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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75 recante: «Riordino e revisione delle discipline in  materia  di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88». (19A03517) 

(GU n.130 del 5-6-2019)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre  2015,  relativa   alla   procedura   di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la nota del  30  maggio  2018,  n,  17138  con  la  quale  la
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato  la  proposta  di  modifica
dell'allegato  13,  in  particolare  della  Tabella  1  «Elenco   dei
fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura  biologica»,  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unita' centrale
di notifica del Ministero dello  sviluppo  economico  concernente  la
procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
tecniche di  cui  alla  direttiva  (UE) n. 2015/1535  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; 
  Considerato che le variazioni di cui al presente  provvedimento  si
riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29  aprile  2010,
n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto  previsto  da  detto
decreto legislativo; 
  Considerato  che  la  procedura  di  cui  alla  direttiva  (UE)  n.
2015/1535 si  e'  conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  ed
integrazione  da  apportare  all'allegato  2,  6  e  7  del   decreto
legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  come  comunicato  dall'Unita'
centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate  variazioni
all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 
 
  1.  L'allegato  13  «Registro  dei  fertilizzanti»,   del   decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, a norma  dell'art.  13  della
legge 7 luglio 2009, n. 88», la Tabella 1 «Elenco  dei  fertilizzanti
idonei  all'uso  in  agricoltura   biologica»,   e'   modificato   in
conformita' all'allegato al presente decreto. 
  2. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate,
sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di
questa misura e' sottoposta  al  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce
procedure relative all'applicazione di  determinate  regole  tecniche
nazionali a prodotti legalmente commercializzati in  un  altro  Stato
membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale  L
218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del  9  luglio  2008,
l'autorita' competente ai  fini  dell'applicazione,  ove  necessario,
delle  procedure  di  valutazione  previste  e'  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'autorita'  Competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste  e'  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo. 

                               Art. 2 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei
fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in  conformita'
alla normativa vigente prima di tale data. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 marzo 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 291 

Allegato 
 
Allegato 13 
 
Registro dei fertilizzanti. 
 
Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico


INISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019

Aggiornamento degli allegati 2, 6  e  7  al  decreto  legislativo  29
aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma  dell'articolo  13  della  legge  7
luglio 2009, n. 88». (19A03518) 

(GU n.130 del 5-6-2019)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre  2015,  relativa   alla   procedura   di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la domanda, acquisita in protocollo il  20  maggio  2016,  n.
11799, con la quale l'Associazione italiana fungicoltori  ha  chiesto
l'inserimento di  un  nuovo  prodotto  nell'allegato  2  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Vista la nota del 21 febbraio 2019, n. 0041827 dell'Unita' centrale
di notifica del Ministero dello  sviluppo  economico  concernente  la
procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
tecniche di cui alla  direttiva  (UE)  n.  2015/1535  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; 
  Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'8 giugno 2017; 
  Considerata la necessita' di correggere  l'errore  di  trascrizione
del simbolo «%» sul parametro Mannitolo in colonna 4 del prodotto con
numero d'ordine 8 b), denominazione del tipo «Soluzione  di  filtrato
di crema di alghe» dell'Allegato 6 prodotti  ad  azione  specifica  -
biostimolanti; 
  Considerata la necessita' di correggere  il  punto  8.3.1,  per  il
prodotto n. 10 «Estratto fluido azotato a base  di  alga  macrocystis
integrifolia», dell'Allegato 7 Tolleranze; 
  Considerato che le modifiche di cui al  presente  provvedimento  si
riferiscono agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29  aprile
2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto  previsto  dal
citato decreto; 
  Considerato  che  la  procedura  di  cui  alla  direttiva  (UE)  n.
2015/1535 si  e'  conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  da
apportare all'allegato 2, 6 e 7 del  decreto  legislativo  29  aprile
2010, n. 75, come comunicato dall'Unita'  centrale  di  notifica  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione delle  citate  modifiche
agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 
 
  1. L'Allegato 2, «Ammendanti» del  decreto  legislativo  29  aprile
2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009,  n.
88.»,  e'  modificato  in  conformita'  all'allegato  1  al  presente
decreto. 
  2.  L'Allegato  6  «Prodotti  ad  azione  specifica»  del   decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, a norma  dell'art.  13  della
legge  7  luglio  2009,  n.  88.»,  e'  modificato   in   conformita'
all'allegato 2 al presente decreto. 
  3. L'Allegato 7 «Tolleranze»  del  decreto  legislativo  29  aprile
2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009,  n.
88.»,  e'  modificato  in  conformita'  all'allegato  3  al  presente
decreto. 
  4. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate,
sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di
questa misura e' sottoposta  al  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce
procedure relative all'applicazione di  determinate  regole  tecniche
nazionali a prodotti legalmente commercializzati in  un  altro  Stato
membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale  L
218 del 13 agosto 2008, pag. 21). 
  5. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste  e'  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo. 
                               Art. 2 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei
fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in  conformita'
alla normativa vigente prima di tale data. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 marzo 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 292 
                                                           Allegato 1 
 
Allegato 2 
 
Ammendanti 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
Allegato 6 
 
Prodotti ad azione specifica 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
Allegato 7 
 
Tolleranze 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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