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di Matteo Mastracci. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30369 del 24 Luglio 2012 condanna severamente la pubblicazione di un articolo su un giornale locale (Il Corriere Adriatico), nel quale si specificava la condotta privato-sentimentale di una persona coinvolta in una storia omosessuale, senza il consenso della medesima.

Il caso esaminato, consiste in una condotta di c.d. Outing attuata da un giornalista che invocava il diritto di cronaca come propria scusante.

La decisione finale della Corte è stata lapidaria: Violazione della Privacy (ai fini dell’individuabilità dell’offeso non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone) e Consumazione del reato di Diffamazione (in quanto non sarebbe configurabile l’interesse pubblico della notizia, idoneo e sufficiente ai fini della pubblicazione del fatto e, quindi della generica conoscibilità del fatto medesimo).

 

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