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RIMEDI GIUDIZIALI A TUTELA DEI DIRITTI LESI DA COMPORTAMENTI INQUINATORI. LEGITTIMAZIONE, REQUISITI ED ONERE DELLA PROVA.

LA NOVITÀ INTRODOTTA DALL’ART. 840 BIS C.P.C.

Class action e sull’azione inibitoria collettiva quali azioni generali a tutela dei diritti lesi dalle condotte inquinanti

Avv.ti Giulia Scalzo – Pasquale Lisco

Riassunto/Abstract

In materia di diritti lesi da comportamenti inquinatori, grande rilievo ha avuto la riforma, entrata in vigore nel maggio 2021, posta con la Legge 12 aprile 2019 n. 12 che ha avuto il merito di introdurre un nuovo titolo al Codice di procedura Civile, dedicato espressamente ai procedimenti collettivi, con le norme di cui agli artt. 840 bis – 840 sexies – decies c.p.c.. La materia della class action veniva in passato regolamentata dal Codice del Consumo. Con la novella legislativa, si è provveduto ad ampliare notevolmente il tema, potenziando l’opportunità di ricorrere alla strumento de quo sia sul piano oggettivo che soggettivo, introducendo l’azione di classe come strumento di portata generale, eliminando il richiamo al concetto di “consumatore”.

In the matter of rights harmed by polluting behaviors, the reform, which entered into force in May 2021, set forth with Law 12 April 2019 n. 12 which had the merit of introducing a new title to the Code of Civil Procedure, expressly dedicated to collective proceedings, with the rules referred to in Articles 840 bis – 840 sexies – decies of the Italian Criminal Code. The matter of the class action was previously regulated by the Consumer’s Code. With the legislative novel, the theme was considerably broadened, enhancing the opportunity to resort to the strumendo de quo both on an objective and subjective level, introducing class action as a general instrument, eliminating the reference to the concept of ” consumer”.

Introduzione

La Legge 12 Aprile 2019 n. 12 è intervenuta compiutamente sull’azione di classe, introducendo, in coda al Libro IV del Codice di procedura Civile, un nuovo titolo contenente una disciplina unitaria e completa in tema con il precipuo obiettivo di superare tutte le perplessità ed i limiti oggettivi e soggettivi della precedente normativa contenuta nel codice del Consumo.

1. La legittimazione attiva e passiva. Oggetto della tutela

La prima norma rilevante in ordine alla class action è quella contenuta in seno all’art. 840 bis c.p.c. che individua i soggetti che possono ricorrere alla procedura collettiva disciplinata dal titolo VIII bis a tutela dei diritti individuali omogenei. Trattasi di ciascun componente della classe ed, altresì, delle organizzazioni1 e delle associazioni senza scopo di lucro che, tra i propri obiettivi statutari, ricomprendano la tutela dei suindicati diritti e siano iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero di Giustizia2.

L’estensione del ricorso all’azione di classe risponde, da un lato, alla necessità di eliminare ogni forma di disparità di trattamento, essendo oggi un mezzo di tutela accessibile non soltanto ai “consumatori”, ma anche ad altre categorie, quali i professionisti, le piccole, medie e grandi imprese, oltre che le pubbliche amministrazione e dall’altro, alla volontà di evitare l’insorgere di contrasti tra giudicati con riguardo al medesimo illecito plurioffensivo.

Quanto alla legittimazione passiva, a norma dell’art. 840 bis c.p.c., l’azione di classe potrà essere esercitata contro le “imprese ovvero nei confronti degli enti gestori di pubblici servizi o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività“.

E’ interessante, sul punto, notare come viene omesso ogni riferimento alle pubbliche amministrazioni. Tale esclusione, con ampia probabilità, è coerente alla volontà del Legislatore di evitare la sovraesposizione della P.A. ad eventuali conflitti con gli aventi accesso all’actio, con conseguenti e gravosi costi per la finanza pubblica.

Oggetto della tutela, infine, sono i diritti individuali omogenei che siano lesi dalla condotta posta in essere, nello svolgimento del loro operato, dai soggetti sopra richiamati. Si intendono omogenei quei diritti ove la origine del pregiudizio arrecato è uguale per tutti i soggetti coinvolti ed il relativo vulnus è quantificabile adottando parametri uniformi3.

Rispetto al passato, è stato eliminato ogni richiamo al concetto di interessi collettivi.

La disposizione, per di più, omette di presentare una tipizzazione delle situazioni giuridiche tutelabili, ampliando, di fatto, il campo di applicazione ed utilizzo dello strumento, potendolo adoprare nei casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, a tutela dei più dispariti diritti, quali quello alla salute, alla riservatezza o alla libertà individuale4.

2. Il procedimento.

La novella legislativa è intervenuta altresì al fine di snellire lo svolgimento processuale delle azioni di classe, introducendo delle importanti modifiche in tutte le fasi del procedimento.

2.1. Forma dell’actio ed il filtro di ammissibilità. Fase preliminare.

La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso dinanzi alla sezione specializzata in materia di imprese competente per il luogo in cui ha sede il resistente5.

Il procedimento viene regolato, per quanto compatibili e con le opportune specificazioni di cui si dirà in seguito, dalle disposizioni in materia di rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.c.6.

Una di queste, e forse la più importante, è il provvedimento assunto ad esito del giudizio. Trattasi di una Sentenza.

Il ricorso, unitamente al Decreto di fissazione di udienza, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dal provvedimento del Tribunale, sul portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, al fine di garantirne la conoscibilità.

Entro trenta giorni dalla celebrazione della prima udienza, il Giudice si pronuncia sull’ammissibilità della domanda formulata.

Con ordinanza, reclamabile in Corte d’Appello, ne dichiara l’inammissibilità allorché:

a) la domanda è manifestatamente infondata;

b) il Tribunale non ravvisi l’omogeneità dei diritti individuali fatti valere;

c) vi sia conflitto di interessi tra ricorrente e resistente;

d) il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali di cui si chiede la tutela in giudizio.

Avverso l’ordinanza di inammissibilità, resta ferma la facoltà per la parte interessata di proporre reclamo dinanzi alla Corte d’Appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il Giudice di seconde cure provvederà a sua volta con Ordinanza in camera di consiglio.

2.2 Trattazione ed istruzione. Fase di merito

Valutata l’ammissibilità della domanda, con Ordinanza il Tribunale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta dalla data di pubblicazione del provvedimento per l’adesione all’azione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede a norma dell’art. 840 sexies, primo comma, lett c) c.p.c.., a cui rinvia giacchè compatibile. La disposizione, in linea con il dettato del precedente art. 840 bis, ultimo comma, ha premura di sottolineare che l’aderente non acquisisce la qualità di parte, pur potendo avere accesso al fascicolo telematico7.

L’adesione8 estende gli esiti dell’accertamento collettivo a tutti i soggetti lesi dalla stessa condotta antigiuridica del soggetto resistente ed ha l’effetto di ricomprenderli nella classe rappresentata dal ricorrente secondo il modello dell’opt in.

Quanto all’istruzione della causa, chiaro è il richiamo al procedimento sommario di cognizione. A mente dell’art. 840 quinquies c.p.c. infatti, in generale, “Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio“.

Il Legislatore, in seguito, con i successivi comma si sofferma sulla nomina di un CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali9, sull’utilizzo, ai fini della decisione, di dati statistici e previsioni semplici, ed ampio spazio riserva all’ordine di esibizione a carico del soggetto resistente10.

2.3. Decisione

L’art. 840 sexies c.p.c. statuisce che, con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale: a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione nserita nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma. In questo caso, si ha una pronuncia di condanna, con conseguente obbligo restitutorio/risarcitorio a carico del resistente soccombente11.

Diversamente, se l‘actio viene introdotta da uno degli enti legittimati, si darà luogo ad una Sentenza di accertamento con cui il Giudice investito, secondo il paragrafo b) dell’art. 840 sexies c.p.c., valuterà, positivamente, la condotta illegittima/antigiuridica del resistente.

I successivi capitoli sono dedicati alla disciplina delle adesioni successive alla Sentenza di accoglimento. Il paragrafo c), anzitutto, evidenzia come, con il provvedimento decisorio, onere del Tribunale è definire i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e); con il successivo punto d), occorrerà stabilire la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b).

La sentenza di accoglimento, infine, dichiara aperta la procedura di adesione, nominando il Giudice Istruttore e fissando il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell’articolo 840-quinquies, primo comma c.p.c.. Il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma (disp. att. c.p.c. 196-bis).

Il Tribunale, infine, nominerà il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

3. Fase finale. Il Procedimento di adesione

L’adesione degli interessati post Sentenza viene regolamentata dall’art. 840 septies c.p.c. e si snoda su una procedura telematizzata tramite il p.s.t. accessibile dal sito del Ministero della Giustizia.

La previsione di una adesione successiva alla Sentenza di accoglimento suscita diverse perplessità. Si è invero rilevato giustamente come ad essere leso sarebbe in primis il diritto di difesa dell’impresa che non avrebbe modo a priori di conoscere l’esatta portata ed entità delle pretese riparatorie delle controparti e degli aderenti., con conseguente incertezza sull’effettivo impatto che la class action potrebbe avere sulle sue sorti. A ciò si aggiunga altresì come la possibilità di adesione successiva rende difficile conoscere preventivamente la portata della classe, rendendo di fatto nel caso concreto difficile altresì la definizione in via transattiva con il resistente.

Sul piano procedurale, l’accertamento dei diritti individuali degli aderenti si svolge nel contraddittorio con il resistente.

Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

Dalla disamina dell’art. 840 octies c.p.c. appare evidente come il procedimento disciplinato ricalchi di netto quello dell’approvazione e della esecutività dello stato passivo fallimentare.

Il richiamo alla disciplina fallimentare pone dei dubbi di non poco conto. Ci si chiede se il rappresentante degli aderenti possa realmente atteggiarsi nella predisposizione del progetto di divisione delle somme come un soggetto terzo ed imparziale come accade con il curatore fallimentare, visto che, in ogni caso, si pone in giudizio in rappresentanza (sostanziale e processuale) degli aderenti. Ed ancora, ci si domanda legittimamente se

L’art. 840 undecies c.p.c. infine specifica che contro il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale che può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L’impugnazione non sospende l’esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto.

Anche in tal contesto, opera il divieto dei nova, non essendo ammessi nuovi mezzi di prova e prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.

Entro trenta giorni dall’udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

4. Adempimento spontaneo del resistente ed esecuzione: Chiusura adesione

Il decreto che accoglie la domanda dell’aderente impone l’obbligo a carico del resistente di provvedere al pagamento delle somme riconosciute dal G.D..

Ampio spazio viene riservato dal codice all’adempimento spontaneo del debitore di cui all’art. 840 duodecies c.p.c.. Il resistente provvederà versando il quantum dovuto sul conto dedicato aperto per la procedura dal rappresentante.

Laddove, al contrario, il resistente non dovesse dar corso volontariamente al Decreto di liquidazione, spetterà al rappresentante comune intraprendere l’esecuzione forzata.

In modo innovativo, l’art. 840 terdecies c.p.c. configura l’esecuzione collettiva ed esclude la possibilità di azionare il titolo esecutivo in forma individuale.

Tale modus operandi non si estende tuttavia per i crediti del rappresentante comune e degli avvocati dei proponenti, i quali possono azionare individualmente il decreto di cui all’art. 840 octies c.p.c. nelle parti in cui liquida loro il compenso per l’opera prestata nel procedimento collettivo.

Anche sotto tal profilo non è ben specificato se tali soggetti possono provvedere al recupero giudiziale del loro credito anche al di fuori dell’esecuzione forzata collettiva, mediante intervento nel pignoramento da altri avviato sui beni del resistente, o per mezzo di un’autonoma azione esecutiva.

Tal posizione privilegiata spetta anche al ricorrente. Ed infatti, quando l’azione di classe è avanzata da un soggetto diverso da un ente rappresentativo, il tribunale condanna il resistente al pagamento o alle restituzioni in favore proponente con sentenza di cui all’art. 840 sexies, potendo, azionare direttamente il titolo esecutivo ottenuto in via preventiva rispetto a tutti i successivi ed eventuali interessati.

L’art. 840 quinquiesdecies c.p.c. si sofferma sui casi in cui la procedura si chiude, giusta Decreto motivato del G.D.. Ciò avviene allorché: a) le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l’intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti; b) nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

Gli aderenti riacquisteranno il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

5. Azione inibitoria collettiva

Sicuramente uno dei meriti principali della riforma è quello di aver introdotto la norma, a chiusura del nuovo titolo, di cui all’art. 840 sexiesdecies c.p.c. che disciplina l’azione inibitoria collettiva.

Lo strumento, di tutela collettiva, consente a chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, di agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l’azione qualora iscritte nell’elenco di cui all’articolo 840 bis, secondo comma.

L’azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero.

Si applica l’articolo 840 quinquies in quanto compatibile.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all’articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.

Altresì, con la condanna di cui sopra, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

In tal ambito, un tentativo di applicazione della fattispecie, successivamente all’entrata in vigore della riforma, si è avuto nell’estate 2021 proprio con riferimento alla tematica della cessazione delle condotte inquinanti e lesive sul territorio tarantino.

La vicenda riguarda lo stabilimento dell’ex Ilva S.p.A..

Alcuni genitori tarantini si sono avvalsi di tale norma depositando il 21/07/2021 il relativo ricorso presso il Tribunale di Milano contro Acciaierie d’Italia Holding s.p.a., Acciaierie d’Italia s.p.a. e contro ILVA s.p.a., al fine di ottenere la cessazione delle loro condotte lesive del diritto alla salute ed al tranquillo svolgimento della vita familiare. La questione, tristemente nota, è collegata all’inquinamento da parte degli impianti ed alla difficoltà di assicurare il rispetto e l’osservanza delle norme sulle qualità ambientali.

Si è insistito, pertanto, con la richiesta di chiusura della discussa area a caldo dello stabilimento o, in estremo subordine, di disporre uno stringente piano di abbattimento delle emissioni dei gas ad effetto serra di cui gli impianti dell’ex ILVA risultano essere uno dei maggiori diffusori in Italia.

La causa, iscritta la n.ro R.G. 10166/2021, è stata discussa nel marzo 2022, pur non trovando alcun seguito. Ad ogni buon conto, l’iniziativa ha avuto il merito di aprire la strada ad azioni del medesimo genere, nella speranza che in un prossimo futuro possa la norma trovare piena attuazione a tutela del diritto alla salute ed all’ambiente.

CONCLUSIONI

La riforma sui procedimenti collettivi sicuramente ha innovato la materia, garantendo ad una platea molto più ampia rispetto al passato la facoltà di ricorrere allo strumento dell’action class e svincolandosi definitivamente dalla disciplina consumeristica. Sul piano oggettivo, inoltre, ha esteso la tutela ai diritti più disparati.

Tuttavia, soprattutto la fase dell’adesione presenta ancora oggi diverse perplessità che meritano una particolare attenzione e devono essere oggetto sicuramente di ulteriori interventi futuri.

Il riferimento è chiaro ed evidente alla opportunità di procedere all’adesione successivamente alla sentenza di accertamento della condotta illegittima da parte del resistente.

La possibilità di partecipare, riconosciuta a ciascun cittadino tramite un semplice “click” sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Giustizia renderà di fatto, nel prossimo futuro, alquanto complesso e difficile dar seguito alla liquidazione effettiva del pregiudizio patito dai ricorrenti, dagli enti e dai singoli aderenti, non potendo preventivamente avere contezza dell’effettiva portata dell’adesione ed aprendo altresì la strada a eventuali atteggiamenti ostruzionistici che potrebbero compromettere seriamente il buon esito della procedura.

Anche il ruolo del rappresentante degli aderenti merita maggiore attenzione, dovendo, a sommesso parere degli scriventi, adottare ogni opportuna cautela al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di riparto e di stato passivo e non essendo possibile del tutto associare la figura del rappresentante a quella del curatore fallimentare, dovendo il primo – in ogni caso – operare nell’interesse diretto degli aderenti e non potendo sempre garantire terzietà e imparzialità.

1 Si ha riguardo, essenzialmente, a tutti quegli enti di diritto privato, quali associazioni, fondazioni, società cooperative o comitati di cui al codice civile, con o prive di personalità giuridica.

2 Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia n. 27 del 17 febbraio 2022 ha statuito e disciplinato l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, dell’elenco delle organizzazioni e associazioni che possono proporre l’azione di classe di cui all’art. 840 bis c.p.c. e l’azione inibitoria collettiva di cui all’art. 840 sexiesdecies. Il provvedimento stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, i criteri per la sospensione e la cancellazione, le modalità di aggiornamento dell’elenco, nonché il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa. Quanto all’inserimento, “ai fini del primo popolamento”, vi vengono incluse le  Associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale e iscritte, al momento dell’entrata in vigore del decreto, nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo, già tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, delle Associazioni legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti mediante richieste di inibitoria di atti e comportamenti lesivi, di adozione di idonee misure correttive, dell’ordine di pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale.

Per l’iscrizione nell’Elenco istituito presso il Ministero della Giustizia, le associazioni dovranno essere costituite da almeno due anni; avere sede nell’Unione europea; perseguire, come obiettivo statutario – anche non esclusivo – la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; avere un ordinamento a base democratica che garantisca la convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale; svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le loro attività statutarie.

3 Della materia si è discusso da sempre, anche con riguardo al precedente codice del consumo. Molti autori discernevano circa il significato del termine diritto omogeneo, soprattutto nella sua precedente formulazione che trattava espressamente di diritti identici, propendendo per ritenere azionabile lo strumento esaminato laddove, in generale, vi fosse un’identità di condotta illecita posta in essere, anche in lassi temporali diversi, e non di una vera e propria identità di diritti. In ottica critica, si pone il lavoro di alcuni studiosi che evidenziarono, soprattutto nel passato e prima della riforma del 2012, come sarebbe stato maggiormente corretto adottare l’assetto americano in ordine al problema che tratta espressamente di questione di diritto o fatti comuni alla classe, richiedendo che le stesse fossero “prevalenti sulle singole fattispecie riguardanti ciascun componente dell’azione di classe“. V. M. TARUFFO, la tutela collettiva nell’ordinamento italiano: lineamenti generali in Riv.trim. dir. proc. civ., 2011, 1, pag. 103.

4 S. BRAZZINI – P. MUIA’, la nuova class action, Torino, Giappichelli 2019, pagg. 73 e 74.

5 L’assegnazione alle sezioni specializzate implica l’applicazione del dettato di cui all’art. 50 bis c.p.c. in ragione del quale tutte le sezioni specializzate devono giudicare in composizione collegiale, potendo, in ogni caso, riservare la conduzione dell’istruttoria ad un delegato.

6 Non è ammesso, tuttavia, il mutamento del rito da sommario ad ordinario.

7 Il mancato riconoscimento dell’aderente quale parte del giudizio comporta alcune conseguenze, quali, a titolo esplicativo, la privazione della legittimazione a proporre appello avverso alla Sentenza di rigetto, l’impossibilità di svolgere difese od eccezioni in proprio o di subire una condanna alle spese. Ciò non toglie, tuttavia, che il medesimo possa acquisire dei vantaggi dall’adesione considerevoli, quali, la opportunità di partecipare alla fase di determinazione dei diritti individuali condotta dal Giudice delegato, un ruolo attivo nell’accettazione della proposta transattiva formulata dal Tribunale, ovvero accedere all’accordo transattivo predisposto dal Rappresentante comune. Potrà anche avvantaggiarsi del risultato della eventuale esecuzione forzata collettiva promossa dal Rappresentante nell’interesse di tutti i danneggiati.

8 L’adesione ante sentenza viene disciplina a norma dell’art. 840 septies c.p.c..

9 Il terzo comma dell’art, 840 quinquies c.p.c. statuisce che “quando è nominato un consulente tecnico d’ufficio, l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso a quest’ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l’inottemperanza all’obbligo di anticipare l’acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all’incarico“. L’anticipazione delle spese da parte del resistente appare in netto contrasto con i principi fondamentali, in ordine all’onere della prova, posti dalle disposizioni codiciste ed è stato oggetto di forte contestazione ad opera della giurisprudenza di legittimità.

10 L’opportunità di avanzare la richiesta dell’ordine di esibizione viene dall’art. 840 quinquies riservato al solo ricorrente, dietro istanza motivata. Onere del richiedente è quello di motivare quali circostanze il detto ordine mira a provare e quali elementi di cui la controparte ne abbia verosimilmente la disponibilità. Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell’ordine di esibizione. La disposizione è stata nel tempo sottoposta a varie critiche, giacché estranea al gergo processuale e non tecnico. Trattare di prove la cui esibizione rende “plausibile” la domanda, porta a far rientrare nel novero delle prove anche quegli elementi che, pur non essendo idonee a provare la domanda, risultano favorire la sua credibilità.

11 Rispetto al passato ed alla disciplina del Codice del Consumo, è stato eliminato ogni riferimento alla possibilità che la pronuncia di accoglimento della domanda avanzata dal singolo proponente possa spiegare i suoi effetti, in termini risarcitori, anche in favore degli eventuali aderenti.