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Delega al Governo su riorganizzazione e scioglimento Corpo forestale dello Stato. Pubblicata la sentenza Sentenza 16 aprile 2019 n. 170: Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Pubblica amministrazione – Delega al Governo a provvedere alla riorganizzazione o all’eventuale scioglimento del Corpo forestale dello Stato, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni – Attuazione della delega – Scioglimento del Corpo e assorbimento del suo personale nell’Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia a ordinamento militare. – Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 8; decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), articoli da 7 a 19. –

 

N. 170 SENTENZA 16 aprile – 10 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Pubblica amministrazione  -  Delega  al  Governo  a  provvedere  alla
  riorganizzazione o all'eventuale scioglimento del  Corpo  forestale
  dello Stato, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni
  - Attuazione della delega - Scioglimento del Corpo  e  assorbimento
  del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze  di
  polizia a ordinamento militare. 
-  Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 8;  decreto
  legislativo 19 agosto 2016, n.  177  (Disposizioni  in  materia  di
  razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  e  assorbimento  del
  Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
  lettera a), della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), articoli da 7  a
  19. 
-   

(GU n.29 del 17-7-2019 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  e,
specificamente, dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.   124   (Deleghe   al   Governo   in   materia   di
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),  nonche'  degli
articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  177
(Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
promossi dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo  -
sezione staccata di Pescara, dal Tribunale  amministrativo  regionale
per il Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise,
con ordinanze del 16 agosto 2017, del 22 febbraio e  del  7  dicembre
2018, iscritte rispettivamente al n. 185 del registro ordinanze 2017,
al n. 96 del  registro  ordinanze  2018  e  al  n.  12  del  registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale,  dell'anno  2017,  n.  27,  prima  serie
speciale, dell'anno 2018 e n. 6, prima serie speciale dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione di V. C., di C. F. e altri e di L.
D.F. e altri, nonche' gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  16  aprile  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati Vittorio Angiolini ed Emanuela Mazzola per  L.
D.F. e altri, Egidio Lizza per V. C. e per  C.  F.  e  altri,  e  gli
avvocati dello Stato  Leonello  Mariani  e  Gesualdo  d'Elia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 185 del r. o. dell'anno 2017, il
Tribunale  amministrativo  regionale  (TAR)  per  l'Abruzzo,  sezione
staccata  di  Pescara,  ha  sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 9,  32,  76,
77, primo comma, e 81 della Costituzione, nonche',  in  via  gradata,
degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nella
parte in cui dispongono lo scioglimento  del  Corpo  forestale  dello
Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri  e
nelle altre forze di polizia a ordinamento militare. 
    In sostanza, nel suo complesso, la normativa censurata disciplina
l'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato   nell'Arma   dei
carabinieri e il trasferimento a quest'ultima, alle  altre  forze  di
polizia o ad altre amministrazione del relativo personale. 
    1.1.- L'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del  2015
viene censurato laddove prevede che  «[i]l  Governo  e'  delegato  ad
adottare [...] uno o piu' decreti legislativi [...] nel rispetto  dei
seguenti principi  e  criteri  direttivi:  a)  [...]  riordino  delle
funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,  del  territorio  e  del
mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli  nel  settore
agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale
dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza  di
polizia, fatte salve le competenze del medesimo  Corpo  forestale  in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di  spegnimento
con mezzi aerei degli stessi da attribuire  al  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia
degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare  e  della  sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia  delle
professionalita'  esistenti,  delle  specialita'  e  dell'unitarieta'
delle   funzioni   da   attribuire,   assicurando    la    necessaria
corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del  relativo
personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti  del  personale
delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge  1º  aprile
1981,  n.  121,  in  aderenza   al   nuovo   assetto   funzionale   e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina  in
materia di reclutamento, di stato  giuridico  e  di  progressione  in
carriera,  tenendo  conto  del  merito  e   delle   professionalita',
nell'ottica   della   semplificazione   delle   relative   procedure,
prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero  istituzione
di ruoli, gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di
polizia,  in  ragione  delle  esigenze  di  funzionalita'   e   della
consistenza effettiva alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima
data,  nonche'  assicurando   il   mantenimento   della   sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei  connessi
trattamenti   economici,   anche   in   relazione   alle   occorrenti
disposizioni   transitorie,   fermi    restando    le    peculiarita'
ordinamentali  e  funzionali  del  personale  di  ciascuna  Forza  di
polizia, nonche' i contenuti e i  principi  di  cui  all'articolo  19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto  dei  criteri  di
delega della presente legge, in quanto compatibili;  2)  in  caso  di
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in  un'ottica  di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa
Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un  contingente
limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre
Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle  funzioni  alle
stesse  attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo   personale,   con
l'assunzione   della   relativa   condizione,   ovvero    in    altre
amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nell'ambito delle relative  dotazioni  organiche,  con
trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie [...]». 
    Ad   avviso   del   rimettente,   la    disposizione    censurata
confliggerebbe anzitutto con gli artt. 9, 32 e 81 Cost., in quanto il
diritto alla tutela e salvaguardia del bene ambiente costituirebbe un
diritto fondamentale della  persona  non  sacrificabile  per  pretese
esigenze di bilancio e risparmio di spesa,  quali  quelle  alla  base
dell'assorbimento, mentre, da  un  lato,  il  Corpo  forestale  aveva
garantito  adeguati  livelli  di  professionalita'  e  funzionalita',
inevitabilmente  disperse  nelle  operazioni   di   riorganizzazione,
comunque  non  giustificate  da  significative   sovrapposizioni   di
funzioni, e, dall'altro,  non  si  evidenzierebbe  alcun  profilo  di
risparmio, prevedendosi, al  contrario,  uno  specifico  aggravio  di
costi. 
    Inoltre, la norma di delega confliggerebbe con l'art. 3 Cost., in
quanto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre  forze
di  polizia,  con  smembramento  delle  funzioni,  comporterebbe  una
riduzione di efficienza senza determinare una  razionalizzazione  dei
costi  e  una  semplificazione  organizzativa,   risultando,   cosi',
irragionevole. 
    Infine, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 76
e 77, primo comma,  Cost.,  conferendo  al  Governo  una  delega  "in
bianco", atteso che la soppressione del Corpo forestale  dello  Stato
attraverso il suo assorbimento in altra forza  di  polizia,  anche  a
ordinamento militare, si porrebbe  in  controtendenza  rispetto  alle
linee   evolutive   dell'ordinamento,   determinando   una   profonda
innovazione che avrebbe richiesto l'indicazione di principi e criteri
direttivi inequivoci, mentre la delega  sarebbe  rimasta  generica  e
vaga,  non  perimetrando  la  discrezionalita'  del  Governo   quanto
all'alternativa di sciogliere o meno il Corpo  e  all'identificazione
della forza di  polizia  in  cui  farlo  confluire  e  limitandosi  a
enunciare le finalita' da perseguire. 
    1.2.- Gli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del  2016  vengono
censurati «nella parte in cui  hanno  disposto  lo  scioglimento  del
Corpo  Forestale  dello  Stato  e  inoltre  l'assorbimento  del   suo
personale nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad
ordinamento militare». 
    Dopo averne descritto sinteticamente il contenuto, il  rimettente
ne assume il contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. 
    A suo avviso, i principi e i criteri  direttivi  enunciati  nella
legge di delega avrebbero imposto al Governo, nel caso avesse  optato
per la soppressione  del  Corpo  forestale,  di  farne  confluire  il
personale  nella  Polizia  di  Stato,  quale  forza  di   polizia   a
ordinamento civile, mentre l'assorbimento nell'Arma dei  carabinieri,
in   quanto   a   ordinamento   militare,   avrebbe   dovuto   essere
esclusivamente facoltativa, determinando un mutamento di  condizione.
Tale  interpretazione,  oltre  che  conforme   alla   lettera   della
disposizione di delega, sarebbe  stata  maggiormente  rispettosa  dei
principi  dell'ordinamento,  in  base  ai  quali   l'acquisto   della
condizione di militare sarebbe necessariamente conseguente a un  atto
volontario del singolo. Inoltre, cosi' disponendo, il Governo avrebbe
violato il contenuto della delega laddove essa prevedeva il  rispetto
delle «peculiarita'  ordinamentali  e  funzionali  del  personale  di
ciascuna Forza di polizia», non salvaguardate nella confluenza in una
forza di polizia a ordinamento  militare.  Ancora,  nell'applicare  i
principi e i criteri direttivi, il legislatore delegato, a fronte  di
una pluralita' di soluzioni alternative, avrebbe dovuto compiere  una
scelta piu' consona, oltre che ai principi generali, alla  tradizione
normativa pregressa,  orientata  nel  senso  della  smilitarizzazione
delle organizzazioni del cosiddetto  comparto  sicurezza,  altrimenti
appropriandosi  della  discrezionalita'  riservata   al   legislatore
delegante. 
    Secondo il  rimettente,  inoltre,  le  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 177 del 2016 censurate violerebbero l'art. 3 Cost., in
quanto  la  militarizzazione  del  personale  del   disciolto   Corpo
forestale, a fronte del correlato  sacrificio  a  esso  imposto,  non
sarebbe adeguata e proporzionale allo scopo di mantenere  un  livello
di efficienza gia' in essere. D'altra parte, che la  militarizzazione
non implichi un maggior grado di efficienza sarebbe dimostrato  dalla
progressiva smilitarizzazione, nel tempo,  delle  organizzazioni  del
comparto sicurezza, a ulteriore  dimostrazione  dell'irragionevolezza
della scelta operata.  Infine,  l'incorporazione  -  con  conseguente
militarizzazione - del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri  non
troverebbe  ragionevole  giustificazione  nemmeno  in  considerazione
della capillarita' della presenza sul territorio, essendo analoga per
l'uno e per l'altra. 
    Infine,  secondo  il  giudice  a  quo,  le  norme   del   decreto
legislativo censurate violerebbero gli artt. 2 e 4 Cost. 
    Il rimettente premette che il transito del  personale  del  Corpo
forestale  dello  Stato   nell'Arma   dei   carabinieri,   per   come
concretamente disciplinato, non costituirebbe una libera  scelta,  ma
risulterebbe sostanzialmente coartato  in  ragione  dell'aleatorieta'
delle   altre   opzioni   offerte   dalla   disciplina    denunciata,
dell'esiguita' dei posti disponibili nelle altre amministrazioni, del
peggioramento e dei rischi correlati a tali scelte, sotto il  profilo
delle condizioni giuridiche ed economiche. 
    Sulla base di tali  premesse  e  della  mancata  possibilita'  di
scegliere di transitare in  altra  forza  di  polizia  a  ordinamento
civile, il rimettente assume: a) la violazione dell'art. 2 Cost.  per
il mancato rispetto del principio di autodeterminazione del personale
del Corpo forestale dello Stato nel consentire l'assoggettamento alle
limitazioni    di    alcuni    diritti    costituzionali    derivanti
dall'assunzione non pienamente volontaria dello status  di  militare;
b) la violazione dell'art. 4 Cost.  per  il  radicale  mutamento  del
rapporto di impiego e  di  servizio  correlato  all'acquisizione  non
pienamente libera di detto status. 
    1.3.- In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di essere
stato adito in sede di impugnazione  del  provvedimento,  applicativo
degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 177  del  2016,  con  cui  e'  stata
disposta l'assegnazione del ricorrente (vice sovrintendente del Corpo
forestale dello Stato) all'Arma dei carabinieri e  sostiene  che,  in
mancanza  di  altre  ragioni  di  censura,   l'illegittimita'   della
disciplina dettata dal decreto legislativo o di quella  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge n. 124 del  2015  determinerebbe  la
caducazione automatica dell'atto  impugnato  o,  quantomeno,  la  sua
illegittimita' derivata, con conseguente  accoglimento  del  ricorso,
viceversa da respingere. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni  sollevate   siano   dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate. 
    Anzitutto, la difesa statale eccepisce  l'inammissibilita'  delle
stesse in quanto il giudice a quo, da un lato,  non  avrebbe  fornito
un'adeguata descrizione della fattispecie al suo esame, non motivando
adeguatamente  circa  la  sua  mancata  acquiescenza   al   passaggio
nell'Arma   dei   carabinieri,    pur    intendendo    rimanere    in
un'amministrazione  del  comparto  sicurezza.  In   particolare,   il
ricorrente  ben  avrebbe  potuto  avvalersi  delle   ampie   facolta'
riconosciute dalla normativa censurata e dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016  (Determinazione  del
contingente di personale del Corpo forestale dello Stato  che  potra'
avvalersi  della  facolta'  del  transito  ad  altra  amministrazione
statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da
applicare alle procedure di mobilita',  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) per  evitare
il  transito  nell'Arma  dei  carabinieri   -   eventualmente   anche
confluendo  nella  Polizia  di  Stato  -   e   la   circostanza   che
deliberatamente non le abbia sfruttate determinerebbe acquiescenza al
provvedimento  impugnato,  diversamente  da  quanto   apoditticamente
sostenuto dal rimettente, con conseguente irrilevanza delle questioni
sollevate. 
    Inoltre, ad avviso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
dette questioni sarebbero  inammissibili  perche'  la  motivazione  a
supporto  della  violazione  dei   parametri   evocati   risulterebbe
inconferente, insufficiente  o,  comunque,  inadeguata,  non  tenendo
conto,   in   particolare,   della   discrezionalita'   del   Governo
nell'attuazione  della  delega  e  delle   possibilita'   alternative
riconosciute dalla disciplina normativa. 
    Nel merito, la  difesa  dello  Stato  nega  la  fondatezza  delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della legge n. 124 del 2015 in riferimento agli artt.  3,
9, 32 e 81 Cost. Non solo le esigenze di razionalizzazione dei  costi
non sarebbero le uniche addotte a  supporto  dell'intervento,  ma  il
diritto alla salubrita'  ambientale,  non  pregiudicato  di  per  se'
dall'assorbimento del personale e delle relative funzioni in un corpo
diverso,  sarebbe  suscettibile  di  bilanciamento  con   gli   altri
interessi costituzionalmente rilevanti e  contemperato  dall'esigenza
di evitare sovrapposizioni di competenze e di  favorire  la  gestione
comune dei servizi strumentali. La disposizione di  delega,  inoltre,
non violerebbe nemmeno gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.,  atteso
che l'assorbimento del Corpo forestale  in  altra  forza  di  polizia
sarebbe  un'opzione   espressamente   prevista   e   sufficientemente
disciplinata dal  legislatore  delegante  che,  nell'esercizio  della
propria  discrezionalita',  ben   potrebbe   introdurre   innovazioni
rispetto alla precedente tradizione normativa. 
    Tali ultime considerazioni determinerebbero  l'irrilevanza  delle
questioni sollevate nei confronti degli articoli da 7 a 19 del d.lgs.
n. 177 del 2016, in quanto l'interesse del ricorrente avrebbe  potuto
trovare soddisfazione in applicazione della  disciplina  adottata  in
attuazione della delega. 
    Nel merito, le questioni  di  legittimita'  costituzionale  della
normativa da ultimo citata, sollevate in riferimento agli artt. 76  e
77, primo comma, Cost., non sarebbero fondate. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a sottolineare la
contraddittorieta' insita nel  dedurre  al  contempo  che  la  delega
imponesse la facolta' di scelta per il personale di transitare in una
forza di polizia a ordinamento militare e  andasse  interpretata  nel
senso di escludere tale assorbimento,  evidenzia  come  quest'ultimo,
lungi da  rinvenire  un  ostacolo  sul  piano  letterale,  sia  stato
espressamente   previsto,   cosi'   come   evidenziato   dai   lavori
preparatori, e sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore
delegante - non impedita  dalla  pregressa  tradizione  normativa  in
senso  contrario  -  che  avrebbe  anche  provveduto  a  indicare  le
modalita' di attuazione,  ragionevolmente  limitando  il  contingente
escluso dal transito al fine  di  non  disperdere  eccessivamente  le
competenze del corpo soppresso. 
    Quanto alla pretesa irragionevolezza della scelta,  essa  sarebbe
smentita dall'attribuzione delle funzioni gia' esercitate  dal  Corpo
forestale ad altre strutture, senza  alcun  significativo  sacrificio
per il personale, ne' dal punto di vista economico ne' altrimenti, in
considerazione degli spiccati tratti di analogia del Corpo  forestale
con le forze di polizia a ordinamento militare. Inoltre,  la  censura
non   terrebbe   conto   dei   positivi   effetti   derivanti   dalla
riorganizzazione e dalla razionalizzazione dei costi. 
    Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2 e 4 Cost., la difesa
statale, oltre a sottolineare il prestigio dell'Arma dei carabinieri,
evidenzia come le esigenze della struttura militare  non  conculchino
la garanzia dei diritti fondamentali di chi  vi  appartenga  e  come,
comunque, al  personale  del  Corpo  forestale  sia  stata  garantita
un'ampia possibilita' di scelta per  evitare  il  passaggio,  la  cui
effettivita'  troverebbe  riscontro  nel  dato  normativo.  Peraltro,
poiche' l'art. 4 Cost. non garantirebbe il diritto alla conservazione
del posto di lavoro, esso non sarebbe nemmeno invocabile  a  sostegno
del divieto di una modifica di status. 
    Con memoria illustrativa depositata in  prossimita'  dell'udienza
il Presidente del Consiglio dei ministri ha ulteriormente  sviluppato
le difese gia'  svolte,  evidenziando  come  la  normativa  censurata
rientri  nella  discrezionalita'   del   legislatore,   realizzi   un
ragionevole contemperamento degli interessi in rilievo, accordando al
personale del Corpo forestale ampia ed effettiva facolta'  di  scelta
onde sottrarsi al  transito  nell'Arma  dei  carabinieri,  e  non  ne
conculchi i  diritti  fondamentali  in  ragione  dell'acquisto  dello
status di militare, considerate le peculiarita' della  condizione  in
cui precedentemente versava e  l'attenuazione  delle  limitazioni  ad
alcune liberta' fondamentali  in  ambito  politico  e  sindacale,  in
virtu' della recente giurisprudenza amministrativa e costituzionale. 
    3.-  Si  e'  costituito  il  ricorrente  del  giudizio   a   quo,
evidenziando come  la  scelta  di  transitare  in  un'amministrazione
diversa dall'Arma dei Carabinieri,  comunque  subordinata  all'avallo
della stessa, avrebbe  comportato  l'abbandono  delle  qualifiche  di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, la
perdita dei trattamenti economici, della progressione in  carriera  e
del regime di quiescenza relativi al comparto sicurezza,  nonche'  il
concreto rischio, dato l'esiguo numero di posti, del collocamento  in
disponibilita', con cio' che tale evenienza comporta  in  termini  di
sospensione del rapporto di  lavoro  e  di  pregiudizio  retributivo.
D'altra parte, a fronte di tale alternativa ineffettiva, il  transito
nell'Arma dei  carabinieri,  sostanzialmente  imposto,  implicherebbe
l'acquisizione    dello    status    di     militare,     comportante
l'assoggettamento ai codici penali militari di pace e  di  guerra  (e
alle fattispecie incriminatrici ivi  previste  esclusivamente  per  i
militari o comunque caratterizzate da un trattamento sanzionatorio di
maggior rigore e da pene diversamente  connotate  rispetto  a  quelle
applicabili a chi non riveste tale  condizione),  alla  giurisdizione
militare, alla disciplina militare (la cui violazione  avrebbe  anche
rilevanza penale), alla limitazione  di  alcuni  diritti  e  liberta'
fondamentali   (liberta'   di   circolazione,   di    riunione,    di
manifestazione del pensiero, di associazione). Poiche' l'acquisizione
dello  status  in   considerazione   non   sarebbe   il   frutto   di
autodeterminazione, ne deriverebbe la violazione degli artt.  2  e  4
Cost., quest'ultimo quale specificazione del primo. 
    Il ricorrente argomenta altresi' in ordine alle ulteriori censure
mosse dal giudice rimettente, concludendo per la loro fondatezza. 
    Lo stesso, con memoria  illustrativa  depositata  in  prossimita'
dell'udienza,   ha   replicato   alle   eccezioni   e   alle   difese
dell'Avvocatura dello Stato, ulteriormente  diffondendosi  in  ordine
alla  fondatezza  delle  censure   formulate   dal   rimettente.   In
particolare,  evidenzia   come   l'illegittimita'   della   normativa
contenuta nel decreto delegato non possa  essere  ovviata  accordando
un'indiscriminata   facolta'    di    mobilita'    all'interno    del
comparto-sicurezza, pena l'impossibilita' di  garantire  l'invarianza
dei livelli di tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza
agroalimentare. Di qui la necessita'  di  caducazione  integrale  del
decreto. Inoltre, il ricorrente nega la comprimibilita'  dei  diritti
fondamentali  del  personale  del  Corpo   forestale   per   esigenze
organizzative   dello   Stato,   contestando   la   correttezza   del
bilanciamento realizzato. Infine, assume l'erroneita' della stima dei
risparmi prospettati  in  correlazione  all'assorbimento,  rivelatisi
insussistenti. 
    4.- Con ordinanza iscritta al n. 96 del  r.  o.  dell'anno  2018,
anche  il  TAR  Veneto  ha  sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge  n.  124
del 2015, in riferimento all'art. 76 Cost., nonche' degli articoli da
7 a 14 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli
artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost. 
    L'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  n.  124  del  2015
avrebbe dettato  direttive  eccessivamente  vaghe  e  generiche,  non
fissando i criteri alla stregua dei quali identificare  la  forza  di
polizia in cui assorbire il Corpo forestale e non tenendo conto delle
diverse peculiarita' ordinamentali. Di qui la violazione dell'art. 76
Cost. 
    Ove si ritenessero insussistenti i vizi della  legge  di  delega,
gli articoli da 7 a 14 e  l'art.  18  del  d.lgs.  n.  177  del  2016
violerebbe gli artt. 76  e  77,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto  i
principi e i  criteri  direttivi  enunciati  nella  legge  di  delega
avrebbero imposto al Governo  di  individuare  soluzioni  diverse  da
quella scelta, facendo confluire il  personale  del  Corpo  forestale
nella Polizia di Stato, quale forza di polizia a ordinamento  civile,
mentre l'assorbimento in altre forze a ordinamento  militare  avrebbe
dovuto essere esclusivamente facoltativa, evitando l'acquisizione non
volontaria dello  status  relativo,  in  contrasto  con  il  contesto
costituzionale e legislativo di riferimento. 
    La normativa censurata, inoltre, forzando il personale del  Corpo
forestale ad assumere lo status giuridico di militare  a  prescindere
da una propria libera scelta in  tal  senso,  contrasterebbe  con  il
principio di autodeterminazione di cui all'art. 2 Cost. e con  l'art.
4  Cost.,  specificativo  del  precedente  in  ambito  professionale,
modificando radicalmente il rapporto di lavoro. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di essere stato
adito in sede di impugnazione dei  provvedimenti  con  cui  e'  stata
disposta l'assegnazione dei ricorrenti  all'Arma  dei  carabinieri  e
sostiene che l'illegittimita'  delle  norme  censurate  comporterebbe
quella degli atti impugnati  e  il  loro  annullamento.  La  facolta'
normativamente prevista di chiedere  di  essere  assegnati  ad  altre
amministrazioni statali non inficerebbe la rilevanza delle  questioni
sollevate, in quanto tale opzione sarebbe estremamente penalizzante e
quindi escluderebbe un'effettiva possibilita' di scelta. 
    5.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni  sollevate   siano   dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate. 
    Anzitutto, la difesa statale eccepisce  l'inammissibilita'  delle
stesse, in quanto il giudice a quo, da un lato, non  avrebbe  fornito
un'adeguata descrizione della fattispecie al suo esame, non chiarendo
se i ricorrenti abbiano chiesto di transitare  in  un'amministrazione
diversa  dall'Arma  dei  carabinieri,   onde   valutare   l'eventuale
acquiescenza al passaggio, con conseguente venir meno  dell'interesse
a ricorrere. Inoltre, la motivazione a supporto della violazione  dei
parametri evocati risulterebbe  inadeguata,  non  tenendo  conto,  in
particolare, della discrezionalita' del Governo nell'attuazione della
delega e delle possibilita' alternative riconosciute dalla disciplina
normativa. 
    Poiche' l'assorbimento del Corpo  forestale  in  altra  forza  di
polizia,   anche   a   ordinamento   militare,   sarebbe   un'opzione
espressamente   prevista   e   sufficientemente   disciplinata    dal
legislatore delegante, da un lato la delega non sarebbe  generica  e,
dall'altro, il legislatore delegante si sarebbe  mosso  nel  rispetto
dei criteri direttivi da essa dettati,  seppur  nell'esercizio  della
fisiologica  discrezionalita'  che  gli  compete,  onde  la   mancata
violazione degli  artt.  76  e  77  Cost.  a  opera  della  normativa
censurata. 
    Infine, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate  in
riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. sarebbero inammissibili in ragione
del fatto che l'interesse dei ricorrenti a non confluire in una forza
di  polizia   a   ordinamento   militare   avrebbe   potuto   trovare
soddisfazione  a  prescindere  dal  loro  accoglimento  e,  comunque,
infondate per ragioni coincidenti con quelle illustrate  a  proposito
delle analoghe questioni promosse dal TAR Abruzzo. 
    In prossimita'  dell'udienza  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   ha   depositato   memoria   illustrativa   di    contenuto
sostanzialmente coincidente con quello della  memoria  depositata  in
relazione all'ordinanza del TAR Abruzzo. 
    6.- Si sono costituiti C.F. e altri sessantasette ricorrenti  del
giudizio  a  quo,  sostenendo  la  fondatezza  delle   questioni   di
legittimita'   costituzionale   sollevate   dal   TAR   Veneto    con
argomentazioni sostanzialmente coincidenti  con  quelle  svolte,  con
riguardo alle  medesime  questioni,  nell'atto  di  costituzione  nel
giudizio  incidentale  instauratosi  a  seguito   dell'ordinanza   di
rimessione del TAR Abruzzo. 
    Con memoria illustrativa depositata in prossimita'  dell'udienza,
il  ricorrente  ha   replicato   alle   eccezioni   e   alle   difese
dell'Avvocatura dello Stato, ulteriormente  diffondendosi  in  ordine
alla  fondatezza  delle  censure   formulate   dal   rimettente.   In
particolare,  evidenzia   come   l'illegittimita'   della   normativa
contenuta nel decreto delegato non possa  essere  ovviata  accordando
un'indiscriminata   facolta'    di    mobilita'    all'interno    del
comparto-sicurezza,   pena   l'impossibilita'   di    garantire    il
mantenimento dei livelli di tutela dell'ambiente,  del  territorio  e
della sicurezza agroalimentare. Di qui la necessita'  di  caducazione
integrale  del  decreto.  Inoltre,  il   ricorrente,   dopo   essersi
soffermato sulle limitazioni  e  sugli  oneri  connessi  allo  status
militi,  nega  la  comprimibilita'  dei  diritti   fondamentali   del
personale  del  Corpo  forestale  per  esigenze  organizzative  o  di
risparmio dello Stato, contestando la correttezza  del  bilanciamento
realizzato in  merito  agli  interessi  in  rilievo  e  sottolineando
l'irragionevolezza  della  scelta  di  assorbimento   nell'Arma   dei
carabinieri. 
    7.- Con ordinanza iscritta al n. 12 del r. o. dell'anno 2019,  il
TAR Molise ha sollevato, in via di successiva graduazione,  questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della  legge  n.  124  del
2015, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118  e  120
Cost., degli articoli da 7 a 19  del  d.lgs.  n.  177  del  2016,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost.,  nonche'
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n.  124  del  2015,  in
riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 81 Cost. 
    Anzitutto, ad avviso del rimettente, l'art. 8 della legge n.  124
del 2015 violerebbe gli artt. 5, 97, 117, quarto  comma,  118  e  120
Cost. nella parte in cui delega il Governo a provvedere  con  decreto
legislativo alla  riorganizzazione  del  Corpo  forestale  e  al  suo
eventuale assorbimento in  altra  forza  di  polizia  previo  parere,
anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Cio' sebbene
la disposizione di delega incida anche in materia  di  agricoltura  e
foreste,   di   competenza   legislativa   regionale   residuale,   e
interferisca con le relative funzioni, esercitate dalla Regione anche
attraverso il Corpo forestale. Poiche'  la  citata  interferenza  non
sarebbe  risolvibile  mediante  il  criterio  della  prevalenza   del
legislatore  statale,  sarebbe  stato  necessario  il  rispetto   del
principio di leale collaborazione attraverso  il  modulo  dell'intesa
con le Regioni (si cita la sentenza n. 251 del 2016), soprattutto  in
considerazione  della  possibilita'  di  assorbimento,   risultandone
altrimenti compromesso anche  il  principio  di  buon  andamento  con
riferimento     alle     funzioni      amministrative      regionali.
Dall'illegittimita'  della  delega  deriverebbe  quella  del  decreto
delegato nella sua interezza. 
    In via gradata, il giudice rimettente denuncia gli articoli da  7
a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76
e 77, primo comma, Cost., per motivi sostanzialmente coincidenti  con
quelli addotti dal TAR Abruzzo a sostegno delle censure da esso mosse
alla medesima normativa, evidenziando altresi'  l'illegittimita'  del
mancato riconoscimento al personale del Corpo forestale della  scelta
di transitare in una  forza  di  polizia  a  ordinamento  civile,  in
coerenza con quanto previsto in  passato  in  analoghe  occasioni  di
modifica di status. 
    Infine, in via di ulteriore subordine, il TAR  Molise  deduce  il
contrasto dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge  n.  124  del
2015 con gli artt. 3, 9, 32 e 81 Cost., per  ragioni  sostanzialmente
coincidenti con quelle esposte nell'ordinanza del TAR Abruzzo. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di essere stato
adito in sede di impugnazione del  provvedimento,  applicativo  degli
artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 177 del 2016, con cui  e'  stata  disposta
l'assegnazione dei ricorrenti all'Arma dei carabinieri,  nonche'  dei
decreti di inquadramento e attribuzione di grado militare, e sostiene
che, in mancanza di altre ragioni di censura, l'illegittimita'  della
disciplina dettata dal decreto legislativo o di  quella  dell'art.  8
della legge n. 124 del 2015 e del comma 1, lettera a), ivi contenuto,
determinerebbe la caducazione  automatica  degli  atti  impugnati  o,
quantomeno,  la  loro  illegittimita'   derivata,   con   conseguente
accoglimento del ricorso, viceversa da respingere. 
    8.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni  sollevate   siano   dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate. 
    Quelle relative all'art. 8  della  legge  n.  124  del  2015,  in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma,  118  e  120  Cost.,
sarebbero  inammissibili,  in  quanto  dall'atto  di  rimessione  non
risulterebbe quale  effetto  il  loro  accoglimento  produrrebbe  nel
giudizio a quo e solo gli  enti  territoriali  interessati  sarebbero
legittimati a lamentare il dedotto vulnus alle proprie prerogative. 
    Nel merito, le  questioni  sarebbero  infondate,  in  quanto  non
terrebbero conto della sopravvenuta disciplina del  Corpo  forestale,
recata dalla legge 6 febbraio 2004,  n.  36  (Nuovo  ordinamento  del
Corpo forestale dello Stato), che l'avrebbe ricondotto  alle  dirette
dipendenze statali, con un organico nettamente autonomo rispetto alle
Regioni, tanto da  prevedersi  solo  la  possibilita'  di  specifiche
convenzioni per consentire l'affidamento a esso di compiti  regionali
(art.  4).  Tale  possibilita',  peraltro,  sarebbe  stata  mantenuta
dall'art. 13 del  d.lgs.  n.  177  del  2016  e  non  scalfirebbe  la
riconducibilita', quantomeno prevalente, della normativa di delega ad
ambiti di esclusiva competenza  statale  quali,  in  particolare,  la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117,  secondo
comma, lettera s), Cost. 
    Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2 Cost. da  parte  della
normativa di cui al d.lgs.  n.  177  del  2016,  la  censura  sarebbe
anzitutto  inammissibile  per  carente   ricostruzione   del   quadro
normativo di riferimento, atteso che  il  rimettente  ometterebbe  di
rilevare come  oggetto  della  riforma  sia  il  trasferimento  delle
funzioni del Corpo forestale all'Arma dei carabinieri e non lo status
giuridico  del  personale.  Nel  merito,  peraltro,  la  denuncia  di
incostituzionalita' sarebbe infondata, attese  le  alternative  e  le
ampie  possibilita'  di  scelta  riconosciute  con   riferimento   al
transito, da conciliare con l'esigenza di assicurare l'unitarieta'  e
la continuita' delle funzioni. 
    Non  sussisterebbe  nemmeno  la  violazione  dell'art.  4  Cost.,
parametro che non assicurerebbe il conseguimento di un'occupazione  o
la conservazione del posto di lavoro, ma imporrebbe al legislatore di
realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al  lavoro,
seppur consentendogli di modularlo mediante forme  di  incentivazione
di talune tipologie, al fine  di  salvaguardare  altri  interessi  ed
esigenze oggetto di protezione costituzionale. 
    La disciplina recata dal decreto, infine, sarebbe coerente con  i
margini di scelta rimessi al legislatore delegato, nell'esercizio  di
una discrezionalita' rispettosa  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzione, alla luce dei connotati di dislocazione  territoriale  e
funzionali nonche' delle analogie, per quanto riguarda il  personale,
tra le due forze di polizia, onde il rispetto degli artt. 3, 76 e  77
Cost. 
    Infine, la possibilita' di assorbimento nell'Arma dei carabinieri
prevista nella delega non pregiudicherebbe in alcun modo l'efficienza
e  l'efficacia  nell'esercizio  delle   funzioni   trasferite,   anzi
gioverebbe loro, salvaguardando al contempo la  professionalita'  del
personale, con conseguente esclusione di un vulnus agli artt. 9 e  32
Cost. 
    In prossimita'  dell'udienza  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato memoria con cui, oltre a ribadire le eccezioni
e le difese gia' illustrate a proposito delle  censure  formulate  in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma,  118  e  120  Cost.,
svolge ulteriori argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli  di
cui alla memoria illustrativa depositata in  relazione  all'ordinanza
del TAR Abruzzo. 
    9.- Si sono  costituiti  L.  D.F.  e  altri  tre  ricorrenti  del
giudizio  a  quo,  chiedendo  l'accoglimento   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Molise. 
    Con memoria illustrativa depositata in prossimita'  dell'udienza,
i  ricorrenti  ne  hanno  sostenuto  la  fondatezza,  traendo  spunto
argomentativo,   in   particolare,    dal    regime    normativo    e
giurisprudenziale dell'obiezione di coscienza, dal dettato  dell'art.
52,  terzo  comma,  Cost.  e  dall'insussistenza   di   risparmi   in
conseguenza  dell'assorbimento  del  Corpo  forestale  nell'Arma  dei
carabinieri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  la  prima  delle  ordinanze  indicate  in  epigrafe  il
Tribunale  amministrativo  regionale  (TAR)  per  l'Abruzzo,  sezione
staccata  di  Pescara,  ha  sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 9,  32,  76,
77, primo comma, e 81 della Costituzione, nonche',  in  via  gradata,
degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nella
parte in cui dispongono lo scioglimento  del  Corpo  forestale  dello
Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri  e
nelle altre forze di polizia a ordinamento militare. 
    Con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe il TAR Veneto
ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge n.  124  del  2015,  in  riferimento
all'art. 76 Cost., nonche', in via subordinata, degli articoli da 7 a
14 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del  2016,  in  riferimento  agli
artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost. 
    Con la terza delle ordinanze indicate in epigrafe il  TAR  Molise
ha  sollevato,  in  via  di  successiva  gradazione,   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del  2015,
in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120  Cost.,
degli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016,  in  riferimento
agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nonche' dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli
artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 Cost. 
    L'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  n.  124  del  2015
prevede che «[i]l Governo e' delegato ad adottare [...]  uno  o  piu'
decreti legislativi  [...]  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: a) [...] riordino delle  funzioni  di  polizia  di
tutela dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo
della  sicurezza  e  dei  controlli   nel   settore   agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato  ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia,  fatte
salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di  lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei
degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
con le connesse risorse e ferme restando la  garanzia  degli  attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite  e  il  transito  del  relativo   personale;   conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16  della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  in
aderenza  al  nuovo  assetto  funzionale   e   organizzativo,   anche
attraverso:  1)  la  revisione  della  disciplina   in   materia   di
reclutamento, di stato  giuridico  e  di  progressione  in  carriera,
tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica  della
semplificazione  delle  relative  procedure,  prevedendo  l'eventuale
unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,  gradi  e
qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni  organiche,
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in  ragione
delle esigenze di funzionalita' e della  consistenza  effettiva  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  ferme  restando  le
facolta'  assunzionali   previste   alla   medesima   data,   nonche'
assicurando il mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione  del
personale  delle  Forze  di  polizia  e  dei   connessi   trattamenti
economici,  anche   in   relazione   alle   occorrenti   disposizioni
transitorie,  fermi  restando   le   peculiarita'   ordinamentali   e
funzionali del personale di ciascuna  Forza  di  polizia,  nonche'  i
contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4  novembre
2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri  di  delega  della  presente
legge, in quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica  di  razionalizzazione  dei
costi, il transito del personale nella  relativa  Forza  di  polizia,
nonche' la facolta' di transito, in un contingente  limitato,  previa
determinazione  delle  relative  modalita',  nelle  altre  Forze   di
polizia, in conseguente corrispondenza  delle  funzioni  alle  stesse
attribuite e gia' svolte dal  medesimo  personale,  con  l'assunzione
della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle  relative
dotazioni organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
finanziarie [...]». 
    Il comma 5 del medesimo art. 8 prevede che i decreti  legislativi
di cui al precedente comma 1 sono adottati  previa  acquisizione  del
parere della Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano   ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei  comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
citta' ed autonomie locali). 
    Il d.lgs. n. 177 del 2016 ha inteso dare attuazione  alla  citata
delega, disponendo l'assorbimento del  Corpo  forestale  dello  Stato
nell'Arma dei carabinieri, con attribuzione delle  relative  funzioni
(art.  7),  salvo  le  limitate   competenze   assegnate   ad   altre
amministrazioni (artt. 9, 10  e  11),  e  conseguente  trasferimento,
mediante provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato,  del
personale che le esercitava (art. 12). 
    L'art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016 consente anche  il  transito
del personale del Corpo forestale, in  un  contingente  limitato,  in
altre amministrazioni statali, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri preferibilmente tra  quelle  che  svolgono
funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare
(comma 3). Quest'ultimo puo' presentare domanda di transito in  dette
amministrazioni e indicare se, in caso di mancato accoglimento  della
stessa,   intenda   rimanere   assegnato    all'amministrazione    di
destinazione individuata con il  provvedimento  del  Capo  del  Corpo
forestale dello Stato; in tal caso,  il  mancato  accoglimento  della
domanda determina la definitivita' del provvedimento di  assegnazione
(comma 4). In difetto d'indicazione, il  mancato  accoglimento  della
domanda fa  si'  che  si  proceda,  previo  esame  congiunto  con  le
organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione e,
in caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre  2016,
il predetto personale cessi di appartenere al  comparto  sicurezza  e
difesa, con applicazione nei suoi confronti dell'art.  33,  comma  8,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), vale a dire venga collocato in disponibilita' (comma 6). 
    Aditi  in  sede  di  impugnazione  avverso  il  provvedimento  di
assegnazione all'Arma dei carabinieri,  i  giudici  rimettenti  hanno
sollevato le descritte questioni di legittimita' costituzionale. 
    2.- Stante la parziale coincidenza della  normativa  censurata  e
dei parametri di cui essa si assume lesiva, i giudizi  devono  essere
riuniti ai fini di una definizione congiunta. 
    3.- Va precisato  che  il  d.lgs.  n.  177  del  2016  ha  subito
marginali modificazioni - successivamente al deposito  dell'ordinanza
del TAR Abruzzo e prima di quello delle ordinanze del  TAR  Veneto  e
del TAR Molise - a opera del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n.
228 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione  delle  funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche),  anche
in alcune delle disposizioni censurate (artt. 7, 8, 9, 11, 16 e 18). 
    Poiche' la legittimita' di un  atto  amministrativo  deve  essere
esaminata, alla luce del principio tempus regit actum,  con  riguardo
alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della  sua
adozione e tutti i  provvedimenti  impugnati  nei  giudizi  a  quibus
risalgono a epoca precedente al  sopravvenuto  decreto,  la  modifica
legislativa risulta ininfluente in  detti  giudizi  e  non  si  pone,
pertanto, l'esigenza di restituire gli  atti  per  una  rivalutazione
della rilevanza e della non manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate (ex plurimis, sentenza n. 7  del  2019).  Si  deve  inoltre
rilevare come lo ius superveniens non alteri la disciplina  censurata
sotto i  profili  per  i  quali  ne  e'  denunciata  l'illegittimita'
costituzionale e, dunque, non renda inattuali le valutazioni compiute
dai rimettenti. 
    4.- Le eccezioni  di  inammissibilita'  dell'Avvocatura  generale
dello Stato non sono fondate. 
    4.1.- Quanto alla pretesa acquiescenza che si sarebbe formata per
effetto della mancata richiesta di  assegnazione  ad  amministrazione
diversa   dall'Arma   dei   carabinieri   -    situazione    riferita
esplicitamente dal TAR Abruzzo e dal TAR Molise e implicitamente  dal
TAR Veneto - deve essere condiviso  il  principio  consolidato  nella
giurisprudenza  amministrativa  secondo  cui,  per  configurare  tale
effetto, occorrono atti o comportamenti univoci, posti in essere  dal
destinatario di un provvedimento, in  base  ai  quali  sia  possibile
dimostrare la  chiara  e  irrefutabile  volonta'  di  accettarne  gli
effetti (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 15
novembre 2018, n. 6432). 
    Nella fattispecie il comportamento dei ricorrenti non integra  il
carattere dell'inequivocita',  essendo  comunque  configurabile  come
atteggiamento  di  mera  tolleranza  contingente,  nell'attesa  della
reazione per eliminare i pretesi  effetti  pregiudizievoli  dell'atto
loro rivolto. 
    4.2.-  Non  puo'  essere  condivisa   neppure   l'eccezione   del
Presidente del Consiglio dei ministri, secondo  cui  l'interesse  dei
ricorrenti dei giudizi a quibus avrebbe potuto concretamente  trovare
soddisfazione nella disciplina adottata in attuazione della delega. 
    In ordine al dedotto pregiudizio, la motivazione delle  ordinanze
di rimessione risulta non implausibile con riguardo ai rischi in  cui
i predetti ricorrenti potevano incorrere avvalendosi  delle  facolta'
previste dalla  legge  di  delega  e  puntualmente  disciplinate  dal
decreto delegato. 
    4.3.-  Analogamente,  e'  infondata  l'eccezione  di   inadeguata
motivazione delle censure sollevate, atteso che i rimettenti  offrono
idonea  argomentazione  a  sostegno  dell'asserita   violazione   dei
parametri   evocati,   soffermandosi   criticamente    anche    sulla
discrezionalita'  esercitata  sia  dal  legislatore  delegante,   che
avrebbe riconosciuto eccessivi margini di manovra a quello  delegato,
sia da quest'ultimo, che ne avrebbe abusato. 
    4.4.- Non puo' neppure essere considerata ancipite la motivazione
dei giudici a quibus, che assumono contemporaneamente la  genericita'
della delega e la violazione della stessa  in  sede  attuativa.  Tali
questioni sono infatti proposte in via subordinata e, quindi, non  in
relazione contraddittoria (in tal senso, sentenza n. 175 del 2018). 
    4.5.- Per quel che  concerne  le  eccezioni  di  inammissibilita'
delle questioni sollevate dal TAR Molise in riferimento agli artt. 5,
97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., esse non  sono  fondate,  ne'
con riguardo alla pretesa mancata  illustrazione  degli  effetti  del
loro accoglimento, ne' con riguardo all'asserita  preclusione  a  far
valere  in  via  incidentale  vizi  afferenti  alle  attribuzioni  di
competenza delle Regioni. 
    La  prima  eccezione  non  ha  pregio,  in  quanto   «a   rendere
ammissibili le questioni incidentali  e'  sufficiente  che  la  norma
impugnata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino  gli
effetti che una eventuale pronuncia di illegittimita'  costituzionale
possa produrre per le parti in causa» (ex plurimis,  sentenza  n.  20
del 2016). 
    Neanche la seconda eccezione e' fondata, in quanto, conformemente
al costante orientamento di questa Corte in fattispecie analoghe  (ex
plurimis, sentenze n. 126 del 2018 e n. 280 del 2016), il  giudice  a
quo non incontra limitazioni sotto il profilo della legittimazione  a
sollevare questioni relative al riparto delle  competenze  di  natura
legislativa. 
    4.6.- Infine, con  riguardo  alle  questioni  sollevate  dal  TAR
Molise in riferimento all'art. 2 Cost.,  non  puo'  essere  condiviso
l'argomento dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui oggetto
della riforma sarebbe  il  trasferimento  delle  funzioni  del  Corpo
forestale e non il mutamento di status  del  suo  personale.  Emerge,
infatti, dalla prospettazione del rimettente il collegamento  tra  il
contesto di riforma e l'effetto pregiudizievole dedotto in giudizio. 
    5.- Nel merito, e' utile osservare come  le  questioni  sollevate
presentino un carattere circolare e interdipendente,  nel  senso  che
alcuni  argomenti  emergono  piu'  volte  nei  passaggi  logici   che
articolano le diverse censure. Di tale interdipendenza dovra' tenersi
necessariamente conto nell'esame delle singole questioni. 
    5.1.-   Seguendo   un   ordine   di   evidente   pregiudizialita'
logico-giuridica (ex plurimis,  sentenza  n.  51  del  2017),  devono
essere  preliminarmente  ritenute  prive  di  fondamento  le  censure
proposte nei confronti dell'art. 8, comma 1, lettera a), della  legge
n. 124 del 2015, in riferimento agli artt.  76  e  77,  primo  comma,
Cost. 
    Secondo i rimettenti, la citata disposizione avrebbe conferito al
Governo una delega "in bianco", atteso che la soppressione del  Corpo
forestale dello Stato attraverso il suo assorbimento in  altra  forza
di  polizia,  anche  a   ordinamento   militare,   si   porrebbe   in
controtendenza  rispetto  alle  linee   evolutive   dell'ordinamento,
determinando  una  profonda   innovazione   che   avrebbe   richiesto
l'indicazione di principi e criteri direttivi inequivoci,  mentre  la
delega  sarebbe  rimasta  generica  e  vaga,  non   perimetrando   la
discrezionalita' del Governo quanto all'alternativa di  sciogliere  o
meno il Corpo e non individuando la forza di  polizia  in  cui  farlo
confluire. 
    Come gia' affermato da questa Corte, la legge di  delega  n.  124
del 2015 e il d.lgs.  n.  177  del  2016  hanno  dato  luogo  a  «una
riorganizzazione assai complessa, che  incide  in  profondita'  sulle
strutture e sul personale di tutte le Forze di polizia» (sentenza  n.
229 del 2018). 
    In  tale  contesto,   la   delega,   contemplando   espressamente
l'eventualita' dell'assorbimento del Corpo forestale «in altra  Forza
di polizia», consente che essa possa essere individuata nell'Arma dei
carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo  il
quadro normativo di riferimento  (in  particolare,  l'art.  16  della
legge  1°  aprile  1981,   n.   121,   recante   «Nuovo   ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e l'art. 2, comma  1,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  recante  «Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
per disciplinare i contenuti del rapporto di  impiego  del  personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate del 1995»). 
    La volonta' del legislatore delegante di consentire la  soluzione
del passaggio all'Arma dei carabinieri, si  ricava,  peraltro,  anche
dalle risultanze dei lavori preparatori: nella seduta  dell'8  luglio
2015  della  Commissione  affari  costituzionali  della  Camera   dei
deputati fu respinto un subemendamento finalizzato  a  precludere  il
passaggio alla menzionata Arma. Inoltre, due ordini  del  giorno  (n.
G8.2 e n. G8.3), approvati in Senato nella seduta del 3 agosto  2015,
impegnavano il  Governo  a  valutare  l'opportunita'  di  individuare
nell'Arma  dei  carabinieri  la  forza  di   polizia   di   eventuale
destinazione. 
    In presenza di una delega di riassetto cosi' incisiva  e  non  di
mero riordino non puo' essere precluso al legislatore di attribuire a
quello delegato una  scelta  tra  piu'  opzioni  possibili  lasciando
aperta, nell'ambito di criteri volti a rendere efficienti le funzioni
oggetto  di  trasferimento,  «una  pluralita'  di  soluzioni,   tutte
egualmente rimesse alla discrezionalita' del Governo  nell'attuazione
della legge di delega, secondo un disegno  procedurale  coerente  con
l'art. 76 Cost.» (sentenza n. 79 del 2019). 
    5.2.- Le questioni sollevate dal TAR Abruzzo e dal TAR Molise nei
confronti dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge  n.  124  del
2015, in riferimento agli artt. 9, 32 e 81 Cost., non sono fondate. 
    Le  relative  censure  possono  essere  cosi'  sintetizzate:   a)
l'assorbimento  del  Corpo  forestale   nell'Arma   dei   carabinieri
lederebbe la salvaguardia dell'ambiente in termini di  funzionalita',
per la dispersione delle competenze; b) a tale  assorbimento  sarebbe
collegata la lesione del diritto del personale  del  Corpo  forestale
consistente nel pregiudizio alla consolidata  professionalita'  dello
stesso; c) la riforma avrebbe sacrificato alle esigenze della finanza
pubblica il nucleo incomprimibile della  tutela  ambientale  e  delle
connesse posizioni soggettive dei dipendenti del Corpo forestale. 
    5.2.1.-  Quanto  al  preteso  pregiudizio  recato   alla   tutela
ambientale, occorre precisare che i principi sottesi a tale  funzione
non consistono nella mera conservazione dell'apparato  operativo,  ma
nella ricerca della  migliore  utilizzazione  delle  risorse  in  una
prospettiva di continuita', senza, cioe', disperdere professionalita'
e  assetti  territoriali,  bensi'  inquadrandoli   in   un   contesto
maggiormente funzionale. 
    5.2.2.- In ordine alla pretesa lesione dei diritti del  personale
forestale, e' sufficiente a  sostenerne  l'infondatezza  l'esame  dei
principi e dei criteri direttivi della delega, ove  si  rinviene  con
chiarezza  la  prescrizione  circa  la  corrispondenza  tra  funzioni
unitariamente attribuite e  transito  del  corrispondente  personale,
salvaguardandone professionalita' e specialita'. 
    In particolare, l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124
del 2015 statuisce che la riorganizzazione del Corpo forestale  dello
Stato e l'eventuale assorbimento in altra forza di polizia debba  far
salve «le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei
degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
con le connesse risorse e ferme restando la  garanzia  degli  attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite e il transito del relativo personale». 
    Inoltre,  e'  previsto  che  il  nuovo   assetto   funzionale   e
organizzativo debba  essere  caratterizzato  dalla  «revisione  della
disciplina in materia  di  reclutamento,  di  stato  giuridico  e  di
progressione  in  carriera,  tenendo  conto  del   merito   e   delle
professionalita', nell'ottica della  semplificazione  delle  relative
procedure, prevedendo l'eventuale unificazione,  soppressione  ovvero
istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione  delle
relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna
Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e  della
consistenza effettiva». Cio' anche attraverso «il mantenimento  della
sostanziale equiordinazione del personale delle Forze  di  polizia  e
dei  connessi  trattamenti  economici,  [...]   fermi   restando   le
peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di  ciascuna
Forza di polizia, [...] in caso di assorbimento del  Corpo  forestale
dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione  dei  costi,  il
transito del personale nella relativa Forza di  polizia,  nonche'  la
facolta'  di   transito,   in   un   contingente   limitato,   previa
determinazione  delle  relative  modalita',  nelle  altre  Forze   di
polizia, in conseguente corrispondenza  delle  funzioni  alle  stesse
attribuite e gia' svolte dal  medesimo  personale,  con  l'assunzione
della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle  relative
dotazioni organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad
personam riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici,  a
qualsiasi titolo conseguiti,  della  differenza,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, fra il trattamento economico  percepito  e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di assegnazione». 
    A ben vedere, anche sotto il profilo delle garanzie riservate  al
personale del Corpo forestale, la delega e' notevolmente  articolata,
sia con riguardo al transito nella nuova Forza di  polizia,  sia  con
riguardo alle possibili alternative  e  al  trattamento  economico  e
giuridico. Pertanto, non  risulta  ne'  generica,  ne'  lesiva  delle
situazioni soggettive dei funzionari forestali. 
    5.2.3.- Per  quel  che  concerne  la  pretesa  tirannia  assunta,
nell'articolazione  della  disposizione  impugnata,  dalle   esigenze
erariali, e' bene precisare  che  la  salvaguardia  dell'ambiente  e'
strettamente collegata al corretto impiego delle risorse disponibili,
la cui proficua utilizzazione  costituisce  proprio  l'obiettivo  del
legislatore nella fattispecie in esame. 
    La  disposizione  censurata   stabilisce   principi   e   criteri
direttivi: «preferenza [...] per la  gestione  unitaria  dei  servizi
strumentali, attraverso la costituzione di  uffici  comuni  e  previa
l'eventuale collocazione delle sedi in  edifici  comuni  o  contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli  uffici  e  organismi  al
fine di eliminare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  strutture  o
funzioni  [...]  secondo  principi  di  semplificazione,  efficienza,
contenimento della spesa e riduzione degli organi;  razionalizzazione
e potenziamento dell'efficacia delle funzioni  di  polizia  anche  in
funzione di una migliore  cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la  gestione
associata dei servizi strumentali». 
    La formulazione della norma smentisce l'assunto dei rimettenti in
quanto la  stessa  persegue  sinergie  funzionali  prima  ancora  che
economiche, cosi' da tendere non a un mero risparmio di spesa,  ma  a
un livello superiore di efficienza coerente con il principio di  buon
andamento di cui all'art. 97  Cost.,  che  conforma  l'esercizio  dei
poteri pubblici e la cura degli interessi generali. 
    Il  perseguimento  di  risparmi  di  scala  e  di  una   migliore
efficienza dei servizi non  costituisce,  nel  caso  di  specie,  una
compressione  del  diritto  della  collettivita'  alla   salvaguardia
dell'ambiente e di quello dei lavoratori  forestali  al  mantenimento
del livello delle professionalita' acquisite. 
    Neppure conferenti  appaiono  le  considerazioni  dei  giudici  a
quibus circa  la  genericita'  delle  previsioni  di  risparmio,  che
possono essere definite in sede di attuazione della delega. 
    Non e' affatto irragionevole demandare al legislatore delegato la
traduzione dei condivisibili  obiettivi  della  riforma  in  adeguati
profili organizzativi finalizzati a rendere piu' efficienti la difesa
dell'ambiente e la sicurezza del territorio. 
    In definitiva, non e' implausibile  l'assunto  da  cui  muove  il
legislatore,  secondo  cui  l'eliminazione   di   sovrapposizioni   e
duplicazioni  di  competenze  e'  idonea  a  garantire  una  maggiore
efficacia nell'esercizio delle funzioni affini  e,  con  riguardo  al
caso di specie, una migliore tutela dell'ambiente, del  territorio  e
della sicurezza agroalimentare (in senso conforme,  sentenze  n.  202
del 2014 e n. 123 del 1968). 
    5.3.- Alla luce degli argomenti che  precedono,  non  e'  fondata
l'ulteriore censura mossa all'art. 8,  comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 124 del 2015 in riferimento all'art. 3  Cost.,  secondo  cui
l'assorbimento  del  Corpo  forestale  in  altre  forze  di   polizia
comporterebbe lo smembramento delle relative funzioni e una riduzione
di  efficienza  senza  determinare  razionalizzazione  dei  costi   e
semplificazione organizzativa. 
    L'accorpamento,  oltre  a  consentire  economie  di  scala,   non
indebolisce  la  salvaguardia  dei  beni   protetti   rispetto   alla
situazione  preesistente  e  tende  anzi  -  nella  prospettiva   del
legislatore   -   a   incrementare   l'efficienza    e    l'efficacia
nell'esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite. 
    Non puo' essere considerata dispersione  di  professionalita'  la
possibilita' di parziale transito di funzioni e personale verso altre
forze di polizia - diverse  da  quella  di  assorbimento  principale,
destinata a riceverli in via prevalente -  o  altre  amministrazioni.
Quanto alle altre Forze di polizia,  il  legislatore  si  premura  di
precisare che si  deve  trattare  di  un  «contingente  limitato»  di
personale in «conseguente corrispondenza delle funzioni  alle  stesse
attribuite».  Quanto  al  transito  nei  vigili   del   fuoco,   sono
interessate le sole competenze «in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi». 
    In sostanza, in caso di assorbimento, funzioni e  personale  sono
destinati a confluire in via prevalente in un'unica forza di polizia,
salvo alcune limitate eccezioni, comunque conformi al principio della
corrispondenza tra funzioni unitariamente attribuite e  transito  del
corrispondente personale. 
    5.4.- Parimenti infondate, in riferimento agli artt. 5, 97,  117,
quarto comma, 118 e 120 Cost.,  sono  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate dal TAR Molise  nei  confronti  dell'art.  8
della legge n. 124 del 2015 con riguardo alla parte in cui delega  il
Governo a provvedere con decreto  legislativo  alla  riorganizzazione
del Corpo forestale e al suo eventuale assorbimento in altra forza di
polizia previo parere, anziche' previa intesa, in sede di  Conferenza
unificata. 
    Ad avviso del rimettente, la disposizione di delega  investirebbe
la materia agricoltura e foreste, di competenza legislativa regionale
residuale, interferendo con  le  relative  funzioni  che  la  Regione
esercita anche attraverso il Corpo forestale. La citata  interferenza
non sarebbe risolvibile mediante il  criterio  della  prevalenza  del
legislatore  statale,  per  cui,  secondo  il  principio   di   leale
collaborazione, si sarebbe dovuta prevedere l'intesa con le  Regioni,
al fine di non compromettere le funzioni amministrative  regionali  e
di non costringere tali autonomie territoriali  ad  attivare  onerose
alternative in modo autonomo. 
    Tale impostazione non puo' essere condivisa  poiche'  la  riforma
incide su ambiti materiali di esclusiva competenza statale. 
    Le disposizioni in esame non incidono  su  competenze  statali  e
regionali  inestricabilmente   connesse,   poiche'   l'esistenza   di
competenze  amministrative  del   Corpo   forestale   nella   materia
agricoltura e foreste non pone  in  essere  quella  «fitta  trama  di
relazioni»  in  cui  ravvisare  plurimi  e  distinti   interessi   da
ripartirsi diversamente lungo l'asse della  competenza  normativa  di
Stato e Regioni (sentenze n. 251 del 2016 e n. 278 del 2010). 
    Dal punto di vista organizzativo e del personale,  la  disciplina
delle forze di polizia e' riconducibile alla materia  «ordinamento  e
organizzazione amministrativa  dello  Stato»  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera g), Cost. (sentenze n. 81 del 2017, n. 89  del
2015 e n. 327 del 2006). Sotto il profilo funzionale, le attribuzioni
interessate  sono  riconducibili  alla  materia  «ordine  pubblico  e
sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.) e «ordinamento
penale» (art. 117, secondo  comma,  lettera  l,  Cost.).  L'attivita'
delle forze di polizia ha per oggetto la prevenzione dei reati  e  il
mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale  complesso  dei  beni
giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari  sui  quali
si regge la civile convivenza nella comunita' nazionale (ex plurimis,
sentenza n. 118  del  2013).  Tale  materia  viene  evidentemente  in
rilievo  avendo  riguardo  alle  funzioni  del  Corpo  forestale  (in
particolare, a quelle precedentemente indicate dall'art. 2, comma  1,
lettere a, b, d, e, f, g e h, della legge 6  febbraio  2004,  n.  36,
recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»)  e  allo
specifico riferimento della  delega  alle  «funzioni  di  polizia  di
tutela dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo
della  sicurezza  e  dei  controlli  nel   settore   agroalimentare».
All'ordinamento penale, infine, in virtu' del  costante  orientamento
di questa Corte (sentenze n. 35 del 2011 e n. 167  del  2010),  vanno
ricondotte le funzioni di polizia giudiziaria,  pure  esercitate  dal
Corpo forestale (art. 5 del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale»). 
    La delega si e'  occupata  di  queste  funzioni,  appartenenti  a
materie di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  senza  innovare  le
funzioni amministrative che il Corpo  forestale  esercita  in  ambito
regionale. 
    La giurisprudenza costituzionale ha limitato la materia forestale
di  competenza  regionale  alla  funzione  economico-produttiva   del
patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono  ascritti  alla
«tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema»,  di  competenza  esclusiva
statale ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.
(sentenza n. 105 del 2008). 
    Quindi non e' rilevante,  ai  fini  del  presente  scrutinio,  il
richiamo alle funzioni regionali  esercitate  avvalendosi  del  Corpo
forestale. Questa Corte, da un  lato,  ha  ravvisato  nell'art.  118,
terzo comma, Cost.  una  riserva  di  legge  statale  ai  fini  della
disciplina di forme  di  coordinamento  fra  Stato  e  Regioni  nelle
materie di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h),  Cost.
(sentenze n. 274 del 2010, n. 226  del  2010  e  n.  167  del  2010);
dall'altro, in relazione all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  g),
Cost., ha precisato  che  forme  di  collaborazione  e  coordinamento
coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono
essere   disciplinate   unilateralmente   dalle   Regioni,    nemmeno
nell'esercizio della loro potesta' legislativa, ma devono trovare  il
loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o  le
consentano, o in accordi  tra  gli  enti  interessati  (ex  plurimis,
sentenza n. 104 del 2010). 
    La  riconducibilita'  della  riforma  a  materie  di   competenza
esclusiva dello Stato non  esclude  la  possibilita'  di  accordi  di
collaborazione e coordinamento con le Regioni, tant'e' che l'art. 13,
comma 5, del d.lgs. n.  177  del  2016  li  contempla  espressamente,
ponendosi nel solco dell'art. 4 della legge n. 36 del  2004.  E  cio'
esclude l'asserito pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione
regionale e,  al  contempo,  scongiura  il  pericolo  che,  a  fronte
dell'assorbimento del  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei
carabinieri, le singole Regioni siano indotte a dotarsi  di  autonomi
corpi di polizia amministrativa, onerando del relativo costo i propri
bilanci e, piu' in generale, la finanza pubblica allargata. 
    6.- Anche le questioni sollevate dai rimettenti nei confronti del
d.lgs. n. 177 del 2016 non sono fondate. 
    6.1.- E' innanzitutto destituita  di  fondamento  la  censura  di
violazione degli artt. 76 e  77,  primo  comma,  Cost.  basata  sulla
pretesa inosservanza dei principi e dei criteri  direttivi  enunciati
nella delega. 
    Essi avrebbero vincolato il Governo, in caso di soppressione  del
Corpo forestale, a farne confluire  il  personale  nella  Polizia  di
Stato, in quanto forza di  polizia  a  ordinamento  civile,  anziche'
nell'Arma dei carabinieri, caratterizzata dall'ordinamento militare. 
    Questa Corte ha costantemente ribadito  che  «la  valutazione  di
conformita' del decreto legislativo alla sua legge  delega  "richiede
un confronto tra gli esiti di  due  processi  ermeneutici  paralleli:
l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i
criteri direttivi indicati dalla delega, da  svolgere  tenendo  conto
del complessivo contesto in  cui  si  collocano  ed  individuando  le
ragioni e le finalita' poste a fondamento della legge di delegazione;
l'altro, relativo alle  norme  poste  dal  legislatore  delegato,  da
interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri
direttivi della delega" (sentenza n. 250  del  2016)»  (ex  plurimis,
sentenza n. 198 del 2018). 
    Alla luce di tali enunciati,  la  possibilita'  dell'assorbimento
nell'Arma dei carabinieri appare conforme alla delega. Come ricordato
nel precedente punto 5.1, gia' dall'andamento dei lavori parlamentari
si evinceva la  possibilita'  di  un  transito  del  Corpo  forestale
nell'Arma dei carabinieri. Ma  anche  l'espressa  formulazione  delle
disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, lettera a), della  legge
n. 124 del 2015 appare inequivocabile  nel  consentire  la  soluzione
adottata dal legislatore delegato. 
    L'ipotesi dell'«eventuale assorbimento» del  Corpo  forestale  in
altra forza  di  polizia  risulta  corredata  dalla  possibilita'  di
«conseguenti modificazioni  agli  ordinamenti  del  personale»  della
forza di polizia interessata all'accorpamento.  In  tale  prospettiva
funzionale,  la  delega  consentiva,  infatti,  la  revisione   della
disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico,  progressione
in carriera mediante «l'eventuale unificazione,  soppressione  ovvero
istituzione  di  reali  gradi  e  qualifiche»,  ferme   restando   le
peculiarita'  ordinamentali  e  funzionali  della  forza  di  polizia
assorbente. 
    6.1.1.- Vi sono, poi, elementi fattuali che corroborano  in  modo
appropriato il merito della scelta legislativa: in particolare, vi e'
una solida coincidenza tra la  diffusione  capillare  sul  territorio
nazionale delle stazioni dell'Arma dei carabinieri e  di  quelle  del
Corpo forestale, mentre la Polizia  di  Stato,  verso  cui  le  parti
costituite   sembrano   esprimere   la   propria    preferenza,    e'
prevalentemente dislocata nel  territorio  urbano,  come  emerge  con
chiarezza, tra l'altro, dall'audizione del 12 luglio  2016  del  Capo
della Polizia di Stato davanti alle Commissioni Affari costituzionali
e Difesa del Senato della Repubblica. 
    Queste caratteristiche fanno parte ormai di  un  assetto  storico
delle menzionate forze di polizia,  attuato,  gia'  prima  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1,  del  d.lgs.  n.  177  del  2016,  dal
decreto del Ministero dell'interno 25 marzo 1998  (Direttive  per  il
coordinamento e la direzione unitaria previste dall'articolo 6  della
legge 1° aprile 1981, n. 121), privilegiando l'impiego della  Polizia
di  Stato  nei  Comuni  capoluogo  di  provincia  e   dell'Arma   dei
carabinieri negli altri Comuni (art. 2, lettere a e b). 
    Non  e'  peraltro  irrilevante,  sotto  il   profilo   operativo,
strettamente correlato agli obiettivi di  efficienza  del  riassetto,
che  l'Arma  abbia  potenziato,  nel  corso  del  tempo,  la   tutela
ambientale e agroalimentare, in ragione delle  competenze  specifiche
sviluppate dai propri  reparti  specializzati.  Anche  tale  elemento
corrobora, sotto l'aspetto funzionale, l'assorbimento delle  funzioni
affini svolte dal Corpo  forestale  dello  Stato  nei  settori  della
sicurezza in materia di sanita', igiene e alimenti, agroalimentare  e
ambientale. 
    In definitiva, il legislatore  delegato,  tra  le  soluzioni  ivi
prefigurate, ha operato una scelta che non risulta sproporzionata per
plurimi motivi. Tra questi e' opportuno  menzionare  la  dislocazione
sul   territorio   degli   uffici   e   delle   stazioni   forestali,
sostanzialmente  simile  a  quelle  dell'Arma  dei  carabinieri,   il
principio  piu'  volte  enunciato  della  tendenziale   conservazione
dell'apparato nelle pur inevitabili  vicende  modificative  dell'ente
accorpato, la presenza di alternative residuali, graduate secondo  le
possibilita' concretamente esistenti, nell'ordinamento delle forze di
polizia  e  di  altre  amministrazioni   secondo   un   criterio   di
compatibilita' tra vecchie e nuove funzioni del personale trasferito. 
    6.2.- Sono altresi' non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli articoli da 7 a 19 (da 7 a 14  e  dell'art.  18,
secondo il TAR Veneto) del d.lgs.  n.  177  del  2016,  sollevate  in
riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost. 
    I  ricorrenti  si  dolgono  del  meccanismo  di  assunzione  "non
pienamente volontario" dello  status  di  militare.  Vi  sarebbe  una
violazione degli artt. 2 e 4 Cost., con  riguardo  alla  liberta'  di
"autodeterminazione" del personale del Corpo forestale,  per  effetto
di una limitazione del diritto  al  lavoro.  Sarebbe,  inoltre,  leso
l'art. 3 Cost., in quanto il mutamento di status e la contrazione dei
diritti a esso conseguente non  sarebbero  proporzionati  allo  scopo
dell'efficienza del servizio da rendere. 
    Al riguardo va  osservato  che  il  richiamo  dei  tre  parametri
costituzionali in relazione a tale ultimo aspetto deve essere  inteso
unitariamente,  in  quanto  le  censure  dei   rimettenti   risultano
chiaramente collegate tra loro sotto il profilo funzionale. 
    6.2.1.- Occorre preliminarmente  ribadire  che  non  puo'  essere
configurato un diritto fondamentale  incomprimibile  al  mantenimento
del posto di lavoro. 
    E' stato al riguardo affermato che «la disciplina dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato [deve  essere  circondata]  di  doverose
garanzie  [...]  e  di  opportuni  temperamenti  [quando]  si   renda
necessario far luogo a licenziamenti»  (sentenza  n.  45  del  1965).
Licenziamenti che tuttavia non sono previsti dalla riforma in  esame,
la quale appare conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui
il diritto al lavoro si  contempera  con  la  facolta'  di  regolarne
l'esercizio «mediante l'adozione di opportune cautele che  valgano  a
tutelare altri interessi ed altre esigenze sociali» (sentenza n.  194
del 1976). 
    In   altre   parole,   dal   riconoscimento    della    rilevanza
costituzionale del lavoro non puo' derivare - quando siano  in  gioco
altri interessi e altre  esigenze  sociali  -  l'assoluta  prevalenza
della stabilita' del posto. Cosi', nell'ambito della  tematica  della
mobilita'   del   pubblico   impiego,   che   rileva   specificamente
nell'odierno   giudizio,   questa   Corte   ha   ritenuto   legittime
disposizioni rispondenti alle finalita'  di  «evitare  la  cessazione
definitiva del rapporto di lavoro» di chi sia allo  stato  dipendente
pubblico e di ottenere allo stesso tempo «un contenimento della spesa
per il personale», in  quanto  ritenute  idonee  a  promuovere,  «nel
settore del pubblico impiego, condizioni  che  rendono  effettivo  il
diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.» (sentenze n. 202 del  2016
e n. 388 del 2004). Da ultimo, ha sottolineato  come  tali  soluzioni
consentano  di  garantire  un  equilibrato  contemperamento  tra   il
mantenimento dei rapporti di lavoro e la discrezionalita' legislativa
connessa al processo di riordino dello Stato e  degli  enti  pubblici
(sentenza n. 79 del 2019). 
    6.2.2.-  Fermo  restando  quanto  argomentato  in   ordine   alla
conformita'   del   decreto   alla   delega    sotto    il    profilo
dell'assorbimento nell'Arma dei carabinieri del Corpo forestale,  non
risulta censurabile la disciplina di tale  passaggio  prevista  dalle
lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs.  n.  177  del
2016.  Dette  disposizioni  operano  con  modalita'  graduali   nella
prospettiva  di  una  tendenziale  conservazione  del  rapporto   tra
funzioni e personale trasferito, in modo da  preservare  la  sinergia
tra esperienze acquisite e attivita' esercitate. Cosi', il  comma  2,
lettera a), prevede di tener conto «dell'impiego [...]  nelle  unita'
dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna  delle
medesime Amministrazioni». 
    All'interessato  che  scelga  di  non  transitare  nell'Arma  dei
carabinieri e non venga successivamente assegnato alle altre forze di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (in ridotte aliquote e  nei
contingenti limitati indicati: rispettivamente  147  tra  Polizia  di
Stato e Guardia di finanza,  390  nei  Vigili  del  fuoco  e  47  nel
Ministero, come risulta dalla Tabella A allegata al d.lgs.) rimane la
facolta' di richiedere il  passaggio,  in  contingente  limitato,  ad
altra amministrazione statale, individuata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con preferenza  tra  quelle  che  svolgono
funzioni   attinenti   alle   professionalita'   del   personale   da
ricollocare. 
    In quest'ultimo caso, il rapporto di lavoro sara' privatizzato  e
verra'  corrisposto  un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
successivi miglioramenti economici, a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
pari alla differenza, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
fra il  trattamento  economico  percepito  e  quello  corrisposto  in
relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione. 
    6.2.3.- Anche per il personale che, entro la data del 31 dicembre
2016,  non  sia  stato  ricollocato  e  non  abbia  optato   per   la
riassegnazione all'amministrazione individuata (ex art. 12, comma  2)
dal Capo del Corpo forestale, il decreto assicura un trattamento  non
inferiore a quello riservato al personale della mobilita'  collettiva
in esubero previsto dall'art. 33, comma 8,  del  d.lgs.  n.  165  del
2001. Quest'ultimo, riconosce al lavoratore  "in  disponibilita'"  il
diritto a un'indennita' pari all'ottanta per cento dello stipendio  e
dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi. 
    Anche   quest'ultima    previsione    residuale    dell'eventuale
collocamento in disponibilita' non si  traduce  in  un'ingiustificata
compressione dei  diritti  del  personale  del  Corpo  forestale,  ma
costituisce - come e' testimoniato dalla  collocazione  del  precetto
nel testo unico riguardante i dipendenti  pubblici  -  una  soluzione
fisiologica di chiusura del sistema nel  caso  di  impossibilita'  di
reimpiego alternativo. 
    6.2.4.-   Rimane,   infine,   da   esaminare   la    legittimita'
costituzionale della prima alternativa - comunque  assoggettata  alla
volontaria scelta del forestale  (non  pienamente  libera  secondo  i
rimettenti) - di transito dall'ordinamento civile a quello militare. 
    E'  indubbio  che  lo  status  giuridico  di  militare   comporta
l'adempimento di doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la
Costituzione garantisce ad altri cittadini (in particolare gli  artt.
1465 e seguenti del Codice ordinamento militare). 
    Tuttavia, l'assenza di  un  meccanismo  coercitivo  al  passaggio
dallo status civile a quello militare e l'esigenza di  assicurare  un
maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, gia'  svolti  dal
Corpo  forestale  e   ora   assegnati   all'Arma   dei   carabinieri,
costituiscono elementi  decisivi  per  ritenere  la  correttezza  del
bilanciamento tra interessi antagonisti che il  legislatore  delegato
si e' trovato a esprimere nell'ambito della concreta attuazione della
riforma. 
    Il mutamento di status, come rilevato dal Consiglio di Stato  nel
parere sullo schema  di  decreto  legislativo  (Consiglio  di  Stato,
commissione speciale,  parere  12  maggio  2016,  n.  1183/2016),  e'
espressione di una nuova concezione  organizzativa  in  cui  sono  le
competenze  -  e  non  lo  status  -   a   dare   la   misura   della
professionalita'.  In  tale  ottica,  per  effetto  della   capillare
diffusione territoriale e dell'omogeneita' delle funzioni rispetto  a
quelle  dell'Arma  dei  carabinieri,  al  personale  forestale,   che
transita nel nuovo Corpo, e'  consentito  mantenere,  compatibilmente
con il nuovo assetto organizzativo, la stessa sede  di  servizio,  in
relazione  alle  esigenze  di  conservazione  della   specialita'   e
dell'unitarieta' delle funzioni (art. 2214-quater, comma 20,  lettera
b), nonche' continuare a svolgere funzioni a presidio  dell'ambiente,
del territorio e delle acque e  della  sicurezza  agroalimentare,  in
attuazione  del  principio,  contenuto  nella  legge  delega,   della
«salvaguardia  delle   professionalita'   esistenti».   E'   altresi'
assicurata la permanenza nel comparto negoziale sicurezza e difesa al
quale   sono   connesse   prerogative   giuridiche   ed    economiche
(progressione in carriera, trattamento economico e pensionistico). 
    In sostanza, l'obiettivo del legislatore e' quello di  assicurare
razionalizzazione e omogeneizzazione  delle  funzioni  di  polizia  e
sicurezza  -  affidate  a  personale  gia'  autorizzato,  in   virtu'
dell'art. 3, comma 8, della legge n. 36 del 2004 a portare armi - sul
presupposto che siano esse a dare la  misura  della  professionalita'
nell'attivita' di chi le esercita. 
    Se il passaggio all'Arma dei carabinieri e lo  svolgimento  delle
funzioni specializzate consentono di mantenere il livello di presidio
ambientale, nonche' l'efficienza e il  buon  andamento,  come  dianzi
illustrato, e' comunque prevista l'opzione per la privatizzazione del
rapporto di lavoro,  con  transito  in  altra  amministrazione  dello
Stato, disciplinata nei termini anzidetti dall'art. 12. 
    Peraltro, la specificita' dell'ordinamento  militare  rispetto  a
quello civile e' stata in parte mitigata dalla  recente  sentenza  di
questa Corte n. 120 del  2018,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1475 cod. ordinamento militare, il quale non
consentiva ai militari di  costituire  associazioni  professionali  a
carattere  sindacale,  nonche'  dalla  giurisprudenza  amministrativa
(Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre 2017, n. 5845),  che  ha
riconosciuto il diritto  di  iscrizione  ai  partiti  politici  e  di
elettorato passivo ai militari, con l'unico limite dell'assunzione di
cariche statutarie. 
    In definitiva, la struttura complessiva del  riordino  effettuata
dal decreto  legislativo  in  esame  realizza  un  bilanciamento  non
implausibile tra l'esigenza di  rendere  piu'  efficiente  la  tutela
ambientale, quella  di  salvaguardare  le  posizioni  lavorative  del
personale proveniente dal  disciolto  Corpo  forestale  e  quella  di
migliorare  l'utilizzazione  delle  risorse  economiche  disponibili.
Bilanciamento che - come detto - dovra' trovare coerente  attuazione,
garantendo l'ottimale prestazione dei servizi  inerenti  alla  tutela
ambientale e l'impiego, nel nuovo  ambito  operativo,  del  personale
proveniente dal precedente assetto amministrativo. 
    7.- In conclusione, la riforma in esame appare caratterizzata  da
una coerenza interna e da non implausibili soluzioni di bilanciamento
dei valori  in  gioco,  cosi'  da  superare  tutte  le  doglianze  di
illegittimita' costituzionale formulate dai giudici rimettenti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli  artt.  3,
9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della  Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo regionale (TAR) per  l'Abruzzo,  sezione  staccata  di
Pescara, e dal TAR Molise con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge  n.  124
del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal TAR Veneto
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, sollevate, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., dal
TAR Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli da 7 a 19 del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177 (Disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del  Corpo  forestale  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli  artt.  2,
3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., dal TAR Abruzzo, sezione  staccata
di Pescara, e dal TAR Molise con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli da 7 a 14 e dell'art. 18 del d.lgs.  n.
177 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2,  4,  76  e  77,
primo comma, Cost.,  dal  TAR  Veneto  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 

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