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LEGGE 28 aprile 2016, n. 57

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Contenuto della delega 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2,  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a: 
    a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in  un
solo ufficio giudiziario; 
    b)  prevedere  la  figura  del  magistrato  requirente  onorario,
inserito nell'ufficio della procura della Repubblica; 
    c) disciplinare i  requisiti  e  le  modalita'  di  accesso  alla
magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio; 
    d)  operare  la  ricognizione  e  il  riordino  della  disciplina
relativa  alle  incompatibilita'  all'esercizio  delle  funzioni   di
magistrato onorario; 
    e) disciplinare le modalita' di impiego  dei  magistrati  onorari
all'interno del tribunale e della procura della Repubblica; 
    f)  disciplinare  il  procedimento  di  conferma  del  magistrato
onorario e la durata massima dell'incarico; 
    g)  regolamentare  il  procedimento  di  trasferimento  ad  altro
ufficio; 
    h) individuare i doveri e i casi  di  astensione  del  magistrato
onorario; 
    i) regolamentare i casi  di  decadenza  dall'incarico,  revoca  e
dispensa dal servizio; 
    l)  regolamentare  la  responsabilita'  disciplinare   e   quindi
individuare le fattispecie  di  illecito  disciplinare,  le  relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione; 
    m)  prevedere  e  regolamentare  il  potere  del  presidente  del
tribunale di coordinare i giudici onorari; 
    n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita'; 
    o) operare la ricognizione e  il  riordino  della  disciplina  in
materia di formazione professionale; 
    p) ampliare, nel settore penale, la competenza  dell'ufficio  del
giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la  competenza
del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per  le
cause il cui valore non  ecceda  euro  2.500,  i  casi  di  decisione
secondo equita'; 
    q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio  giudiziario  con
la partecipazione di magistrati onorari elettivi; 
    r) prevedere il regime transitorio per i  magistrati  onorari  in
servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della delega di cui al presente comma; 
    s)  prevedere  specifiche  norme  di  coordinamento  delle  nuove
disposizioni con le altre disposizioni di legge e  per  l'abrogazione
delle norme divenute incompatibili. 
                               Art. 2 
 
                    Principi e criteri direttivi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) superare la distinzione tra giudici  onorari  di  tribunale  e
giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e  facendoli
confluire tutti  nell'ufficio  del  giudice  di  pace,  salvo  quanto
previsto dal comma 5; 
    b) prevedere  che  il  Ministro  della  giustizia  stabilisca  la
dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente  di
ciascun ufficio del giudice di pace. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che il magistrato requirente onorario  sia  inserito
in  un'articolazione  denominata  «ufficio   dei   vice   procuratori
onorari», costituita presso l'ufficio della procura della  Repubblica
presso il tribunale ordinario; 
    b) prevedere  che  il  Ministro  della  giustizia  stabilisca  la
dotazione organica dei vice procuratori onorari e li  ripartisca  tra
le  procure  della  Repubblica,  tenendo  conto  anche  della  pianta
organica dei magistrati professionali. 
  3. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) disciplinare i  requisiti  e  le  modalita'  di  accesso  alla
magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti: 
      1) della cittadinanza italiana; 
      2) del possesso dei diritti civili e politici; 
      3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi  o  a
pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a
misure di  prevenzione  o  di  sicurezza,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione; 
      4) della onorabilita',  anche  con  riferimento  alle  sanzioni
disciplinari eventualmente riportate; 
      5) della idoneita' fisica e psichica; 
      6) dell'eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore  a
sessanta anni; 
      7) della professionalita'; 
      8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza  a  seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 
    b) prevedere i titoli preferenziali per la  nomina  a  magistrato
onorario, in particolare a favore: 
      1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo
onorario; 
      2) di coloro che svolgono o  hanno  svolto  la  professione  di
avvocato; 
      3) di coloro che svolgono o  hanno  svolto  la  professione  di
notaio; 
      4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche
presso le universita'; 
    c)  prevedere  che  a  parita'  di  titolo  preferenziale   abbia
precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che,  in
caso di ulteriore parita', abbia la precedenza  chi  ha  minore  eta'
anagrafica; 
    d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per
i soggetti che, pur  essendo  in  possesso  dei  requisiti  previsti,
risultano collocati in quiescenza; 
    e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di
cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo  1,  la  competenza  ad
emettere  il  bando  del  concorso per  titoli  per  l'accesso   alla
magistratura onoraria, ad istruire e  valutare,  previa  acquisizione
del parere  dell'organo  istituzionale  al  quale  l'istante  risulti
eventualmente iscritto, le domande e,  all'esito,  a  trasmettere  al
Consiglio superiore della magistratura le proposte di  ammissione  al
tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo; 
    f) disciplinare la durata  e  le  modalita'  di  svolgimento  del
tirocinio presso un magistrato professionale affidatario,  stabilendo
che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di  indennita'
e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio  giudiziario,  di
cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, formuli un  giudizio
di idoneita' e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina  a
magistrati onorari; 
    g) prevedere  che  la  nomina  del  magistrato  onorario  sia  di
competenza del Ministro della giustizia, che provvede in  conformita'
alla  deliberazione  del  Consiglio  superiore   della   magistratura
sull'idoneita' ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie. 
  4. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera d), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato
onorario: 
      1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle
giunte degli enti  territoriali,  nonche'  i  consiglieri  regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
      2) gli ecclesiastici e  i  ministri  di  qualunque  confessione
religiosa; 
      3) coloro che ricoprono o che hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
      4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
      5) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il  coniuge,  i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o  gli  affini  entro  il
primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel  circondario
in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie; 
    b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le  funzioni
di magistrato  onorario  nel  circondario  del  tribunale  nel  quale
esercitano la professione forense, ovvero  nel  quale  esercitano  la
professione  forense  i  loro   associati   di   studio,   i   membri
dell'associazione  professionale,   i   soci   della   societa'   tra
professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino  al  secondo
grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che  gli  avvocati
che esercitano la  propria  attivita'  professionale  nell'ambito  di
societa' o associazioni tra professionisti non possano esercitare  le
funzioni di magistrato onorario nel  circondario  del  tribunale  nel
quale la societa'  o  l'associazione  forniscono  i  propri  servizi;
prevedere che non costituisca causa di  incompatibilita'  l'esercizio
del patrocinio davanti al tribunale per  i  minorenni,  al  tribunale
penale militare,  ai  giudici  amministrativi  e  contabili,  nonche'
davanti alle commissioni tributarie; 
    c) prevedere  che  gli  avvocati  che  svolgono  le  funzioni  di
magistrato onorario non possano  esercitare  la  professione  forense
presso l'ufficio giudiziario al  quale  appartengono  e  non  possano
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti  svolti
davanti al  medesimo  ufficio,  nei  successivi  gradi  di  giudizio;
prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di  studio,
ai membri dell'associazione professionale e ai  soci  della  societa'
tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai  parenti  entro  il
secondo grado e agli affini entro il primo grado; 
    d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro  vincoli
di parentela fino al secondo grado  o  di  affinita'  fino  al  primo
grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso
lo stesso ufficio giudiziario; 
    e) prevedere che  il  magistrato  onorario  non  possa  ricevere,
assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito
dei procedimenti che  si  svolgono  davanti  agli  uffici  giudiziari
compresi  nel  circondario  presso  il  quale  esercita  le  funzioni
giudiziarie. 
  5. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera e), con riferimento alle modalita' di impiego dei  magistrati
onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) individuare le modalita' con cui il presidente  del  tribunale
provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per
il  processo  costituito  presso  il  tribunale  ordinario,  per   lo
svolgimento dei seguenti compiti: 
      1) coadiuvare il  giudice  professionale  e,  quindi,  compiere
tutti gli atti preparatori, necessari o utili per  l'esercizio  della
funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo; 
      2) svolgere le attivita' e  adottare  i  provvedimenti  che  al
giudice  onorario  di  pace  possono  essere  delegati  dal   giudice
professionale tra quelli individuati in attuazione  della  delega  di
cui  alla  presente  legge,  in  considerazione  della  natura  degli
interessi  coinvolti  e  della  semplicita'   delle   questioni   che
normalmente  devono  essere  risolte;  prevedere   che   il   giudice
professionale  stabilisca  le  direttive  generali  cui  il   giudice
onorario  di  pace  deve  attenersi  nell'espletamento  dei   compiti
delegati e  che,  quando  questi  non  ritiene  ricorrenti  nel  caso
concreto le condizioni per provvedere in conformita'  alle  direttive
ricevute, possa chiedere che l'attivita'  o  il  provvedimento  siano
compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento; 
      3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti
non possano essere delegati dal giudice professionale,  salvo  quelli
specificamente individuati in considerazione della loro semplicita'; 
    b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in  cui,
in ragione della significativa scopertura  dei  posti  di  magistrato
ordinario previsti dalla pianta organica del  tribunale  ordinario  e
del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati  ordinari  ovvero
del numero di procedimenti rispetto ai quali  e'  stato  superato  il
termine ragionevole di cui alla  legge  24  marzo  2001,  n.  89,  e'
consentito al presidente del tribunale di procedere  all'applicazione
non stabile del giudice onorario di pace, che abbia  svolto  i  primi
due anni dell'incarico,  quale  componente  del  collegio  giudicante
civile e penale; prevedere che in ogni caso il  giudice  onorario  di
pace  non  possa  essere  applicato  quale  componente  del  collegio
giudicante  delle  sezioni   specializzate.   Dall'attuazione   delle
disposizioni della presente  lettera  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace,
che  abbia  svolto  i  primi  due  anni  dell'incarico,  puo'  essere
applicato per la trattazione  di  procedimenti  civili  e  penali  di
competenza del tribunale ordinario; prevedere che  in  ogni  caso  il
giudice  onorario  di  pace  non  possa  essere  applicato   per   la
trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle  funzioni,
indicati  nel  terzo  comma  dell'articolo  43-bis   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, nonche' per la trattazione dei procedimenti
in materia di rapporti  di  lavoro  e  di  previdenza  ed  assistenza
obbligatorie. 
  6. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera e), con riferimento alle modalita' di impiego dei  magistrati
onorari all'interno della procura della  Repubblica,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una
struttura  organizzativa  mediante  l'impiego  di  vice   procuratori
onorari, del personale di cancelleria e di  coloro  che  svolgono  il
tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo
73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
    b) prevedere  che  ai  vice  procuratori  onorari  inseriti,  con
provvedimento  del  procuratore  della  Repubblica,  nella  struttura
organizzativa di cui alla  lettera  a)  possano  essere  assegnati  i
seguenti compiti: 
      1) coadiuvare il magistrato professionale e,  quindi,  compiere
tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo  svolgimento  da
parte di quest'ultimo delle proprie funzioni; 
      2) svolgere le attivita' e adottare  i  provvedimenti  che,  in
considerazione della  loro  semplicita'  e  della  non  elevata  pena
edittale massima prevista per il reato per cui  si  procede,  possono
essere delegati ai vice procuratori onorari; di  regola  non  possono
essere  delegati,   salvo   tipologie   di   reati   da   individuare
specificamente, anche in considerazione  della  modesta  offensivita'
degli  stessi,  la  richiesta  di  archiviazione,  la  determinazione
relativa all'applicazione della pena su richiesta e  i  provvedimenti
di  esercizio  dell'azione  penale;  prevedere  che   il   magistrato
professionale  stabilisca  le  direttive   generali   cui   il   vice
procuratore onorario deve  attenersi  nell'espletamento  dei  compiti
delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti  nel  caso
concreto le condizioni per provvedere in conformita'  alle  direttive
ricevute, possa chiedere che l'attivita'  o  il  provvedimento  siano
compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento. 
  7. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera f), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  attribuire  all'incarico  di   magistrato   onorario   natura
imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima  per
un periodo non superiore a quattro anni; 
    b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a)
il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico  per  un
altro quadriennio in  caso  di  accertata  idoneita'  a  svolgere  le
funzioni sulla base  dei  criteri  individuati  nell'esercizio  della
delega di cui alla presente legge, e sempre che non  abbia  riportato
piu'  sanzioni  disciplinari  o  la   sanzione   disciplinare   della
sospensione;   prevedere   che   i   criteri    per    l'accertamento
dell'idoneita' a svolgere le funzioni debbano  comunque  tener  conto
della capacita', della produttivita', della diligenza e dell'impegno,
sulla  base  dei  dati  statistici  relativi  all'attivita'   svolta,
dell'esame a  campione  dei  provvedimenti  e  del  parere  del  capo
dell'ufficio giudiziario  presso  il  quale  il  magistrato  onorario
presta servizio, nonche' della relazione presentata da quest'ultimo; 
    c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia  disposta
con decreto del Ministro della giustizia,  previa  deliberazione  del
Consiglio superiore della magistratura, sulla base  del  giudizio  di
idoneita' formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario,
di cui alla lettera  q)  del  comma  1  dell'articolo  1,  dopo  aver
acquisito i pareri dei presidenti  di  tribunale  o  dei  procuratori
della Repubblica, nonche' dei consigli dell'ordine degli avvocati nei
cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni; 
    d) prevedere, in  ogni  caso,  che  la  durata  dell'incarico  di
magistrato onorario non possa superare gli otto  anni  complessivi  e
che  nel  computo  siano  inclusi  gli  anni  comunque  svolti  quale
magistrato onorario nel corso dell'intera attivita' professionale; 
    e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso  dei  primi
due anni dell'incarico, possano  svolgere  esclusivamente  i  compiti
inerenti all'ufficio per il processo; 
    f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo
in particolare che la stessa precluda  la  possibilita'  di  proporre
successive domande di nomina quale magistrato onorario; 
    g)  prevedere  che  ai  magistrati  onorari  confermati  per  due
quadrienni sia riconosciuto un titolo  di  preferenza  a  parita'  di
merito, a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi
indetti dalle amministrazioni dello Stato; 
    h) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al  raggiungimento
del sessantacinquesimo anno di eta'. 
  8. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera g), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  regolamentare  la  procedura  di  trasferimento  su   domanda
dell'interessato; 
    b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del  magistrato
onorario ad altro ufficio giudiziario della  medesima  tipologia  per
esigenze organizzative oggettive  dei  tribunali,  degli  uffici  del
giudice di pace e delle procure della Repubblica. 
  9. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera h), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza
dei doveri previsti per i magistrati ordinari; 
    b) prevedere che a tutti i  magistrati  onorari  si  applichi  il
regime di astensione previsto dall'articolo 70 del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98. 
  10. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera i), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che a tutti i  magistrati  onorari  si  applichi  la
disciplina della decadenza e della dispensa  dal  servizio,  prevista
dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  e  successive
modificazioni; 
    b) prevedere i casi per la  revoca  dell'incarico  al  magistrato
onorario  che  non  e'  in  grado  di   svolgere   diligentemente   e
proficuamente  il  proprio  incarico,  in  particolare   quando   non
raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del  tribunale  o
dal procuratore della Repubblica; 
    c) prevedere, nei casi  indicati  dalle  lettere  a)  e  b),  con
esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il  presidente
della corte di appello proponga alla sezione autonoma  del  Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo  1,  la
dichiarazione di decadenza, la dispensa  o  la  revoca.  La  sezione,
sentito l'interessato e  verificata  la  fondatezza  della  proposta,
trasmette  gli  atti  al  Consiglio  superiore   della   magistratura
affinche' provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o
sulla revoca. 
  11. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera l), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) individuare le fattispecie tipiche  di  illecito  disciplinare
dei  magistrati  onorari,  anche  tenendo  conto  delle  disposizioni
relative  agli  illeciti   disciplinari   commessi   dai   magistrati
professionali; 
    b) prevedere le  sanzioni  disciplinari  dell'ammonimento,  della
censura, della sospensione dal servizio da tre a  sei  mesi  e  della
revoca dell'incarico; prevedere altresi' i casi nei quali, quando  e'
inflitta la sanzione della  sospensione  dal  servizio,  puo'  essere
disposto il trasferimento del  magistrato  onorario  ad  altra  sede;
prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni  disciplinari  ai  fini
della conferma nell'incarico; 
    c)  prevedere,  nei  casi  indicati  dalla  lettera  a),  che  il
presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma  del
Consiglio  giudiziario,  di  cui  alla  lettera  q)   del   comma   1
dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla  lettera
b)  del  presente  comma e,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,   il
trasferimento del magistrato onorario  ad  altra  sede.  La  sezione,
sentito l'interessato e  verificata  la  fondatezza  della  proposta,
trasmette  gli  atti  al  Consiglio  superiore   della   magistratura
affinche' provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione
dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca; 
    d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto dei principi  previsti  dall'articolo  9,
comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374. 
  12. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera m),  il  Governo  disciplina  il  coordinamento  dei  giudici
onorari  di  pace,  attenendosi  ai  seguenti  principi   e   criteri
direttivi: 
    a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal
presidente del tribunale, il quale provvede  a  tutti  i  compiti  di
gestione del personale di magistratura ed amministrativo; 
    b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare
al presidente della corte di appello la  proposta  della  tabella  di
organizzazione dell'ufficio del giudice di pace; 
    c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri
stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della  lettera  b)  e
mediante il ricorso a procedure automatiche; 
    d) prevedere che il presidente  del  tribunale  nell'espletamento
dei compiti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  possa  avvalersi
dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali. 
  13. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera n), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che l'indennita' dei magistrati onorari  si  compone
di una parte fissa e di una parte variabile; 
    b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di  pace,  per  lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1),  di
una parte fissa dell'indennita' in misura inferiore a quella prevista
per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; 
    c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari,  per  lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1),  di
una parte fissa dell'indennita' in misura inferiore a quella prevista
per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera  b),  numero
2); 
    d) prevedere  che  quando  il  magistrato  onorario  svolge  piu'
compiti e funzioni tra quelli previsti  alle  lettere  b)  e  c)  sia
corrisposta  la  parte  fissa  dell'indennita'  riconosciuta  per  le
funzioni o i compiti svolti in via prevalente; 
    e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono
gli  obiettivi  fissati  a  norma  della  lettera  f)   deve   essere
corrisposta  la  parte  variabile  dell'indennita'  in   misura   non
inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte
fissa dovuta a norma delle lettere b) e c),  anche  in  relazione  al
grado di raggiungimento degli obiettivi; 
    f) prevedere che il presidente del  tribunale  e  il  procuratore
della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati
fissati in via generale dal Consiglio superiore  della  magistratura,
in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere  nell'anno
solare  e  lo  comunicano  alla  sezione   autonoma   del   Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1; 
    g)  prevedere  che,  al  termine  dell'anno,  il  presidente  del
tribunale  e  il  procuratore   della   Repubblica,   verificato   il
raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico  provvedimento
per  la  liquidazione  della  parte  variabile  dell'indennita',  che
comunicano alla sezione autonoma del Consiglio  giudiziario,  di  cui
alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1; 
    h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari,  i
compiti e le attivita' agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti
a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennita'
siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilita' dell'incarico
onorario con lo svolgimento di altre attivita' lavorative; 
    i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f),  g)  e  h)
sono individuati tenendo  conto  della  media  di  produttivita'  dei
magistrati dell'ufficio o della sezione; 
    l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale
compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per  la
finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse  necessarie
mediante misure incidenti sull'indennita'. 
  14. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera o),  il  Governo  disciplina  la  formazione  dei  magistrati
onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che i  giudici  onorari  di  pace  partecipino  alle
riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un
giudice professionale da lui delegato, per  l'esame  delle  questioni
giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la  trattazione,  per
la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio  di
esperienze giurisprudenziali e  di  prassi  innovative,  e  che  alle
predette riunioni partecipino anche i giudici professionali; 
    b) prevedere che i  vice  procuratori  onorari  partecipino  alle
riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della  Repubblica  o
da un magistrato professionale da lui  delegato,  per  l'esame  delle
questioni  giuridiche  piu'  rilevanti  di  cui  abbiano  curato   la
trattazione, per  la  discussione  delle  soluzioni  adottate  e  per
favorire lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi
innovative,  e  che  alle  predette  riunioni  partecipino  anche   i
magistrati professionali; 
    c) prevedere che i magistrati onorari  partecipino  ai  corsi  di
formazione decentrata organizzati con cadenza  almeno  semestrale,  a
loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola
superiore della magistratura e  che  la  partecipazione  ai  suddetti
corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da  parte  del
magistrato onorario che  svolga  altre  attivita'  lavorative,  degli
obblighi di formazione e  aggiornamento  professionale  eventualmente
prescritti  dalla  normativa  di  settore   ovvero   dai   differenti
ordinamenti professionali; 
    d) prevedere che la partecipazione alle  riunioni  trimestrali  e
alle iniziative di formazione  sia  obbligatoria  e  che  la  mancata
partecipazione senza giustificato motivo sia  valutata  negativamente
ai fini della conferma nell'incarico. 
  15. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera p), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore  non
ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita' ed attribuendo
alla competenza dell'ufficio del giudice di pace: 
    a) le cause e  i  procedimenti  di  volontaria  giurisdizione  in
materia di condominio degli edifici; 
    b)  i  procedimenti  di  volontaria  giurisdizione   in   materia
successoria e di comunione, connotati da minore  complessita'  quanto
all'attivita' istruttoria e decisoria; 
    c) le cause in materia di diritti reali e di comunione  connotate
da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria; 
    d) le cause relative a beni mobili di  valore  non  superiore  ad
euro 30.000; 
    e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000; 
    f) altri procedimenti di volontaria  giurisdizione  connotati  da
minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria; 
    g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il  debitore
e di espropriazione di cose del debitore  che  sono  in  possesso  di
terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu'  giudici
professionali il compito di impartire specifiche direttive  anche  in
merito alle prassi  applicative  e  di  vigilare  sull'attivita'  dei
giudici onorari di pace; 
    h) i procedimenti per i  reati,  consumati  o  tentati,  previsti
dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre
circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonche'  per  le
contravvenzioni previste dagli articoli  727  e  727-bis  del  codice
penale e per quelle previste dall'articolo 6 della  legge  30  aprile
1962, n. 283. 
  16. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera q), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere, a  modifica  e  integrazione  di  quanto  stabilito
dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,  una
sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati  e
avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i  suoi  componenti  e  da
magistrati onorari  eletti  dai  magistrati  onorari  del  distretto,
competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati  onorari,
nonche' ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi  adottati
dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica; 
    b) prevedere  il  numero  dei  componenti  eletti  dal  Consiglio
giudiziario e di quelli eletti  dai  magistrati  onorari  in  ragione
delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n.
25; 
    c) disciplinare le modalita' di elezione dei  magistrati  onorari
nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario. 
  17. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera r), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) regolare la durata dell'incarico  dei  magistrati  onorari  in
servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri: 
      1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di  cui  al
presente comma sia disposta  dal  Ministro  della  giustizia,  previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla  base
del giudizio di idoneita' formulato, secondo  i  criteri  di  cui  al
comma  7,  lettera  b),  dalla   sezione   autonoma   del   Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo
aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori
della Repubblica, nonche' dei consigli dell'ordine degli avvocati nei
cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni; 
      2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data  di
entrata in vigore del  decreto  legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1 possano essere confermati  nell'incarico  per  quattro
mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del
quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti  inerenti
all'ufficio per il processo e  i  vice  procuratori  onorari  possano
svolgere esclusivamente i compiti di cui  al  comma  6,  lettera  b),
numero  1);  prevedere  che  quando  il  Consiglio  superiore   della
magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell'incarico,
riconosca   l'esistenza   di   specifiche   esigenze   di    servizio
relativamente all'ufficio per il quale  la  domanda  di  conferma  e'
proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato  onorario  possa
essere  destinato  anche  all'esercizio  di   funzioni   giudiziarie.
Dall'attuazione del presente  numero  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
      3) prevedere che quanto previsto  al  numero  2)  del  presente
comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno  compiuto  il
sessantacinquesimo anno di eta' alla scadenza di  tre  quadrienni,  i
quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto  numero
2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di  eta'  di
cui al numero 4); 
      4) prevedere  che,  in  ogni  caso,  l'incarico  di  magistrato
onorario cessi con il  raggiungimento  del  sessantottesimo  anno  di
eta'; 
    b) individuare e  regolamentare  le  funzioni  e  i  compiti  che
possono essere svolti dai giudici onorari in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del  decreto  legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri: 
      1) prevedere che i giudici onorari  di  tribunale  confluiscano
nell'ufficio del  giudice  di  pace,  a  decorrere  dal  quinto  anno
successivo alla data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo
ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 1; 
      2) prevedere che il presidente del tribunale possa,  fino  alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui  al  numero  1),
inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di  tribunale
e, a domanda, i giudici di pace; 
      3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo
alla data di cui al numero 1),  il  presidente  del  tribunale  possa
assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera  b),  e
nel  rispetto  delle  deliberazioni  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
competenza  del  tribunale  esclusivamente  ai  giudici  onorari   di
tribunale; 
      4)  prevedere  che  il  presidente  del  tribunale,  fino  alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui  al  numero  1),
assegni la trattazione di  nuovi  procedimenti  civili  e  penali  di
competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici
di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente
numero si applichi anche  ai  giudici  di  pace  che  hanno  proposto
domanda ai sensi del numero 2); 
      5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione  vigente
alla data di cui al numero 1) per la  liquidazione  delle  indennita'
spettanti ai giudici di  pace  e  ai  giudici  onorari  di  tribunale
continuino  ad  applicarsi  fino  alla  scadenza  del   quarto   anno
successivo alla medesima data; 
    c) prevedere che i criteri previsti  dalla  legislazione  vigente
alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  ovvero
dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
delega di cui all'articolo 1 per  la  liquidazione  delle  indennita'
spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per  i
primi quattro anni dalla predetta data; 
    d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo  1  siano  regolati  dalle  disposizioni  vigenti   alla
predetta data; 
    e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data  di
entrata in vigore del  decreto  legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1 continuino  ad  applicarsi,  se  piu'  favorevoli,  le
disposizioni  in  materia  di  illeciti  disciplinari  vigenti   alla
predetta data. 
  18. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1  il  Governo
prevede le modalita' mediante le quali il Ministero  della  giustizia
provvede annualmente  a  individuare  l'importo  annuo  di  cui  ogni
tribunale  ordinario  e  ogni  procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle
indennita' in favore dei magistrati  onorari  che  prestano  servizio
presso i predetti uffici e presso gli  uffici  del  giudice  di  pace
compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito  delle  dotazioni
ordinarie di bilancio. 
                               Art. 3 
 
               Procedure per l'esercizio della delega 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia  e  successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione
del parere, da rendere entro trenta giorni.  I  medesimi  schemi  dei
decreti  legislativi  sono  contestualmente  trasmessi  alle  Camere,
perche'  su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari  entro
il termine di trenta giorni dalla data della  ricezione.  Decorso  il
predetto termine i  decreti  sono  emanati,  anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora detto termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio  della
delega o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  sessanta
giorni. 
  2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni  correttive
e integrative nel rispetto dei principi e dei  criteri  direttivi  di
cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1. 
                               Art. 4 
 
                Incompatibilita' del giudice di pace 
 
  1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: 
    a) i membri del Parlamento nazionale e i  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle
giunte degli enti  territoriali,  nonche'  i  consiglieri  regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
    b) gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque  confessione
religiosa; 
    c) coloro che ricoprono o  che  hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
    d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
    e) coloro che svolgono abitualmente attivita'  professionale  per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il  coniuge,  i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o  gli  affini  entro  il
primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel  circondario
in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie. 
  2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni  di  giudice  di
pace  nel  circondario  del  tribunale  nel   quale   esercitano   la
professione forense,  ovvero  nel  quale  esercitano  la  professione
forense i  loro  associati  di  studio,  i  membri  dell'associazione
professionale, i soci della societa' tra professionisti, il  coniuge,
i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini  entro  il
primo  grado.  Gli  avvocati  che  esercitano  la  propria  attivita'
professionale   nell'ambito   di   societa'   o   associazioni    tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di  pace
nel circondario del tribunale nel quale la societa' o  l'associazione
forniscono   i   propri   servizi.   Non   costituisce    causa    di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale  per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici  amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie. 
  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di  giudice  di  pace  non
possono  esercitare   la   professione   forense   presso   l'ufficio
giudiziario  al  quale  appartengono  e  non  possono  rappresentare,
assistere o difendere le parti  di  procedimenti  svolti  davanti  al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di  giudizio.  Il  divieto  si
applica anche agli associati di studio, ai  membri  dell'associazione
professionale  e  ai  soci  della  societa'  tra  professionisti,  al
coniuge, ai conviventi, ai parenti entro  il  secondo  grado  e  agli
affini entro il primo grado. 
  4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di  parentela  fino
al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di
convivenza non possono  essere  nominati  presso  lo  stesso  ufficio
giudiziario. 
  5. Il giudice di pace  non  puo'  ricevere,  assumere  o  mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. 
                               Art. 5 
 
           Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace e' coordinato dal  presidente  del
tribunale, il quale provvede  a  tutti  i  compiti  di  gestione  del
personale di magistratura ed amministrativo. 
  2. Il presidente del tribunale provvede a formulare  al  presidente
della corte di appello la proposta della  tabella  di  organizzazione
dell'ufficio del giudice di pace. 
  3. Gli affari sono assegnati sulla base di  criteri  stabiliti  dal
presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a
procedure automatiche. 
  4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento  dei  compiti  di
cui al presente articolo, puo' avvalersi dell'ausilio di uno  o  piu'
giudici professionali. 
                               Art. 6 
 
                  Applicazione dei giudici di pace 
 
  1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere  applicati
ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale
copertura del relativo organico, quando le esigenze  di  servizio  in
tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' giudici  di
pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto. 
  2. La scelta dei giudici di pace da applicare  e'  operata  secondo
criteri obiettivi e predeterminati indicati,  in  via  generale,  con
deliberazione   del   Consiglio   superiore    della    magistratura.
L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio
giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 della legge
21 novembre 1991, n. 374, dal  presidente  della  corte  di  appello.
Copia  del  decreto  e'  trasmessa  al  Consiglio   superiore   della
magistratura e al Ministro della giustizia a norma  dell'articolo  42
del decreto del Presidente della Repubblica  16  settembre  1958,  n.
916. 
  3. Il parere del  consiglio  giudiziario  di  cui  al  comma  2  e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel  termine  perentorio
di dieci giorni dalla richiesta. 
  4. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi
di necessita' dell'ufficio al quale il giudice di pace  e'  applicato
puo' essere rinnovata per un periodo non superiore  ad  un  anno.  In
ogni caso, un'ulteriore applicazione non puo' essere disposta se  non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 
  5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
decorsi due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi precedenti  e'  autorizzata  la
spesa di euro 100.550 per l'anno 2016, di  euro  201.100  per  l'anno
2017 e di euro 100.550 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento  per  gli  anni
2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente  iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
                               Art. 7 
 
Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di  tribunale  e
                    del vice procuratore onorario 
 
  1. I giudici di pace e i giudici onorari di  tribunale  partecipano
alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale  o
da un giudice  professionale  da  lui  delegato,  per  l'esame  delle
questioni  giuridiche  piu'  rilevanti  di  cui  abbiano  curato   la
trattazione, per  la  discussione  delle  soluzioni  adottate  e  per
favorire lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi
innovative;  alle  predette  riunioni  partecipano  anche  i  giudici
professionali. 
  2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore  della  Repubblica  o  da  un  magistrato
professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche
piu'  rilevanti  di  cui  abbiano  curato  la  trattazione,  per   la
discussione delle soluzioni adottate e per  favorire  lo  scambio  di
esperienze giurisprudenziali e di prassi  innovative;  alle  predette
riunioni partecipano anche i magistrati professionali. 
  3. Sono organizzati corsi  di  formazione  decentrata  con  cadenza
almeno semestrale specificamente dedicati  ai  giudici  di  pace,  ai
giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori  onorari,  secondo
programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. 
  4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di
formazione  e'  obbligatoria.   La   mancata   partecipazione   senza
giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione
e' valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico. 
                               Art. 8 
 
Disposizioni per le  regioni  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  Valle
                       d'Aosta/Vallee d'Aoste 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente  legge  si  applicano  alle
regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
compatibilmente con le  disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma  della
magistratura onoraria con la peculiarita' degli ordinamenti regionali
di cui al  comma  1,  sono  adottate  con  norme  di  attuazione  dei
rispettivi statuti speciali. 
  3. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera  p),  il  Governo  adotta  le  disposizioni   necessarie   ad
attribuire  alla  competenza  dell'ufficio  del  giudice  di  pace  i
procedimenti in affari tavolari  relativi  a  contratti  ricevuti  da
notaio e connotati da minore complessita'. 
                               Art. 9 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge e dei  decreti  legislativi
da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  2. In considerazione della complessita' della materia trattata, che
attua il complessivo  riordino  del  ruolo  e  delle  funzioni  della
magistratura  onoraria  prescritto  dall'articolo  245  del   decreto
legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  e  dell'impossibilita'  di
procedere alla determinazione degli eventuali effetti  finanziari,  i
decreti  legislativi  di  attuazione  della  delega  prevista   dalla
presente legge devono essere corredati di relazione tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,  nonche',
per le norme di carattere previdenziale, delle  ulteriori  proiezioni
finanziarie previste  dall'articolo  17,  comma  7,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196.  Qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano  compensazione  al
proprio interno, i medesimi decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Orlando, Ministro della giustizia            
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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