Delega al Governo su riorganizzazione e scioglimento Corpo forestale dello Stato. Pubblicata la sentenza Sentenza 16 aprile 2019 n. 170: Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Pubblica amministrazione – Delega al Governo a provvedere alla riorganizzazione o all’eventuale scioglimento del Corpo forestale dello Stato, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni – Attuazione della delega – Scioglimento del Corpo e assorbimento del suo personale nell’Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia a ordinamento militare. – Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 8; decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), articoli da 7 a 19. –
N. 170 SENTENZA 16 aprile – 10 luglio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pubblica amministrazione - Delega al Governo a provvedere alla riorganizzazione o all'eventuale scioglimento del Corpo forestale dello Stato, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni - Attuazione della delega - Scioglimento del Corpo e assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia a ordinamento militare. - Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 8; decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), articoli da 7 a 19. -
(GU n.29 del 17-7-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, e, specificamente, dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nonche' degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con ordinanze del 16 agosto 2017, del 22 febbraio e del 7 dicembre 2018, iscritte rispettivamente al n. 185 del registro ordinanze 2017, al n. 96 del registro ordinanze 2018 e al n. 12 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2017, n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2018 e n. 6, prima serie speciale dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione di V. C., di C. F. e altri e di L. D.F. e altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi; uditi gli avvocati Vittorio Angiolini ed Emanuela Mazzola per L. D.F. e altri, Egidio Lizza per V. C. e per C. F. e altri, e gli avvocati dello Stato Leonello Mariani e Gesualdo d'Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza iscritta al n. 185 del r. o. dell'anno 2017, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, nonche', in via gradata, degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nella parte in cui dispongono lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia a ordinamento militare. In sostanza, nel suo complesso, la normativa censurata disciplina l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e il trasferimento a quest'ultima, alle altre forze di polizia o ad altre amministrazione del relativo personale. 1.1.- L'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 viene censurato laddove prevede che «[i]l Governo e' delegato ad adottare [...] uno o piu' decreti legislativi [...] nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) [...] riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie [...]». Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata confliggerebbe anzitutto con gli artt. 9, 32 e 81 Cost., in quanto il diritto alla tutela e salvaguardia del bene ambiente costituirebbe un diritto fondamentale della persona non sacrificabile per pretese esigenze di bilancio e risparmio di spesa, quali quelle alla base dell'assorbimento, mentre, da un lato, il Corpo forestale aveva garantito adeguati livelli di professionalita' e funzionalita', inevitabilmente disperse nelle operazioni di riorganizzazione, comunque non giustificate da significative sovrapposizioni di funzioni, e, dall'altro, non si evidenzierebbe alcun profilo di risparmio, prevedendosi, al contrario, uno specifico aggravio di costi. Inoltre, la norma di delega confliggerebbe con l'art. 3 Cost., in quanto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia, con smembramento delle funzioni, comporterebbe una riduzione di efficienza senza determinare una razionalizzazione dei costi e una semplificazione organizzativa, risultando, cosi', irragionevole. Infine, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., conferendo al Governo una delega "in bianco", atteso che la soppressione del Corpo forestale dello Stato attraverso il suo assorbimento in altra forza di polizia, anche a ordinamento militare, si porrebbe in controtendenza rispetto alle linee evolutive dell'ordinamento, determinando una profonda innovazione che avrebbe richiesto l'indicazione di principi e criteri direttivi inequivoci, mentre la delega sarebbe rimasta generica e vaga, non perimetrando la discrezionalita' del Governo quanto all'alternativa di sciogliere o meno il Corpo e all'identificazione della forza di polizia in cui farlo confluire e limitandosi a enunciare le finalita' da perseguire. 1.2.- Gli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016 vengono censurati «nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare». Dopo averne descritto sinteticamente il contenuto, il rimettente ne assume il contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. A suo avviso, i principi e i criteri direttivi enunciati nella legge di delega avrebbero imposto al Governo, nel caso avesse optato per la soppressione del Corpo forestale, di farne confluire il personale nella Polizia di Stato, quale forza di polizia a ordinamento civile, mentre l'assorbimento nell'Arma dei carabinieri, in quanto a ordinamento militare, avrebbe dovuto essere esclusivamente facoltativa, determinando un mutamento di condizione. Tale interpretazione, oltre che conforme alla lettera della disposizione di delega, sarebbe stata maggiormente rispettosa dei principi dell'ordinamento, in base ai quali l'acquisto della condizione di militare sarebbe necessariamente conseguente a un atto volontario del singolo. Inoltre, cosi' disponendo, il Governo avrebbe violato il contenuto della delega laddove essa prevedeva il rispetto delle «peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia», non salvaguardate nella confluenza in una forza di polizia a ordinamento militare. Ancora, nell'applicare i principi e i criteri direttivi, il legislatore delegato, a fronte di una pluralita' di soluzioni alternative, avrebbe dovuto compiere una scelta piu' consona, oltre che ai principi generali, alla tradizione normativa pregressa, orientata nel senso della smilitarizzazione delle organizzazioni del cosiddetto comparto sicurezza, altrimenti appropriandosi della discrezionalita' riservata al legislatore delegante. Secondo il rimettente, inoltre, le disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 censurate violerebbero l'art. 3 Cost., in quanto la militarizzazione del personale del disciolto Corpo forestale, a fronte del correlato sacrificio a esso imposto, non sarebbe adeguata e proporzionale allo scopo di mantenere un livello di efficienza gia' in essere. D'altra parte, che la militarizzazione non implichi un maggior grado di efficienza sarebbe dimostrato dalla progressiva smilitarizzazione, nel tempo, delle organizzazioni del comparto sicurezza, a ulteriore dimostrazione dell'irragionevolezza della scelta operata. Infine, l'incorporazione - con conseguente militarizzazione - del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri non troverebbe ragionevole giustificazione nemmeno in considerazione della capillarita' della presenza sul territorio, essendo analoga per l'uno e per l'altra. Infine, secondo il giudice a quo, le norme del decreto legislativo censurate violerebbero gli artt. 2 e 4 Cost. Il rimettente premette che il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per come concretamente disciplinato, non costituirebbe una libera scelta, ma risulterebbe sostanzialmente coartato in ragione dell'aleatorieta' delle altre opzioni offerte dalla disciplina denunciata, dell'esiguita' dei posti disponibili nelle altre amministrazioni, del peggioramento e dei rischi correlati a tali scelte, sotto il profilo delle condizioni giuridiche ed economiche. Sulla base di tali premesse e della mancata possibilita' di scegliere di transitare in altra forza di polizia a ordinamento civile, il rimettente assume: a) la violazione dell'art. 2 Cost. per il mancato rispetto del principio di autodeterminazione del personale del Corpo forestale dello Stato nel consentire l'assoggettamento alle limitazioni di alcuni diritti costituzionali derivanti dall'assunzione non pienamente volontaria dello status di militare; b) la violazione dell'art. 4 Cost. per il radicale mutamento del rapporto di impiego e di servizio correlato all'acquisizione non pienamente libera di detto status. 1.3.- In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione del provvedimento, applicativo degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 177 del 2016, con cui e' stata disposta l'assegnazione del ricorrente (vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato) all'Arma dei carabinieri e sostiene che, in mancanza di altre ragioni di censura, l'illegittimita' della disciplina dettata dal decreto legislativo o di quella dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 determinerebbe la caducazione automatica dell'atto impugnato o, quantomeno, la sua illegittimita' derivata, con conseguente accoglimento del ricorso, viceversa da respingere. 2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate. Anzitutto, la difesa statale eccepisce l'inammissibilita' delle stesse in quanto il giudice a quo, da un lato, non avrebbe fornito un'adeguata descrizione della fattispecie al suo esame, non motivando adeguatamente circa la sua mancata acquiescenza al passaggio nell'Arma dei carabinieri, pur intendendo rimanere in un'amministrazione del comparto sicurezza. In particolare, il ricorrente ben avrebbe potuto avvalersi delle ampie facolta' riconosciute dalla normativa censurata e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016 (Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi della facolta' del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) per evitare il transito nell'Arma dei carabinieri - eventualmente anche confluendo nella Polizia di Stato - e la circostanza che deliberatamente non le abbia sfruttate determinerebbe acquiescenza al provvedimento impugnato, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dal rimettente, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate. Inoltre, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, dette questioni sarebbero inammissibili perche' la motivazione a supporto della violazione dei parametri evocati risulterebbe inconferente, insufficiente o, comunque, inadeguata, non tenendo conto, in particolare, della discrezionalita' del Governo nell'attuazione della delega e delle possibilita' alternative riconosciute dalla disciplina normativa. Nel merito, la difesa dello Stato nega la fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 81 Cost. Non solo le esigenze di razionalizzazione dei costi non sarebbero le uniche addotte a supporto dell'intervento, ma il diritto alla salubrita' ambientale, non pregiudicato di per se' dall'assorbimento del personale e delle relative funzioni in un corpo diverso, sarebbe suscettibile di bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti e contemperato dall'esigenza di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione comune dei servizi strumentali. La disposizione di delega, inoltre, non violerebbe nemmeno gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., atteso che l'assorbimento del Corpo forestale in altra forza di polizia sarebbe un'opzione espressamente prevista e sufficientemente disciplinata dal legislatore delegante che, nell'esercizio della propria discrezionalita', ben potrebbe introdurre innovazioni rispetto alla precedente tradizione normativa. Tali ultime considerazioni determinerebbero l'irrilevanza delle questioni sollevate nei confronti degli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, in quanto l'interesse del ricorrente avrebbe potuto trovare soddisfazione in applicazione della disciplina adottata in attuazione della delega. Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale della normativa da ultimo citata, sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non sarebbero fondate. Il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a sottolineare la contraddittorieta' insita nel dedurre al contempo che la delega imponesse la facolta' di scelta per il personale di transitare in una forza di polizia a ordinamento militare e andasse interpretata nel senso di escludere tale assorbimento, evidenzia come quest'ultimo, lungi da rinvenire un ostacolo sul piano letterale, sia stato espressamente previsto, cosi' come evidenziato dai lavori preparatori, e sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore delegante - non impedita dalla pregressa tradizione normativa in senso contrario - che avrebbe anche provveduto a indicare le modalita' di attuazione, ragionevolmente limitando il contingente escluso dal transito al fine di non disperdere eccessivamente le competenze del corpo soppresso. Quanto alla pretesa irragionevolezza della scelta, essa sarebbe smentita dall'attribuzione delle funzioni gia' esercitate dal Corpo forestale ad altre strutture, senza alcun significativo sacrificio per il personale, ne' dal punto di vista economico ne' altrimenti, in considerazione degli spiccati tratti di analogia del Corpo forestale con le forze di polizia a ordinamento militare. Inoltre, la censura non terrebbe conto dei positivi effetti derivanti dalla riorganizzazione e dalla razionalizzazione dei costi. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2 e 4 Cost., la difesa statale, oltre a sottolineare il prestigio dell'Arma dei carabinieri, evidenzia come le esigenze della struttura militare non conculchino la garanzia dei diritti fondamentali di chi vi appartenga e come, comunque, al personale del Corpo forestale sia stata garantita un'ampia possibilita' di scelta per evitare il passaggio, la cui effettivita' troverebbe riscontro nel dato normativo. Peraltro, poiche' l'art. 4 Cost. non garantirebbe il diritto alla conservazione del posto di lavoro, esso non sarebbe nemmeno invocabile a sostegno del divieto di una modifica di status. Con memoria illustrativa depositata in prossimita' dell'udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha ulteriormente sviluppato le difese gia' svolte, evidenziando come la normativa censurata rientri nella discrezionalita' del legislatore, realizzi un ragionevole contemperamento degli interessi in rilievo, accordando al personale del Corpo forestale ampia ed effettiva facolta' di scelta onde sottrarsi al transito nell'Arma dei carabinieri, e non ne conculchi i diritti fondamentali in ragione dell'acquisto dello status di militare, considerate le peculiarita' della condizione in cui precedentemente versava e l'attenuazione delle limitazioni ad alcune liberta' fondamentali in ambito politico e sindacale, in virtu' della recente giurisprudenza amministrativa e costituzionale. 3.- Si e' costituito il ricorrente del giudizio a quo, evidenziando come la scelta di transitare in un'amministrazione diversa dall'Arma dei Carabinieri, comunque subordinata all'avallo della stessa, avrebbe comportato l'abbandono delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, la perdita dei trattamenti economici, della progressione in carriera e del regime di quiescenza relativi al comparto sicurezza, nonche' il concreto rischio, dato l'esiguo numero di posti, del collocamento in disponibilita', con cio' che tale evenienza comporta in termini di sospensione del rapporto di lavoro e di pregiudizio retributivo. D'altra parte, a fronte di tale alternativa ineffettiva, il transito nell'Arma dei carabinieri, sostanzialmente imposto, implicherebbe l'acquisizione dello status di militare, comportante l'assoggettamento ai codici penali militari di pace e di guerra (e alle fattispecie incriminatrici ivi previste esclusivamente per i militari o comunque caratterizzate da un trattamento sanzionatorio di maggior rigore e da pene diversamente connotate rispetto a quelle applicabili a chi non riveste tale condizione), alla giurisdizione militare, alla disciplina militare (la cui violazione avrebbe anche rilevanza penale), alla limitazione di alcuni diritti e liberta' fondamentali (liberta' di circolazione, di riunione, di manifestazione del pensiero, di associazione). Poiche' l'acquisizione dello status in considerazione non sarebbe il frutto di autodeterminazione, ne deriverebbe la violazione degli artt. 2 e 4 Cost., quest'ultimo quale specificazione del primo. Il ricorrente argomenta altresi' in ordine alle ulteriori censure mosse dal giudice rimettente, concludendo per la loro fondatezza. Lo stesso, con memoria illustrativa depositata in prossimita' dell'udienza, ha replicato alle eccezioni e alle difese dell'Avvocatura dello Stato, ulteriormente diffondendosi in ordine alla fondatezza delle censure formulate dal rimettente. In particolare, evidenzia come l'illegittimita' della normativa contenuta nel decreto delegato non possa essere ovviata accordando un'indiscriminata facolta' di mobilita' all'interno del comparto-sicurezza, pena l'impossibilita' di garantire l'invarianza dei livelli di tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare. Di qui la necessita' di caducazione integrale del decreto. Inoltre, il ricorrente nega la comprimibilita' dei diritti fondamentali del personale del Corpo forestale per esigenze organizzative dello Stato, contestando la correttezza del bilanciamento realizzato. Infine, assume l'erroneita' della stima dei risparmi prospettati in correlazione all'assorbimento, rivelatisi insussistenti. 4.- Con ordinanza iscritta al n. 96 del r. o. dell'anno 2018, anche il TAR Veneto ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento all'art. 76 Cost., nonche' degli articoli da 7 a 14 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost. L'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 avrebbe dettato direttive eccessivamente vaghe e generiche, non fissando i criteri alla stregua dei quali identificare la forza di polizia in cui assorbire il Corpo forestale e non tenendo conto delle diverse peculiarita' ordinamentali. Di qui la violazione dell'art. 76 Cost. Ove si ritenessero insussistenti i vizi della legge di delega, gli articoli da 7 a 14 e l'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto i principi e i criteri direttivi enunciati nella legge di delega avrebbero imposto al Governo di individuare soluzioni diverse da quella scelta, facendo confluire il personale del Corpo forestale nella Polizia di Stato, quale forza di polizia a ordinamento civile, mentre l'assorbimento in altre forze a ordinamento militare avrebbe dovuto essere esclusivamente facoltativa, evitando l'acquisizione non volontaria dello status relativo, in contrasto con il contesto costituzionale e legislativo di riferimento. La normativa censurata, inoltre, forzando il personale del Corpo forestale ad assumere lo status giuridico di militare a prescindere da una propria libera scelta in tal senso, contrasterebbe con il principio di autodeterminazione di cui all'art. 2 Cost. e con l'art. 4 Cost., specificativo del precedente in ambito professionale, modificando radicalmente il rapporto di lavoro. In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione dei provvedimenti con cui e' stata disposta l'assegnazione dei ricorrenti all'Arma dei carabinieri e sostiene che l'illegittimita' delle norme censurate comporterebbe quella degli atti impugnati e il loro annullamento. La facolta' normativamente prevista di chiedere di essere assegnati ad altre amministrazioni statali non inficerebbe la rilevanza delle questioni sollevate, in quanto tale opzione sarebbe estremamente penalizzante e quindi escluderebbe un'effettiva possibilita' di scelta. 5.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate. Anzitutto, la difesa statale eccepisce l'inammissibilita' delle stesse, in quanto il giudice a quo, da un lato, non avrebbe fornito un'adeguata descrizione della fattispecie al suo esame, non chiarendo se i ricorrenti abbiano chiesto di transitare in un'amministrazione diversa dall'Arma dei carabinieri, onde valutare l'eventuale acquiescenza al passaggio, con conseguente venir meno dell'interesse a ricorrere. Inoltre, la motivazione a supporto della violazione dei parametri evocati risulterebbe inadeguata, non tenendo conto, in particolare, della discrezionalita' del Governo nell'attuazione della delega e delle possibilita' alternative riconosciute dalla disciplina normativa. Poiche' l'assorbimento del Corpo forestale in altra forza di polizia, anche a ordinamento militare, sarebbe un'opzione espressamente prevista e sufficientemente disciplinata dal legislatore delegante, da un lato la delega non sarebbe generica e, dall'altro, il legislatore delegante si sarebbe mosso nel rispetto dei criteri direttivi da essa dettati, seppur nell'esercizio della fisiologica discrezionalita' che gli compete, onde la mancata violazione degli artt. 76 e 77 Cost. a opera della normativa censurata. Infine, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. sarebbero inammissibili in ragione del fatto che l'interesse dei ricorrenti a non confluire in una forza di polizia a ordinamento militare avrebbe potuto trovare soddisfazione a prescindere dal loro accoglimento e, comunque, infondate per ragioni coincidenti con quelle illustrate a proposito delle analoghe questioni promosse dal TAR Abruzzo. In prossimita' dell'udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa di contenuto sostanzialmente coincidente con quello della memoria depositata in relazione all'ordinanza del TAR Abruzzo. 6.- Si sono costituiti C.F. e altri sessantasette ricorrenti del giudizio a quo, sostenendo la fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Veneto con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte, con riguardo alle medesime questioni, nell'atto di costituzione nel giudizio incidentale instauratosi a seguito dell'ordinanza di rimessione del TAR Abruzzo. Con memoria illustrativa depositata in prossimita' dell'udienza, il ricorrente ha replicato alle eccezioni e alle difese dell'Avvocatura dello Stato, ulteriormente diffondendosi in ordine alla fondatezza delle censure formulate dal rimettente. In particolare, evidenzia come l'illegittimita' della normativa contenuta nel decreto delegato non possa essere ovviata accordando un'indiscriminata facolta' di mobilita' all'interno del comparto-sicurezza, pena l'impossibilita' di garantire il mantenimento dei livelli di tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare. Di qui la necessita' di caducazione integrale del decreto. Inoltre, il ricorrente, dopo essersi soffermato sulle limitazioni e sugli oneri connessi allo status militi, nega la comprimibilita' dei diritti fondamentali del personale del Corpo forestale per esigenze organizzative o di risparmio dello Stato, contestando la correttezza del bilanciamento realizzato in merito agli interessi in rilievo e sottolineando l'irragionevolezza della scelta di assorbimento nell'Arma dei carabinieri. 7.- Con ordinanza iscritta al n. 12 del r. o. dell'anno 2019, il TAR Molise ha sollevato, in via di successiva graduazione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., degli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nonche' dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 81 Cost. Anzitutto, ad avviso del rimettente, l'art. 8 della legge n. 124 del 2015 violerebbe gli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost. nella parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale e al suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia previo parere, anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Cio' sebbene la disposizione di delega incida anche in materia di agricoltura e foreste, di competenza legislativa regionale residuale, e interferisca con le relative funzioni, esercitate dalla Regione anche attraverso il Corpo forestale. Poiche' la citata interferenza non sarebbe risolvibile mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, sarebbe stato necessario il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso il modulo dell'intesa con le Regioni (si cita la sentenza n. 251 del 2016), soprattutto in considerazione della possibilita' di assorbimento, risultandone altrimenti compromesso anche il principio di buon andamento con riferimento alle funzioni amministrative regionali. Dall'illegittimita' della delega deriverebbe quella del decreto delegato nella sua interezza. In via gradata, il giudice rimettente denuncia gli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli addotti dal TAR Abruzzo a sostegno delle censure da esso mosse alla medesima normativa, evidenziando altresi' l'illegittimita' del mancato riconoscimento al personale del Corpo forestale della scelta di transitare in una forza di polizia a ordinamento civile, in coerenza con quanto previsto in passato in analoghe occasioni di modifica di status. Infine, in via di ulteriore subordine, il TAR Molise deduce il contrasto dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 con gli artt. 3, 9, 32 e 81 Cost., per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle esposte nell'ordinanza del TAR Abruzzo. In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione del provvedimento, applicativo degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 177 del 2016, con cui e' stata disposta l'assegnazione dei ricorrenti all'Arma dei carabinieri, nonche' dei decreti di inquadramento e attribuzione di grado militare, e sostiene che, in mancanza di altre ragioni di censura, l'illegittimita' della disciplina dettata dal decreto legislativo o di quella dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 e del comma 1, lettera a), ivi contenuto, determinerebbe la caducazione automatica degli atti impugnati o, quantomeno, la loro illegittimita' derivata, con conseguente accoglimento del ricorso, viceversa da respingere. 8.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate. Quelle relative all'art. 8 della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., sarebbero inammissibili, in quanto dall'atto di rimessione non risulterebbe quale effetto il loro accoglimento produrrebbe nel giudizio a quo e solo gli enti territoriali interessati sarebbero legittimati a lamentare il dedotto vulnus alle proprie prerogative. Nel merito, le questioni sarebbero infondate, in quanto non terrebbero conto della sopravvenuta disciplina del Corpo forestale, recata dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), che l'avrebbe ricondotto alle dirette dipendenze statali, con un organico nettamente autonomo rispetto alle Regioni, tanto da prevedersi solo la possibilita' di specifiche convenzioni per consentire l'affidamento a esso di compiti regionali (art. 4). Tale possibilita', peraltro, sarebbe stata mantenuta dall'art. 13 del d.lgs. n. 177 del 2016 e non scalfirebbe la riconducibilita', quantomeno prevalente, della normativa di delega ad ambiti di esclusiva competenza statale quali, in particolare, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2 Cost. da parte della normativa di cui al d.lgs. n. 177 del 2016, la censura sarebbe anzitutto inammissibile per carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, atteso che il rimettente ometterebbe di rilevare come oggetto della riforma sia il trasferimento delle funzioni del Corpo forestale all'Arma dei carabinieri e non lo status giuridico del personale. Nel merito, peraltro, la denuncia di incostituzionalita' sarebbe infondata, attese le alternative e le ampie possibilita' di scelta riconosciute con riferimento al transito, da conciliare con l'esigenza di assicurare l'unitarieta' e la continuita' delle funzioni. Non sussisterebbe nemmeno la violazione dell'art. 4 Cost., parametro che non assicurerebbe il conseguimento di un'occupazione o la conservazione del posto di lavoro, ma imporrebbe al legislatore di realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, seppur consentendogli di modularlo mediante forme di incentivazione di talune tipologie, al fine di salvaguardare altri interessi ed esigenze oggetto di protezione costituzionale. La disciplina recata dal decreto, infine, sarebbe coerente con i margini di scelta rimessi al legislatore delegato, nell'esercizio di una discrezionalita' rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzione, alla luce dei connotati di dislocazione territoriale e funzionali nonche' delle analogie, per quanto riguarda il personale, tra le due forze di polizia, onde il rispetto degli artt. 3, 76 e 77 Cost. Infine, la possibilita' di assorbimento nell'Arma dei carabinieri prevista nella delega non pregiudicherebbe in alcun modo l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni trasferite, anzi gioverebbe loro, salvaguardando al contempo la professionalita' del personale, con conseguente esclusione di un vulnus agli artt. 9 e 32 Cost. In prossimita' dell'udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria con cui, oltre a ribadire le eccezioni e le difese gia' illustrate a proposito delle censure formulate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., svolge ulteriori argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla memoria illustrativa depositata in relazione all'ordinanza del TAR Abruzzo. 9.- Si sono costituiti L. D.F. e altri tre ricorrenti del giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Molise. Con memoria illustrativa depositata in prossimita' dell'udienza, i ricorrenti ne hanno sostenuto la fondatezza, traendo spunto argomentativo, in particolare, dal regime normativo e giurisprudenziale dell'obiezione di coscienza, dal dettato dell'art. 52, terzo comma, Cost. e dall'insussistenza di risparmi in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri. Considerato in diritto 1.- Con la prima delle ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, nonche', in via gradata, degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nella parte in cui dispongono lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia a ordinamento militare. Con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe il TAR Veneto ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento all'art. 76 Cost., nonche', in via subordinata, degli articoli da 7 a 14 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost. Con la terza delle ordinanze indicate in epigrafe il TAR Molise ha sollevato, in via di successiva gradazione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., degli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nonche' dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 Cost. L'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 prevede che «[i]l Governo e' delegato ad adottare [...] uno o piu' decreti legislativi [...] nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) [...] riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie [...]». Il comma 5 del medesimo art. 8 prevede che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali). Il d.lgs. n. 177 del 2016 ha inteso dare attuazione alla citata delega, disponendo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, con attribuzione delle relative funzioni (art. 7), salvo le limitate competenze assegnate ad altre amministrazioni (artt. 9, 10 e 11), e conseguente trasferimento, mediante provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, del personale che le esercitava (art. 12). L'art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016 consente anche il transito del personale del Corpo forestale, in un contingente limitato, in altre amministrazioni statali, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare (comma 3). Quest'ultimo puo' presentare domanda di transito in dette amministrazioni e indicare se, in caso di mancato accoglimento della stessa, intenda rimanere assegnato all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato; in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione (comma 4). In difetto d'indicazione, il mancato accoglimento della domanda fa si' che si proceda, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione e, in caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessi di appartenere al comparto sicurezza e difesa, con applicazione nei suoi confronti dell'art. 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vale a dire venga collocato in disponibilita' (comma 6). Aditi in sede di impugnazione avverso il provvedimento di assegnazione all'Arma dei carabinieri, i giudici rimettenti hanno sollevato le descritte questioni di legittimita' costituzionale. 2.- Stante la parziale coincidenza della normativa censurata e dei parametri di cui essa si assume lesiva, i giudizi devono essere riuniti ai fini di una definizione congiunta. 3.- Va precisato che il d.lgs. n. 177 del 2016 ha subito marginali modificazioni - successivamente al deposito dell'ordinanza del TAR Abruzzo e prima di quello delle ordinanze del TAR Veneto e del TAR Molise - a opera del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), anche in alcune delle disposizioni censurate (artt. 7, 8, 9, 11, 16 e 18). Poiche' la legittimita' di un atto amministrativo deve essere esaminata, alla luce del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione e tutti i provvedimenti impugnati nei giudizi a quibus risalgono a epoca precedente al sopravvenuto decreto, la modifica legislativa risulta ininfluente in detti giudizi e non si pone, pertanto, l'esigenza di restituire gli atti per una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate (ex plurimis, sentenza n. 7 del 2019). Si deve inoltre rilevare come lo ius superveniens non alteri la disciplina censurata sotto i profili per i quali ne e' denunciata l'illegittimita' costituzionale e, dunque, non renda inattuali le valutazioni compiute dai rimettenti. 4.- Le eccezioni di inammissibilita' dell'Avvocatura generale dello Stato non sono fondate. 4.1.- Quanto alla pretesa acquiescenza che si sarebbe formata per effetto della mancata richiesta di assegnazione ad amministrazione diversa dall'Arma dei carabinieri - situazione riferita esplicitamente dal TAR Abruzzo e dal TAR Molise e implicitamente dal TAR Veneto - deve essere condiviso il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui, per configurare tale effetto, occorrono atti o comportamenti univoci, posti in essere dal destinatario di un provvedimento, in base ai quali sia possibile dimostrare la chiara e irrefutabile volonta' di accettarne gli effetti (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 15 novembre 2018, n. 6432). Nella fattispecie il comportamento dei ricorrenti non integra il carattere dell'inequivocita', essendo comunque configurabile come atteggiamento di mera tolleranza contingente, nell'attesa della reazione per eliminare i pretesi effetti pregiudizievoli dell'atto loro rivolto. 4.2.- Non puo' essere condivisa neppure l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui l'interesse dei ricorrenti dei giudizi a quibus avrebbe potuto concretamente trovare soddisfazione nella disciplina adottata in attuazione della delega. In ordine al dedotto pregiudizio, la motivazione delle ordinanze di rimessione risulta non implausibile con riguardo ai rischi in cui i predetti ricorrenti potevano incorrere avvalendosi delle facolta' previste dalla legge di delega e puntualmente disciplinate dal decreto delegato. 4.3.- Analogamente, e' infondata l'eccezione di inadeguata motivazione delle censure sollevate, atteso che i rimettenti offrono idonea argomentazione a sostegno dell'asserita violazione dei parametri evocati, soffermandosi criticamente anche sulla discrezionalita' esercitata sia dal legislatore delegante, che avrebbe riconosciuto eccessivi margini di manovra a quello delegato, sia da quest'ultimo, che ne avrebbe abusato. 4.4.- Non puo' neppure essere considerata ancipite la motivazione dei giudici a quibus, che assumono contemporaneamente la genericita' della delega e la violazione della stessa in sede attuativa. Tali questioni sono infatti proposte in via subordinata e, quindi, non in relazione contraddittoria (in tal senso, sentenza n. 175 del 2018). 4.5.- Per quel che concerne le eccezioni di inammissibilita' delle questioni sollevate dal TAR Molise in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., esse non sono fondate, ne' con riguardo alla pretesa mancata illustrazione degli effetti del loro accoglimento, ne' con riguardo all'asserita preclusione a far valere in via incidentale vizi afferenti alle attribuzioni di competenza delle Regioni. La prima eccezione non ha pregio, in quanto «a rendere ammissibili le questioni incidentali e' sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale possa produrre per le parti in causa» (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2016). Neanche la seconda eccezione e' fondata, in quanto, conformemente al costante orientamento di questa Corte in fattispecie analoghe (ex plurimis, sentenze n. 126 del 2018 e n. 280 del 2016), il giudice a quo non incontra limitazioni sotto il profilo della legittimazione a sollevare questioni relative al riparto delle competenze di natura legislativa. 4.6.- Infine, con riguardo alle questioni sollevate dal TAR Molise in riferimento all'art. 2 Cost., non puo' essere condiviso l'argomento dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui oggetto della riforma sarebbe il trasferimento delle funzioni del Corpo forestale e non il mutamento di status del suo personale. Emerge, infatti, dalla prospettazione del rimettente il collegamento tra il contesto di riforma e l'effetto pregiudizievole dedotto in giudizio. 5.- Nel merito, e' utile osservare come le questioni sollevate presentino un carattere circolare e interdipendente, nel senso che alcuni argomenti emergono piu' volte nei passaggi logici che articolano le diverse censure. Di tale interdipendenza dovra' tenersi necessariamente conto nell'esame delle singole questioni. 5.1.- Seguendo un ordine di evidente pregiudizialita' logico-giuridica (ex plurimis, sentenza n. 51 del 2017), devono essere preliminarmente ritenute prive di fondamento le censure proposte nei confronti dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Secondo i rimettenti, la citata disposizione avrebbe conferito al Governo una delega "in bianco", atteso che la soppressione del Corpo forestale dello Stato attraverso il suo assorbimento in altra forza di polizia, anche a ordinamento militare, si porrebbe in controtendenza rispetto alle linee evolutive dell'ordinamento, determinando una profonda innovazione che avrebbe richiesto l'indicazione di principi e criteri direttivi inequivoci, mentre la delega sarebbe rimasta generica e vaga, non perimetrando la discrezionalita' del Governo quanto all'alternativa di sciogliere o meno il Corpo e non individuando la forza di polizia in cui farlo confluire. Come gia' affermato da questa Corte, la legge di delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. n. 177 del 2016 hanno dato luogo a «una riorganizzazione assai complessa, che incide in profondita' sulle strutture e sul personale di tutte le Forze di polizia» (sentenza n. 229 del 2018). In tale contesto, la delega, contemplando espressamente l'eventualita' dell'assorbimento del Corpo forestale «in altra Forza di polizia», consente che essa possa essere individuata nell'Arma dei carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo il quadro normativo di riferimento (in particolare, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate del 1995»). La volonta' del legislatore delegante di consentire la soluzione del passaggio all'Arma dei carabinieri, si ricava, peraltro, anche dalle risultanze dei lavori preparatori: nella seduta dell'8 luglio 2015 della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati fu respinto un subemendamento finalizzato a precludere il passaggio alla menzionata Arma. Inoltre, due ordini del giorno (n. G8.2 e n. G8.3), approvati in Senato nella seduta del 3 agosto 2015, impegnavano il Governo a valutare l'opportunita' di individuare nell'Arma dei carabinieri la forza di polizia di eventuale destinazione. In presenza di una delega di riassetto cosi' incisiva e non di mero riordino non puo' essere precluso al legislatore di attribuire a quello delegato una scelta tra piu' opzioni possibili lasciando aperta, nell'ambito di criteri volti a rendere efficienti le funzioni oggetto di trasferimento, «una pluralita' di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalita' del Governo nell'attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l'art. 76 Cost.» (sentenza n. 79 del 2019). 5.2.- Le questioni sollevate dal TAR Abruzzo e dal TAR Molise nei confronti dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 9, 32 e 81 Cost., non sono fondate. Le relative censure possono essere cosi' sintetizzate: a) l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri lederebbe la salvaguardia dell'ambiente in termini di funzionalita', per la dispersione delle competenze; b) a tale assorbimento sarebbe collegata la lesione del diritto del personale del Corpo forestale consistente nel pregiudizio alla consolidata professionalita' dello stesso; c) la riforma avrebbe sacrificato alle esigenze della finanza pubblica il nucleo incomprimibile della tutela ambientale e delle connesse posizioni soggettive dei dipendenti del Corpo forestale. 5.2.1.- Quanto al preteso pregiudizio recato alla tutela ambientale, occorre precisare che i principi sottesi a tale funzione non consistono nella mera conservazione dell'apparato operativo, ma nella ricerca della migliore utilizzazione delle risorse in una prospettiva di continuita', senza, cioe', disperdere professionalita' e assetti territoriali, bensi' inquadrandoli in un contesto maggiormente funzionale. 5.2.2.- In ordine alla pretesa lesione dei diritti del personale forestale, e' sufficiente a sostenerne l'infondatezza l'esame dei principi e dei criteri direttivi della delega, ove si rinviene con chiarezza la prescrizione circa la corrispondenza tra funzioni unitariamente attribuite e transito del corrispondente personale, salvaguardandone professionalita' e specialita'. In particolare, l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 statuisce che la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento in altra forza di polizia debba far salve «le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale». Inoltre, e' previsto che il nuovo assetto funzionale e organizzativo debba essere caratterizzato dalla «revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva». Cio' anche attraverso «il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, [...] fermi restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, [...] in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione». A ben vedere, anche sotto il profilo delle garanzie riservate al personale del Corpo forestale, la delega e' notevolmente articolata, sia con riguardo al transito nella nuova Forza di polizia, sia con riguardo alle possibili alternative e al trattamento economico e giuridico. Pertanto, non risulta ne' generica, ne' lesiva delle situazioni soggettive dei funzionari forestali. 5.2.3.- Per quel che concerne la pretesa tirannia assunta, nell'articolazione della disposizione impugnata, dalle esigenze erariali, e' bene precisare che la salvaguardia dell'ambiente e' strettamente collegata al corretto impiego delle risorse disponibili, la cui proficua utilizzazione costituisce proprio l'obiettivo del legislatore nella fattispecie in esame. La disposizione censurata stabilisce principi e criteri direttivi: «preferenza [...] per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni [...] secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali». La formulazione della norma smentisce l'assunto dei rimettenti in quanto la stessa persegue sinergie funzionali prima ancora che economiche, cosi' da tendere non a un mero risparmio di spesa, ma a un livello superiore di efficienza coerente con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che conforma l'esercizio dei poteri pubblici e la cura degli interessi generali. Il perseguimento di risparmi di scala e di una migliore efficienza dei servizi non costituisce, nel caso di specie, una compressione del diritto della collettivita' alla salvaguardia dell'ambiente e di quello dei lavoratori forestali al mantenimento del livello delle professionalita' acquisite. Neppure conferenti appaiono le considerazioni dei giudici a quibus circa la genericita' delle previsioni di risparmio, che possono essere definite in sede di attuazione della delega. Non e' affatto irragionevole demandare al legislatore delegato la traduzione dei condivisibili obiettivi della riforma in adeguati profili organizzativi finalizzati a rendere piu' efficienti la difesa dell'ambiente e la sicurezza del territorio. In definitiva, non e' implausibile l'assunto da cui muove il legislatore, secondo cui l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze e' idonea a garantire una maggiore efficacia nell'esercizio delle funzioni affini e, con riguardo al caso di specie, una migliore tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare (in senso conforme, sentenze n. 202 del 2014 e n. 123 del 1968). 5.3.- Alla luce degli argomenti che precedono, non e' fondata l'ulteriore censura mossa all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 in riferimento all'art. 3 Cost., secondo cui l'assorbimento del Corpo forestale in altre forze di polizia comporterebbe lo smembramento delle relative funzioni e una riduzione di efficienza senza determinare razionalizzazione dei costi e semplificazione organizzativa. L'accorpamento, oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi - nella prospettiva del legislatore - a incrementare l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite. Non puo' essere considerata dispersione di professionalita' la possibilita' di parziale transito di funzioni e personale verso altre forze di polizia - diverse da quella di assorbimento principale, destinata a riceverli in via prevalente - o altre amministrazioni. Quanto alle altre Forze di polizia, il legislatore si premura di precisare che si deve trattare di un «contingente limitato» di personale in «conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite». Quanto al transito nei vigili del fuoco, sono interessate le sole competenze «in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi». In sostanza, in caso di assorbimento, funzioni e personale sono destinati a confluire in via prevalente in un'unica forza di polizia, salvo alcune limitate eccezioni, comunque conformi al principio della corrispondenza tra funzioni unitariamente attribuite e transito del corrispondente personale. 5.4.- Parimenti infondate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., sono le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Molise nei confronti dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 con riguardo alla parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale e al suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia previo parere, anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Ad avviso del rimettente, la disposizione di delega investirebbe la materia agricoltura e foreste, di competenza legislativa regionale residuale, interferendo con le relative funzioni che la Regione esercita anche attraverso il Corpo forestale. La citata interferenza non sarebbe risolvibile mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, per cui, secondo il principio di leale collaborazione, si sarebbe dovuta prevedere l'intesa con le Regioni, al fine di non compromettere le funzioni amministrative regionali e di non costringere tali autonomie territoriali ad attivare onerose alternative in modo autonomo. Tale impostazione non puo' essere condivisa poiche' la riforma incide su ambiti materiali di esclusiva competenza statale. Le disposizioni in esame non incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, poiche' l'esistenza di competenze amministrative del Corpo forestale nella materia agricoltura e foreste non pone in essere quella «fitta trama di relazioni» in cui ravvisare plurimi e distinti interessi da ripartirsi diversamente lungo l'asse della competenza normativa di Stato e Regioni (sentenze n. 251 del 2016 e n. 278 del 2010). Dal punto di vista organizzativo e del personale, la disciplina delle forze di polizia e' riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. (sentenze n. 81 del 2017, n. 89 del 2015 e n. 327 del 2006). Sotto il profilo funzionale, le attribuzioni interessate sono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.) e «ordinamento penale» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). L'attivita' delle forze di polizia ha per oggetto la prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunita' nazionale (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013). Tale materia viene evidentemente in rilievo avendo riguardo alle funzioni del Corpo forestale (in particolare, a quelle precedentemente indicate dall'art. 2, comma 1, lettere a, b, d, e, f, g e h, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato») e allo specifico riferimento della delega alle «funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare». All'ordinamento penale, infine, in virtu' del costante orientamento di questa Corte (sentenze n. 35 del 2011 e n. 167 del 2010), vanno ricondotte le funzioni di polizia giudiziaria, pure esercitate dal Corpo forestale (art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»). La delega si e' occupata di queste funzioni, appartenenti a materie di competenza esclusiva dello Stato, senza innovare le funzioni amministrative che il Corpo forestale esercita in ambito regionale. La giurisprudenza costituzionale ha limitato la materia forestale di competenza regionale alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 105 del 2008). Quindi non e' rilevante, ai fini del presente scrutinio, il richiamo alle funzioni regionali esercitate avvalendosi del Corpo forestale. Questa Corte, da un lato, ha ravvisato nell'art. 118, terzo comma, Cost. una riserva di legge statale ai fini della disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (sentenze n. 274 del 2010, n. 226 del 2010 e n. 167 del 2010); dall'altro, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ha precisato che forme di collaborazione e coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa, ma devono trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (ex plurimis, sentenza n. 104 del 2010). La riconducibilita' della riforma a materie di competenza esclusiva dello Stato non esclude la possibilita' di accordi di collaborazione e coordinamento con le Regioni, tant'e' che l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 li contempla espressamente, ponendosi nel solco dell'art. 4 della legge n. 36 del 2004. E cio' esclude l'asserito pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione regionale e, al contempo, scongiura il pericolo che, a fronte dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, le singole Regioni siano indotte a dotarsi di autonomi corpi di polizia amministrativa, onerando del relativo costo i propri bilanci e, piu' in generale, la finanza pubblica allargata. 6.- Anche le questioni sollevate dai rimettenti nei confronti del d.lgs. n. 177 del 2016 non sono fondate. 6.1.- E' innanzitutto destituita di fondamento la censura di violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. basata sulla pretesa inosservanza dei principi e dei criteri direttivi enunciati nella delega. Essi avrebbero vincolato il Governo, in caso di soppressione del Corpo forestale, a farne confluire il personale nella Polizia di Stato, in quanto forza di polizia a ordinamento civile, anziche' nell'Arma dei carabinieri, caratterizzata dall'ordinamento militare. Questa Corte ha costantemente ribadito che «la valutazione di conformita' del decreto legislativo alla sua legge delega "richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalita' poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega" (sentenza n. 250 del 2016)» (ex plurimis, sentenza n. 198 del 2018). Alla luce di tali enunciati, la possibilita' dell'assorbimento nell'Arma dei carabinieri appare conforme alla delega. Come ricordato nel precedente punto 5.1, gia' dall'andamento dei lavori parlamentari si evinceva la possibilita' di un transito del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri. Ma anche l'espressa formulazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 appare inequivocabile nel consentire la soluzione adottata dal legislatore delegato. L'ipotesi dell'«eventuale assorbimento» del Corpo forestale in altra forza di polizia risulta corredata dalla possibilita' di «conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale» della forza di polizia interessata all'accorpamento. In tale prospettiva funzionale, la delega consentiva, infatti, la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, progressione in carriera mediante «l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di reali gradi e qualifiche», ferme restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali della forza di polizia assorbente. 6.1.1.- Vi sono, poi, elementi fattuali che corroborano in modo appropriato il merito della scelta legislativa: in particolare, vi e' una solida coincidenza tra la diffusione capillare sul territorio nazionale delle stazioni dell'Arma dei carabinieri e di quelle del Corpo forestale, mentre la Polizia di Stato, verso cui le parti costituite sembrano esprimere la propria preferenza, e' prevalentemente dislocata nel territorio urbano, come emerge con chiarezza, tra l'altro, dall'audizione del 12 luglio 2016 del Capo della Polizia di Stato davanti alle Commissioni Affari costituzionali e Difesa del Senato della Repubblica. Queste caratteristiche fanno parte ormai di un assetto storico delle menzionate forze di polizia, attuato, gia' prima di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2016, dal decreto del Ministero dell'interno 25 marzo 1998 (Direttive per il coordinamento e la direzione unitaria previste dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121), privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei Comuni capoluogo di provincia e dell'Arma dei carabinieri negli altri Comuni (art. 2, lettere a e b). Non e' peraltro irrilevante, sotto il profilo operativo, strettamente correlato agli obiettivi di efficienza del riassetto, che l'Arma abbia potenziato, nel corso del tempo, la tutela ambientale e agroalimentare, in ragione delle competenze specifiche sviluppate dai propri reparti specializzati. Anche tale elemento corrobora, sotto l'aspetto funzionale, l'assorbimento delle funzioni affini svolte dal Corpo forestale dello Stato nei settori della sicurezza in materia di sanita', igiene e alimenti, agroalimentare e ambientale. In definitiva, il legislatore delegato, tra le soluzioni ivi prefigurate, ha operato una scelta che non risulta sproporzionata per plurimi motivi. Tra questi e' opportuno menzionare la dislocazione sul territorio degli uffici e delle stazioni forestali, sostanzialmente simile a quelle dell'Arma dei carabinieri, il principio piu' volte enunciato della tendenziale conservazione dell'apparato nelle pur inevitabili vicende modificative dell'ente accorpato, la presenza di alternative residuali, graduate secondo le possibilita' concretamente esistenti, nell'ordinamento delle forze di polizia e di altre amministrazioni secondo un criterio di compatibilita' tra vecchie e nuove funzioni del personale trasferito. 6.2.- Sono altresi' non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli da 7 a 19 (da 7 a 14 e dell'art. 18, secondo il TAR Veneto) del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost. I ricorrenti si dolgono del meccanismo di assunzione "non pienamente volontario" dello status di militare. Vi sarebbe una violazione degli artt. 2 e 4 Cost., con riguardo alla liberta' di "autodeterminazione" del personale del Corpo forestale, per effetto di una limitazione del diritto al lavoro. Sarebbe, inoltre, leso l'art. 3 Cost., in quanto il mutamento di status e la contrazione dei diritti a esso conseguente non sarebbero proporzionati allo scopo dell'efficienza del servizio da rendere. Al riguardo va osservato che il richiamo dei tre parametri costituzionali in relazione a tale ultimo aspetto deve essere inteso unitariamente, in quanto le censure dei rimettenti risultano chiaramente collegate tra loro sotto il profilo funzionale. 6.2.1.- Occorre preliminarmente ribadire che non puo' essere configurato un diritto fondamentale incomprimibile al mantenimento del posto di lavoro. E' stato al riguardo affermato che «la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato [deve essere circondata] di doverose garanzie [...] e di opportuni temperamenti [quando] si renda necessario far luogo a licenziamenti» (sentenza n. 45 del 1965). Licenziamenti che tuttavia non sono previsti dalla riforma in esame, la quale appare conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui il diritto al lavoro si contempera con la facolta' di regolarne l'esercizio «mediante l'adozione di opportune cautele che valgano a tutelare altri interessi ed altre esigenze sociali» (sentenza n. 194 del 1976). In altre parole, dal riconoscimento della rilevanza costituzionale del lavoro non puo' derivare - quando siano in gioco altri interessi e altre esigenze sociali - l'assoluta prevalenza della stabilita' del posto. Cosi', nell'ambito della tematica della mobilita' del pubblico impiego, che rileva specificamente nell'odierno giudizio, questa Corte ha ritenuto legittime disposizioni rispondenti alle finalita' di «evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro» di chi sia allo stato dipendente pubblico e di ottenere allo stesso tempo «un contenimento della spesa per il personale», in quanto ritenute idonee a promuovere, «nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.» (sentenze n. 202 del 2016 e n. 388 del 2004). Da ultimo, ha sottolineato come tali soluzioni consentano di garantire un equilibrato contemperamento tra il mantenimento dei rapporti di lavoro e la discrezionalita' legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici (sentenza n. 79 del 2019). 6.2.2.- Fermo restando quanto argomentato in ordine alla conformita' del decreto alla delega sotto il profilo dell'assorbimento nell'Arma dei carabinieri del Corpo forestale, non risulta censurabile la disciplina di tale passaggio prevista dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016. Dette disposizioni operano con modalita' graduali nella prospettiva di una tendenziale conservazione del rapporto tra funzioni e personale trasferito, in modo da preservare la sinergia tra esperienze acquisite e attivita' esercitate. Cosi', il comma 2, lettera a), prevede di tener conto «dell'impiego [...] nelle unita' dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni». All'interessato che scelga di non transitare nell'Arma dei carabinieri e non venga successivamente assegnato alle altre forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in ridotte aliquote e nei contingenti limitati indicati: rispettivamente 147 tra Polizia di Stato e Guardia di finanza, 390 nei Vigili del fuoco e 47 nel Ministero, come risulta dalla Tabella A allegata al d.lgs.) rimane la facolta' di richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con preferenza tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare. In quest'ultimo caso, il rapporto di lavoro sara' privatizzato e verra' corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, pari alla differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione. 6.2.3.- Anche per il personale che, entro la data del 31 dicembre 2016, non sia stato ricollocato e non abbia optato per la riassegnazione all'amministrazione individuata (ex art. 12, comma 2) dal Capo del Corpo forestale, il decreto assicura un trattamento non inferiore a quello riservato al personale della mobilita' collettiva in esubero previsto dall'art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Quest'ultimo, riconosce al lavoratore "in disponibilita'" il diritto a un'indennita' pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. Anche quest'ultima previsione residuale dell'eventuale collocamento in disponibilita' non si traduce in un'ingiustificata compressione dei diritti del personale del Corpo forestale, ma costituisce - come e' testimoniato dalla collocazione del precetto nel testo unico riguardante i dipendenti pubblici - una soluzione fisiologica di chiusura del sistema nel caso di impossibilita' di reimpiego alternativo. 6.2.4.- Rimane, infine, da esaminare la legittimita' costituzionale della prima alternativa - comunque assoggettata alla volontaria scelta del forestale (non pienamente libera secondo i rimettenti) - di transito dall'ordinamento civile a quello militare. E' indubbio che lo status giuridico di militare comporta l'adempimento di doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini (in particolare gli artt. 1465 e seguenti del Codice ordinamento militare). Tuttavia, l'assenza di un meccanismo coercitivo al passaggio dallo status civile a quello militare e l'esigenza di assicurare un maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, gia' svolti dal Corpo forestale e ora assegnati all'Arma dei carabinieri, costituiscono elementi decisivi per ritenere la correttezza del bilanciamento tra interessi antagonisti che il legislatore delegato si e' trovato a esprimere nell'ambito della concreta attuazione della riforma. Il mutamento di status, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 12 maggio 2016, n. 1183/2016), e' espressione di una nuova concezione organizzativa in cui sono le competenze - e non lo status - a dare la misura della professionalita'. In tale ottica, per effetto della capillare diffusione territoriale e dell'omogeneita' delle funzioni rispetto a quelle dell'Arma dei carabinieri, al personale forestale, che transita nel nuovo Corpo, e' consentito mantenere, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, la stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di conservazione della specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni (art. 2214-quater, comma 20, lettera b), nonche' continuare a svolgere funzioni a presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare, in attuazione del principio, contenuto nella legge delega, della «salvaguardia delle professionalita' esistenti». E' altresi' assicurata la permanenza nel comparto negoziale sicurezza e difesa al quale sono connesse prerogative giuridiche ed economiche (progressione in carriera, trattamento economico e pensionistico). In sostanza, l'obiettivo del legislatore e' quello di assicurare razionalizzazione e omogeneizzazione delle funzioni di polizia e sicurezza - affidate a personale gia' autorizzato, in virtu' dell'art. 3, comma 8, della legge n. 36 del 2004 a portare armi - sul presupposto che siano esse a dare la misura della professionalita' nell'attivita' di chi le esercita. Se il passaggio all'Arma dei carabinieri e lo svolgimento delle funzioni specializzate consentono di mantenere il livello di presidio ambientale, nonche' l'efficienza e il buon andamento, come dianzi illustrato, e' comunque prevista l'opzione per la privatizzazione del rapporto di lavoro, con transito in altra amministrazione dello Stato, disciplinata nei termini anzidetti dall'art. 12. Peraltro, la specificita' dell'ordinamento militare rispetto a quello civile e' stata in parte mitigata dalla recente sentenza di questa Corte n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1475 cod. ordinamento militare, il quale non consentiva ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, nonche' dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre 2017, n. 5845), che ha riconosciuto il diritto di iscrizione ai partiti politici e di elettorato passivo ai militari, con l'unico limite dell'assunzione di cariche statutarie. In definitiva, la struttura complessiva del riordino effettuata dal decreto legislativo in esame realizza un bilanciamento non implausibile tra l'esigenza di rendere piu' efficiente la tutela ambientale, quella di salvaguardare le posizioni lavorative del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale e quella di migliorare l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili. Bilanciamento che - come detto - dovra' trovare coerente attuazione, garantendo l'ottimale prestazione dei servizi inerenti alla tutela ambientale e l'impiego, nel nuovo ambito operativo, del personale proveniente dal precedente assetto amministrativo. 7.- In conclusione, la riforma in esame appare caratterizzata da una coerenza interna e da non implausibili soluzioni di bilanciamento dei valori in gioco, cosi' da superare tutte le doglianze di illegittimita' costituzionale formulate dai giudici rimettenti.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e dal TAR Molise con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal TAR Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., dal TAR Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., dal TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e dal TAR Molise con le ordinanze indicate in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli da 7 a 14 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., dal TAR Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA