del tappo antirabbocco è nota a questa Amministrazione in quanto già segnalata con precedente nota del luglio 2017 da parte delle Associazioni interessate ed affrontata in occasione di uno specifico incontro e successive interlocuzioni con AIIPA, al fine di valutare i possibili interventi risolutivi.
Ciò nonostante, la soluzione prospettata tramite il sostegno di una apposita campagna istituzionale di informazione e sensibilizzazione per i consumatori, non è parsa, ad avviso della scrivente
Direzione, adeguata a risolvere definitivamente la problematica dovuta ad una intrinseca pericolosità dimostrata dal sistema, qualora applicato su confezioni vendute ai consumatori.
Considerato il perdurare dell’impiego improprio delle confezioni dotate di tappo antirabbocco e l’inefficacia delle segnalazioni già apposte sulle confezioni di olio, si ritiene che il problema vada risolto alla radice, impedendo che le bottiglie con il predetto dispositivo arrivino nella disponibilità dei consumatori.
Questa tipologia di tappo è stata infatti introdotta dalla normativa nazionale per impedire un nuovo riempimento della confezione e comunque una modifica del contenuto della stessa da parte delle sole collettività.
L’articolo 7 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n.9, correttamente prevede che “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.
Si ritiene opportuno, pertanto, che venga ribadita la destinazione prevista dalla norma dell’impiego di questa tipologia di confezione alle sole collettività e non anche al singolo consumatore.
La fattispecie in esame rientra difatti nelle previsioni di cui agli artt. 102, 103 comma 1 lett. a) e 104 comma 1 del Codice del consumo. In particolare, il comma 1 dell’art. 104 dispone che i produttori immettano sul mercato solo prodotti sicuri; a sua volta il comma 1 lett. a) del citato art. 103 pone la definizione di “prodotto sicuro”. Un prodotto si considera sicuro quando in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibili non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, avuto riguardo alle caratteristiche del prodotto stesso (es. composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio…), alla sua presentazione (etichettatura, avvertenze, istruzioni per l’uso…) ed alle categorie di consumatori cui è destinato (minori, anziani).
Il verificarsi di numerosi incidenti collegati all’uso di bottiglie con tappo antirabbocco, occorsi presumibilmente anche in presenza di apposite avvertenze, portano a concludere che questa tipologia di tappi non sia sicura per l’uso da parte del consumatore finale, se non nell’ambito dei servizi offerti dalle collettività, come previsto dalla legge n.9/2013.
In assenza di una disposizione sanzionatoria della violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n.9 si potrebbe proporre una modifica del medesimo articolo che preveda l’esplicito divieto di vendita al consumatore negli esercizi commerciali ed una sanzione per la violazione di tale divieto, associata alla violazione complessiva delle disposizioni dell’art. 7, comma 2 delle citata legge n. 9/2013.
Nelle more di tale modifica si ritiene opportuno promuovere un protocollo d’intesa tra Amministrazioni ed associazioni di produttori e di distributori affinché, a maggior tutela del consumatore, non vengano offerti in vendita allo stesso confezioni di olio recanti il dispositivo antirabbocco.
Si resta a disposizione di codeste Amministrazioni per i seguiti operativi qualora si intenda condividere la suddetta proposta di soluzione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Stefano Firpo)
Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2577
e-mail gabriella.pecorini@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it