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Riordino Province – Il testo del decreto legge

a cura di Carlo Rapicavoli

Schema di decreto legge recante:

“Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” con il quale è stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 recante: “Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95” che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi all’ultimo censimento ufficiale, ma che è opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;

Rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori;

Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione;

Viste le proposte delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3;

Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull’atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e della razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall’articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell’attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con delega alle riforme istituzionali, e del Ministro dell’interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
(Requisiti minimi delle province)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei ministri.»;
b) all’articolo 21, comma 3, all’alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi», sono aggiunte le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;
c) all’articolo 21, comma 3, la lettera e) è abrogata.

2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.

Art. 2
(Riordino delle province nelle regioni a statuto ordinario)

1. In attuazione dell’articolo 17, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:
a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara- Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Piacenza e Parma in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Reggio Emilia e Modena in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell’Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L’Aquila-Teramo in luogo delle Province di L’Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;
b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1, si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3
(Disposizioni concernenti il comune capoluogo e la denominazione delle province )

1. In esito al riordino di cui all’articolo 2, nelle province istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del predetto articolo 2 assume il ruolo di comune capoluogo il comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei comuni già capoluogo di una delle province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di provincia il comune, tra quelli già capoluogo di provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente è determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.

3. La denominazione delle province può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.

4. Ai comuni già capoluogo di provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.

Art. 4
(Disposizioni relative alle province e alla presenza dello Stato sul territorio)

1. All’articolo 17, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le regioni con propria legge trasferiscono ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle province.»;

2. Con il regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, sono definiti, in relazione all’istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture presidiarie in relazione alle specifiche finalità ivi previste e conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la possibilità di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell’ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalità e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali.

Art. 5
(Disposizione relative alla città metropolitane)

1. All’articolo 18, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014. La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»;
b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»;
c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;
d) il comma 3-ter è abrogato;
e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»;
f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale,»;
g) il comma 5 è sostituito con il seguente:
«5. Il consiglio metropolitano è composto da non più di dieci componenti.»;
h) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale;
b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall’articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6.bis. L’elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a) o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»;
i) al comma 7, è aggiunta in fine la seguente lettera:
«b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un commissario, che provvede all’adozione dello statuto e all’amministrazione dell’ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;

2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”, il secondo periodo è soppresso.

Art. 6
(Successione delle province)

1. Ogni provincia istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentita l’Unione delle province d’Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, le province istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate tenendo conto dell’effettivo fabbisogno. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle province pre-esistenti le nuove province istituite subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza.

4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti all’applicazione dell’articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.

Art. 7
(Norme transitorie e finali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal presidente della provincia, che può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.

2. Nei casi in cui in una data compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza dell’incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2013.

3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle province istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e delle città metropolitane di cui all’articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle province di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b), è fissata dal Ministro dell’interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell’anno 2013.

4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), le province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in attuazione dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonché le province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell’amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell’articolo 2, nonché delle città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

5. Limitatamente all’anno 2013, in deroga al termine di cui all’articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

6. Entro due mesi dall’insediamento dei nuovi organi le province istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all’esercizio delle funzioni attribuite.

7. Le prime elezioni del consiglio metropolitano nonché, salva l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo ed il consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto. Entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana, nel caso in cui lo stesso preveda l’elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitani.

Art. 8
(Disposizione finanziaria)
1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con lo schema di decreto-legge in esame viene disegnato il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, procedendo così al completamento di un iter di riordino che ha preso avvio con l’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, noto come decreto “Salva-Italia”, nel quale i profili investiti sono stati gli organi di governo e le funzioni delle province. La riforma è, poi, proseguita inserendosi organicamente nell’ambito del decreto n. 95 del 2012, c.d. “Spending review”, laddove agli articoli 17 e 18 si prevede, rispettivamente, il riordino delle province, sulla base di requisiti minimi demo-territoriali, e l’istituzione delle città metropolitane.

La riforma delle Province, nel suo complesso, dà attuazione al Titolo V, Parte II, della Costituzione, rendendo la loro dimensione territoriale più adeguata alla particolare connotazione quale ente di area vasta.

L’iter di riordino previsto dall’articolo 17 su indicato ha stabilito un percorso concertato con le autonomie locali nel rispetto del quadro costituzionale di riferimento e della leale collaborazione istituzionale. Le specifiche scelte volte a concretizzare il riordino dei singoli territori sono state demandate ai Consigli delle autonomie locali di ogni regione o ad analoghi organi di raccordo e alle regioni medesime. I primi sono stati chiamati ad adottare e trasmettere alla rispettiva Regione le ipotesi di riordino entro il 3 ottobre 2012, le seconde ad elaborare le proposte di riordino sulla base delle ipotesi ricevute, trasmettendole al Governo entro il 23 ottobre 2012.

All’esito di tale procedura non hanno avanzato alcuna proposta di riordino la Calabria e il Lazio; di conseguenza, per tali regioni occorrerà chiedere il parere in sede di Conferenza Unificata riguardo al riordino delle relative province.

Come nel caso del decreto-legge n. 95 del luglio 2012, anche l’intervento con il presente decreto si rende necessario nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria ed al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, in un’ottica complessiva di riduzione degli apparati amministrativi fonte di spesa pubblica.

Con il decreto-legge in esame si stabilisce, a regime, che le province devono possedere requisiti minimi determinati con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei ministri. In proposito requisiti minimi demo-territoriali sono stati già fissati con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 che ha previsto una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

Sulla base di tali requisiti, il decreto-legge in esame, concludendo il procedimento di riordino, contiene l’elenco delle province nelle regioni a statuto ordinario come risultanti a decorrere dal 1° gennaio 2014: dalle attuali 86 si passa a 51, comprese le città metropolitane istituite a partire dalla medesima data, con contestuale soppressione delle province del relativo territorio. Viene parzialmente superata, per le città metropolitane di Milano e Firenze, la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012 che aveva previsto la coincidenza del territorio della città metropolitana con quello della provincia contestualmente soppressa: infatti la città metropolitana di Milano e quella di Firenze ricomprendono anche, rispettivamente, i territori già appartenenti alle province di Monza e della Brianza e di Prato e Pistoia, che sono contestualmente soppresse. La denominazione delle province risultanti dal riordino riproduce, laddove formulata in modo inequivoco, la proposta avanzata dalla Regione mentre negli altri casi si attiene al criterio della sommatoria, in ordine alfabetico, dei nomi delle province oggetto di riordino.

Per quanto riguarda inoltre la città metropolitana di Reggio di Calabria, la sua istituzione è stata differita alla conclusione della procedura di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 TUEL.

Contestualmente il decreto determina per i comuni indicati in un’apposita tabella, che costituisce parte integrante del decreto, il mutamento delle circoscrizioni provinciali di appartenenza, dando seguito, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, alle iniziative pervenute dagli enti locali interessati. In particolare, i mutamenti ciircoscrizionali, a partire dal 1° gennaio 2014, riguardano i seguenti comuni:
– il comune di Fasano passa dalla provincia di Brindisi alla Città metropolitana di Bari;
– i comuni di Cellino San Marco, Erchie, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna passano dalla provincia di Brindisi a quella di Lecce;
– il comune di Avetrana è spostato dalla provincia di Taranto a quella di Lecce.

In sede di conversione del presente decreto legge si terrà conto di ulteriori iniziative assunte da altri comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, sentite le Regioni interessate.

Il decreto-legge indica i criteri per l’individuazione del comune capoluogo di provincia.

In materia di disciplina delle modalità elettive dei componenti del consiglio metropolitano, con una modifica al comma 6 dell’articolo 18, si è disposto che i medesimi vengano eletti con le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale anche nel caso in cui il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Si è prevista una procedura sanzionatoria in caso di mancata adozione dello statuto definitivo della città metropolitana: il consiglio metropolitano viene sciolto con contestuale nomina di un commissario che vi provvede in via sostitutiva e amministra l’ente fino alle nuove elezioni da fissare entro 6 mesi dallo scioglimento.

Il decreto in esame effettua anche una precisazione in tema di funzioni delle città metropolitane.

Vengono dettate infine una serie di disposizioni transitorie e finali volte a regolare la fase dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014, data di decorrenza degli effetti del riordino delle province e dell’istituzione delle città metropolitane.

Gli organi delle province e gli eventuali commissari nominati (per scadenza naturale del mandato, per scadenza del precedente commissariamento o per altri casi di cessazione anticipata del mandato) cessano il 31 dicembre 2013. Si evidenzia che per la giunta è prevista la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2013: le relative competenze sono svolte dal presidente della provincia che può delegarle ad un numero di consiglieri non superiore a tre.

In fase di prima applicazione, per la costituzione degli organi delle province istituite in luogo di quelle pre-esistenti e delle città metropolitane, nonché per il rinnovo degli organi delle altre province, la data per le elezioni è fissata dal Ministro dell’Interno secondo le modalità stabilite nel decreto in esame.

A completamento del processo di riordino, il decreto rinvia a successivo Dpcm, adottato sentita l’UPI e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la regolazione di tutti i rapporti giuridici tra la nuova provincia e quelle ad essa pre-esistenti, individuando altresì un percorso ai sensi della normativa vigente per il passaggio del personale.

Reca la clausola di invarianza finanziaria.

Non viene redatta relazione tecnica in quanto dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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